IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



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Determina del Ragioniere generale dello Stato concernente le modalità di trasmissione e gestione di dati e comunicazioni ai Registri di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, mediante utilizzo delle tecnologie dell informazione e della comunicazione. IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO VISTA la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio; VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE; VISTI, in particolare, i regolamenti attuativi del citato decreto legislativo n. 39/2010, ed in particolare i decreti del Ministero dell economia e delle finanze n. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella G.U. del 29 agosto 2012, concernenti, rispettivamente, le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i requisiti di abilitazione per l iscrizione al Registro, in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7 del decreto legislativo n. 39/2010, e le modalità di svolgimento del tirocinio per l esercizio dell attività di revisione legale, in applicazione dell articolo 3 del decreto legislativo n. 39/2010; VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell amministrazione digitale, e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 1, 6 e 48; VISTO l articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il quale prevede che al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell economia e delle finanze e le agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, come modificato dal decreto del presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell economia e delle finanze, a norma dell articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; VISTI, in particolare, l articolo 8, comma 1, lettera n-bis), e 9, comma 1, lettera f-bis) del D.P.R. n. 43 del 2008, come introdotti dall articolo 1, comma 1, lettere f) e g), del D.P.R. n. 173 del 2011, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti; VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"; VISTO il decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 255, come modificato dal decreto 28 dicembre 2012, n. 257, concernente il Regolamento di attuazione degli articoli 20, 21 e 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili nel trattamento dei dati personali, sensibili o giudiziari, autorizzati per legge, per il Ministero dell economia e delle finanze. VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 concernente la Disciplina del bollo ; VISTO l articolo 6-bis del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, il quale prevede delle disposizioni per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica; VISTO l'art. 16 comma 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con legge 26 gennaio 2009, n. 2 il quale prevede che le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle imprese;

VISTA la determina del Ragioniere Generale dello Stato del 21 settembre 2011, con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, si avvale del supporto di Consip S.p.A. per lo svolgimento delle attività di cui all articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010; VISTO il parere del Garante per la protezione dei dati personali adottato ai sensi dell art. 154, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, prot. 24885/2012; DETERMINA ARTICOLO 1 (Utilizzo delle tecnologie dell informazione e della comunicazione) 1. Le istanze e le comunicazioni previste ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e dei relativi regolamenti attuativi, in applicazione in particolare degli articoli 5, comma 4 e 6, comma 3, del D.M. 20 giugno 2012 n. 144, degli articoli 16, comma 3 e 17, comma 3, del D.M. 20 giugno 2012 n. 145, e degli articoli 5, comma 3 e 18, comma 1, del D.M. 25 giugno 2012 n. 146, rese nei confronti del Ministero dell economia e delle finanze per le finalità di gestione del Registro dei revisori legali e del Registro del tirocinio, ivi compresa l iscrizione ai predetti Registri, le variazioni dei dati, le sospensioni, le cancellazioni, la comunicazione dei dati strumentali e la prima formazione del Registro dei revisori, nonché le richieste di attestati, sono presentate mediante la compilazione on-line di moduli sul sito internet del Ministero dell economia e delle finanze e trasmesse, salvo quanto previsto a commi 2 e 3, mediante l utilizzo delle tecnologie dell informazione e della comunicazione ai sensi delle disposizioni vigenti. 2. Le istanze che prevedono l assolvimento del bollo, in attesa dell introduzione delle modalità e degli strumenti che consentano di gestirne il pagamento in modo virtuale o telematico, sono trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 3. Le comunicazioni dei tirocinanti già iscritti nel registro dei revisori contabili che non hanno ancora inviato l indirizzo di posta elettronica certificata al Registro, sono trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 4. Ai fini di cui al comma 1, la Ragioneria generale dello Stato consente la predisposizione e la trasmissione delle comunicazioni inerenti i Registri attraverso modalità telematiche o digitali, ovvero mediante presentazione a mezzo posta elettronica certificata di documenti informatici firmati digitalmente, o comunque mediante applicazioni informatiche che assicurino l autenticità dell origine, l integrità del contenuto e la validazione temporale del documento informatico formato, nel rispetto delle misure di sicurezza idonee a garantire l identificazione certa del soggetto, secondo le modalità stabilite nell allegato A che costituisce parte integrante della presente determina. ARTICOLO 2 (Finalità e Titolarità del trattamento dei dati personali) 1. I dati acquisiti sono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e sono gestiti esclusivamente per le finalità di cui all art. 21 del decreto legislativo n. 39/2010 e dei relativi regolamenti attuativi. 2. Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero dell economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. ARTICOLO 3 (Conservazione e cancellazione dei dati personali) 1. I dati personali trattati sono conservati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle finalità di cui all articolo 2, comma 1. 2. I dati personali sono cancellati nel caso di cui all articolo 10 del D.M. 20 giugno 2012 n. 144 e nei casi di cui agli articoli 14 e 16 del D.M. 25 giugno 2012 n. 146. ARTICOLO 4 (Identificazione dell utente ed utilizzo applicazione informatica)

