DIRETTIVA N. 2 (Valida dal 1. gennaio 2015 Versione 1.0)

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DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI IMPOSIZIONE ALLA FONTE DEI PROVENTI COMPENSATIVI PER LAVORATORI SENZA PERMESSO DI DOMICILIO (art. 105 LT e 84 LIFD) DIRETTIVA N. 2 (Valida dal 1. gennaio 2015 Versione 1.0) INDICE Pag. 1. Persone assoggettate 2 2. Riserva delle convenzioni di doppia imposizione 3 3. Proventi compensativi imponibili 3 4. Persone tenute al conteggio d imposta 3 5. Calcolo dell imposta 4 / 5 6. Conteggio e versamento delle imposte all autorità fiscale 6 7. Attestazione concernente l imposta trattenuta 6 8. Rimedi giuridici 6 Informazioni 7 Elenco delle prestazioni imponibili 8 / 9 1

I. PERSONE ASSOGGETTATE DIMORANTI Lavoratori dipendenti stranieri con domicilio o dimora fiscale in Svizzera (art. 104 LT, art. 83 LIFD) Tutti i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri (permesso C), hanno domicilio o dimora fiscale nel Cantone, sono assoggettati alla trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito d attività lucrativa dipendente. In particolare possono rientrare in questa casistica: - titolari di un permesso B che hanno residenza fiscale in Svizzera; - titolari di un permesso L (364 gg. / anno) che hanno residenza fiscale in Svizzera; - cittadini con libretto stranieri F, N e S. RESIDENTI FISCALI ESTERI Lavoratori dipendenti senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera (art. 114 LT, art. 91 LIFD) Tutti i lavoratori domiciliati all'estero che esercitano un'attività lucrativa dipendente in Svizzera (qualsiasi sia la loro nazionalità) sono assoggettati alla trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito d attività lucrativa dipendente. In particolare possono rientrare in questa casistica: - titolari di un permesso B che hanno la loro residenza fiscale all estero; - titolari di un permesso L che hanno la loro residenza fiscale all estero; - titolari di un permesso G oppure cittadini svizzeri con residenza all estero in un Comune italiano sito fuori dalla fascia di confine; - titolare di un permesso G con residenza all estero; - dipendenti senza permesso che svolgono attività lucrativa per un periodo massimo di 90 giorni all anno tramite notifica. FRONTALIERI FISCALI Lavoratori dipendenti che rientrano nell applicazione dell Accordo tra la Svizzera e l Italia relativo all imposizione dei lavoratori frontalieri concluso il 3 ottobre 1974 Tutti i lavoratori, qualsiasi sia la loro nazionalità, titolari di un permesso G oppure cittadini svizzeri domiciliati in un Comune italiano in virtù dell Accordo tra la Svizzera e l Italia relativo all imposizione dei lavoratori frontalieri concluso il 3 ottobre 1974, sono assoggettati alla trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito d attività lucrativa dipendente. ATTENZIONE: se coniugato, fa stato la residenza nel Comune italiano dove risiede il nucleo familiare. 2

