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SENATO DELLA REPUBBLICA XIII LEGISLATURA 2ã COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia) 137ë Resoconto stenografico SEDUTA DI MERCOLEDIÁ 8 MARZO 2000 Presidenza del presidente PINTO INDICE DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBE- RANTE (4151) Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Servodio ed altri; Rizza ed altri; Mantovano ed altri; Molinari ed altri (233) GERMANAÁ e LAURO: Disposizioni sulla cancellazione dei protesti cambiari (647) PEDRIZZI e MONTELEONE: Modifiche ed integrazioni alla normativa sulla cambiale e sui protesti cambiari (2189) PEDRIZZI ed altri: Disposizioni in materia di riabilitazione dei debitori protestati. Istituzione delle commissioni provinciali per la riabilitazione dei protestati. Modifica all'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Seguito della discussione congiunta e rinvio) Presidente... Pag. 2, 5, 6 e passim Ayala, sottosegretario di Stato per la giustizia... 6, 7 Bertoni (Dem. Sin.-l'Ulivo)... 8 * Caruso Antonino (AN), relatore alla Commissione... 5, 6 * Centaro (Forza Italia)... 4, 6, 7 e passim Russo (Dem. Sin.-l'Ulivo)... 5, 6, 7 e passim N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso eá stato rivisto dall'oratore. DL 1607 TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

± 2 ± I lavori hanno inizio alle ore 9. DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE (4151) Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeoni ed altri; Servodio ed altri; Rizza ed altri; Mantovano ed altri; Molinari ed altri (233) GERMANAÁ e LAURO: Disposizioni sulla cancellazione dei protesti cambiari (647) PEDRIZZI e MONTELEONE: Modifiche ed integrazioni alla normativa sulla cambiale e sui protesti cambiari (2189) PEDRIZZI ed altri: Disposizioni in materia di riabilitazione dei debitori protestati. Istituzione delle commissioni provinciali per la riabilitazione dei protestati. Modifica all'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Seguito della discussione congiunta e rinvio) PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 4151, 233, 647 e 2189, rinviata nella seduta del 9 febbraio. Ricordo che nella seduta del 1ë marzo scorso, in altra sede, vi era stato uno scambio di vedute in merito alla definizione dei tempi dell'iter parlamentare dei disegni di legge in titolo, avuto riguardo alla imminente approvazione del regolamento recante le modalitaá di attuazione del registro informatico dei protesti, in attuazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 480 del 1995. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 4151: Art. 1. 1. L'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, eá sostituito dal seguente: «Art. 3. ± 1. Il debitore che, entro il termine di otto mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. A tale fine l'interessato presenta al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio

± 3 ± la relativa formale istanza, compilata secondo il modello allegato alla presente legge, corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento, noncheá della quietanza relativa al versamento del diritto di cui al comma 5. 2. Istanza analoga a quella di cui al comma 1 puoá essere presentata dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si eá proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto. 3. Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede sull'istanza non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulla base dell'accertamento della regolaritaá dell'adempimento o della sussistenza della illegittimitaá o dell'errore del protesto, il presidente accoglie l'istanza e, conseguentemente, dispone la cancellazione richiesta, curando sotto la sua personale responsabilitaá l'esecuzione del provvedimento, da effettuare non oltre cinque giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante la cancellazione definitiva dal registro dei dati relativi al protesto, che si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. In caso contrario, decreta la reiezione dell'istanza. 4. In caso di reiezione dell'istanza o di mancata decisione sulla stessa, da parte del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro il termine di cui al comma 3, l'interessato puoá ricorrere all'autoritaá giudiziaria ordinaria. Il giudice competente eá il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato. Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile. 5. Per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 eá dovuto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura un diritto pari, per ogni protesto, a lire 15.000 per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rivalutato annualmente, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati». 2. Alla legge 12 febbraio 1955, n. 77, come da ultimo modificata dalla presente legge, eá allegato il modello di istanza di cui all'annesso alla presente legge. A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti: Al comma 1, all'articolo 3 ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere le parole: «entro il termine di otto mesi dalla levata del protesto». 1.1 Centaro Al comma 1, all'articolo 3 ivi richiamato, al capoverso 2, dopo le parole: «puoá essere presentata» inserire le altre: «da chiunque dimostri