1. La Ragioneria generale dello Stato, anche per il tramite della Consip S.p.A. di cui si avvale per le funzioni di supporto alla tenuta dei Registri, rende disponibile nell area dedicata alla revisione legale dei conti del proprio sito internet istituzionale, senza oneri aggiuntivi a carico degli utenti, un applicazione informatica per la presentazione delle comunicazioni da parte degli interessati, con pubblicazione in apposita sezione del sito delle opportune istruzioni operative e delle condizioni d uso del servizio. 2. Ciascun utente può accedere all applicazione informatica previa registrazione personale al sistema, con attribuzione delle relative credenziali di accesso, secondo le modalità stabilite nel documento tecnico di cui all allegato A. Il sistema verifica la corrispondenza dei dati identificativi forniti al momento della registrazione. 3. L utente accede al servizio nel rispetto delle regole tecniche e delle modalità operative indicate sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato. L accesso al sistema è personale e non è consentito comunicare a terzi la propria password o accedere ad un utenza per conto di terzi. L utente custodisce con cura ed in modo riservato le proprie credenziali di accesso. 4. I soggetti di cui al comma 1 assicurano, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, che il sistema tenga traccia delle operazioni svolte e garantiscono, mediante l adozione di opportune soluzioni tecniche ed organizzative, la riservatezza, la sicurezza e l integrità nel tempo delle informazioni, secondo le modalità di cui all allegato A. ARTICOLO 5 (Pubblicità) 1. La presente determina è pubblicata sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato. Il Ragioniere generale dello Stato Daniele Franco Il presente pdf rappresenta una copia elettronica del documento originale conservato presso il MEF-RGS.

ALLEGATO A - Modalità tecniche di utilizzo dei servizi di identificazione ed accesso all area riservata del portale e di gestione dei dati. 1. Requisiti di accesso L accesso all area riservata è consentito ai soggetti il cui codice fiscale o partita iva e indirizzo di posta elettronica (ordinaria o certificata) risultano essere registrati nel contenuto informativo del Registro. La comunicazione avviene tramite il protocollo HTTPS che fornisce autenticazione, integrità dei dati e cifratura. 2. Modalità di accreditamento. I revisori legali già iscritti nel Registro dei revisori contabili che: hanno comunicato in precedenza il proprio indirizzo di posta elettronica (ordinaria o certificata), possono procedere con la modalità di accreditamento self-service ; non risultano in possesso di indirizzo di posta elettronica (ordinaria o certificata) o comunque non ricordano il loro indirizzo presente nel Registro, possono procedere con la modalità di accreditamento tramite moduli. Le società di revisione già iscritte nel Registro dei revisori contabili che, ai sensi dell'art. 16 comma 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con legge 26 gennaio 2009, n. 2, hanno indicato la casella di posta elettronica certificata al Registro delle imprese, riceveranno su tale casella, entro 5 giorni lavorativi dall'emanazione del presente provvedimento, le indicazioni necessarie per accedere alla propria area riservata. In caso di mancata ricezione, le società di revisione possono procedere con la modalità di accreditamento tramite moduli. I revisori legali e le società di revisione che presentano la domanda di iscrizione al Registro dei revisori legali dei conti, possono accreditarsi all area riservata del portale, con la modalità di accreditamento self-service, solo ad avvenuta iscrizione nel Registro. I tirocinanti già iscritti nel Registro del tirocinio, non essendo tenuti in passato a comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata, potranno accreditarsi all area riservata del portale successivamente all esito positivo dell istruttoria della prima comunicazione o istanza che presentano al Registro in cui sono obbligati a fornire tale informazione e comunque successivamente alla disponibilità dell area riservata per il tirocinante. I tirocinanti che presentano la domanda di iscrizione al Registro del Tirocinio potranno accreditarsi all area riservata del portale, con la modalità di accreditamento self-service, solo ad avvenuta iscrizione nel Registro e comunque successivamente alla disponibilità dell area riservata per il tirocinante. Il sistema propone di scegliere l opzione di accreditamento self service oppure tramite moduli illustrando i requisiti necessari per le due opzioni proposte. 2.1. Accreditamento Self-Service. 1. In caso di scelta self service l utente accede alla procedura di accreditamento sul portale che prevede: l esecuzione di un test captcha, volto ad impedire che robot o programmi utilizzino o eseguano massivamente i servizi messi a disposizione, l inserimento del codice fiscale, l inserimento del proprio indirizzo di posta elettronica (ordinaria o certificata) precedentemente comunicato al Registro. 2. Dopo aver inserito i dati di cui al punto precedente l applicazione informatica mostra all utente un primo codice PIN1 a 4 cifre di cui si chiederà all utente di prendere nota. L utente dovrà accedere al proprio indirizzo di posta elettronica (ordinaria o certificata) e recuperare la seconda parte del PIN (PIN2) trasmesso contestualmente dall applicazione informatica solo in caso di corrispondenza tra l indirizzo registrato e quello inserito online. Inserendo PIN1 e PIN2, l utente può impostare la password definitiva di accesso. 3. In caso di mancata ricezione dei PIN, l utente può procedere con la modalità di accreditamento tramite moduli.

