DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 18/2007



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DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 18/2007 SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI ED I METODI DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLE RISERVE TECNICHE DEI RAMI DANNI Il presente documento reca lo schema di Regolamento dell articolo 37, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private, in materia di calcolo delle riserve tecniche nelle assicurazioni dei rami danni, e la relativa relazione di presentazione. Osservazioni, commenti e proposte possono essere inviati all Autorità entro il 12 dicembre 2007 al seguente indirizzo di posta elettronica: riservedanni@isvap.it Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell Autorità: - le osservazioni pervenute, con indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati; - le conseguenti risoluzioni dell Autorità. Roma, 20 novembre 2007 1

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI ED I METODI DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLE RISERVE TECNICHE DEI RAMI DANNI DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL ATTIVITA ASSICURATIVA), CAPO II, ARTICOLO 37, COMMA 1 (RISERVE TECNICHE DEI RAMI DANNI) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE. RELAZIONE DI PRESENTAZIONE PER LA PUBBLICA CONSULTAZIONE Lo schema di Regolamento sottoposto alla procedura di pubblica consultazione dà attuazione all articolo 37, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private (di seguito Codice ), che attribuisce all ISVAP il potere di dettare disposizioni e disciplinare i criteri per la determinazione delle riserve tecniche dei rami danni. Il Regolamento mira a consolidare e razionalizzare in un unico testo le numerose disposizioni di legge e regolamentari 1 che oggi regolano la materia, introducendo alcune specificazioni di natura tecnica volte a precisare i criteri di calcolo di talune poste tecniche, con particolare riguardo a quelle disciplinate da norme di meno recente emanazione. Sono stati inoltre meglio delineati gli adempimenti in capo alle imprese di assicurazione e all attuario incaricato dei rami di responsabilità civile auto e natanti. Il Regolamento è strutturato in 5 Titoli ed è composto da 61 articoli e 3 allegati. I primi tre articoli, nell ambito del Titolo I, contengono il richiamo alle norme fondanti il potere regolamentare esercitato dall Autorità (articolo 1), la definizione delle espressioni usate nel testo (articolo 2) e l ambito di applicazione del Regolamento (articolo 3). Il Titolo II, recante le disposizioni e i metodi di valutazione delle riserve tecniche dei rami danni del lavoro diretto italiano, si compone di 5 Capi, relativi, rispettivamente, a ciascuna delle riserve tecniche dei rami danni di cui il Codice richiede l accantonamento alla fine dell esercizio: riserva premi, riserva sinistri, riserve di perequazione, riserva di senescenza e riserva per partecipazione agli utili e ristorni. L articolo 4 ribadisce l obbligo, stabilito dall articolo 37 del Codice, che le imprese costituiscano riserve tecniche sufficienti a far fronte a tutti i prevedibili impegni nei confronti degli assicurati derivanti dai contratti stipulati ed indica i principi generali che devono presiedere al calcolo delle riserve. In un ottica di rafforzamento dei requisiti qualitativi di gestione, è richiesta l adozione di procedure e risorse, in termini di staff, mezzi e sistemi informatici, adeguati a garantire costantemente l attendibilità dei dati utilizzati e dei relativi calcoli. Il Capo I (articoli da 5 a 23) contiene la disciplina dei metodi di valutazione della riserva premi e delle sue due componenti, la riserva per frazioni di premio e la riserva per rischi in corso. L articolo 6 dispone che le imprese verifichino periodicamente, nell ambito di ciascun ramo assicurativo, la tenuta della riserva premi nel suo complesso, predisponendo evidenze documentali delle relative risultanze. 1 Decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 175 e 26 maggio 1997, n. 173; decreti ministeriali 23 maggio 1981, 21 settembre 1981, 29 ottobre 1981, 15 giugno 1984; provvedimenti ISVAP n. 1059/1998 e n. 1978/2001, circolari ISVAP n. 360/1999 e n. 531/2004. 2

