Classificazione Sismica del territorio regionale e procedure per la prevenzione del rischio sismico

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Classificazione Sismica del territorio regionale e procedure per la prevenzione del rischio sismico

D.P.R. 380/01 Parte II, Capo I..art. 52 In tutti i comuni della Repubblica le COSTRUZIONI sia pubbliche che private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con Decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvale anche della collaborazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per l Interno.

Criteri generali tecnico-costruttivi costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento; (D.M. 20/11/1987 Norme tecniche su edifici in muratura ; Carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell opera, nonché criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni; (D.M. 16/01/1996 Norme tecniche per la verifica, carichi e sovraccarichi ; La protezione delle costruzioni dagli incendi; (D.M. 16/05/1986 Norme di sicurezza per gli edifici di abitazione

Indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle e opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature; D.M. 9/01/1996 Norme tecniche per strutture in c.a. e metalliche; D.M. 11/03/1988 Norme tecniche su terreni; D.M. 04/05/1990 Norme tecniche su Ponti stradali; D.M. 3/12/1987 Norme tecniche su costruzioni prefabbricate;

D.P.R. 380/01, Parte II, Capo IV, Sez. I, art. 83, comma 1 Tutte le COSTRUZIONI, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche.., sono disciplinate oltre che dalle norme di cui all art. 52, da specifiche NORME TECNICHE emanate, anche per i loro aggiornamenti, con. Decreto del Ministro per le Infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l interno, sentiti il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, il CNR e la Conferenza unificata.

D.P.R. 380/01, Parte II, Capo IV, Sez. I, art. 83, comma 2 Con Decreto del Ministro per le Infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l interno, sentiti il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, il CNR e la Conferenza unificata, sono definiti i criteri generali per l individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità

D.P.R. 380/01, Parte II, Capo IV, Sez. I, art. 83, comma 3 Le REGIONI, sentite le Province e i Comuni interessati, provvedono alla individuazione delle zone dichiarate sismiche, alla formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime, nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.

D.P.R. 380/01,Parte II, Capo IV, Sez. I art. 89, comma 1 Tutti i comuni, nei quali sono applicate le specifiche norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, e quelli di cui all art. 61, devono richiedere il PARERE del competente Ufficio Tecnico Regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, prima della delibera di adozione, nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.

D.P.R. 380/01,Parte II, Capo IV, Sez. I art. 93 Nelle zone sismiche di cui all art. 83, CHIUNQUE intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmettere copia al competente Ufficio Tecnico della Regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell appaltatore. Alla domanda deve essere allegato il progetto.. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente Ufficio Tecnico della Regione..

D.P.R. 380/01 Capo IV, Sez. II, ART. 94 AUTORIZZAZIONE PER L INIZIO DEI LAVORI Fermo restando l obbligo del titolo abilitativo,nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all uopo indicate nei decreti di cui all art. 83, non si possono iniziare i lavori senza PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA del competente ufficio tecnico della regione; L autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, ;

CLASSIFICAZIONE SISMICA PIEMONTESE D.M. 04/02/1982 Classificazione Sismica con S = 9 di N. 40 COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO N. 1 COMUNE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

L ATTIVITA DELLA REGIONE PIEMONTE L.R. 19 del 12/03/1985 DGR n. 49-42336 del 21/03/1985 DGR n. 2-19274 dell 8/03/1988

L ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003 AMBITI COMPRESI IN ZONA 2 AMBITI COMPRESI IN ZONA 3 AMBITI COMPRESI IN ZONA 4

L ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003 PROVINCIA N. Comuni in zona 2 N. Comuni in zona 3 N. Comuni in totale Alessandria 0 46 46 Cuneo 1 59 60 Torino 40 40 80 Verbania 0 23 23 Totale 41 168 209

DOPO L ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003 ORDINANZA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 3519 del 28 aprile 2006. APPROVA i criteri generali ai fini dell individuazione delle zone sismiche e della formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone, nonché la mappa di pericolosità sismica di riferimento a scala nazionale.