2.2. Accreditamento Tramite moduli. L utente sceglie di accedere a questa funzionalità dell applicazione informatica qualora non ha mai comunicato un indirizzo di posta elettronica (ordinaria o certificata) o non lo ricordi. L applicazione informatica mostrerà in questo caso il set di istruzioni per sfruttare al meglio la funzione (fra cui quella di dotarsi almeno di una casella di posta elettronica, se non di posta elettronica certificata. 1. La procedura di accreditamento sul portale prevede: l esecuzione di un test Captcha, volto ad impedire che robot o programmi utilizzino o eseguano massivamente i servizi messi a disposizione, l inserimento del codice fiscale (in caso di società il codice fiscale del rappresentante legale), l inserimento del proprio indirizzo di posta elettronica (ordinaria o certificata). Se l utente è dotato di un proprio kit di firma digitale, si chiederà al medesimo di: prendere nota del PIN1 mostrato, effettuare il download del file prodotto dal sistema e contenente il codice fiscale e l indirizzo di posta indicata precedentemente, firmare digitalmente il file, effettuare l upload del file firmato. Se i controlli sulla validità della firma digitale e della corrispondenza con il codice fiscale del certificato vanno a buon fine l utente potrà accedere alla propria casella di posta elettronica indicata e recuperare il PIN2. Inserendo PIN1 e PIN2, l utente può impostare la password definitiva di accesso. Laddove l utente non sia dotato di un proprio kit di firma digitale, dovrà comunque prendere nota del PIN1, effettuare il download del file contenente il codice fiscale e l indirizzo di posta elettronica indicato dal revisore legale o dalla società di revisione e procedere con i seguenti passi: stampare e firmare il file con firma autografa, allegare al modulo cartaceo la copia di un valido documento d'identità dell utente, inviare la documentazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all ufficio preposto indicato nel file. L ufficio si occuperà dell invio del PIN2 all indirizzo di posta elettronica indicato dall utente, affinché l utente possa accedere per la prima volta con codice fiscale o partita iva, PIN1 e PIN2 ed impostare la propria password. 3. Sistema di autorizzazione 3.1 Profili di autorizzazione Il sistema prevede la definizione di utenze e di corrispondenti profili ai quali è possibile attribuire determinate autorizzazioni in termini di diritti di accesso alle funzioni ed alle informazioni su diversi livelli. 3.2 Controllo degli accessi Il sistema prevede l adozione di un modello di controllo degli accessi finalizzato a: Utilizzare le procedure di identificazione descritte nel paragrafo 2 anche per gli utenti preposti al trattamento dei dati, Verificare e aggiornare periodicamente la lista degli utenti nonché i profili associati,

Utilizzare tecniche di cifrature dei dati sensibili e giudiziari eventualmente trattati per renderli temporaneamente inintelligibili anche agli utenti autorizzati che potranno accedere all informazione solo in caso di necessità. 3.3 Tracciatura degli accessi Il sistema provvede a registrare tutte le operazioni svolte dalle utenze, nonché gli accessi degli amministratori di sistema ai data base ed ai sistemi operativi gestiti. Le registrazioni comprendono i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e sono conservate per 1 anno. 4. Sistema di conservazione Il sistema adotta le soluzioni e gli strumenti abilitanti che garantiscono l integrità nel tempo dei documenti informatici acquisiti o prodotti. In particolare il sistema prevede l utilizzo e la gestione della firma digitale e le interfacce con i sistemi documentali interni del Ministero utilizzati per l archiviazione e la conservazione ottica sostituiva dei documenti informatici.