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COMUNE DI PARMA - Servizio Mobilità -Ambiente Categoria 2011.VI/7/3.4 Repertorio n 2014 Prot. Gen. n. 211590 del 30.11.2011 OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO TOTALE DI CIRCOLAZIONE AI SENSI DELL ART. 7 DEL IX ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONALE PER L EMERGENZA DA PM10 E DELL ART. 11 DELLE NTA DEL PIANO PROVINCIALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELLA QUALITA DELL ARIA Visti: IL COMMISSARIO l art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana; il Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni; la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833; il Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30 Aprile 1992; la Legge 15 Maggio 1997, n. 127; il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112; il Testo Unico delle Leggi sull ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa; Il D.lgs n. 155 del 13 Agosto 2010 di recepimento della Direttiva 2008/50/CE; Il IX Accordo di Programma regionale sulla qualità dell aria per la gestione dell emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla Unione Europea di cui al D.lgs n. 155 del 13 Agosto 2010 di recepimento della Direttiva 2008/50/CE, anni 2010 2012, sottoscritto a Bologna il 05/10/2010 da Regione Emilia-Romagna, Province, Comuni capoluogo e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; Il Piano provinciale di Tutela e Risanamento della Qualità dell Aria, approvato con deliberazione n. 29 del 28/03/07 dal Consiglio Provinciale, ai sensi dell art. 27, comma 4 della L.R. n. 20/2000 ed ai sensi dell art. 122 della L.R. 3/1999; Il Piano comunale di tutela e risanamento della qualità dell aria, anno 2012, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 910 del 06/10/2011; Il verbale della Conferenza dei Sindaci del 20/09/07 acquisito agli atti il 25/09/2007 Prot. n.168633; l Ordinanza Sindacale di Rep. n.1506 Prot. Gen. n. 162405 del 15/09/2011; lo Statuto del Comune di Parma.

Premesso: che ai sensi del D.lgs n. 155 del 13 Agosto 2010 il Comune di Parma è tenuto ad assicurare il monitoraggio della concentrazione di alcuni inquinanti atmosferici ritenuti importanti ai fini dell impatto sanitario ed ambientale, fra i quali la Frazione Inalabile PM10 delle Polveri Sospese; Preso atto: che la Regione Emilia Romagna ha predisposto a partire dal 2002 un Programma di interventi da adottare nel breve periodo, tra i quali l adozione di provvedimenti programmati e permanenti di limitazione della circolazione veicolare. Questi ultimi pur se risultati non sufficienti a conseguire l obiettivo, hanno positivamente contribuito, assieme ad altre iniziative attivate dal 2002 ad oggi al progressivo allineamento ai valori di qualità ambientale fissati dalle norme comunitarie e nazionali; che gli studi compiuti dall Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) confermano il rilevante impatto delle polveri sottili sospese PM 10 e PM 2,5 sulla salute dei cittadini in termini di percentuale di decessi, ricoveri per disturbi respiratori e cardiovascolari e attacchi di asma nei bambini; che il IX Accordo di Programma regionale sulla qualità dell aria prevede, in linea con gli Accordi riferiti agli anni precedenti, da un lato l adozione di provvedimenti tesi a prevenire eventuali fenomeni critici di concentrazione degli inquinanti nella parte di territorio comunale che ha evidenziato il ripetersi di tali fenomeni e dall altro l avvio di programmi di progressiva risoluzione degli impatti ambientali generati dalle attività antropiche; che a Parma, come in tutta Europa, il trasporto continua a contribuire all'inquinamento atmosferico, all'aumento di emissioni di gas a effetto serra e a numerosi impatti ambientali e, inoltre, utilizza, tuttora, modi poco efficienti per spostare persone e merci; che si ritiene di intervenire con azioni preventive a tutela della salute pubblica per ridurre la concentrazione nell aria delle polveri sospese, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.lgs n. 155 del 13 Agosto 2010 di recepimento della stessa, onde limitare e, se possibile, evitare