2. RISERVA DELLE CONVENZIONI DI DOPPIA IMPOSIZIONE Le convenzioni di doppia imposizione concluse dalla Svizzera attribuiscono di regola allo Stato del luogo di lavoro, il diritto di prelevare le imposte alla fonte sui redditi da attività lucrativa dipendente e sui proventi compensativi ad essa relativi. 3. PROVENTI COMPENSATIVI IMPONIBILI Sono imponibili tutti i proventi compensativi in relazione con l attività dipendente attuale, temporaneamente ridotta o interrotta. Sono pertanto imponibili in particolare le indennità giornaliere (AI, AINF, AD, assicurazioni malattia, per maternità e infortunio, ecc.), le rendite di invalidità (AI, AINF, previdenza professionale, ecc.), le prestazioni di terzi responsabili, gli assegni di nascita, per figli, di formazione e familiari versati direttamente dalla cassa al contribuente (i proventi compensativi imponibili sono descritti più in dettaglio nell allegato elenco). Le altre prestazioni, nella misura in cui sono imponibili, in particolare quelle che sostituiscono in modo permanente il reddito d attività lucrativa dipendente (per esempio rendite AVS, rendite LPP, ecc.), sottostanno di principio alla procedura di tassazione ordinaria. Per i beneficiari domiciliati all estero, a quella alla fonte quando si tratta di prestazioni di previdenza versate da istituzioni di diritto pubblico o di diritto privato (vedi relative Direttive N. 6 / 7). Per determinare se una prestazione è assoggettata alla fonte o meno, si rimanda alla tabella a pag. 7 / 8. 4. PERSONE TENUTE AL CONTEGGIO D IMPOSTA 4.1 Competente per il conteggio d imposta è il datore di lavoro, nella misura in cui i proventi compensativi sono da lui calcolati e versati rispettivamente bonificati al contribuente, oppure l Istituto assicurativo o di previdenza. Se il conteggio avviene a cura del datore di lavoro, l Istituto assicurativo o di previdenza ha il diritto di versargli la prestazione senza alcuna trattenuta. Il datore di lavoro è poi tenuto a prelevare l imposta alla fonte su queste prestazioni e su eventuali altri proventi da attività lucrativa. 4.2 L Istituto assicurativo o di previdenza è competente per il conteggio d imposta nei casi in cui la prestazione compensativa è versata (rispettivamente bonificata o calcolata in compensazione) direttamente al contribuente e ciò indipendentemente dal fatto che il contribuente possa o meno vantare una pretesa diretta nei riguardi dell Istituto assicurativo o di previdenza. Se la prestazione assicurativa o di previdenza è versata direttamente al contribuente, l Istituto è tenuto a preliminarmente chiarire, con il datore di lavoro rispettivamente con l Ufficio delle imposte alla fonte del Cantone di residenza del beneficiario, l obbligo di assoggettamento all imposta alla fonte. 3

5. CALCOLO DELL IMPOSTA L imposta alla fonte è calcolata sugli importi lordi applicando le seguenti aliquote: 5.1 In caso di conteggio tramite il datore di lavoro: - tabelle A / B / C / F / H - tabelle R / S / T / U 5.2 In caso di conteggio tramite l Istituto assicurativo o di previdenza: - tabella D - Aliquota 10% - per prestazioni che non sono calcolate in base al guadagno assicurato o che sono versate a complemento del reddito di un eventuale attività lucrativa; - per prestazioni calcolate in base al guadagno assicurato, ma che non sono versate in aumento del reddito d attività lucrativa tornano applicabili le tabelle A / B / C / F / H, rispettivamente le tabelle R / S / T / U. Con effetto 01.01.2015 l imposta alla fonte è prelevata in applicazione delle seguenti tabelle (vedi Direttiva N. 1 / punto 16): Titolari di un permesso G oppure cittadini svizzeri residenti all estero che rientrano giornalmente al proprio domicilio Tabella A: Tabella B: Tabella C: Tabella D: Tabella F: Tabella H: contribuenti celibi / nubili, divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi che non vivono in comunione domestica con figli o persone a carico; contribuenti coniugati aventi il proprio coniuge che non svolge attività lucrativa; contribuenti coniugati aventi il proprio coniuge che svolge attività lucrativa in Svizzera o all estero; redditi accessori (attività con grado di occupazione inferiore al 50% e prestazione mensile lorda inferiore o uguale a CHF 2'000.00), aliquota fissa 10%; frontalieri fiscali ai sensi dell Accordo tra la Svizzera e l Italia relativo all imposizione dei lavoratori frontalieri concluso il 3 ottobre 1974 sposati aventi il coniuge che svolge attività lucrativa al di fuori della Svizzera; contribuenti celibi / nubili, divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi che vivono in comunione domestica con figli o persone a carico. 4

