SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA



Documenti analoghi
COMUNE DI POTENZA. Relazione istruttoria/illustrativa

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato LIVIA TURCO

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CITTÀ DI FOLIGNO. Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale degli Amministratori comunali.

Legge 30 aprile 1999, n " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti "

Oggetto: Legge regionale 14 maggio 2009 n. 1, art. a

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER

SENATO. 6 Commissione (Finanze) 5 novembre 2008 TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE SUI DISEGNI DI LEGGE N. 414 E N. 507

Premessa. Direzione centrale delle Entrate contributive

Decreto ministeriale n. 21

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI. 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO (Provincia di Bologna)

Delibera n. 08/2013. VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del ;

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE N Norme sull informazione e sull educazione sessuale nelle scuole. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

COMUNE DI CARLINO REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO PROVINCIA DI UDINE

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e commercianti

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 952

REGOLAMENTO. Bonus Bebè

Detrazione a favore delle famiglie numerose: modalità di attribuzione del credito d imposta Potito Di Nunzio Consulente del lavoro in Milano

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Articolo 8. Articolo 8. (Piani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico-terapeutici)

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato SBROLLINI

MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Articolo 7. (Patrimonio dello Stato S.p.a.) Articolo 8. (Società per il finanziamento delle infrastrutture)

DL n. 91 del entrato in vigore dal 25 giugno

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004

CAPO I PROGETTAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI

COMI. Direzione Affari Generali e Supporto Organi

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 14 ottobre 2015 (v. stampato Senato n. 1559)

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

FONDO PENSIONE APERTO AVIVA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI circoscrizione del Tribunale di Catania CATANIA

DGR 2889 DD

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

aggiornato al 31 luglio 2014

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente

Modificato con deliberazione C.C. n. 92 del I N D I C E

4. ESENZIONE PARZIALE PER CONDIZIONE ECONOMICA DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>.

Risoluzione n. 114/E

GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15)

FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

Legge 8 febbraio 2006, n. 54

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

L.R. 11/2006, art. 8 bis, c. 3 B.U.R. 1/7/2009, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 giugno 2009, n. 0149/Pres.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL REGIONE CAMPANIA

SEZIONE I PROGETTI DI RICERCA E COLLABORAZIONI FONDI PER LA RICERCA E MODALITÀ DI ACCESSO

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

Regolamento di contabilità

Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS Massimale per il 2014

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. dispone:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012

Legislatura 16º - Disegno di legge N. 255

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA

Studio Tributario e Societario

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

Transcript:

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme a tutela della parte debole nei procedimenti di separazione tra coniugi (*) Testo non rivisto dal presentatore TIPOGRAFIA DEL SENATO (50)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 1372 XIV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Onorevoli Senatori. Il disegno di legge che si propone all approvazione parlamentare intende incidere su alcuni punti critici della disciplina vigente in materia di separazione personale tra coniugi. Ad ispirare l iniziativa legislativa è un dato statistico confermato dalle rilevazioni più recenti, rappresentato dall elevato numero delle separazioni nel nostro Paese, che secondo alcune statistiche recenti interessano il 50 per cento dei matrimoni. L esperienza dimostra delle gravi carenze in tema di tutela della parte debole del rapporto (statisticamente si tratta nella maggior parte dei casi della moglie, ma, ovviamente, la disciplina è formulata in termini generali in modo da coprire la parte debole, qualunque essa sia). Gran parte delle modifiche proposte investono l art. 156 del codice civile, che richiede di essere integrato sui seguenti punti: 1) definizione della percentuale minima del reddito che deve essere assegnato a titolo di mantenimento, salva la facoltà del giudice di variare in aumento tale percentuale, in considerazione delle circostanze concrete della separazione ed in particolare dell affidamento dei figli; 2) esplicita estensione anche alla fase della separazione del potere del giudice di disporre accertamenti e verifiche, anche a mezzo della polizia tributaria, volte a determinare l effettiva situazione finanziaria e patrimoniale del soggetto obbligato alla corresponsione dell assegno di mantenimento; 3) riconoscimento, anche in fase di separazione, del diritto del coniuge a favore del quale viene disposto l assegno di mantenimento di percepire una frazione che si propone di fissare al 40 per cento del totale, riferito agli anni di costanza del matrimonio dell indennità di fine rapporto percepita dall altro coniuge, anche nel caso in cui l indennità sia percepita dopo la pronuncia del provvedimento di separazione; 4) applicazione, anche nei procedimenti di separazione personale, della corresponsione diretta al beneficiario della somma dovuta a titolo di mantenimento da parte di terzi, in caso di inadempienza dell obbligato (articolo 8, comma 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898), con il limite della metà (delle somme dovute) per i soli soggetti di cui al comma 6, dell art. 8 della citata legge n. 898 del 1970. Altro punto qualificante della riforma proposta è costituito dall introduzione di una sanzione amministrativa volta a colpire la prassi purtroppo diffusissima dell omesso adempimento del versamento dell assegno di mantenimento. È da sottolineare come le somme percepite a titolo di sanzioni amministrative vadano a costituire un fondo gestito dal Ministero della giustizia, per interventi a favore di coniugi separati in situazioni di difficoltà. Si tratta di misure sanzionatorie sicuramente di più immediata applicazione rispetto a quelle penali previste dall ordinamento vigente, che pure rimangono in vigore. In definitiva, l obiettivo della presente proposta di legge è assicurare delle più efficaci forme di garanzia ai coniugi in condizione di debolezza nei casi di separazione legale, attraverso strumenti di riequilibrio dei rapporti tra le parti e di deterrenza contro comportamenti omissivi del coniuge tenuto al mantenimento.

