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COMUNE DI FOSSO Provincia di Venezia REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.

Art. 1- Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura, anche sotto forma di concessione di beni mobili o immobili da utilizzare a condizioni agevolate, a enti ed associazioni da parte del Comune, nell esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti per dare attuazione all art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 2. L osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di benefici economici da parte del Comune. 3. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i contributi erogati in base a convenzioni e per i quali si fa riferimento alla disciplina contenuta nelle singole convenzioni in essere. Art. 2 - Finalità degli interventi 1. Fermo restando quanto stabilito nel regolamento per il volontariato e relativa iscrizione all Albo, il Comune può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a enti ed associazioni non aventi scopo di lucro, nei limiti delle risorse disponibili, nell osservanza dei criteri stabiliti nel presente regolamento, al fine di assicurare, con particolare attenzione ai giovani: a) il diritto all istruzione; b) la promozione della pratica dello sport e di attività ricreative del tempo libero; c) lo sviluppo delle libere forme associative; d) la promozione delle attività culturali; e) la promozione di attività sociali e di solidarietà; f) ogni altra attività o iniziative che generalmente caratterizzano l intervento del Comune, non escludendo tuttavia quelle non previste analiticamente ma che, per le loro finalità, siano riconducibili ai settori precedenti.

Art. 3 Soggetti ordinari 1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici, è disposta a favore di: a) enti e associazioni di volontariato che effettuano in via continuativa o ricorrente iniziative a beneficio della popolazione del Comune, iscritti nell apposito albo comunale delle associazioni di volontariato; b) enti pubblici, per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione del Comune; c) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica, che, comunque, perseguano finalità inerenti all art. 2 ed effettuino in via continuativa o ricorrente iniziative a beneficio della popolazione del comune o per la promozione del suo sviluppo; in via secondaria o carattere di straordinarietà: d) - associazioni non iscritte all Albo che non abbiano finalità di lucro e che effettuino iniziative o attività di rilevante valore sociale e culturale a vantaggio della popolazione di Fossò. Art. 4 Soggetti straordinari 1. In casi particolari, l attribuzione di contributi economici può essere effettuata ad enti e privati, associazioni, per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarietà verso comunità italiane colpite da calamità od altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative d interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune esprima i valori civili, morali, culturali e sociali della comunità da esso rappresentata. Art. 5 Contributi alle istituzioni scolastiche 1. Il Comune, al fine di assolvere i propri compiti istituzionali, può provvedere alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche del territorio, per le competenze attribuitegli dalla legge per la scuola dell obbligo, anche tramite l erogazione di specifici contributi. 2. Al fine di qualificare il sistema scolastico, rendendolo idoneo all attuazione del diritto di ogni persona all istruzione, in aggiunta agli interventi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, possono essere erogati particolari contributi per la fornitura e l acquisto di attrezzature e materiale didattico, ludico e di arredamento, strumentazione tecnica e di laboratorio, dotazioni librarie e simili.

3. Il Comune può, inoltre, sostenere iniziative ed attività complementari e formative, parascolastiche ed extrascolastiche, attuate anche in tempo non scolastico, per la promozione culturale complessiva delle diverse componenti dell intera comunità scolastica presente sul territorio comunale, nonché per lo sviluppo delle attività di formazione permanente, anche in collaborazione con associazioni culturali e ricreative del territorio. 4. Le istituzioni scolastiche beneficiarie presentano al Comune un rendiconto che dimostri come sono stati utilizzati i contributi ricevuti, nel rispetto della destinazione determinata dall atto di attribuzione. Art. 6 - Contributi alle scuole materne non statali 1. Il Comune riconosce che i servizi per la prima infanzia operanti nel territorio comunale costituiscono, in assenza di analoghe strutture pubbliche, un servizio sociale per le famiglie della comunità. 2. L Amministrazione comunale può sottoscrivere con le Scuole Materne Private apposite convenzioni nelle quali vengono concordati i rapporti con il Comune, ed in particolare: a) il rispetto delle disposizioni legislative in materia di istruzione, b) l osservanza delle norme ministeriali relative al funzionamento delle scuole materne non statali, c) la presentazione annuale dei bilanci contabili, d) la misura annuale dei contributi economici da parte del Comune e le rette mensili da parte delle famiglie, e) le agevolazioni a favore di famiglie in particolari condizioni di disagio, f) le modalità di erogazione dei contributi comunali, g) la garanzia a tutti i bambini residenti di poter frequentare la scuola fino ad esaurimento dei posti disponibili. 3. Spetta alla Giunta comunale approvare apposito schema di convenzione nel rispetto dei criteri stabiliti con il presente articolo e nei limiti delle risorse di bilancio disponibili. 4. Il contributo ordinario previsto nella convenzione di cui al precedente comma, non esclude la possibilità di ulteriori contributi economici straordinari concessi dalla Giunta con proprio atto motivato.