± 4 ± di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente noncheâ». 1.2 Centaro Al comma 1, all'articolo 3 ivi richiamato, dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente: «5-bis.- La levata di protesto, anche a nome di familiari inseriti nello stato di famiglia del richiedente, non puoá costituire, da sola elemento ostativo all'apertura di linea di credito da parte di istituti bancari o societaá finanziarie». 1.3 Centaro CENTARO. L'emendamento 1.1 si propone di eliminare il termine di otto mesi, considerato come un premio ai fini della cancellazione del protesto, in caso del pagamento del dovuto. La possibilitaá di cancellazione deve essere, a mio avviso, estesa anche oltre questo termine e non puoá quindi essere circoscritta in maniera cosõá rigida. CioÁ eá ancor piuá vero nel caso in cui la cancellazione del protesto avvenga secondo procedure informatiche, giaccheá l'annotazione inserita nel registro elettronico consente, a chiunque si approssima ad un rapporto commerciale con un ex protestato, di verificare il termine entro il quale quest'ultimo ha versato il dovuto. Considerato che comunque dopo cinque anni viene garantita la possibiltaá di riabilitazione del protestato attraverso la cancellazione del protesto e che la procedura in esame rappresenta un premio, a fronte di una dimostrazione di solvibilitaá, saraá chi entra in rapporto con l'ex protestato a scegliere come comportarsi. L'emendamento 1.2 estende anche a colui che ha subito illegittimamente ed erroneamente la levata di protesto la possibilitaá di presentare un'istanza analoga a quella del pubblico ufficiale che ha provveduto a levarlo. Mi pare un'esigenza che risponde meglio a quanto previsto dalla norma in esame. L'emendamento 1.3 ha una valenza di notevole rilievo percheâ si propone di introdurre una disposizione che comporti per gli istituti di credito e le societaá finanziarie la necessitaá di una motivazione piuá chiara, nel caso in cui non consentano l'accesso a linee di credito o l'apertura di un conto corrente a un ex protestato o a chi ha familiari che sono stati oggetto di protesto. Sappiamo che i rapporti creditizi tra imprenditori ed istituti di credito, specialmente nel meridione d'italia, sono ben diversi da quelli esistenti nel Centro-Nord. Vengono applicati piuá punti di tasso di interesse al Sud e quindi i rapporti sono piuá difficili. Spesso l'istituto per aprire linee di credito pretende garanzie molto maggiori che possono arrivare ad essere due o tre volte superiori all'importo richiesto; inoltre la presenza di un ex protestato o di familiari che hanno subito il protesto impedisce fre-

± 5 ± quentemente di formalizzare questo rapporto. Tutto cioá comporta che l'imprenditore alla fine finisce nelle mani degli usurai con le conseguenze che possiamo immaginare per un'economia sana e per le possibilitaá di lucro rese possibili per chi agisce illecitamente. In ultima analisi, quest'emendamento, anche se va inteso come norma a carattere precettivo, vuole sollecitare gli istituti bancari e le societaá finanziarie a motivare le ragioni in base alle quali si nega un credito a chiunque ne abbia diritto sotto il profilo economico. CARUSO Antonino, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario all'emendamento 1.1 nella sua formulazione attuale. Tuttavia, tenuto conto delle argomentazioni fornite dal senatore Centaro, avanzo la seguente proposta. Da un lato propongo di ampliare il termine, ora previsto in otto mesi, a dodici mesi, secondo quanto giaá ipotizzato nell'originario disegno di legge presentato alla Camera dei deputati. L'indicazione degli otto mesi, infatti, fu il risultato di una valutazione intermedia rispetto a chi avrebbe voluto una riduzione temporale ulteriore. Dall'altro, nel riformulare l'emendamento, si potrebbe prevedere la possibilitaá per il debitore che comunque esegue il pagamento oltre il termine previsto di chiedere che venga annotato tale evento nel registro informatico. Voglio dire che l'imminente adozione della nuova forma di tenuta dei protesti consente un'agilitaá di aggiornamento che non poteva essere neanche pensabile attraverso le vecchie procedure. Quindi, in questa maniera il registro informatico non costituiraá piuá solo un «elenco dei cattivi», ma anche e soprattutto un contenitore di informazioni utili a 360 gradi per gli operatori. Tante volte l'avvenuto pagamento, ancorcheâ dopo un lungo periodo di tempo (come ha evocato il senatore Russo in un'altra fase della discussione), ha rappresentato un sintomo positivo di affidabilitaá generale del debitore, il quale puoá essere incorso per pura casualitaá nella vicenda del protesto. PRESIDENTE. La sua posizione eá chiara per quanto concerne la modifica proposta al comma l dell'articolo 3 della legge n. 77 in base alla quale gli 8 mesi previsti diventerebbero 12; dovrebbe invece specificare in cosa consiste esattamente la successiva proposta di modifica. CARUSO Antonino, relatore alla Commissione. Propongo che alla fine del primo periodo del comma 1 del nuovo testo dell'articolo 3 si preveda che «Il debitore che provveda al pagamento oltre il termine sopraindicato puoá chiederne l'annotazione sul registro informatico di cui sopra». RUSSO. Chiedo scusa, ma l'espressione «puoá chiederne l'annotazione» risponde ad un problema che ci eravamo posti; tuttavia nella precedente seduta avevamo evidenziato che giaá nel regolamento predisposto dal Governo si prevede che la cancellazione avvenga mediante annotazione. Non vorrei, allora, che si lasciassero due espressioni diverse all'in-