Titolari di un permesso B, L, G oppure cittadini svizzeri residenti all estero con rientro settimanale Tabella R: Tabella S: Tabella T: Tabella U: Tabella D: contribuenti celibi / nubili, divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi che non vivono in comunione domestica con figli o persone a carico; contribuenti coniugati aventi il proprio coniuge che non svolge attività lucrativa; contribuenti coniugati aventi il proprio coniuge che svolge attività lucrativa in Svizzera o all estero; contribuenti celibi / nubili, divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi che vivono in comunione domestica con figli o persone a carico; redditi accessori (attività con grado di occupazione inferiore al 50% e prestazione mensile lorda inferiore o uguale a CHF 2'000.00), aliquota fissa 10%. Altre tabelle Tabelle M-P: tabelle previste per i frontalieri germanici. La scelta delle tabelle va effettuata in base alle indicazioni contenute nel questionario ufficiale ( Formulario di annuncio / Questionario per dipendenti assoggettati all imposta alla fonte ) che deve essere compilato dal lavoratore e conservato dal datore di lavoro. Per maggiori informazioni consultare il sito www.ti.ch/fonte, all interno del quale sono presenti due distinti diagrammi ed un apposito calcolatore d imposta volti ad aiutare il datore di lavoro ad applicare la tabella corretta. 5

6. CONTEGGIO E VERSAMENTO DELLE IMPOSTE ALL AUTORITÀ FISCALE 6.1 Le imposte alla fonte scadono al momento del pagamento, del bonifico o della compensazione della prestazione compensativa e sono da versare all Ufficio delle imposte alla fonte del Cantone di domicilio o di dimora fiscale del contribuente rispettivamente del Cantone dove quest ultimo esercita la sua attività, entro 30 giorni dall inizio del mese seguente a quello della scadenza. Prima del pagamento deve essere inoltrato il conteggio allestito secondo le disposizioni vigenti (vedi punto successivo). Il ritardo nel riversamento dell imposta comporta l applicazione di un interesse di ritardo. 6.2 L Istituto assicurativo o di previdenza ha l obbligo di trasmettere al competente Ufficio delle imposte alla fonte il modulo di conteggio debitamente compilato e firmato indicando il No. AVS, il cognome e nome del contribuente, il Cantone, il Comune di residenza o di lavoro (per lavoratori senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera), le date di mutazione, l ammontare della prestazione lorda, il periodo considerato, la tabella applicata (tabella del Cantone di residenza del contribuente; tabella del Cantone dove è esercitata l attività per i contribuenti senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera), l aliquota d imposta, il numero di figli e l ammontare lordo dell imposta trattenuta alla fonte. L Istituto assicurativo o di previdenza ha diritto ad una provvigione d incasso calcolata sulle imposte trattenute per singolo contribuente. Tale provvigione è del 1% delle imposte trattenute. La stessa può essere ridotta dall'autorità fiscale se il debitore della prestazione imponibile contravviene ai suoi obblighi procedurali e decade completamente nel caso in cui l'autorità fiscale deve procedere ad una tassazione d'ufficio per la mancata presentazione del conteggio. 6.3 Il debitore della prestazione imponibile (datore di lavoro rispettivamente Istituto assicurativo o di previdenza) è responsabile della corretta trattenuta delle imposte alla fonte. 6.4 L omissione intenzionale o per negligenza del prelevamento dell imposta alla fonte è considerata sottrazione d imposta. 7. ATTESTAZIONE CONCERNENTE L IMPOSTA TRATTENUTA Al contribuente deve essere rilasciata, senza che ne faccia richiesta, un attestazione con l ammontare delle prestazioni assoggettate e dell imposta trattenuta alla fonte ( Attestato-ricevuta scaricabile dal sito www.ti.ch/fonte). 8. RIMEDI GIURIDICI Il contribuente che intende contestare la trattenuta d imposta alla fonte può richiedere all Ufficio delle imposte alla fonte una decisione in merito all esistenza e all estensione dell assoggettamento. La richiesta deve essere presentata entro la fine del mese di marzo dell anno che segue la scadenza della prestazione imponibile. 6

INFORMAZIONI Informazioni possono essere chieste alla Divisione delle contribuzioni, Ufficio delle imposte alla fonte, 6501 Bellinzona (telefono 091 / 814 75 71) oppure consultando il sito www.ti.ch/fonte. DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI Ufficio delle imposte alla fonte 7