DOPO L ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003

DOPO L ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003 DECRETO MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, di concerto con il MINISTRO DELL INTERNO e con il CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 14 settembre 2005 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI ; pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 159 della Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005. Entra in vigore il 23/10/2005 DECRETO MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE di concerto con il MINISTRO DELL INTERNO e con il CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE del 14/01/2008 NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI G.U. n. 29 del 4/02/2008 Supplemento Ordinario n. 30 Entrato definitivamente in vigore il 01/07/2009

DISPOSIZIONI REGIONALI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 2003 n. 61-11017 Prime disposizioni in applicazione dell Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica, pubblicata sul B.U.R. n. 48 del 27 novembre 2003 in allegato elenco dei Comuni Piemontesi, classificati in zona 2 e 3, che interessano le province di Alessandria, Cuneo, Torino e Verbania. Si decide di non introdurre per la zona 4 l obbligo della progettazione antisismica, ad esclusione di alcune tipologie di costruzioni.

DISPOSIZIONI REGIONALI PROVINCIA N. Comuni in zona 2 N. Comuni in zona 3 N. Comuni in totale Alessandria 0 46 46 Cuneo 1 59 60 Torino 40 40 80 Verbania 0 23 23 Totale 41 168 209

DISPOSIZIONI REGIONALI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2003, n. 64 11402 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica Disposizioni attuative dell articolo 2, (sono individuati gli edifici e le opere di carattere strategico e quelle rilevanti);

DISPOSIZIONI REGIONALI CIRCOLARE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 APRILE 2004, N. 1/DOP (Bollettino Ufficiale n. 17 del 29/04/2004) Indicazioni procedurali per l applicazione della D.G.R. 61-11017 in relazione alle diverse zone sismiche individuate (ZONE 2, 3, 4), e alle differenti tipologie di edifici e costruzioni.

DISPOSIZIONI REGIONALI Il territorio Regionale risulta suddiviso in tre zone: zona 2, zona 3, zona 4 La zona 4 è considerata a bassa sismicità Per ognuna delle zone si individuano modalità differenziate per l applicazione delle norme antisismiche

Le recenti iniziative regionali di Riclassificazione 1. DGR N. 11-13058 DEL 19/01/2010 Aggiornamento e adeguamento dell elenco delle zone sismiche (O.P.C.M. n. 3274/2003 e O.P.C.M. 3519/2006) ; pubblicata sul B.U.R. n. 7 del 18/02/2010; Cosa prevede: Si aggiorna l elenco delle zone sismiche del Piemonte, sulla base delle indicazioni di uno studio del Politecnico di Torino;

Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste

Si ribadisce l entrata in vigore della Normativa Tecnica Nazionale (D.M. 14/01/2008) a far data dal 1/07/2009 su tutto il territorio regionale, e si precisa che per tutte le costruzioni da realizzare nelle zone sismiche 3S, 3 e 4 si applica l art. 93 del DPR 380/2001, introducendo la progettazione antisismica anche per la zona 4; Si mantengono inalterate le procedure in atto per la ex zona 2 e per i comuni individuati in classe 3S; Si prevede per i comuni classificati in zona 3 l applicazione delle procedure previste dalla l.r. 19/85 e dalla DGR n. 49-42336 del 21/03/1985, stabilendo nuove percentuali di controllo a campione nelle misure minime del 5% per le costruzioni in cat. B e 1% per le costruzioni in cat. C;

Nell ambito delle zone 3 e 4, si prevede per le costruzioni strategiche e rilevanti, il mantenimento dell obbligo della dichiarazione asseverata del progettista circa il rispetto delle prescrizioni della normativa antisismica di cui al D.M. 14/01/2008; Si prevede, per le costruzioni strategiche e rilevanti, l introduzione di un controllo a campione nella misura non inferiore al 40% per le opere da realizzarsi in zona sismica 3 e in misura non inferiore al 5% per quelle in zona 4; Si mantiene per la zona 3 l obbligo del parere preventivo, ai sensi dell art. 89 del DPR 380/2001, secondo le modalità definite dalla L.R. 19/85 e dalla DGR n. 2-19274 del 8/03/1988; Si prevede di non introdurre per la zona 4 l obbligo del rispetto dell art. 89 del DPR 380/2001;

