ATTIVITÀ DI ESTETISTA



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ATTIVITÀ DI ESTETISTA - Definizione - Pre-requisiti - Cosa occorre fare - Informazioni sull istanza - Normativa di riferimento - Codice attività ATECO - Annotazioni DEFINIZIONE L attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, migliorarne e proteggerne l aspetto estetico, modificandolo attraverso l eliminazione o l attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l attuazione di tecniche manuali, con l utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all elenco allegato al Decreto Ministero dello sviluppo economico 12/5/2011 n. 110, e con l applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni di carattere terapeutico che devono essere svolte da personale medico abilitato. Rientrano, pertanto, nella disciplina delle attività di estetista: - centro di abbronzatura o solarium. L'art. 1, comma 2 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1, prevede espressamente che l'attività di estetista possa essere svolta mediante utilizzo di alcuni apparecchi elettromeccanici per uso estetico. Tra questi apparecchi sono specificatamente comprese le "lampade abbronzanti UV-A". Tale previsione è volta a garantire, in particolare, la tutela dell'utenza nella fruizione di una prestazione che deve essere svolta nel rispetto dei necessari criteri di sicurezza e di tutela della salute; - ogni massaggio non terapeutico. L'attività di massaggio può essere svolta in funzione di tre scopi: 1) curativo (ad es. fisioterapia, Kinesiterapia); 2) sportivo; 3) estetico. Soltanto l'attività di massaggio estetico di cui al n. 3) rientra nella sfera di applicazione della legge n. 1/90, sulla disciplina delle attività di estetista. Le attività di cui ai numeri 1) (curativo) e 2) (sportivo) sono, invece, di competenza dei centri gestiti in forma imprenditoriale, suscettibili di essere disciplinati ai sensi della Legge-quadro per l'artigianato; - disegno epidermico e trucco semipermanente. Tale tipologia di attività comprende un insieme di trattamenti eseguiti sul viso o sul corpo allo scopo di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico. Tali trattamenti avvengono attraverso l'introduzione del pigmento a livello superficiale, il trucco è duraturo ma non definitivo in quanto si autoelimina senza ricorrere ad interventi esterni. Tale attività, svolta in forma imprenditoriale rientra nella sfera di applicazione della legge L. 4 gennaio 1990, n. 1: 1 di 5

- sauna e bagno turco; - onicotecnica (attività consistente nell applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché nell applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione). Non rientrano, invece, nell attività di estetista: - i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico curativo sanitario che prevedono la presenza di un operatore sanitario (fisioterapista, podologo, ecc.); - l attività di massaggiatore sportivo, esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali; - le attività motorie, quali quelle di ginnastica sportiva, educazione fisica, fitness, svolte in palestre o in centri sportivi. L'attività può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, qualora i locali abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività presso la sede designata dal cliente in caso di malattia o altro impedimento fisico del cliente stesso ovvero a favore di persone impegnate nello sport, nella moda o nello spettacolo o per particolari eventi ovvero nei luoghi di cura o riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. Per ogni sede dell'impresa dove viene svolta l'attività, deve essere designato almeno un responsabile tecnico, in possesso dell'abilitazione professionale, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa. Ai sensi dell'art. 3, comma 5 bis, della L. 174/05, il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore. L'attività professionale di estetista può essere svolta unitamente a quella di acconciatore ed esercitata nella medesima sede purché esista netta e visibile separazione delle aree di esercizio delle varie attività ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti soggettivi professionali richiesti per lo svolgimento delle distinte attività e la presentazione anche di una SCIA per l avvio di attività di acconciatore. L'attività professionale di estetista può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali, nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Lo svolgimento dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali. PREREQUISITI REQUISITI MORALI Nei confronti del titolare di impresa individuale, del legale rappresentante e dei soci delle società non devono sussistere le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 Disposizioni contro la mafia e successive modificazioni Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va fatta, a seconda del tipo di società: - per le S.n.c. da tutti i soci; - per le S.A.S. e le S.A.p.A. da tutti i soci accomandatari; - per le S.p.A. e le S.R.L. dall'amministratore unico oppure dal presidente ed i consiglieri. REQUISITI PROFESSIONALI In base al D.Lgs. 147/2012 (artt. 15 e 16), le Camere di Commercio non rilasciano più le qualifiche professionali per acconciatori ed estetisti. I soggetti che intendono svolgere l'attività di acconciatore e/o estetista, devono, pertanto, documentare il possesso dei necessari requisiti professionali, presentando, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune in cui ha sede l'impresa/unità locale. A tale scopo, è necessario dimostrare il possesso di uno dei requisiti professionali di seguito elencati: - frequenza di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 2 di 5

