ha pronunciato la seguente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA PERUGIA Dec. n. 515 Depositata il 25 Novembre 2005 nell'udienza Pubblica del 09 Novembre 2005 Sul ricorso n. 553/2004 proposto da: SENTENZA presso contro UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA AVVOCATURA STATO VIA DEGLI OFFICI, 14 presso la sua sede UFF SCOLASTICO REG. UMBRIA CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PG MINISTERO ISTRUZIONE,UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA AVVOCATURA STATO VIA DEGLI OFFICI, 14 presso la sua sede e nei confronti di per l'annullamento delle graduatorie permanenti definitive per la provincia di Perugia, del concorso per il personale A.T.A. della scuola, profilo di assistente tecnico aree professionali AR02 Elettronica e ARO8 Fisica pubblicate il 24 giugno 2004, come da avviso prot.n. 23644/C7 del 23 giugno 2004, nella parte in cui includono i concorrenti ammessi sulla scorta del possesso del diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi dell art. 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, sfornito del necessario requisito di specificità e comunque non rispondente a quanto prescritto nell art. 1.3, lett. a), del bando e nel paragrafo 2 delle Istruzioni e indicazioni operative formulate dal Ministero con nota prot.n. 708 del 13 maggio 2004, nonché di
ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato a quelli sopraindicati, ivi compresi in particolare e per quanto occorra, lo stesso avviso di pubblicazione dianzi citato, i provvedimenti di ammissione dei concorrenti, le graduatorie provvisorie, le operazioni e i verbali della Commissione Giudicatrice, gli atti tutti della procedura concorsuale e la nota 24 settembre 2004 prot.n. 32567/C2, con la quale è stata definita in senso negativo la domanda di riesame presentata dagli interessati. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Data per letta, alla pubblica udienza del 9 novembre 2005, la relazione del cons. ()e udite le parti come da verbale. Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto: FATTO E DIRITTO 1.Gli attuali ricorrenti sono inseriti nella graduatoria permanente per il profilo tecnico aree professionali ARO2 (elettronica ed elettrotecnica) e ARO8 (fisica) della Provincia di Perugia. Impugnano in parte qua le graduatorie definitive pubblicate il 24 giugno 2004, per la stessa Provincia, relativamente al concorso per il personale A.T.A. della scuola profilo di assistente tecnico, per quanto concerne le predette aree professionali; ciò, al fine di ottenere il depennamento dalla predetta graduatoria permanente di tutti i concorrenti ammessi al concorso medesimo in virtù del possesso di attestato di qualifica non specifico conseguito al termine dei corsi regionali, ai sensi dell art. 14 della L. n. 845 del 21 dicembre 1978. Le censure sono le seguenti: 1) Eccesso di potere per violazione delle istruzioni e indicazioni operative impartite dal M.I.U.R. con nota prot. n. 708 del 13 maggio 2004 Eccesso di potere per omessa valutazione dei presupposti essenziali e difetto di istruttoria Vizi del procedimento. 2) Violazione dell art. 1.3A del Bando di con concorso - altri profili di eccesso di potere per violazione delle istruzioni e indicazioni operative impartite dal M.I.U.R. con nota prot. n. 708 del 13 maggio 2004 Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti.