il verificarsi di concentrazioni dannose di polveri sospese (PM10 e PM2,5); che i provvedimenti di limitazione del traffico hanno anche una valenza fortemente educativa e di sensibilizzazione della cittadinanza; che la perimetrazione prevista dal presente provvedimento di limitazione al traffico è stata definita tenendo conto dell ubicazione dei principali parcheggi e della viabilità principale presenti sul territorio; che i rilevamenti della rete fissa di monitoraggio della qualità dell aria, gestite da ARPA, hanno misurato il superamento consecutivo per 12 giorni (dal 18 al 29 novembre compresi) del limite della concentrazione della media giornaliera del PM10; che nel corrente anno sono stati registrati numerosi superamenti del limite giornaliero di inquinamento del PM10, in particolare nel solo periodo autunnale

da settembre ad oggi sono stati misurati 32 superamenti, considerato che la norma consentirebbe al massimo 35 superamenti per l intero anno; Ritenuto, per tutte le ragioni sopra esposte, necessario emettere il presente provvedimento, come misura straordinaria d urgenza per la tutela della salute pubblica, e conseguire il miglioramento della qualità dell aria e in particolare la riduzione delle Polveri Sospese; ORDINA L Istituzione del divieto totale di circolazione giovedì 1 Dicembre 2011 dalle 08.30 alle 18.30, all interno dell area delimitata dalle seguenti strade e piazze, che manterranno la transitabilità: - Viale Bottego; - Via Garibaldi (Barriera Garibaldi); - Viale Mentana; - Piazzale Vittorio Emanuele II; - Viale San Michele; - Piazza Risorgimento; - Stradone Martiri della Libertà; - Viale Berenini; - Ponte Italia; - Piazzale Marsala; - Viale Caprera; - Piazzale Barbieri; - Viale Vittoria; - Piazzale Santa Croce; - Via Kennedy ; - Viale Pasini; - Viale Piacenza; - Ponte Delle Nazioni. Sarà consentito di usufruire dei parcheggi Toschi e Goito, percorrendo rispettivamente Via IV Novembre, Viale Toschi e Viale Berenini, Via Camillo Rondani e Borgo Salnitrara. Ai sensi dell art. 7, comma 13 bis, del Decreto Legislativo n. 285/92, in caso d inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è prevista la sanzione amministrativa, in misura ridotta, di Euro 155,00. Sono esclusi dalle limitazioni della circolazione della presente ordinanza i seguenti veicoli: - autoveicoli alimentati a benzina o ad accensione spontanea (diesel) omologati euro 5 (ai sensi delle Direttive: 2005/55/CE B2, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato) oppure Riga C, 99/96 fase III oppure Riga B2 o C, 2001/27/CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C, 2005/78/CE Rif 2005/55/CE Riga B2 oppure riga C);

- autoveicoli alimentati a benzina o ad accensione spontanea (diesel) omologati euro 4 (ai sensi delle Direttive: 98/69 CE B, 98/77 CE, 1999/96 CE B, 1999/102 CE, 2001/1 CE, 2001/27 CE B, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/CE B); - ciclomotori e motoveicoli euro 2 ed euro 3 (conformi alle direttive 97/24/CE cap.5 fase II e successive); - autoveicoli ad alimentazione elettrica o ibrida; - autoveicoli ad alimentazione a gas metano o GPL; - veicoli diesel Euro 3 dotati di filtri antiparticolato al momento dell immatricolazione del veicolo, dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione ovvero da apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo; - veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 omologati Euro 3 ovvero che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o categoria superiore, ai sensi dei DM n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche e integrazioni; - veicoli diesel che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadrabili ai fini dell inquinamento da massa di particolato almeno Euro 4, ai sensi dei DM n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche e integrazioni; - autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologate a 4 o più posti, e con almeno 2 persone se omologate a 2 posti (car pooling); - auto condivisa (car sharing); - mezzi di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale; - mezzi per la sicurezza pubblica, della procura, veicoli adibiti