Art. 7 - Assegni di studio 1. Al fine di consentire la prosecuzione agli studi degli studenti capaci e meritevoli, tenendo conto anche di particolari situazioni di disagio economico, il Comune, in deroga ai soggetti indicati al precedente articolo tre, può provvedere all assegnazione di assegni di studio sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta comunale in appositi bandi, in relazione alle risorse economiche disponibili, tenendo conto dei profitti scolastici ed anche dei redditi familiari. Art. 8 - Attività socio assistenziali 1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività socio assistenziali sono destinati ad incentivare iniziative di carattere umanitario e/o sociale proposte da enti e associazioni che rivestono direttamente od indirettamente interesse per la cittadinanza e che abbiano finalità compatibili con gli obiettivi perseguiti dall Amministrazione Comunale. Art. 9 - Attività culturali 1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali sono in particolare destinati a enti e associazioni che, previo accordo con l Amministrazione comunale: a) effettuino servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione locale; b) organizzino nel Comune, convegni, seminari di studi, mostre, esposizioni, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali che abbiano rilevante interesse per la comunità e concorrano in misura notevole alla sua valorizzazione; sono escluse le iniziative esclusivamente rivolte ai soli associati del sodalizio o i cui proventi siano destinati esclusivamente al privato promotore; c) organizzino e sostengano la realizzazione nel Comune di attività teatrali, musicali, ed altre manifestazioni di particolare pregio culturale ed artistico; d) organizzino attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folkloristici conservino e valorizzino antiche tradizioni storiche e culturali locali;

e) promuovano l organizzazione di feste e manifestazioni comprese nelle tradizioni locali. Art. 10 - Promozione della pratica sportiva, attività ricreative e tempo libero 1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport di base e dilettantistico, con particolare attenzione alla formazione educativa e sportiva dei giovani. 2. Il Comune promuove inoltre le attività fisico-motorie praticate dai giovani, dalle famiglie e dagli anziani residenti nel Comune organizzati da enti e associazioni, anche disponendo interventi a sostegno delle iniziative promosse dalle associazioni. 3. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle associazioni per l organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza che possano concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità. Art. 11 - Contributi annuali ricorrenti ad enti ed associazioni 1. La Giunta comunale può approvare eventuali criteri preventivi per l assegnazione dei contributi annuali per concorrere al finanziamento delle attività di enti e associazioni nel perseguimento delle finalità di cui all articolo 2 del presente regolamento, in relazione ai benefici che derivano alla Comunità locale. 2. Ai fini dell attribuzione del contributo annuale l istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività da svolgere. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, per l anno successivo a quello per il quale l ente o associazione ha fruito del contributo del Comune, oltre al programma dell attività da svolgere, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune. Art. 12 - Contributi per manifestazioni ed iniziative occasionali 1. L attribuzione di contributi assegnati ad enti e associazioni per concorrere alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti

d interesse diretto o comunque pertinente la comunità locale, può essere disposta, sulla base di un programma dettagliato dell iniziativa a cui si riferisce il contributo, con la precisazione del periodo e luogo di svolgimento e la specificazione delle finalità prefissate ed un prospetto economico delle spese e delle entrate correlate all iniziativa inclusa la quota a proprio carico. L erogazione del contributo avviene entro 60 giorni dalla presentazione al Comune del rendiconto riassuntivo di tutte le entrate e le spese sostenute, corredato dai documenti giustificativi delle spese, almeno fino alla cocorrenza dell importo del contributo economico assegnato. I documenti fiscali giustificativi devono essere obbligatoriamente allegati in copia quando sono relativi alla fornitura di materiale appositamente acquistato. Per importi non documentabili fino ad un massimo del 50% del contributo assegnato può essere presentata autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dal legale rappresentante. 2. In casi particolari può essere disposta, con il medesimo atto di assegnazione, l erogazione di un anticipazione del contributo precedentemente allo svolgimento della manifestazione o dell iniziativa. 3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune, non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall apporto di coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati. 4. Non necessita comunque la documentazione delle spese qualora l erogazione del contributo sia determinata dal riscontro, su relazione dettagliata valutata dalla struttura comunale di riferimento, della avvenuta realizzazione di un servizio o l organizzazione e/o gestione di una manifestazione previamente definiti in apposito disciplinare con il Comune. Art. 13 Interventi straordinari 1. Per attività ed iniziative non disciplinate nei precedenti articoli, che abbiano carattere straordinario e non ricorrente, promosse nell interesse della comunità locale e per le quali sussistano ragioni tali da giustificare,

su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari. 2. In tale caso si applicano in via analogica le disposizioni previste nei precedenti articoli. 3. La Giunta comunale può definire i criteri per l assegnazione di contributi straordinari ai soggetti indicati dall art. 4 del presente regolamento al fine di sostenere specifiche iniziative di aiuto e di solidarietà, anche internazionale, o d interesse generale. Art. 14 - Condizioni generali che regolano la concessione dei contributi 1. Il Comune, nel momento in cui a qualsiasi titolo concede un contributo economico, rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra enti e nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione. 2. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti e associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l erogazione delle quote di contributi concessi e non ancora corrisposti e, a seguito dell esito degli accertamenti, deliberarne la revoca. 3. La concessione dell intervento è vincolata all impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato. 4. Gli interventi del Comune relativi all attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire nelle seguenti forme: a) assegnazione di contributi finanziari ordinari o straordinari; b) assunzione di spese per l acquisto di beni e forniture a diretto sostegno dell attività;

