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Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dell Industria Servizio Energia BANDO PER LA CONCESSIONE E L EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE IN SARDEGNA DI IMPIANTI SOLARI TERMICI (DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 47/25 DEL 22/12/2003) Premessa Per raggiungere le finalità dello sviluppo e della diffusione delle fonti rinnovabili, che permettono il contenimento dei fenomeni di inquinamento ambientale nel territorio regionale, con particolare riferimento agli obiettivi stabiliti dal protocollo di Kyoto a livello globale e ai provvedimenti dell Unione Europea, e la realizzazione di politiche di sviluppo socio-economico delle aree interessate dagli interventi, con particolare riflesso sui livelli occupazionali, la crescita e la competitività dell industria del settore, con ampie possibilità in termini di indotto e di valorizzazione delle risorse locali, la Regione Autonoma della Sardegna ha inteso aderire al sottoprogramma rivolto alle Regioni e Province autonome del Programma Solare termico bandi regionali di cui al decreto Ministero Ambiente e Tutela del Territorio del 24 luglio 2002. Art. 1 (Finalità e disponibilità finanziarie) 1.1 Il presente bando, disciplina le procedure per la richiesta di concessione e per l erogazione del contributo pubblico, nella misura massima del 30% del costo d investimento ammesso - non inclusivo dell IVA - per la realizzazione di interventi d installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento delle piscine, riscaldamento degli ambienti e sistemi integrati nelle strutture edilizie. 1.2 Le risorse economiche sono pari a 578.962,60. Art. 2 (Requisiti oggettivi) 2.1 Possono essere ammesse al contributo pubblico esclusivamente le iniziative d installazione di impianti solari termici, la cui realizzazione risulti eseguita e liquidata successivamente alla data di pubblicazione del Bando.

La realizzazione dell impianto, sempre nei termini sopra definiti ma antecedente alla compilazione dell elenco dei beneficiari, non da diritto di priorità nella definizione della graduatoria di merito. 2.2 Gli impianti solari termici dovranno essere conformi alla specifica tecnica di fornitura predisposta, di cui all allegato A, relativa agli aspetti impiantistici e alle prestazioni di funzionamento attese. 2.3 Fermo restando quanto previsto dalle citate specifiche tecniche, i collettori solari termici e le relative prestazioni devono essere garantiti dal produttore per almeno 5 anni. L intero impianto e le relative prestazioni di funzionamento devono essere garantite per almeno due anni dalla data di messa in esercizio dell impianto. Il periodo di vita minimo dell impianto è pari a 10 anni. Art. 3 (Requisiti soggettivi) 3.1 Possono presentare domanda di contributo i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale, i quali risultino proprietari o esercitino un diritto reale di godimento sul complesso edilizio cui si riferisce l intervento, nonché i titolari di contratto di locazione di durata non inferiore ai dieci anni a decorrere dall installazione dell impianto, previo assenso del proprietario. 3.2 I contributi concessi sulla base del Programma sono da considerare, nei confronti delle imprese, aiuti di Stato. Non essendo stati questi ultimi notificati alla Unione Europea, devono essere considerati, per le imprese, aiuti di importanza minore ( de minimis ) e pertanto da assoggettare alla normativa contenuta nel Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12.1.2001 (recante: applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d importanza minore de minimis ) e nel Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12.1.2001 recante applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. Entrambi i regolamenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 dell 8.3.2001. Le imprese dovranno appartenere alla categoria delle Piccole e Medie Imprese e l importo complessivo degli aiuti de minimis non potrà superare, nel periodo dei tre anni pregressi, decorrenti dalla concessione del primo aiuto de minimis, l importo di 100.000 euro. Art. 4 (Raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio ) 4.1 Al fine di consentire l attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell iniziativa, il soggetto richiedente dovrà dichiarare di consentire il libero accesso all impianto al personale della Regione Autonoma della Sardegna o da essa delegato. 4.2 E fatto obbligo ai soggetti proponenti di impianti solari termici l adozione di un sistema fisso di monitoraggio delle prestazioni da realizzarsi secondo le specifiche tecniche e del sistema di monitoraggio contenute in allegato A.