± 6 ± terno dello stesso articolo 3, cosa che potrebbe dare luogo a problemi. L'articolo 1 (che riscrive l'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77) prevede che «Il debitore (...) ha diritto di ottenere la cancellazione». Lei quindi propone di sostituire questo punto con l'annotazione? AYALA, sottosegretario di Stato per la giustizia. No, il diritto alla cancellazione consegue all'adempimento entro il termine previsto (che nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati eá di otto mesi mentre nella proposta del relatore eá di 12 mesi). Se il pagamento avviene dopo un anno, ovviamente il debitore non ha questo diritto, peroá ha la facoltaá dell'annotazione. Sono due cose diverse. RUSSO. Ho capito. PRESIDENTE. Senatore Centaro, accoglie la modifica proposta dal relatore? CENTARO. D'accordo. Pertanto, l'emendamento 1.1 (Nuovo testo) eá il seguente: Al comma 1, all'articolo 3 ivi richiamato, al capoverso 1, apportare le seguenti modificazioni: a) sostituire le parole: «entro il termine di otto mesi dalla levata del protesto» con le altre: «entro il termine di 12 mesi dalla levata del protesto»; b) alla fine del primo periodo, dopo le parole «, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480» inserire le seguenti: «Il debitore che provveda al pagamento oltre il termine sopraindicato, puoá chiederne l'annotazione sul registro informatico di cui sopra». CARUSO Antonino, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.1, nel nuovo testo, ed anche sull'emendamento 1.2. Per quanto riguarda l'emendamento 1.3, giaá in un'altra occasione ho richiamato l'attenzione dei colleghi sulla problematicitaá della questione. In sintesi, posso sottolineare che la proposta emendativa avanzata dal senatore Centaro eá raccomandabile di accoglimento, anche se probabilmente lo stesso proponente eá consapevole del fatto che essa non sia risolutiva del vero problema insito nella vicenda, cioeá quello dell'orientamento, ancora oggi praticato dal sistema bancario e del credito in generale, in base al quale ± per dirlo in maniera forse semplicistica, ma comunque efficace ±sidaá il denaro a chi ce l'ha e lo si nega a chi ne ha bisogno. PRESIDENTE. Esprime, quindi, parere favorevole? CARUSO Antonino, relatore alla Commissione. SõÁ, esprimo parere favorevole.