La Sezione I contiene le disposizioni in materia di riserva per frazioni di premio. L articolo 7 prevede che tale riserva sia determinata, per ciascun ramo ed eventualmente nell ambito delle diverse tipologie di rischio rientranti nel ramo, sulla base degli importi dei premi lordi contabilizzati di competenza degli esercizi successivi, fatta eccezione per i contratti del ramo credito stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 1991, ai quali si applicano le speciali disposizioni di cui all allegato 1 al Regolamento, in linea con quanto previsto dalle vigenti disposizioni (decreto ministeriale del 23 maggio 1981, così come modificato dal decreto ministeriale del 22 giugno 1982). L articolo 8 individua, quale criterio principale di calcolo della riserva per frazioni di premio, il metodo analitico del pro rata temporis, prevedendo la facoltà di ricorso ad una metodologia alternativa di tipo forfetario, solo quando è prevedibile che questa dia il medesimo risultato ottenibile con il metodo pro rata temporis. Il vincolo di sostanziale equivalenza tra le due metodologie è stato rafforzato eliminando il limite massimo di scostamento del 2% tra i due metodi previsto dalla circolare ISVAP n. 360/1999. Non sono state recepite, nell ambito dell utilizzo delle metodologie forfetarie, le aliquote fisse di cui all articolo 32, comma 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 (35% dei premi lordi contabilizzati relativi ai rischi assunti nell'esercizio, 40% per i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e 15% per i rischi di breve durata) in quanto ritenute non coerenti con la nuova impostazione. E in ogni caso richiesto alle imprese di conservare la documentazione atta a dimostrare la verifica della sostanziale equivalenza dei due metodi. La Sezione II contiene le disposizioni in materia di riserva per rischi in corso, finalizzata a coprire i rischi incombenti sull impresa dopo la fine dell'esercizio, per far fronte a tutti gli indennizzi e spese derivanti dai contratti stipulati prima di tale data, nella misura in cui il costo atteso di tali rischi superi quello della stessa riserva per frazioni di premi maggiorata dei premi che saranno esigibili in forza di tali contratti. Tenuto conto della particolare finalità di tale riserva, si è ritenuto opportuno specificare che, nel caso in cui la riserva per frazioni di premi, in alcuni specifici rami, sia stata oggetto di integrazione a fronte del rischio di eventi catastrofali, la riserva rischi in corso deve essere calcolata sulla base della riserva per frazioni di premi al netto delle integrazioni. Diverso trattamento è stato previsto per la sola riserva integrativa premi del ramo cauzione, atteso che tale posta è correlata esclusivamente ad una non uniforme distribuzione del rischio nel corso della durata contrattuale, piuttosto che al rischio di un evento di natura catastrofale. L articolo 10, riprendendo le disposizioni già contenute nella circolare ISVAP n. 360/1999, dispone che le imprese, ai fini del calcolo della riserva rischi in corso, adottino un adeguato modello previsionale di tipo analitico o, in alternativa, ricorrano ad un metodo empirico di calcolo, basato sulla proiezione della sinistralità attesa complessiva. L articolo 11 illustra i criteri di calcolo secondo tale metodo empirico, in linea con quanto previsto dalla citata circolare ISVAP. La Sezione III comprende le disposizioni concernenti le integrazioni della riserva per frazioni di premi che devono essere effettuate dalle imprese che esercitano le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali nonché quelle dei danni derivanti dall energia nucleare. Gli articoli 13 e 14 definiscono le condizioni per la costituzione ed i criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni del ramo cauzione recependo le disposizioni del Provvedimento ISVAP n. 1978 del 4 dicembre 2001. Gli articoli 15, 16 e 17 contengono le disposizioni relative alla costituzione, ai criteri di calcolo 3

e di utilizzo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali, recependo le disposizioni del decreto ministeriale 29 ottobre 1981 e fissando aliquote prudenziali di accantonamento. Sono stati introdotti, rispetto alla normativa previgente, alcuni chiarimenti interpretativi. L articolo 15, al comma 1, precisa la natura ad accumulo dell importo determinato secondo i criteri definiti al successivo articolo 16, importo che si aggiunge, quindi, alla riserva integrativa dell esercizio precedente, mentre al comma 4 vengono esplicitate le modalità di accantonamento in caso di utilizzo della riserva integrativa. L articolo 15, al comma 5, precisa che il calcolo va effettuato facendo riferimento, nell ambito di ciascun ramo assicurativo, alla porzione di premi e di sinistri relativi alle sole assicurazioni contro i danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali. Gli articoli 18, 19 e 20 contengono le disposizioni relative alla costituzione, ai criteri di calcolo e di utilizzo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi, recependo le disposizioni del decreto ministeriale del 15 giugno 1984 ed introducendo alcuni chiarimenti ai fini del calcolo. Gli articoli 21, 22 e 23 recano la disciplina della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare, in linea di continuità rispetto a quanto previsto dal decreto ministeriale 21 settembre 1981, con l aggiunta, anche in questo caso, di alcuni chiarimenti. Il Capo II del Titolo II reca le disposizioni in materia di determinazione della riserva sinistri, costituita dall ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata sulla base di elementi obiettivi, risultano necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell esercizio o in quelli antecedenti, e non ancora pagati, e alle relative spese di liquidazione (articolo 24). Le imprese, in base all articolo 25, sono tenute a verificare periodicamente, nell ambito di ciascun ramo assicurativo, la tenuta della riserva sinistri predisponendo adeguate evidenze sui risultati della verifica. Nell ambito della Sezione I, relativa alla riserva per sinistri avvenuti e denunciati entro la chiusura dell esercizio, l articolo 26 sancisce il principio della valutazione analitica separata di ciascun sinistro, che deve essere effettuata in misura pari al costo ultimo per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, senza operare forme di deduzione o sconti. L articolo 27 assegna al criterio della valutazione separata di ciascun sinistro, effettuata mediante l esame della documentazione relativa ad ogni singola pratica di danno (c.d. metodo dell inventario), un ruolo preminente nella quantificazione dell importo da riservare in quanto maggiormente aderente al principio della "prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi" di cui all articolo 24. Viene, inoltre, ribadito che il valore della riserva sinistri a costo ultimo è la risultante di una valutazione tecnica complessa multifase, che prevede oltre al metodo dell inventario, l uso di metodologie statistico-attuariali. In deroga al principio generale esposto, il comma 5 dell articolo 27 prevede la possibilità per le imprese, limitatamente alla generazione corrente e con esclusione dei rami credito e cauzione, di ricorrere alla valutazione della riserva sinistri mediante il criterio del costo medio descritto al successivo articolo 28. L articolo 29, nel disciplinare i criteri di applicazione delle metodologie statistico-attuariali, sancisce il principio di prudenza con il quale le imprese devono selezionare le relative ipotesi tecniche e finanziarie al fine di stimare tutte le componenti del processo liquidativo dei sinistri. Il comma 4 definisce, per particolari tipologie di sinistri per le quali non sia possibile 4