c) concessione utilizzo di strutture e attrezzature di proprietà comunale o servizi erogati dal Comune secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti o provvedimenti consiliari, fatta salva ogni altra e diversa autorizzazione e/o concessione prescritta per il particolare utilizzo. 5. L erogazione di contributi ai soggetti beneficiari individuati nel presente Regolamento, sono compatibili con sovvenzioni che gli stessi possono ricevere da enti pubblici o da privati, per le medesime finalità; la somma dei vari contributi non può superare le spese sostenute, e di ciò dovrà essere rilasciata apposita attestazione a cura dei beneficiari: in caso contrario, il contributo comunale sarà proporzionalmente ridotto. Art. 15 - Pubblicizzazione degli interventi 1. Gli enti e le associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi da parte del Comune sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali manifestano all esterno le loro attività o specifiche iniziative, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune. Art. 16 - Modalità di utilizzazione delle risorse 1. La Giunta comunale sulla base delle relazioni previsionali programmatiche e delle risorse finanziarie inserite a bilancio può determinare anticipatamente per l anno successivo i principi per l attribuzione dei contributi tra i soggetti che ne hanno titolo secondo il presente regolamento, specificando in caso di concorso di diverse richieste i criteri di priorità e di valutazione delle domande. 2. La Giunta comunale assegna il contributo finanziario da erogarsi in una o più soluzioni oppure individua, con una sintetica indicazione dei motivi dell esclusione, i soggetti e le iniziative escluse. Il contributo può essere in misura fissa o percentuale sulla richiesta presentata. 3. Le decisioni della Giunta comunale vengono comunicate ai richiedenti dal responsabile del servizio. 4. L Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere l elenco completo dei soci iscritti ai gruppi e/o associazioni interessati ai contributi economici comunali.

Art. 17 - Modalità di presentazione delle domande 1. Le domande di contributo devono essere indirizzate al Sindaco e devono pervenire preferibilmente entro il mese di ottobre di ciascun anno se riferite ad iniziative di carattere ricorrente, e almeno 20 giorni prima della data interessata se si tratta di singole iniziative occasionali. In ogni caso può essere specificata l entità del contributo richiesto. 2. Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi di particolare urgenza e rilevanza specificatamente motivati. In tal caso la concessione del contributo dovrà tenere conto anche dei limiti posti dalle disponibilità di bilancio. 3. La presentazione della documentazione prevista dal presente regolamento, a corredo delle domande, condiziona l effettiva erogazione delle somme concesse a titolo di contributo. 4. Nel caso di enti o associazioni non iscritte all apposito Albo del volontariato dovrà essere allegato anche copia dello statuto. 5. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno contenere, oltre a quanto stabilito agli articoli precedenti: a. denominazione dell ente, istituzione, fondazione o associazione, relativo codice fiscale o partita IVA, nonché la generalità del legale rappresentante; b. impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto; c. dichiarazione del regime fiscale a cui è sottoposto il beneficiario, con l eventuale dichiarazione di esenzione da ritenute fiscali o altro, come da schema appositamente predisposto dall Ufficio di competenza; d. dichiarazione sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda; e. impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento approvato dal comune ai sensi e per gli effetti di cui all art. 12 della legge 241/90 f. impegno a fare risultare pubblicamente il contributo mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione seguente dicitura: con il contributo dell Amministrazione Comunale di Fossò. 6. La concessione delle forme di sostegno, di cui al presente regolamento, è disposta motivatamente dalla Giunta e, nell'ambito dei criteri stabiliti

da tale Organo, dal responsabile di Area, secondo le rispettive competenze e nei limiti degli stanziamenti definiti. 7. Con l'atto di concessione viene quantificata l'erogazione, anche se non si tratta di contributi di carattere finanziario, comprensiva quindi anche di benefici economici in forma di concessione di beni mobili e/o immobili nel rispetto del vigente Regolamento per la concessione in uso di immobili comunali. Art. 18 - Decadenza 1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni: a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso; b) non venga presentata la documentazione prescritta nel precedente art. 13, in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute; c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa; in questo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente; d) non vengano presentate le attestazioni fiscali, richieste dal presente regolamento, necessarie al Comune per adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente. 2. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata. Art. 19 - Premi di rappresentanza 1. La concessione dei benefici economici previsti dal presente regolamento non è ostativa della concessione di premi ed omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, guidoni, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Sindaco o dagli Assessori in occasione di mostre, rassegne,

fiere e di manifestazioni culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folcloristiche o con altri fini sociali. Art. 20 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.