± 7 ± AYALA, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo eá favorevole sull'emendamento 1.1, cosõá come riformulato, e sull'emendamento 1.2. Per quanto concerne l'emendamento 1.3, sono d'accordo sull'esigenza che palesemente muove il senatore Centaro percheâ mi sembra piuá che ragionevole anzi commendevole; tuttavia credo si tratti di una norma manifesto. Comunque di fronte al parere favorevole del relatore, il Governo si rimette alla Commissione. (Il Presidente accerta la presenza del numero legale). PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1 (Nuovo testo), presentato dal senatore Centaro. EÁ approvato. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Centaro. EÁ approvato. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3. RUSSO. Signor Presidente, pur comprendendo le motivazioni del senatore Centaro, confesso che ho molte perplessitaá su questa disposizione: infatti, cosa altro vuole essere la pubblicazione dei protesti se non un'indicazione per chi deve fare credito ad una persona? Come si puoá dire che la pubblicazione sul bollettino dei protesti non debba essere per sua natura impeditiva alla concessione di una linea di credito? Mi sembra sia una contraddizione e quindi non mi sembra giusto inserire in una legge una norma di questo tipo. Pertanto, invito il presentatore a ritirare tale emendamento. PRESIDENTE. Senatore Centaro, accoglie l'invito al ritiro? CENTARO. Pur con tutti i problemi evidenziati (come, ad esempio, la possibilitaá che sia una norma manifesto), vorrei rispondere alle perplessitaá del senatore Russo, sottolineando che l'emendamento in questione vale affincheâ gli istituti di credito o le societaá finanziarie non possano opporre il solo protesto come elemento ostativo all'apertura di un conto corrente o di una linea di credito; oltre al protesto debbono indicare eventuali mancanze di garanzia di altro tipo, insussistenze patrimoniali o infattibilitaá del progetto economico proposto al fine dell'apertura della linea di credito. Infatti, l'emendamento 1.3 prevede che «La levata di protesto (...) non puoá costituire da sola elemento ostativo». Vogliamo, in sostanza, che l'istituto di credito fornisca indicazioni motivate e fondate economicamente, percheâ il protestato non eá un «appestato» che si deve escludere dal giro economico!

± 8 ± BERTONI. SõÁ, peroá si esercita un potere discrezionale. PRESIDENTE. EÁ chiaro il pensiero del proponente. RUSSO. Rimuovo l'invito la ritiro. CENTARO. Chiedo che l'emendamento sia comunque messo in votazione. RUSSO. Preannuncio il voto di astensione su questo emendamento. PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Centaro. Non eá approvato. Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato. EÁ approvato. Art. 2. 1. All'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 6 eâ aggiunto il seguente: «6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto eá disposta dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione». RUSSO. Prima di passare al voto dell'articolo 2, invito la Commissione ad un momento di riflessione sul complesso del disegno di legge che introduce delle importanti modifiche alla legge n. 77 del 1955 da cui trae spunto. Sulla base di tali modifiche la legge originaria risulta di difficile lettura da un punto di vista sistematico. Ad esempio, si prevede che alla pubblicazione dei protesti provvedono le camere di commercio. L'articolo 2 eá stato abrogato. L'articolo 3, introdotto sulla base della nuova normativa, regola la cancellazione dal registro informatico. L'articolo 4 introduce il registro informatico e alcuni obblighi, inerenti al protesto, per i pubblici ufficiali.

± 9 ± Chiedo al relatore la possibilitaá di prevedere degli interventi di coordinamento per il riordino complessivo, pur senza modifiche di sostanza, della materia, in modo da rendere il provvedimento di piuá facile lettura. Con riferimento specifico all'articolo 4 del disegno di legge sottolineo un problema che potrebbe ripercuotersi sugli articoli precedenti. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, viene introdotta la seguente modifica: «La notizia di ciascun protesto levato eâ conservata nel registro informatico fino alla sua cancellazione, effettuata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, o, in mancanza di tale cancellazione, per cinque anni dalla data della registrazione». Siccome siamo partiti dal presupposto che la cancellazione ha come risultato l'annotazione nel registro del fatto che produce la cancellazione, quanto indicato dall'articolo 4 rappresenta da questo punto di vista una sorta di contrasto. L'interpretazione di questo passaggio sembrerebbe essere addirittura quella di una cancellazione materiale questione sulla quale bisogna riflettere. PRESIDENTE. Senatore Russo, pur apprezzando sempre i contributi che lei fornisce al lavoro della Commissione, le faccio notare che questo tipo di riflessione sarebbe stato opportuno farla in sede di discussione generale e non a ridosso della votazione dell'articolato. CioÁ nonostante, mi auguro che i problemi da lei sollevati trovino opportuna attenzione da parte del relatore. Rinvio il seguito della discussione congiunta ad altra seduta. I lavori terminano alle ore 9,30. Licenziato per la stampa dall'ufficio dei Resoconti