applicare le metodologie statistico-attuariali, criteri alternativi per la definizione del costo ultimo. La Sezione II riguarda la riserva per sinistri avvenuti e non ancora denunciati alla chiusura dell esercizio. Gli articoli 30, 31, e 32 contengono la definizione, le condizioni per la costituzione ed i criteri di calcolo di detta riserva. Viene ribadito il principio di prudenza che deve caratterizzare la stima di tale posta (articolo 30), da effettuarsi in misura pari al costo ultimo per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili (articolo 31). L articolo 32 stabilisce che la stima deve essere effettuata separatamente per la componente relativa al numero ed all importo sulla base dei trend storici del fenomeno dei sinistri tardivi in termini di frequenza e costo medio, recependo le disposizioni di cui al Provvedimento ISVAP n. 1059-G del 4 dicembre 1998. La Sezione III disciplina, agli articoli 33 e 34, i metodi di valutazione della riserva sinistri relativa ai rami di responsabilità civile veicoli e natanti, in linea con le disposizioni degli articoli 141, 149 e 150 del Codice concernenti la procedura del risarcimento diretto. Il Regolamento, nel confermare la validità dei principi generali di determinazione delle riserve sinistri, quali il metodo dell inventario e l applicazione del criterio del costo ultimo, in relazione a tutti i sinistri trattati dall impresa (CARD e NO CARD) introduce i correttivi derivanti dall applicazione dei c.d. forfait debitrice e forfait gestionaria. La Sezione IV disciplina i metodi di valutazione della riserva sinistri relativa ai rami credito e cauzione, in linea con le disposizioni del Provvedimento ISVAP n. 1978 del 4 dicembre 2001. Pur tenuto conto della natura particolare di detti rami, anche per questi rami il Regolamento ribadisce la validità dei principi generali di determinazione delle riserve sinistri. (articolo 35, comma 1 ed articolo 37, comma 1). In relazione all applicazione del criterio del costo ultimo è tuttavia ammessa in linea con l attuale normativa - la possibilità di accantonare a riserva un importo inferiore alla somma assicurata, nel caso in cui l impresa disponga di documentati elementi oggettivi che consentano di ridurne l importo (articolo 36, comma 1 ed articolo 37, comma 2). La Sezione V si compone degli articoli 38 e 39, che recepiscono le previsioni di cui alla circolare ISVAP n. 360/1999 in merito alla necessità che siano impartite adeguate direttive agli uffici liquidativi preposti alla valutazione analitica della riserva sinistri e che le imprese si dotino di adeguati sistemi di rilevazione e gestione dei dati attinenti il ciclo sinistri. Il Capo III disciplina le riserve di perequazione, finalizzate ad equilibrare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o a coprire rischi particolari. Gli articoli 41, 42 e 43 riprendono le disposizioni di cui all articolo 24 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 175 in tema di costituzione, criteri di calcolo e di utilizzo della riserva di perequazione del ramo credito. Rispetto alla precedente normativa, viene introdotta una precisazione sulle modalità di determinazione della riserva alla fine dell esercizio, al verificarsi delle condizioni di utilizzo di tale posta. L articolo 44 concerne la riserva di perequazione per i rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall energia nucleare, per le cui condizioni e modalità di costituzione viene fatto rimando allo specifico Regolamento che dovrà essere emanato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell economia e delle finanze in attuazione dell articolo 37, comma 7 del Codice. Il Capo IV del Titolo II detta le norme relative alla riserva di senescenza che deve essere 5

costituita - in caso di contratti di assicurazione malattia a durata poliennale in cui il premio sia determinato, per l intera durata della garanzia, con riferimento all età degli assicurati al momento della stipulazione del contratto - al fine di compensare l aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell età degli assicurati. L articolo 46 detta i criteri generali di costituzione della riserva di senescenza, prevedendo la possibilità di costituzione di tale riserva anche per i contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza per i quali l impresa può variare l importo dei premi nel corso della durata contrattuale. L articolo 47 disciplina i criteri di determinazione della riserva di senescenza, richiamando i criteri tecnici adottati nell ambito delle assicurazioni vita. E stata prevista la possibilità di applicare un criterio di calcolo forfetario, limitatamente ai contratti a premio annuo, fatta eccezione per le riserve di senescenza di contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza. Nell ambito del Capo V l articolo 48 fissa i criteri di determinazione della riserva per partecipazione agli utili e ristorni, destinata ad accogliere gli importi da attribuire agli assicurati a titolo di partecipazione agli utili tecnici e di ristorni. Il Titolo III regola gli adempimenti dell attuario incaricato dall impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti, consolidando quanto già previsto dalla circolare ISVAP n. 531/2004. Gli articoli 49 e 50, in particolare, richiedono all attuario di redigere relazioni tecniche sulle tariffe e sulle riserve tecniche di bilancio sulla base degli schemi fissi riportati rispettivamente nell allegato 2 e nell allegato 3 al Regolamento. Lo schema di relazione sulle tariffe introduce una forma standardizzata di giudizio sulla tariffa. Nello schema di relazione tecnica sulle riserve di bilancio l attuario dovrà illustrare in modo distinto le metodologie di valutazione adottate dalla società rispetto alle attività di controllo ed alle valutazioni tecniche operate dall attuario stesso, rafforzando ulteriormente la distinzione degli ambiti di intervento già delineata nello schema di relazione di cui alla circolare ISVAP n. 531/2004. Sono state, inoltre, riviste le formulazioni standardizzate del giudizio, alla luce delle disposizioni di cui all articolo 37 comma 2 del Codice, ed è stata introdotta una formulazione standard di giudizio negativo sulla sufficienza delle riserve tecniche. L articolo 51 introduce, a salvaguardia del principio di continuità del controllo sulle riserve tecniche, la previsione di una relazione da inviare all ISVAP nel caso in cui l attuario r.c.auto cessi la propria attività in un impresa a seguito di fusione o scissione dell impresa stessa e in caso di trasferimento totale o parziale di portafoglio ad altra impresa, limitatamente al portafoglio trasferito. Il Titolo IV detta le norme riguardanti gli obblighi di informativa nei confronti dell ISVAP. I Capi I e II disciplinano le comunicazioni che l attuario incaricato r.c.auto deve rendere all ISVAP nei casi, rispettivamente, di giudizio negativo su una tariffa o di insufficienza delle riserve tecniche, ovvero qualora, nel corso della propria attività di verifica, rilevi violazioni di norme da parte dell impresa di assicurazione (articoli 52 e 53). 6