Si stabilisce che gli strumenti urbanistici generali già approvati alla data dell entrata in vigore della DGR, si ritengono conformi all art. 89 del DPR 380/2001, se adeguati alla Circolare P.G.R. 7/LAP del 1996, e la conformità vale anche per gli strumenti urbanistici esecutivi già approvati; Per le costruzioni iniziate ed in corso nell ambito dei comuni che passano dalla zona 4 alla zona 3, alla data di entrata in vigore della DGR, si deve attestare, mediante apposita dichiarazione asseverata di professionista abilitato, l adeguatezza degli elaborati tecnico-progettuali depositati e dell idoneità della parte già realizzata a resistere all azione delle possibili azioni sismiche in zona 3. Tale dichiarazione costituisce autorizzazione al proseguimento della costruzione, da ultimarsi comunque entro due anni dalla data di entrata in vigore della DGR; Si demanda ad un successivo provvedimento la raccolta, il riordino delle disposizioni regionali previgenti, nonché la definizione di nuove procedure attuative, nel rispetto dei criteri ivi fissati; Si stabilisce l entrata in vigore decorsi 120 giorni dalla pubblicazione della DGR (18/06/2010);

2. DGR N. 28-13422 DEL 01/03/2010 Differimento del termine di entrata in vigore della nuova classificazione sismica del territorio piemontese, approvata con DGR n. 11-13058 del 19/01/2010 e ulteriori disposizioni ; pubblicata sul B.U.R. n. 10 del 11/03/2010; Cosa prevede: Stabilisce l entrata in vigore delle disposizioni della precedente DGR n. 11-13058 del 19/01/2010 decorsi 365 giorni (18/02/2011) dalla pubblicazione della citata DGR sul BUR e comunque non prima dell approvazione delle disposizioni attuative di cui al punto 10 della DGR stessa; Stabilisce, nei comuni che dalla zona 4 passano alla zona 3, che dalla data di pubblicazione del provvedimento (11/03/2010) i progetti delle strutture che vengono depositati o per le opere pubbliche di cui sia stata avviata la progettazione definitiva od esecutiva, siano dimensionati in linea con le norme tecniche vigenti per la zona 3;

Si stabilisce che ai fini dell applicazione delle diposizioni inerenti l art. 104 del DPR 380/2001, per costruzioni in corso si deve intendere quelle per le quali non siano state portate a termine le opere strutturali e pertanto s intendono ultimate le costruzioni per le quali sia stata depositata la comunicazione di fine lavori delle opere strutturali (relazione struttura ultimata);

3. DGR N. 8-1517 DEL 18/02/2011 Modifica del termine di entrata in vigore della nuova classificazione sismica del territorio Piemontese, come approvata con DGR n. 11-13058 del 19/01/2010; Cosa prevede: Stabilisce l entrata in vigore delle disposizioni della DGR n. 11-13058 del 19/01/2010, come modificata dalla DGR n. 28-13422 del 1/03/2010, per il 30 settembre 2011, in sostituzione dei termini già previsti

4. Legge Regionale n. 10 del 11/07/2011, art. 29 Proroga dell entrata in vigore delle disposizioni sulla nuova classificazione sismica del territorio piemontese. Cosa prevede: la scadenza dei termini dell entrata in vigore delle disposizioni sulla nuova classificazione sismica del territorio piemontese, stabilita dalla Giunta regionale, è differita al 31 dicembre 2011; le nuove procedure attuative sono definite dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e informata la Commissione consiliare competente.

5. Deliberazione della Giunta regionale n.4-3084 del 12 dicembre 2011 approva le Procedure di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico. Cosa prevede: la conferma della classificazione sismica già approvata nel 2010, semplificandone il riconoscimento secondo le tre zone 3S, 3 e 4; il riordino delle disposizioni regionali previgenti, con la definizione di nuove procedure attuative, nel rispetto dei criteri fissati dalle precedenti disposizioni; la definizione di procedure uniformi su tutto il territorio regionale e rimanda a successivi atti dirigenziali la definizione di eventuali procedure informatizzate per le denunce; dispone che le procedure entrino in vigore dal 1 gennaio 2012.