STATUTO * art. 1 Denominazione e sede E' costituita l ' Associazione denominata " Coordinamento Nazionale degli Ordini Forensi Minori ". Essa ha sede principale presso l ' Ordine Forense al quale appartiene il Presidente pro tempore. art. 2 Scopo L ' Associazione ha lo scopo di tutelare il mantenimento in essere dei Tribunali presso i quali sono istituiti gli Ordini Forensi associati nonché dell ' attuale assetto delle relative competenze giurisdizionali e, anzi, favorirne l ' incremento in uno alla funzionalità e all ' efficienza. Ha altresì lo scopo di incentivare la cultura di una giurisdizione giusta, di prossimità, rapida, efficace, professionale e a dimensione d ' uomo, valorizzando le peculiarità e le esigenze del territorio. Persegue, inoltre, l ' obiettivo di rimuovere gli ostacoli che specificamente negli Ordini istituiti presso i Tribunali di ridotte dimensioni incontra l ' 1
esercizio della professione forense nello svolgimento del ministero difensivo, nei rapporti con gli altri soggetti della giurisdizione, nella formazione e nell ' aggiornamento, nell ' organizzazione degli studi professionali, nello svolgimento dell ' incarico. art. 3 L ' associazione non ha fini di lucro ed è apartitica. art. 4 Finalità Le finalità dell ' Associazione saranno perseguite adottando qualsiasi utile iniziativa e, tra l ' altro, mediante : la formulazione di proposte politiche programmatiche, legislative ed amministrative ; la promozione e l ' esercizio di servizi di consulenza a favore degli associati ; la rappresentanza presso tutti gli Enti preposti alla risoluzione delle problematiche di riferimento, sia in fase iniziale che nelle fasi successive, in nome e per conto degli associati ; l ' organizzazione di convegni, incontri, dibattiti, seminari ; 2
il mantenimento e la promozione di contatti con chiunque persegua finalità analoghe e / o complementari con quelle della Associazione al fine di meglio attuare i comuni programmi ; l ' assicurare agli associati tutte le agevolazioni, se possibile anche economiche, al fine di favorire il raggiungimento degli scopi dell ' Associazione; la fornitura agli associati di tutti i servizi necessari nell ' ambito delle finalità dell ' Associazione ; la redazione di scritti, studi di settore, documenti, relazioni, pubblicazioni comunque inerenti agli scopi sociali ; la proficua collaborazione con Organismi rappresentativi dell ' Avvocatura, Enti pubblici e privati, Associazioni e persone fisiche. Oggetto di interesse sono, in particolare, studi di settore, disegni e progetti di legge. Per perseguire i suddetti fini l ' Associazione potrà avvalersi della collaborazione di personale proprio ma potrà anche provvedere a stipulare contratti conformemente alle proprie esigenze e necessità, richiamandosi 3
alla legislazione non profit, compiendo anche tutte le operazioni finanziarie che saranno ritenute utili e necessarie dal Consiglio direttivo. art. 5 Durata e sedi secondarie La durata dell ' Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell ' Assemblea straordinaria degli associati. L ' Associazione ha sedi secondarie presso ciascuno degli Ordini Minori aderenti. L ' Associazione potrà aprire altre sedi secondarie in Italia. art. 6 Soci, domanda di ammissione e quote Fanno parte dell ' Associazione soci fondatori, ordinari, sostenitori, onorari. Sono soci fondatori i sottoscrittori dell ' atto costitutivo. Sono soci ordinari gli Ordini Forensi minori che vi siano ammessi successivamente. 4
Sono soci sostenitori gli altri Ordini Forensi, gli Enti, le Associazioni, le persone fisiche e giuridiche che ne condividano gli scopi ed intendano sostenerne l ' azione. Sono soci onorari le persone fisiche e gli Enti che abbiano condiviso gli obiettivi dell ' Associazione e si siano attivamente e fattivamente adoperati per il conseguimento degli scopi sociali. Essi sono nominati dal Consiglio direttivo. I soci sostenitori ed i soci onorari non godono dell ' elettorato ed esprimono un voto meramente consultivo. L ' ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda nella quale il richiedente inserisce i propri dati ed anche l ' indirizzo di posta elettronica. L ' assunzione della qualità di socio è subordinata all ' accoglimento, con apposito atto deliberativo motivato, da parte del Consiglio Direttivo. Avverso il provvedimento è ammesso reclamo all ' Assemblea. Il socio, nel sottoscrivere la domanda di ammissione, deve dichiarare di accettare lo Statuto ed i regolamenti che l ' Associazione avrà nel tempo adottati. 5
I soci tutti pagano una quota associativa di ammissione ed una quota associativa annuale che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo. art. 7 Diritti dei soci Tutti i soci partecipano alle Assemblee sociali, solo i soci fondatori e quelli ordinari godono dell ' elettorato attivo e passivo. art. 8 Decadenza dei soci I soci cessano di appartenere all ' Associazione nei seguenti casi : scioglimento o soppressione, quanto ad enti, associazioni e persone giuridiche ; dimissioni ; morte, quanto alle persone fisiche ; morosità ingiustificatamente protrattasi per oltre sei mesi dalla scadenza del termine utile per il versamento della quota associativa e per sessanta giorni dalla diffida ; esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo pronunciata nei confronti del socio che abbia assunto 6