Il Capo III disciplina le comunicazioni che l attuario incaricato deve rendere all ISVAP nei casi in cui l impresa non garantisca il libero accesso ai dati aziendali (articolo 54). Il Titolo V disciplina le disposizioni transitorie e finali. * * * Un analisi degli effetti della regolamentazione sopra delineata sui soggetti destinatari induce a ritenere che la regolamentazione predisposta non comporti impatti di particolare rilievo sulle imprese di assicurazione, trattandosi, in larga parte, del consolidamento di disposizioni già vigenti a cui le imprese si sono conformate da tempo o della conferma di prassi operative già adottate dalle imprese. 7

TESTO REGOLAMENTARE REGOLAMENTO CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI ED I METODI DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLE RISERVE TECNICHE DEI RAMI DANNI DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL ATTIVITA ASSICURATIVA), CAPO II, ARTICOLO 37, COMMA 1 (RISERVE TECNICHE DEI RAMI DANNI) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE. L ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254; adotta il seguente REGOLAMENTO INDICE Art. 1 (Fonti normative) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Ambito di applicazione) TITOLO I - Disposizioni di carattere generale TITOLO II Disposizioni e metodi di valutazione delle riserve tecniche dei rami danni del lavoro diretto italiano Art. 4 (Principi generali) CAPO I Riserva premi Art. 5 (Definizione di riserva premi) Art. 6 (Verifiche sulla riserva premi) Sezione I Riserva per frazioni di premi Art. 7 (Costituzione della riserva per frazioni di premi) 8

Art. 8 (Criteri di calcolo della riserva per frazioni di premi) Sezione II Riserva per rischi in corso Art. 9 (Costituzione della riserva per rischi in corso) Art. 10 (Criteri di calcolo della riserva per rischi in corso) Art. 11 (Metodo empirico per il calcolo della riserva per rischi in corso) Sezione III Integrazioni della riserva per frazioni di premi Art. 12 (Riserve integrative della riserva per frazioni di premi) Art. 13 (Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni del ramo cauzione) Art. 14 (Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni del ramo cauzione) Art. 15 (Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali) Art. 16 (Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali) Art. 17 (Criteri di utilizzo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali) Art. 18 (Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi) Art. 19 (Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi) Art. 20 (Criteri di utilizzo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi) Art. 21 (Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dall energia nucleare) Art. 22 (Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dall energia nucleare) Art. 23 (Criteri di utilizzo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dall energia nucleare) Art. 24 (Definizione di riserva sinistri) Art. 25 (Verifiche sulla riserva sinistri) CAPO II Riserva sinistri Sezione I Riserva per sinistri avvenuti e denunciati Art. 26 (Costituzione della riserva sinistri) Art. 27 (Criteri di calcolo della riserva sinistri) Art. 28 (Criterio del costo medio per la generazione corrente) Art. 29 (Metodologie statistiche per il calcolo del costo ultimo) 9

Sezione II Riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati Art. 30 (Definizione della riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati) Art. 31 (Costituzione della riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati) Art. 32 (Criteri di calcolo della riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati) Sezione III Riserva sinistri dei rami di responsabilità civile veicoli e natanti Art. 33 (Costituzione della riserva sinistri per i rami di responsabilità civile veicoli e natanti) Art. 34 (Criteri di calcolo della riserva sinistri per i rami di responsabilità civile veicoli e natanti) Sezione IV Riserva sinistri dei rami credito e cauzioni Art. 35 (Costituzione della riserva sinistri per il ramo credito) Art. 36 (Criteri particolari di calcolo della riserva sinistri per il ramo credito) Art. 37 (Costituzione della riserva sinistri per il ramo cauzioni e criteri particolari di calcolo) Sezione V Procedure e rilevazione dei dati Art. 38 (Procedure) Art. 39 (Organizzazione e conservazione dei dati) CAPO III Riserve di perequazione Art. 40 (Definizione di riserve di perequazione) Art. 41 (Costituzione della riserva di perequazione del ramo credito) Art. 42 (Criteri di calcolo della riserva di perequazione del ramo credito) Art. 43 (Criteri di utilizzo della riserva di perequazione del ramo credito) Art. 44 (Riserva di perequazione per i rischi di calamità naturali e per i danni derivanti dall energia nucleare) CAPO IV Riserva di senescenza Art. 45 (Definizione della riserva di senescenza) Art. 46 (Costituzione della riserva di senescenza) Art. 47 (Criteri di calcolo della riserva di senescenza) CAPO V Riserva per partecipazione agli utili e ristorni Art. 48 (Criteri di determinazione della Riserva per partecipazione agli utili e ristorni) TITOLO III 10