a servizi di Stato, veicoli di istituti di Vigilanza; - veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (Taxi, le auto a noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc ) - veicoli delle testate radiotelevisive e degli organi di stampa; - carri funebri, mezzi di appoggio e veicoli al seguito; - veicoli e motocicli di interesse storico e collezionistico di cui all art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, come da elenco FMI; - veicoli di servizio di Enti Pubblici limitatamente ad interventi di emergenza; - autoveicoli diretti agli alberghi della città; - veicoli di paramedici ed assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine, esclusivamente nel tragitto casa-ambulatorio-paziente; - veicoli attrezzati per il pronto intervento di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza; - veicoli: adibiti alla manutenzione di pozzi neri e condotti fognari limitatamente ad interventi di emergenza; adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici ecc.); adibiti al trasporto di prodotti deperibili (pane, frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latticini, sementi, latte, acqua, ecc.); - veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, scuole e cantieri; - veicoli di lavoratori in servizio presso aziende, o presso Enti Pubblici, o di lavoratori autonomi, in cui l orario di servizio abbia inizio o fine in periodi non coperti dal trasporto pubblico, limitatamente ai percorsi casa-lavoro. La deroga riguarda, altresì, i lavoratori in pronta reperibilità o disponibilità per chiamate d urgenza. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione rilasciata dal datore di lavoro o di tessera di riconoscimento dell attività svolta, attestante la tipologia e/o la

articolazione della turnazione o della pronta reperibilità. Qualora si tratti di lavoratori autonomi sarà sufficiente l autocertificazione. Non sono valide certificazioni o autocertificazioni per percorsi casa-lavoro inferiori a due chilometri; - mezzi ufficialmente adibiti al servizio di portatori di handicap e mezzi privati con a bordo portatori di handicap, in possesso di apposito contrassegno arancione; - veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite o trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prenotazione sanitaria; - veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo); - veicoli per il trasporto dei bambini da/per gli asili nido, le scuole materne, le scuole elementari, mezz'ora prima e mezz'ora dopo l'orario di ingresso e di uscita degli alunni (previa esibizione dell'orario scolastico vistato dall'istituto), limitatamente ai mezzi non compresi nel provvedimento di divieto temporaneo alla circolazione dei veicoli particolarmente inquinanti di cui all ordinanza rep.1990 del 29/10/2010 e sua successiva integrazione ordinanza rep. n. 2328 del 21.12.2010; Alla Polizia Municipale è consentito il rilascio di eventuali deroghe per casi di emergenza. Al Servizio Mobilità e Ambiente è consentito il rilascio di eventuali deroghe per casi di comprovata necessità. - Infomobility Spa provvederà alla posa ed alla rimozione successiva della segnaletica verticale ed al tracciamento della Segnaletica orizzontale secondo le normative vigenti; - Il Corpo di Polizia Municipale, unitamente agli altri soggetti individuati dall art.12 del C.d.S. è incaricato del controllo affinché venga data esecuzione alla presente ordinanza; - I trasgressori saranno puniti a norma di Legge. - La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della Segnaletica Stradale e sarà resa nota mediante pubblicazione presso l Albo Pretorio Municipale e mediante trasmissione della stessa ai seguenti destinatari: SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, CENTRO SERVIZI DEL CITTADINO, UFFICIO RELAZIONI PUBBLICHE (UFFICIO STAMPA), COMANDO VV.FF., TEP, IREN, ARPA, AUSL, AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA, PREFETTURA DI PARMA, POLIZIA STRADALE, CON.TA.P., CENTRALE OPERATIVA 118, COMANDO CARABINIERI, PRONTO INTERVENTO 112, QUESTURA DI PARMA. p. IL COMMISSARIO Il Dirigente del Servizio Mobilità e Ambiente ( Dott. Ing. Nicola Ferioli )