comportamenti contrari al buon andamento delle attività associative, al perseguimento degli scopi ed ai deliberati. La proposta di declaratoria di decadenza e di esclusione è immediatamente comunicata al socio il quale nel termine di quindici giorni può fare pervenire le proprie controdeduzioni e chiedere di essere personalmente sentito. Il provvedimento di esclusione assunto dal Consiglio Direttivo è immediatamente esecutivo ma deve essere ratificato dall ' Assemblea ordinaria. art. 9 Organi sociali Gli organi sociali sono : Assemblea dei soci Consiglio Direttivo Presidente VicePresidente Segretario Tesoriere Collegio dei revisori 7
art. 10 Assemblea L ' Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell ' Associazione. Essa è ordinaria o straordinaria. art. 11 Diritti di partecipazione Partecipano alle assemblee ordinarie e straordinarie dell ' Associazione i soci che non siano stati sospesi o esclusi con decisione del Consiglio Direttivo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di cinque associati. art. 12 Convocazione e compiti dell ' Assemblea ordinaria La convocazione dell ' Assemblea avviene ad opera del Presidente, previa delibera del Consiglio direttivo, almeno dieci giorni prima della data fissata, mediante comunicazione a mezzo E mail. In caso di estrema urgenza il termine può essere ridotto a tre giorni. 8
L ' Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l ' anno per l ' approvazione dei bilanci, la programmazione dell ' attività associativa nonché l ' eventuale rinnovazione delle cariche sociali. art. 13 Convocazione e compiti dell ' Assemblea straordinaria L ' Assemblea straordinaria è convocata, con le modalità di cui al precedente articolo, qualora il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei soci, salve le previsioni dell ' articolo 28. Essa provvede a : la eventuale modifica dello Statuto ; l ' adozione e la eventuale modifica dei regolamenti ; lo scioglimento dell ' Associazione. art 14 Validità assembleare e quorum deliberativo L ' Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. 9
L ' Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti, salve le previsioni dell ' articolo 28. Trascorsa un ' ora dalla prima convocazione tanto l ' Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibereranno, a maggioranza, con il voto dei presenti. Ogni socio fondatore e ordinario ha diritto ad un voto. art. 15 Consiglio direttivo Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni. Esso è composto da tredici membri eletti dall ' Assemblea ordinaria. Tutti i componenti sono sempre rieleggibili. Il Consiglio direttivo nomina al proprio interno il Presidente, due Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali sono a titolo a gratuito. 10
Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza e in caso di parità prevarrà il voto del Presidente. art. 16 Dimissioni Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell ' esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri elettivi, il Consiglio provvederà alla convocazione dell ' Assemblea dei soci per la surroga dei mancanti. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio direttivo deve considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. In tal caso sarà immediatamente convocata l ' Assemblea per le nuove elezioni a cura del Consigliere più anziano d ' età. art. 17 Convocazione del Consiglio Direttivo Il Consiglio direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure qualora lo richieda almeno un consigliere, senza formalità. 11
La convocazione avviene con un preavviso di almeno otto giorni, salvi i casi di urgenza. Della convocazione e dell ' ordine del giorno è data, di norma, comunicazione a tutti i soci i quali, previo congruo avviso, hanno diritto di presenziare ed avere la parola. art. 18 Compiti del Consiglio Direttivo Sono compiti del Consiglio Direttivo : attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell ' Assemblea dei soci ; compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione ; redigere atti e documenti che impegnano all ' esterno l ' Associazione ; deliberare sulle domande di ammissione dei soci ; adottare il rendiconto economico - finanziario da sottoporre al Collegio dei revisori contabili e all ' Assemblea ; deliberare la convocazione dell ' Assemblea ordinaria dei soci da indire almeno una volta l ' anno ; 12