Adempimenti dell attuario incaricato dall impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti Art. 49 (Relazione tecnica sulla tariffa) Art. 50 (Relazioni tecniche al bilancio e alla semestrale) Art. 51 (Relazione tecnica in caso di cessazione dell incarico) TITOLO IV Obblighi di informativa nei confronti dell ISVAP CAPO I Obblighi di informativa sulle tariffe dei rami responsabilità civile veicoli e natanti Art. 52 (Obblighi di informativa sulle tariffe dei rami responsabilità civile veicoli e natanti in capo all attuario incaricato) CAPO II Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami responsabilità civile veicoli e natanti Art. 53 (Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami responsabilità civile veicoli e natanti in capo all attuario incaricato) Art. 54 (Libero accesso ai dati aziendali) CAPO III Altri obblighi di informativa TITOLO V Disposizioni transitorie e finali CAPO I Disposizioni transitorie Art. 55 (Riserve tecniche delle imprese che esercitano l'attività di riassicurazione) Art. 56 (Riserve sinistri per i rami di responsabilità civile veicoli e natanti) Art. 57 (Riserve di perequazione per i rischi di calamità naturali) CAPO II Disposizioni finali Art. 58 (Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica) Art. 59 (Abrogazioni) Art. 60 (Pubblicazione) Art. 61 (Entrata in vigore) 11

Elenco degli allegati: Allegato 1: Disciplina particolare per la determinazione della riserva per frazioni di premi dei contratti delle assicurazioni nel ramo credito stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 1991 Allegato 2: Schema di relazione tecnica sulla tariffa obbligatoria dei rami di responsabilità civile veicoli e natanti Allegato 3: Schema di relazione tecnica sulle riserve dei rami di responsabilità civile veicoli e natanti. 12

TITOLO I Disposizioni di carattere generale Art. 1 (Fonti normative) 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 37, comma 1, 190 commi 1 e 2, 191, comma 1, lettera d) e 349, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: a) altre spese di acquisizione : spese derivanti dalla conclusione di un contratto di assicurazione diverse dalle provvigioni di acquisizione, come definite all articolo 52 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173; b) "attuario incaricato": l'attuario incaricato dall'impresa esercente i rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; c) basi tecniche : tutti i dati statistici, relativi ai rischi assicurati ed ai sinistri, presi a riferimento per la costruzione tariffaria; d) CARD : Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254; e) CARD-CID : parte seconda della CARD per l indennizzo diretto dei danni relativi ai conducenti, ai veicoli ed alle cose trasportate di proprietà dei conducenti o dei proprietari dei veicoli; f) CARD-CTT : parte terza della CARD per l esercizio del diritto di rivalsa per i danni relativi ai terzi trasportati ed alle cose di proprietà dei terzi trasportati; g) caricamento : la quota delle spese di gestione (acquisizione, incasso e spese amministrative) ed ogni altro onere considerato dall'impresa nel processo di costruzione della tariffa nonché il margine industriale compensativo dell'alea di impresa; h) costo dei sinistri : somme pagate e riservate per i sinistri comprensive delle relative spese di liquidazione; i) decreto : il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private; j) fabbisogno tariffario : la stima del costo complessivo dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validità della tariffa; k) forfait debitrice : forfait e rimborsi, dovuti dall impresa ai sensi della CARD in qualità di debitrice a fronte dei sinistri e/o partite di danno gestiti da altre imprese di cui sono responsabili, in tutto o in parte, i propri assicurati, determinati sulla base dei forfait stabiliti dal Comitato tecnico, di cui all articolo 13, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, e delle comunicazioni previste dalla CARD-CTT per i risarcimenti dei danni ai terzi trasportati nei casi di superamento del plafond e di rimborso integrale del risarcimento; l) forfait gestionaria : forfait e rimborsi, dovuti all impresa ai sensi della CARD per i sinistri e/o partite di danno trattati in qualità di gestionaria per conto di altre imprese, determinati sulla base dei forfait stabiliti dal Comitato tecnico, di cui all articolo 13, 13

comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, e delle comunicazioni previste dalla CARD-CTT per i risarcimenti dei danni ai terzi trasportati nei casi di superamento del plafond e di rimborso integrale del risarcimento; a) ISVAP : l Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; b) impresa gestionaria : l impresa che effettua un risarcimento per conto dell impresa assicuratrice del veicolo, in tutto o in parte, civilmente responsabile del sinistro; c) impresa debitrice : l impresa per la quale i danni provocati, in tutto o in parte, dai propri assicurati sono risarciti da altre imprese per suo conto; d) ipotesi tecniche : tutti gli elementi presi in considerazione nella stima del costo futuro dei sinistri generati dai rischi che verranno assicurati nel periodo di validità della tariffa ed i relativi valori attribuiti; e) ipotesi finanziarie : le previsioni di natura finanziaria, quali ad esempio quelle relative all'andamento dei tassi di rendimento derivanti dagli investimenti dell'impresa, utilizzate ai fini della costruzione della tariffa nonché ipotesi di natura inflativa adottate ai fini delle valutazioni delle riserve tecniche; f) premio di tariffa : il premio del singolo contratto determinato in funzione del fabbisogno tariffario, di eventuali variabili di personalizzazione e dei criteri di mutualità adottati dall'impresa; g) premio medio di tariffa : il fabbisogno tariffario diviso il numero dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validità della tariffa; h) provvigioni di acquisizione : compensi spettanti per l acquisizione ed il rinnovo dei contratti di assicurazione, come definiti all articolo 51 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173; m) rami danni : rami di attività di cui all articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; i) rapporto sinistri a premi : l incidenza percentuale, rispetto ai premi di competenza, delle somme pagate e riservate per i sinistri accaduti nell esercizio comprensive delle relative spese dirette e delle spese di liquidazione; j) risarcimento diretto : procedura per la regolazione dei risarcimenti prevista dagli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; k) "sede secondaria o succursale": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa o riassicurativa; l) sinistri CARD : sinistri e/o partite di danno regolati dalla procedura di risarcimento diretto, trattati dall impresa in qualità di gestionaria per conto delle imprese di assicurazione dei veicoli responsabili (debitrici); m) sinistri no CARD : sinistri e/o partite di danno regolati dal regime ordinario e che non rientrano nell ambito di applicazione della CARD; n) spese di liquidazione : spese esterne e interne sostenute dalle imprese per la gestione dei sinistri, come definite all articolo 48, comma 3 del decreto 26 maggio 1997, n. 173; o) spese dirette : spese sostenute dalle imprese per evitare o contenere i danni arrecati dal sinistro, quali, tra l altro, le spese di lite di cui all articolo 1917, comma 3, del codice civile, le spese di salvataggio nei rami trasporti ed aviazione, le spese di spegnimento ed i danni d acqua nel ramo incendio; p) "Stato terzo": uno Stato che non è membro dell'unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo; q) variabili di personalizzazione : gli elementi presi in considerazione ai fini della caratterizzazione e tariffazione dei singoli rischi assicurati. 14