4.3 Sempre allo stesso fine, il soggetto richiedente, ad esclusione dei titolari di impianti scaldacqua di superficie captante 6.00 mq, dovrà impegnarsi a inviare alla Regione Autonoma della Sardegna a mezzo raccomandata AR entro il 30 aprile di ciascun anno, e per un periodo non inferiore a tre anni, il modulo allegato D, compilato con i dati di funzionamento dell impianto. Art.5 (Procedure) 5.1 Nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all articolo 1 del presente bando e fino a esaurimento delle disponibilità stesse, valgono le procedure di cui ai seguenti commi. 5.2 Le domande, debitamente sottoscritte nei modi stabiliti dalle leggi vigenti e redatte sulla base del modello allegato (Allegato B), dovranno essere inviate, unitamente alla documentazione richiesta, al seguente indirizzo: Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dell Industria Servizio Energia Viale Trento, n. 69 09123 Cagliari. Le domande dovranno essere in bollo, così come previsto dalla vigente disciplina dell imposta di bollo. 5.3 Le domande dovranno essere trasmesse entro e non oltre 120 giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla pubblicazione del presente Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (di seguito chiamato B.U.R.A.S.) ed inviate esclusivamente a mezzo plico raccomandato, all indirizzo sopra indicato. Per la data di presentazione farà fede il timbro dell ufficio postale accettante. 5.4 E' fatto espresso divieto al soggetto richiedente di alienare e/o dismettere l'impianto solare termico, per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla data di collaudo dell impianto 5.5 Alla domanda contestualmente dovrà essere allegata, pena la non ammissione a istruttoria, la seguente documentazione: - scheda informativa dell impianto proposto modello C; - scheda tecnica conforme al modello C1 per impianti per acqua calda sanitaria di superficie captante 6.00 mq, C2 per scaldacqua sanitaria di superficie captante > di 6.00 mq, C3 per riscaldamento ambienti e C4 per rimanenti applicazioni (una per ogni impianto, se del caso); - progetto costituito dalla documentazione indicata nell allegato E del presente bando, compilato da un tecnico abilitato iscritto ad albo di ordine o collegio professionale (ad esclusione degli impianti per acqua calda sanitaria di superficie captante 6.00 mq); - autocertificazione relativa alla iscrizione alla Camera di Commercio (solo per le

imprese); - documentazione illustrativa, comprensiva dei dati tecnici, delle apparecchiature da installare; - autocertificazione (nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) attestante le richieste di tutte le autorizzazioni/concessioni e nulla osta presentate alle competenti autorità, che si rendano necessarie per la realizzazione dell impianto; - fotocopia del documento di identità, codice fiscale o partita IVA; - autorizzazione sottoscritta nelle forme di legge dal proprietario del complesso edilizio a eseguire l intervento, qualora diverso del soggetto richiedente; - dichiarazione relativa agli aiuti percepiti in regime de minimis (solo per le imprese). 5.6 Saranno ritenute irricevibili le domande incomplete; L Assessorato dell Industria, entro 120 giorni decorrenti dalla data di scadenza della presentazione delle domande, comunicherà agli interessati i motivi di irricevibilità. Art. 6 (Costi ammissibili) 6.1 Le spese ammissibili costituenti il costo d investimento, in base al quale verrà calcolato il contributo pubblico nella misura del 30%, sono riferibili alla fornitura e l installazione dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione degli impianti di captazione della radiazione solare e delle apparecchiature accessorie (collettori solari, serbatoi, pompe di circolazione, centraline elettroniche). Viene inoltre riconosciuto, ad esclusione degli impianti scalda acqua sanitaria di superficie captante 6.00 mq, un rimborso delle spese tecniche documentate di progettazione, direzione lavori e collaudo nella misura del 5% di quelle costituenti il costo di investimento esposto in precedenza. 6.2 Per quanto attiene alle spese si precisa che non verranno riconosciute quelle relative all acquisto di materiali usati, di consumo o parti di ricambio. Art. 7 (Entità del contributo) 7.1 Per la realizzazione degli impianti il costo unitario massimo d investimento riconosciuto dal Programma, inclusi tutti i costi indicati al precedente articolo 6 punto 1, non potrà comunque superare i seguenti valori: a) Per gli impianti di taglia inferiore a 20 mq il costo massimo ammesso dal programma C = 600 /mq per gli impianti che impieghino collettori solari piani vetrati e collettori ad accumulo integrato. C = 720 /mq per gli impianti che impieghino collettori solari sottovuoto