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 1372 XIV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Modifiche all articolo 156 del codice civile) 1. All articolo 156 del codice civile, il secondo comma è sostituito dai seguenti: «L entità della somma dovuta a titolo di mantenimento è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell obbligato ed in particolare alla presenza di figli minori che siano affidati al coniuge a favore del quale viene decisa la erogazione della somma stessa. L entità della somma non può essere inferiore al 25 per cento del reddito mensile medio del coniuge tenuto al versamento, calcolato con riferimento ai ventiquattro mesi precedenti la pronuncia di separazione, ferma restando la facoltà del giudice di fissare una percentuale superiore, in relazione alle circostanze. In caso di contestazioni sulla determinazione del reddito di cui al comma precedente, il giudice può disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria. Il coniuge a favore del quale sia stata decisa l erogazione della somma di cui al presente articolo ha diritto ad una percentuale dell indennità di fine rapporto percepita dall altro coniuge all atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l indennità viene a maturare dopo che sia stata definita la separazione. Tale percentuale è pari al 40 per cento dell indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 1372 XIV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Si applicano anche ai procedimenti di separazione i commi 3 e 6 dell art. 8 della legge 1º dicembre 1970, n. 898. In caso di omesso versamento delle somme dovute a titolo di mantenimento, è irrogata dal giudice che ha deciso sulla separazione una sanzione amministrativa pari alla metà dell importo dovuto e non versato al coniuge ed ai figli creditori. Nel caso di mancata ottemperanza al provvedimento del giudice che dispone il pagamento della sanzione di cui al comma precedente, si procede in via esecutiva mediante iscrizione del credito nei ruoli esattoriali». Art. 2. (Fondo per il sostegno ai coniugi separati ed ai figli creditori) 1. Le somme riscosse a titolo di sanzione per omesso versamento delle somme dovute a titolo di mantenimento, ai sensi dell art. 156 del codice civile, come modificato dalla presente legge, confluiscono in un apposito fondo istituito presso il Ministero della giustizia e denominato «Fondo per il sostegno ai coniugi separati ed ai figli creditori». Con decreto del Ministro della giustizia da emanarsi entro tre mesi dall entrata in vigore della presente legge ne sono definite le modalità di gestione, nonchè i criteri di accesso ai contributi da esso erogati. 2. Per il finanziamento delle spese di istituzione e di primo avviamento del fondo di cui al comma 1 è stanziata una somma pari a 100.000 euro per l anno 2002 e 50.000 euro rispettivamente per gli anni 2003 e 2004. Art. 3. (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 100.000 euro per l anno 2002 e 50 mila euro rispettivamente per gli

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 1372 XIV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell unità previsionale di base di parte corrente, «Fondo speciale», dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, per l anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

E 0,50