Art. 3 (Ambito di applicazione) 1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia e alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, autorizzate all'esercizio delle assicurazioni dei rami danni. 2. Il presente Regolamento reca le disposizioni ed i metodi di valutazione per il calcolo delle riserve tecniche relative alle assicurazioni dei rami danni ed i connessi adempimenti in capo alle imprese e all attuario incaricato. TITOLO II Disposizioni e metodi di valutazione delle riserve tecniche dei rami danni del lavoro diretto italiano Art. 4 (Principi generali) 1. Le imprese che esercitano i rami danni hanno l obbligo di costituire, ai sensi dell articolo 37, comma 1 del decreto, per i contratti del portafoglio del lavoro diretto italiano, riserve tecniche sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione. 2. Le imprese costituiscono le riserve tecniche al lordo delle cessioni in riassicurazione. 3. Le imprese calcolano le riserve tecniche adottando metodi di valutazione prudenti e costituiscono, tenuto conto delle caratteristiche dei rischi assunti e dei sinistri: a) la riserva premi; b) la riserva sinistri; c) la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura dell esercizio; d) le riserve di perequazione; e) la riserva di senescenza; f) le riserve per partecipazioni agli utili e ai ristorni. 4. Le imprese si dotano di adeguate procedure e sistemi di controllo per garantire la completezza, la pertinenza e l accuratezza dei dati, contabili e statistici, utilizzati ai fini del calcolo delle riserve tecniche. 5. Al fine di garantire adeguati processi di calcolo delle riserve tecniche, le imprese devono disporre di risorse, in termini di personale, mezzi e strumenti informatici, idonee a garantire che i processi di calcolo e i relativi controlli siano affidabili ed efficaci nel continuo. CAPO I Riserva premi Art. 5 (Definizione di riserva premi) 1. La riserva premi è composta dalla riserva per frazioni di premi, correlata al criterio della ripartizione temporale del premio per competenza, e dalla riserva per rischi in corso, 15

connessa all andamento tecnico del rischio. 2. La riserva per frazioni di premi di cui al comma 1, in relazione alla natura particolare dei rischi relativi alle assicurazioni indicate all articolo 37, comma 4, del decreto, è integrata mediante la costituzione di una apposita riserva secondo i metodi di valutazione disciplinati alla Sezione III del presente Capo. Art. 6 (Verifiche sulla riserva premi) 1. Le imprese verificano, per ciascun ramo, che la riserva premi accantonata alla fine dell esercizio precedente sia risultata sufficiente nel corso dell esercizio a far fronte al costo complessivo dei sinistri accaduti che, secondo specifiche analisi aziendali, hanno interessato i contratti che avevano dato luogo all accantonamento stesso. 2. Le imprese dispongono di evidenze gestionali interne, in ordine alle risultanze delle verifiche di cui al comma 1. Sezione I Riserva per frazioni di premi Art. 7 (Costituzione della riserva per frazioni di premi) 1. Le imprese determinano la riserva per frazioni di premi sulla base degli importi dei premi lordi contabilizzati, come definiti all articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di competenza degli esercizi successivi. 2. Le imprese valutano e costituiscono la riserva per frazioni di premio separatamente per ciascun ramo ed eventualmente nell ambito delle diverse tipologie di rischio rientranti nel ramo. 3. Le imprese, nell ambito di ciascun ramo, calcolano la riserva per frazioni di premi in base ai criteri indicati all articolo 8. 4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, le imprese, per i contratti del ramo credito stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 1991, applicano i criteri di calcolo della riserva per frazioni di premio definiti nell allegato 1. Art. 8 (Criteri di calcolo della riserva per frazioni di premi) 1. Le imprese determinano la riserva per frazioni di premi separatamente per ciascun contratto con il metodo pro rata temporis sulla base dei premi lordi contabilizzati, di cui all articolo 7 comma 1, dedotte le provvigioni di acquisizione e le altre spese di acquisizione, limitatamente ai costi direttamente imputabili. Per i contratti di durata pluriennale, in caso di ammortamento delle predette provvigioni e spese corrisposte per l'acquisizione di contratti, è deducibile soltanto la quota relativa all'esercizio. 2. In alternativa a quanto disposto al comma 1, le imprese possono determinare la riserva per frazioni di premio in misura forfettaria quando è prevedibile che dia il medesimo risultato ottenibile con il metodo pro rata temporis. 16