ELENCO DELLE PRESTAZIONI IMPONIBILI DELLE PERSONE O ISTITUZIONI OBBLIGATE A TRATTENERE L'IMPOSTA ALLA FONTE E DELLE TABELLE APPLICABILI BASE LEGALE 1. LAI Legge assicurazione invalidità 2. LADI Legge sull'assicurazione disoccupazione PRESTAZIONE Indennità giornaliera 1/4 + 1/2 rendita 1/1 rendite (2) Indennità di disoccupazione Indennità per lavoro ridotto OBBLIGATI ALLA TRATTENUTA D'IMPOSTA Cassa di disoccupazione Cassa di disoccupazione TABELLE A / B C / F / H / R / S / T / U TABELLA D Indennità per intemperie Cassa di disoccupazione 3. LAINF (Regime obbligatorio) Legge assicurazione infortuni Indennità per insolvenza Indennità giornaliera Indennità giornaliera di transizione (3) Cassa di disoccupazione Indennità per cambiamento di occupazione (4) Rendita parziale d'invalidità (2) Riscatto di rendita d'invalidità 4. LAINF Prolungo convenzionale dell'assicurazione 5. LAINF (Assicurazione complementare) Indennità unica in capitale (5) Come al punto 3 Indennità giornaliera (7) LAINF (Assicurazione per la copertura della differenza (6) ) Rendita parziale d'invalidità (2) Riscatto di rendita d'invalidità 8

BASE LEGALE 6. LAMAL Legge assicurazione malattia PRESTAZIONE OBBLIGATI ALLA TRATTENUTA D'IMPOSTA Indennità giornaliera TABELLE A / B C / F / H / R / S / T / U 7. Legge maternità Indennità giornaliera 8. LCA (assicurazione Indennità giornaliera complementare (9) ) TABELLA D (8) 9. LPP / CO (regolamento di previdenza del II Pilastro (6) ) Legge previdenza professionale Prestazioni in rendite (2) Indennità giornaliera Rendite d'invalidità parziale Rendite d'invalidità intere (2) 10. Legge federale sul libero passaggio (10) 11. OPP3 (III Pilastro A (11) ) Ordinanza previdenza professionale 12. LIPG Legge indennità perdita di guadagno 13. CO e Leggi speciali (responsabilità civile) 14. LAF (Legge sugli assegni di familia) e LAFam (legge sugli assegni familiari) Prestazioni d'invalidità sottoforma di versamento in capitale (2) Rendite d'invalidità (2) Prestazioni d'invalidità sottoforma di versamento in capitale (2) Rendite d'invalidità (2) Prestazioni d'invalidità sottoforma di versamento in capitale (2) Indennità giornaliera Perdita di guadagno transitoria Assegni di prima infanzia, integrativo, per figli, di formazione. (1) Nella misura in cui il conteggio è effettuato dal datore di lavoro; (2) Quando il grado di invalidità è inferiore al 100%; (3) Secondo l'art. 83 ss OPI (Ordinanza sulla prevenzione infortuni e malattie professionali); (4) Secondo l'art. 86 ss OPI; (5) Secondo l'art. 23 LAINF; (6) L'enumerazione non è esaustiva; per quanto esistano prestazioni d'assicurazione contro i danni (cfr. DTF 104 II 44ss, 119 II 361ss); (7) Tabella D per tutte le prestazioni versate direttamente dall'; (8) Le indennità giornaliere di e fino a CHF 10.00 non sono assoggettate all'imposta alla fonte; (9) LF sul contratto d'assicurazione: l'enumerazione non è esaustiva (cfr. DTF 104 II 44ss, 119 II 361ss); (10) RU 831.425 per quanto esistano prestazioni d'assicurazione contro i danni (cfr. DTF 104 II 44ss, 119 II 361ss); (11) RU 831.461.3 per quanto esistano prestazioni d'assicurazione contro i danni (cfr. DTF 104 II 44ss, 119 II 361ss). 9