C = 360 /mq per gli impianti che impieghino collettori solari non vetrati b) Per gli impianti di taglia superiore a 20 mq il costo massimo ammesso dal programma C = 360+4800/S per gli impianti che impieghino collettori solari vetrati e collettori ad accumulo integrato C = 440+5600/S per gli impianti che impieghino collettori solari sottovuoto C = 220+2800/S per gli impianti che impieghino collettori solari non vetrati Ove C è il costo unitario massimo della superficie installata differenziato per tecnologia espresso in /mq S è la superficie lorda dell impianto data dalla somma della superficie lorda dei singoli collettori espresso in mq 7.2 Gli interventi potranno essere finanziati con un contributo in misura massima del 30% del costo d investimento ammesso, che non potrà superare, in ogni caso, quello calcolato applicando i costi unitari massimi, riconosciuti dal Programma, di cui al precedente punto 1 dell articolo 7. Art. 8 (Esame delle domande) 8.1 La competenza per l istruttoria delle pratiche spetta al Servizio Energia dell Assessorato dell Industria della Regione Autonoma della Sardegna. 8.2 L istruttoria verrà effettuata, utilizzando la procedura informatica predisposta dall Assessorato. Quale criterio di valutazione per definire l ammissibilità del contributo viene adottato il rapporto tra la quantità di energia primaria risparmiata durante l intero periodo di vita dell investimento ed il costo riconosciuto. A parità di condizioni la priorità verrà attribuita in ragione della data di spedizione della domanda. 8.3 Non saranno ritenute valide le domande contenenti dati illeggibili o inattendibili o redatte difformemente dalle prescrizioni impartite; 8.4 L elenco dei beneficiari sarà predisposto sulla base della valutazione tecnico economica sopraddetta, nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. Lo stesso elenco verrà inoltre reso pubblico sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna all indirizzo: http://www.regione.sardegna.it/industria. Ai beneficiari sarà data comunicazione nelle forme di legge.

8.5 L Assessorato dell Industria, entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione della graduatoria, comunicherà agli interessati i motivi della non ammissibilità. Art. 9 (Tempi e modalità di realizzazione degli interventi) 9.1 In caso di accoglimento della domanda il soggetto beneficiario dovrà realizzare e completare le opere: enti pubblici entro il termine di 240 (duecentoquaranta) giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di comunicazione; soggetti privati e le imprese entro il termine di 120 (centoventi) giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di comunicazione. 9.2 Eventuale istanza di proroga al suddetto termine di ultimazione lavori, debitamente sottoscritta e motivata, dovrà essere presentata prima della naturale scadenza di tale termine. L Assessorato comunicherà al soggetto richiedente l esito della valutazione. Art. 10 (Modalità di concessione e di erogazione del contributo) 10.1 L erogazione del contributo avverrà a saldo previa verifica della seguente documentazione che i beneficiari dovranno presentare a conclusione dei lavori: - comunicazione di ultimazione lavori; - documentazione fiscale, in originale, analitica della spesa sostenuta debitamente quietanzata, conforme alle vigenti leggi fiscali; - dichiarazione di regolare esecuzione, funzionalità e conformità rilasciato dall installatore o tecnico abilitato per impianti di acqua calda sanitaria di superficie captante 6.00 mq; - certificato di regolare esecuzione dell opera e/o collaudo attestante la regolare esecuzione dell intero impianto e la sua funzionalità, sottoscritto da tecnico abilitato iscritto ad albo di ordine o collegio professionale, per impianti non ricadenti nella tipologia precedente. 10.2 Nel caso in cui il beneficiario del contributo, sia esso soggetto pubblico o privato, documenti le spese sostenute in misura minore dell importo ammesso a finanziamento di cui all art. 7, il contributo verrà calcolato sulla base delle spese documentate. Al contrario, cioè in caso di spese documentate superiori, il contributo non potrà, comunque, essere superiore a quello ricavato col costo massimo riconosciuto. Art. 11 (Verifiche e controlli) 11.1 La Regione Autonoma della Sardegna si riserva di accertare la regolare esecuzione

delle opere, nonché la loro conformità al progetto presentato, la permanenza, entro i limiti ammessi, dei parametri di valutazione che hanno consentito l utile posizione in graduatoria e tutto quant altro possa risultare necessario per procedere all erogazione del contributo. A tal fine, potranno essere eseguiti sopralluoghi in corso d opera e verifiche tecniche in qualsiasi momento nell arco dei 10 anni successivi. Art. 12 (Decadenza e revoca del contributo) 12.1 Il mancato completamento dell intervento entro i termini indicati nel precedente punto 9 o entro il termine conseguente all approvazione di una eventuale istanza di proroga, comportano l automatica decadenza dal diritto al contributo già concesso e il recupero degli importi eventualmente erogati, maggiorati degli interessi legali. 12.2 Si procede alla revoca del contributo concesso e al recupero degli importi erogati, maggiorati degli interessi legali, nei seguenti casi: - mancato rispetto degli adempimenti di legge (concessione edilizia, D.I.A., ecc); - sostanziale difformità tra progetto presentato e opera realizzata; - utilizzo totale o parziale del contributo per finalità diverse dai motivi della concessione; - rimozione o messa fuori esercizio prima dei dieci anni dalla data di collegamento dell impianto alla rete di distribuzione; - mancato rispetto della specifiche tecniche (allegato A) nella realizzazione dell opera. 12.3 Si procede altresì alla revoca del contributo concesso e al recupero degli importi erogati, maggiorato degli interessi legali, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal soggetto richiedente in fase di presentazione della domanda di contributo.