3. Le imprese, qualora effettuino il calcolo con un metodo forfetario, conservano nei propri atti le evidenze documentali da cui risultino le valutazioni operate ai fini della verifica della condizione di cui al comma 2. 4. Non è consentito nell ambito dello stesso ramo l utilizzo contemporaneo dei metodi di calcolo indicati ai commi 1 e 2. Sezione II Riserva per rischi in corso Art. 9 (Costituzione della riserva per rischi in corso) 1. Le imprese costituiscono la riserva per rischi in corso a copertura dei rischi incombenti dopo la fine dell'esercizio, per far fronte a tutti gli indennizzi e spese derivanti da contratti di assicurazione stipulati prima di tale data, nella misura in cui il costo atteso di tali rischi superi quello della stessa riserva per frazioni di premi, valutata al netto delle integrazioni di cui agli articoli 14, 17 e 20, maggiorata dei premi che saranno esigibili in virtù di tali contratti. 2. Le imprese valutano e costituiscono la riserva per rischi in corso separatamente per ciascuno dei rami ed eventualmente, in relazione alle diverse tipologie di rischio incluse nei singoli rami, tenendo anche conto delle risultanze delle verifiche di cui all articolo 6. Art. 10 (Criteri di calcolo della riserva per rischi in corso) 1. Le imprese, al fine di stimare il costo atteso di cui all articolo 9, comma 1, relativo ai rischi incombenti dopo la fine dell esercizio, definiscono un adeguato modello previsionale, basato su prudenti parametri evolutivi, attraverso il quale stimare, analiticamente per ciascun contratto, la sinistralità attesa nonchè ulteriori elementi di costo, alla luce degli andamenti osservati nell esercizio e di analisi di tipo prospettico. 2. Le imprese, in alternativa a quanto disposto al comma 1, possono determinare la riserva per rischi in corso con un metodo empirico di calcolo, basato sulla proiezione della sinistralità attesa complessiva, secondo i criteri di cui all articolo 11. 3. Le imprese, nel valutare la riserva per rischi in corso, non considerano gli effetti delle componenti di reddito prodotte dal patrimonio o derivanti dagli investimenti a copertura delle riserve tecniche. Art. 11 (Metodo empirico per il calcolo della riserva per rischi in corso) 1. La riserva per rischi in corso calcolata con il metodo empirico è stimata sulla base di un valore prospettico del rapporto sinistri a premi netti di competenza della generazione corrente. 2. Il valore prospettico di cui al comma 1 è determinato, in modo prudente, a partire dal rapporto sinistri a premi netti di competenza registrato nell esercizio di valutazione e tiene anche conto dei valori assunti dal rapporto stesso in un orizzonte temporale retrospettivo 17

di osservazione e di ulteriori elementi obiettivi di valutazione inerenti all andamento del costo atteso dei rischi incombenti dopo la fine dell'esercizio. 3. Le imprese individuano l ampiezza dell orizzonte temporale retrospettivo di osservazione di cui al comma 2, in relazione alla peculiarità dei singoli rami o delle singole tipologie di rischio per i quali vengono effettuate le valutazioni. 4. Ai fini del calcolo del rapporto sinistri a premi netti di competenza le imprese considerano l onere per sinistri dell esercizio, comprensivo delle spese dirette e di liquidazione e i premi netti di competenza, determinati sulla base dei premi lordi contabilizzati, dedotte le provvigioni di acquisizione e le altre spese di acquisizione, limitatamente ai costi direttamente imputabili. 5. Le imprese calcolano il costo atteso dei futuri rischi che gravano sui contratti, in misura pari al prodotto tra il valore prospettico del rapporto sinistri a premi di competenza, di cui al comma 1, e la somma della riserva per frazioni di premi e degli eventuali premi, al netto degli oneri di acquisizione di cui al comma 4, che saranno esigibili in virtù di detti contratti. 6. Le imprese costituiscono la riserva per rischi in corso in misura pari all eventuale eccedenza tra il costo atteso dei futuri rischi, di cui al comma 5, e la riserva per frazioni di premi maggiorata dei futuri premi, al netto degli oneri di acquisizione di cui al comma 4, che saranno esigibili sui contratti stipulati prima della fine dell esercizio. Sezione III Integrazioni della riserva per frazioni di premi Art. 12 (Riserve integrative della riserva per frazioni di premi) 1. Le imprese che esercitano le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall energia nucleare integrano la riserva per frazioni di premi sulla base dei criteri definiti dal presente regolamento. Art. 13 (Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni del ramo cauzione) 1. Le imprese, per le assicurazioni del ramo cauzione, costituiscono una riserva integrativa della riserva per frazioni di premi alla fine di ciascun esercizio. 2. Ai fini dell adempimento di cui al comma 1, le imprese determinano la riserva integrativa in base ai criteri definiti dall articolo 14. 3. Le imprese operano le valutazioni ai fini della costituzione della riserva integrativa di cui al comma 1, facendo riferimento ai premi delle assicurazioni del ramo cauzione. Art. 14 (Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni del ramo cauzione) 1. Le imprese, determinano la riserva integrativa di cui all articolo 13 separatamente per le seguenti tipologie di rischio: 18