ore annue, seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno e superamento di un apposito esame teorico-pratico; - frequenza di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue, seguito da un anno di inserimento presso un impresa di estetista e dal superamento di un apposito esame teorico-pratico; - attività lavorativa qualificata per un anno in qualità di dipendente qualificato a tempo pieno presso uno studio medico specializzato o un impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955 n. 25 (Disciplina dell'apprendistato), presso un impresa di estetista della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguito da appositi corsi di formazione teorica della durata di almeno 300 ore. - Attività lavorativa qualificata a tempo pieno per un periodo non inferiore a tre anni in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio lavoratore presso un impresa di estetista seguita da corsi di formazione teorica della durata di almeno 300 ore. Il periodo lavorativo deve essere svolto nel quinquennio antecedente l iscrizione al corso. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dall'amministrazione regionale. Nel caso di titolo di qualificazione professionale acquisito fuori dall Italia, è obbligatorio effettuare domanda di riconoscimento al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Ufficio Centrale O.F.P.L. DIV. I. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 17/08/2005, n. 174, per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali. In particolare: - in caso di impresa individuale artigiana, è il titolare dell'impresa che deve aver conseguito l abilitazione professionale; - in caso di società artigiana, a seconda del tipo di società la qualifica professionale per l esercizio dell attività deve essere in possesso: dalla maggioranza dei soci (se i soci siano due, è sufficiente che uno solo di loro ne sia in possesso) se la società è in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice; dall'unico socio, se si è in presenza di una s.r.l. a socio unico; - in caso di società non artigiana (commerciale), c è necessita della nomina di un direttore d'azienda con qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore. In caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare, oppure, in caso di società, in uno o più soci partecipanti al lavoro. Il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività e deve essere iscritto nel Repertorio delle notizie Economico-Amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della SCIA. Nel caso l'impresa abbia i requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 della Legge-Quadro n. 443 del 1985, essa ha l'obbligo di presentare domanda di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. La domanda va presentata alla Commissione Provinciale dell'artigianato seguendo le disposizioni dettate dalle singole leggi regionali che dispongono in merito alla tenuta e alla formazione dell'albo provinciale delle Imprese artigiane. Una volta che l'impresa sarà iscritta all'albo, la stessa sarà anche "annotata" d'ufficio nel Registro delle Imprese nella cui circoscrizione l'impresa ha fissato la propria sede e iscritta negli Elenchi previdenziali ed assistenziali presso l'inps. REQUISITI STRUTTURALI L'edificio e i locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di agibilità con destinazione d uso compatibile con l attività stessa. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della segnalazione e delle relative prescrizioni (ad esempio in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria). L'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per l'attività di estetista è disciplinato dal Decreto Ministeriale 12/05/2011, n. 110, che detta le disposizioni e le modalità di esercizio, di applicazione e cautele d'uso nonché le norme tecniche delle attrezzature. 3 di 5

COSA OCCORRE FARE L'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 2 della Legge 17/08/2005, n. 174 e dell'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241. INFORMAZIONI SULL ISTANZA VALIDITÀ DELLA SCIA In caso di istanza contestuale alla Comunicazione Unica, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160, l'istanza ha validità immediata nel momento in cui, dopo essere stata predisposta tramite il portale, è presentata presso il Registro delle Imprese, il quale poi la trasmetterà immediatamente al SUAP per l'istruttoria di competenza. Nel caso, invece, di istanza non contestuale alla Comunicazione Unica, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale 10/11/2011, l'istanza ha validità immediata nel momento in cui è ottenuta la ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al SUAP (ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 11/02/2005, n. 68). La ricevuta sarà inviata all'indirizzo mail associato al dispositivo utilizzato per accedere al portale. TEMPI DI ISTRUTTORIA DELL ISTANZA Ai sensi dell'articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l'amministrazione competente - in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione - adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Tale provvedimento può essere sospeso, ove ciò sia possibile, nel caso in cui l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti sopra richiamati. NORMATIVA EUROPEA - NORMATIVA DI RIFERIMENTO NORMATIVA NAZIONALE - Decreto ministeriale (Ministero dello sviluppo economico) 12-5-2011, n. 110. Regolamento di attuazione dell articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l attività di estetista - Decreto legislativo 26-3-2010, n. 59. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno - Decreto legge 31/01/2007 n.7 Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese - Legge (Stato Italiano) 4-1-1990, n. 1 Disciplina dell'attività di estetista. NORMATIVA REGIONALE - CODICE ATTIVITÀ ATECO 2007 U ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA 4 di 5

96.0 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA 96.02 Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici Dalla classe 96.02 sono escluse: - fabbricazione di parrucche, cfr. 32.99; - servizi dei centri per il benessere fisico, cfr. 96.04; - attività dei solarium, cfr. 96.04; - attività di tatuaggi e piercing, cfr. 96.09 96.02.0 Servizi degli acconciatori, manicure, pedicure e trattamenti estetici 96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza Attività di: - servizi di estetista; - trattamenti al viso e di bellezza, trucco eccetera. 96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico 96.04.1 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) Attività di: - gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore; - solarium; - centri per snellimento e dimagrimento; - centri per massaggi; - centri per cure antifumo eccetera. ANNOTAZIONI Ai sensi dell'articolo 2 della Legge 17/08/2005, n. 174, i trattamenti e i servizi offerti possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici. Alle imprese esercenti l'attività di estetista che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114. Pertanto, non è necessario presentare alcuna SCIA. 5 di 5