deliberare la convocazione dell ' Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto da almeno un terzo dei soci fondatori e ordinari; redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all ' attività sociale da sottoporre all ' approvazione dell ' Assemblea degli associati ; fissare le quote di ammissione e di iscrizione annuale ; adottare provvedimenti di radiazione di soci. Il Consiglio direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti. art. 19 Bilancio Il Consiglio direttivo adotta il bilancio, preventivo e consuntivo, dell ' Associazione e ogni altro documento contabile che si rendesse necessario per legge o per disposizioni dell ' Assemblea. art. 20 Il Presidente 13
Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti a maggioranza assoluta e resta in carica per l ' intera durata del Consiglio che lo elegge. Nelle deliberazioni del Consiglio direttivo, a parità di voti, prevale quello del Presidente. Egli ha la firma e la rappresentanza dell ' Associazione avanti a qualsiasi terzo ed istituzione. Convoca e presiede le adunanze del Consiglio direttivo e relaziona l ' Assemblea ordinaria e straordinaria sull ' andamento dell ' Associazione. Egli sovrintende alla gestione dell ' Associazione, determina anche su proposta dei singoli consiglieri la materia e gli argomenti da sottoporre alla discussione del Consiglio, vigila sull ' esecuzione dei deliberati, cura le relazioni esterne con le Istituzioni e gli Enti. E' delegato a riscuotere e a pagare direttamente o mediante il Tesoriere. Potrà adottare atti e decisioni urgenti che si rendano necessari nell ' interesse dell ' Associazione che verranno sottoposti a ratifica da parte del Consiglio Direttivo. art. 21 14
I Vice Presidenti I Vice Presidenti sostituiscono, disgiuntamente ed in ordine di anzianità, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo nonché in quelle mansioni per le quali vengano espressamente delegati. art. 22 Il Segretario Il Segretario cura il tesseramento dei soci, redige i verbali dell ' Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei registri, tiene l ' archivio e la corrispondenza, tiene aggiornato l ' elenco dei soci e provvede a tutte le incombenze relative al funzionamento dell ' Associazione. art. 23 Il Tesoriere Il Tesoriere provvede alla compilazione del bilancio consuntivo e preventivo. Tiene l ' inventario dei beni e cura la contabilità generale. Provvede a riscuotere tutto quanto dovuto a qualsiasi titolo dagli associati. Tiene tutti i registri e documenti contabili. art. 24 15
Il Collegio dei Revisori Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti dall ' Assemblea. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Al Collegio dei Revisori spetta il controllo dell ' amministrazione dell ' Associazione e tutti i compiti ad esso demandati dalla legge. art. 25 Anno sociale L ' anno sociale e l ' esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ogni anno. art. 26 Patrimonio e risorse finanziarie Il patrimonio è costituito dalle entità immobiliari, mobiliari ed immateriali di proprietà dell ' Associazione. Le risorse finanziarie sono costituite dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti ed Associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall ' Associazione, dalle raccolte di fondi. art. 27 16
Risoluzione delle controversie Tutte le controversie insorgenti tra l ' Associazione ed i Soci ovvero tra questi saranno devolute all ' esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente dagli Arbitri così designati o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense il quale procede a nominare l ' arbitro per la parte che non avesse provveduto. Si rinvia, quanto alla procedura, pur trattandosi di arbitrato irrituale, alla normativa di cui agli articoli 810 e seguenti del Codice di procedura civile. art. 28 Scioglimento L ' Associazione potrà essere sciolta mediante deliberazione dell ' Assemblea straordinaria convocata su richiesta motivata di almeno la metà più uno dei Soci. Tale richiesta dovrà essere fatta al Consiglio Direttivo che, attraverso il Presidente, provvede alla convocazione entro giorni trenta dal momento in cui la richiesta perviene allo stesso. Lo scioglimento è deliberato con l ' approvazione sia in prima che in seconda convocazione di almeno quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto. 17
L ' Assemblea, all ' atto di scioglimento dell ' Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell ' eventuale residuo attivo del patrimonio. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoga ovvero a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge. art. 29 Il presente Statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell ' atto costitutivo. Disposizione transitoria I nove rappresentanti degli Ordini componenti il Comitato Nazionale di Coordinamento degli Ordini dei Tribunali Subprovinciali sono componenti di diritto del Consiglio direttivo per il primo triennio. WP/wp St110720 C 18
* L ' edizione riporta, integrate nel testo, le modificazioni apportate allo Statuto originario dalle Assemblee straordinarie del 17 giugno 2007 e del 10 ottobre 2008. 19