a) Garanzie di contratto: 1) Appalti 2) Assimilate appalti 3) Concessioni esattoriali 4) Fedeltà 5) Appalti esteri b) Garanzie per obblighi di legge: 1) Diritti doganali 2) Assimilate doganali 3) Diritti Regolamenti UE 4) Pagamenti e rimborsi imposte 5) Garanzie giudiziali c) Altre garanzie 2. Per ciascuna delle tipologie di rischio di cui al comma 1, le imprese tengono conto del valore assunto al termine dell esercizio dal rapporto tra la riserva per frazioni di premi, prima dell integrazione, ed i premi lordi contabilizzati (RP/P%). 3. Nel caso in cui il rapporto di cui al comma 2 sia uguale o inferiore al trentacinque per cento, le imprese determinano la riserva integrativa, di cui all articolo 13, comma 1, in misura pari all importo complessivo risultante dall applicazione ai premi lordi contabilizzati dell esercizio e dei quattro esercizi precedenti delle seguenti percentuali: premi esercizio N 35% premi esercizio N-1 30% premi esercizio N-2 25% premi esercizio N-3 10% premi esercizio N-4 5% 4. Nel caso in cui il rapporto di cui al comma 2 sia superiore al trentacinque per cento ed inferiore o uguale al settantacinque per cento, le imprese determinano la riserva integrativa, di cui all articolo 13, comma 1, in misura pari al prodotto tra l importo risultante dall applicazione dei criteri di cui al comma 3 ed il coefficiente derivante dalla seguente formula: 1-0,5*(RP/P%-35%)/65% 5. Nel caso in cui il rapporto di cui al comma 2 sia superiore al settantacinque per cento ed inferiore al cento per cento, le imprese determinano la riserva integrativa, di cui all articolo 13, comma 1, in misura pari all importo complessivo risultante dall applicazione ai premi lordi contabilizzati dell esercizio e dei quattro esercizi precedenti delle seguenti percentuali: premi esercizio N 100%-RP/P% premi esercizio N-1 21% premi esercizio N-2 17% premi esercizio N-3 7% premi esercizio N-4 3% 6. Nel caso in cui il rapporto di cui al comma 2 sia uguale o superiore al cento per cento le imprese non costituiscono la riserva integrativa di cui all articolo 13, comma 1. 19

7. In assenza di premi lordi contabilizzati dell esercizio, le imprese calcolano comunque la riserva integrativa di cui all articolo 13, comma 1, mediante applicazione ai premi lordi contabilizzati dei quattro esercizi precedenti delle percentuali di cui al comma 5. Qualora tuttavia nell esercizio precedente si sia verificato il caso di cui al comma 6 le imprese non costituiscono la riserva integrativa di cui all articolo 13, comma 1. Art. 15 (Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali) 1. Le imprese per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali costituiscono la riserva integrativa della riserva per frazioni di premi alla fine di ciascun esercizio. 2. Ai fini dell adempimento di cui al comma 1, le imprese aggiungono alla riserva premi integrativa dell esercizio precedente, un importo determinato sulla base dei criteri definiti all articolo 16. 3. Quando la riserva integrativa risulta almeno pari al cinquanta per cento dell'ammontare dei premi lordi contabilizzati dell esercizio, le imprese cessano di effettuare l accantonamento integrativo di cui al comma 2. 4. Le imprese possono utilizzare la riserva integrativa in base ai criteri definiti dall articolo 17. In tal caso le imprese non operano l accantonamento aggiuntivo di cui al comma 2 e determinano la riserva integrativa in misura pari alla differenza positiva tra la riserva premi integrativa all inizio dell esercizio e l importo imputato ai sensi dell articolo 17. 5. Le imprese operano le valutazioni ai fini della costituzione della riserva integrativa di cui al comma 1, facendo riferimento ai premi e ai sinistri delle assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali. Art. 16 (Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali) 1. Le imprese per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali, operano l accantonamento integrativo, di cui all articolo 15, comma 2, negli esercizi nei quali si riscontri un rapporto sinistri a premi pari od inferiore all ottantaquattro per cento. 2. Le imprese determinano l'ammontare dell accantonamento integrativo di cui al comma 1 applicando ai premi lordi contabilizzati dell'esercizio le aliquote indicate nella seguente tabella, in relazione al rapporto sinistri a premi riscontrato nell esercizio stesso. 20

Rapporto sinistri a premi Aliquote di accantonamento (%) (%) - - 84 1,00 83 2,00 82 3,00 81 4,00 80 5,00 79 6,00 78 7,00 77 8,00 76 9,00 75 e rapporto inferiore 10,00 Art. 17 (Criteri di utilizzo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali) 1. Le imprese possono utilizzare la riserva integrativa di cui all articolo 15, comma 1, al verificarsi dei sinistri derivanti dagli eventi assicurati, qualora il rapporto sinistri a premi, di cui all articolo 16 risulti pari o superiore al centosei per cento. 2. Le imprese determinano l importo da imputare alla riserva integrativa entro i limiti previsti dalla seguente tabella, in relazione al rapporto sinistri a premi riscontrato nell'esercizio stesso. Rapporto sinistri a premi Aliquote di utilizzo della riserva accantonata all inizio dell esercizio (%) (%) - - 106 1,00 107 2,00 108 3,00 109 4,00 110 5,00 111 6,00 112 7,00 113 8,00 114 9,00 115 e rapporto superiore 10,00 Art. 18 (Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi) 1. Le imprese per le assicurazioni dei danni derivanti da terremoto, maremoto, eruzione 21