L Amministrazione scolastica intimata si è costituita e resiste anche avverso l istanza di tutela cautelare, poi rinviata al successivo esame di merito del ricorso. 2. Espletata l istruttoria disposta con ordinanza n. 26/2005 (a seguito della udienza del 9 marzo 2005) e chiarito che non vi sono altri controinteressati da intimare oltre quelli già chiamati in causa, il Collegio ribadisce anzitutto i motivi già espressi nella predetta ordinanza per rigettare definitivamente la dedotta eccezione di tardività del ricorso; poi, riscontrando la fondatezza delle dedotte censure, ritiene di doverle accogliere ai sensi e per gli effetti di cui in appresso. 3. Al riguardo occorre anzitutto precisare che con la nota prot. n. 708 del 13 maggio 2004, il Ministero intimato ha già fornito istruzioni all Ufficio scolastico regionale per l Umbria nel senso che, per poter positivamente valutare i titoli di studio specifici rilasciati dalle Regioni per ciò che concerne il profilo di assistente tecnico, è necessario che gli attestati di qualifica di cui all art. 14 della L. n. 845/1978 devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Il Dirigente del predetto Ufficio scolastico regionale, in risposta ai quesiti formulati con al citata ordinanza n. 26/2005, ha in proposito chiarito che dette istruzioni sono state puntualmente applicate a decorrere dall anno scolastico 2004/2005 (a seguito del provvedimento ministeriale n. 91 del 30 dicembre 2004) mentre per il passato non sono state apportate modifiche nelle relative graduatorie per non rimuovere situazioni ormai consolidate anche mediante la stipula di contratti sia a tempo determinato che indeterminato. 4. Siffatti chiarimenti sono di per sé sufficienti per accreditare la fondatezza delle censure contenute nel ricorso; però non risultano risolutive per ciò che concerne le concrete pretese dei ricorrenti relative alle graduatorie dell anno 2003/2004 ed a quelle degli anni successivi. Infatti, poiché non è contestato che i quattro controinteressati () risultano inseriti per la prima volta nell anno scolastico 2003/2004 nella graduatoria relativa all area AR02 e che il
controinteressato () è pure inserito nella graduatoria relativa all area AR08, il predetto Ufficio Scolastico regionale avrebbe già dovuto dar seguito al riesame delle posizioni dei controinteressati medesimi; ciò, proprio in considerazione del fatto (pacifico in atti) che per l anno scolastico 2003/2004 detti controinteressati non risultano titolari di incarichi e dunque non dovrebbero essere meritevoli di conservare quelle situazioni consolidate medio tempore anche mediante stipula di contratti sia a tempo determinato che indeterminato di cui si parla nella nota di prot. n. 19210 del 14 giugno 2005 inviata a questo Tribunale, in risposta all ordinanza n. 26/2005. A ciò aggiungasi, poi, che avendo le graduatorie in questione carattere permanente, la necessità di riesame delle singole posizioni dei controinteressati appare del tutto evidente per la ragione che il loro originario inserimento e mantenimento nelle graduatorie medesime, se ed in quanto non legittimato dai titoli rispettivamente prodotti fin dall anno scolastico 2003/2004, arreca un pregiudizio permanente ai ricorrenti non solo per il passato ma anche per l assegnazione di incarichi futuri. In tal senso, nel rispetto del bando relativo al 2003/2004, occorrerà in particolare rivedere i diplomi già valutati per l inclusione dei controinteressati nella graduatoria dell area professionale AR02 (elettronica ed elettrotecnica) ed in quella dell area professionale AR08 (fisica), per poi compararli con i corrispondenti diplomi statali per le qualifiche specifiche di operatore elettrico, operatore elettronico e operatore per le telecomunicazioni; diplomi che vengono rilasciati al termine di un corso in cui imprescindibilmente vengono insegnate la matematica e la fisica. 5. Infine, per ciò che concerne l incarico che la controinteressata () sembra aver ricevuto nell area AR02 per l anno scolastico 2005/2006 presso l Istituto Tecnico industriale A. Volta di Perugia, occorrerà rivedere anche il titolo in base al quale quest ultima è stata inserita nella graduatoria permanente della stessa area AR02; ciò, al fine di provvedere di conseguenza anche nei suoi confronti sulla base della doverosa comparazione di cui sopra si è detto e dunque al fine di
tutelare le legittime pretese dei ricorrenti per l assegnazione di incarichi relativi al predetto anno scolastico 2005/2006. 6. In conclusione il ricorso va accolto ai sensi e per gli effetti del doveroso riesame delle posizioni dei quattro controinteressati e della doverosa tutela delle legittime pretese dei ricorrenti; il tutto con l ulteriore pronuncia di totale compensazione delle spese di lite tra le parti, in presenza di giusti motivi. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo dell'umbria, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla in parte qua la graduatoria impugnata ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione; il tutto, con la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 9 novembre 2005 con l'intervento dei signori: L'ESTENSORE Presidente Consigliere, estensore Consigliere IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO