DL 18 OTTOBRE 2012, N. 179 ( DL SVILUPPO-BIS ) GIUSTIZIA DIGITALE - MODIFICHE ALLA LEGGE FALLIMENTARE E AL D.LGS. N. 270/99 Le modifiche introdotte dal DL Sviluppo bis in materia concorsuale riguardano: l attuazione di un più generale progetto di giustizia digitale che nel settore specifico coinvolge le comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata ( PEC ) tra la cancelleria, i creditori, il commissario giudiziale ed il curatore, incidendo anche sulle modalità di presentazione delle domande di ammissione al passivo; alcune limitate modifiche che riguardano termini processuali: (i) la previsione di un termine massimo di quarantacinque giorni tra la data di deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento e la data dell udienza; (ii) la previsione di un termine di cinque giorni prima dell udienza di verifica del passivo (e non più fino all udienza) per la presentazione da parte dei creditori di integrazioni alla propria domanda; (iii) la previsione che le osservazioni o contestazioni al rendiconto del curatore fallimentare devono essere presentate entro un termine di cinque giorni prima dell udienza fissata per la discussione del conto (e non più fino all udienza); e (iv) l anticipazione del termine entro il quale il commissario giudiziale nel concordato preventivo deve depositare e comunicare ai creditori la propria relazione sulla proposta del debitore, da tre a dieci giorni prima dell adunanza alla quale i creditori sono chiamati ad esprimere il voto sulla proposta. L intervento del legislatore riguarda le procedure di concordato preventivo, di fallimento (ivi incluso il concordato fallimentare), di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria. 1. Le novità nel procedimento per la dichiarazione di fallimento Le modifiche riguardano l art. 15 l.fall. ed in particolare le modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione del debitore. Oltre alle modalità di notificazione telematica all indirizzo PEC del debitore, la novità riguarda l iniziativa stessa della notificazione che non è più rimessa alla parte istante, ma è curata direttamente dalla cancelleria. È poi previsto un termine massimo (di carattere naturalmente ordinatorio, trattandosi di provvedimento che deve essere assunto dal tribunale) che deve intercorrere tra il deposito del ricorso e la data dell udienza. Per quanto riguarda la notifica a mezzo PEC, l indirizzo del debitore è quello risultante dal registro delle imprese, trattandosi di imprenditore che deve essere appunto iscritto: per gli imprenditori individuali l obbligo è introdotto dallo stesso DL Sviluppo bis (c.d. Agenda Digitale) e per le società è già in vigore, in forza dell art. 16, comma 6, del D.L. n. 185/08, sin dal novembre 2011. In caso di impossibilità materiale di notifica telematica, è comunque esclusa la previgente modalità di notificazione a mezzo dell ufficiale giudiziario secondo le regole del codice di procedura civile: si deve infatti provvedere di persona a norma dell articolo 107 del D.P.R. n. 1229/1959 (ordinamento degli ufficiali giudiziari) e cioè a mezzo del servizio postale. Qualora anche questa modalità non abbia esito, è prevista la notificazione a mezzo deposito nella casa comunale della sede risultante dal registro delle imprese: in questo caso non si applica la disciplina dell art. 140 c.p.c. che prevede l avviso del deposito anche a mezzo di raccomandata, mentre è espressamente disposto che la notificazione si ritiene perfezionata al momento stesso del deposito. 1
La ragione della nuova disciplina, come indica la relazione illustrativa, va individuata nell opportunità di accelerare le modalità di notifica, alla luce dell esperienza secondo cui essa richiede spesso tempi lunghi, incompatibili con le esigenze del procedimento. Ciò si verifica quando presso la sede legale non vi è più alcun soggetto abilitato a ricevere l atto, ma anche quando la notifica è eseguita a mezzo del servizio postale, con conseguente necessità di attendere la ricezione dell avviso di ricevimento. Inoltre spesso non è reperibile neanche il legale rappresentante sicché frequente è la necessità di disporre un differimento dell udienza prefallimentare. In sostanza, sono poste a carico del debitore le conseguenze del mancato adempimento all obbligo di dotarsi di indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese e di rendersi comunque reperibile presso la sede sociale. 2. Le novità relative alle comunicazioni ed alle relazioni del curatore fallimentare Le modifiche riguardano in prima battuta l avviso che il curatore è tenuto ad inviare ai creditori ai sensi dell art. 92 l.fall. in merito alla partecipazione al concorso, con la presentazione della domanda di ammissione al passivo. Il curatore dovrà inviare la comunicazione a mezzo PEC, ove l indirizzo dei destinatari risulti dal registro delle imprese, ovvero dall Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti istituito dallo stesso DL Sviluppo bis. In ogni altro caso (ivi compresi i casi in cui la comunicazione telematica non venga effettuata per causa imputabile al destinatario), la comunicazione del curatore è effettuata a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell impresa o la residenza del creditore. La prima comunicazione del curatore deve contenere in ogni caso l indicazione dell indirizzo PEC dello stesso curatore, nonché l avviso al creditore che sarà tenuto a sua volta a comunicare al curatore il proprio indirizzo PEC con la domanda di ammissione al passivo, indirizzo che sarà utilizzato per tutte le successive comunicazioni. Il DL Sviluppo bis introduce un nuovo art. 31-bis l.fall. nel quale è racchiusa una nuova disposizione generale che riguarda tutte le comunicazioni a cui il curatore è tenuto dalla legge, da effettuarsi a mezzo PEC all indirizzo comunicato dai creditori secondo quanto previsto dall art. 92 l.fall. come modificato dallo stesso DL Sviluppo bis. Stante l avviso già ricevuto in proposito dai creditori circa le conseguenze della mancata comunicazione dell indirizzo PEC, è previsto che in caso di impossibilità di procedere con modalità telematica per causa imputabile al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente con deposito nella cancelleria. Per quanto riguarda la relazione del curatore ai sensi dell art. 33 l.fall., le modifiche riguardano non solo la modalità di comunicazione degli aggiornamenti semestrali di cui all ultimo comma, ma anche l obbligo di trasmissione degli stessi a tutti i creditori e non soltanto ai componenti del comitato dei creditori, con il risultato di aumentare sensibilmente la trasparenza dell attività gestoria del curatore. 3. Le novità nella verifica del passivo fallimentare e nella ripartizione dell attivo Per quanto riguarda la domanda di ammissione al passivo, il secondo comma dell art. 93 l.fall. (così come l art. 101 l.fall. per le domande tardive) viene modificato nel senso di prevedere non soltanto modalità di formazione e comunicazione telematica del ricorso, ma anche un diverso destinatario: il ricorso infatti non dovrà più essere depositato od inviato alla cancelleria del tribunale, ma direttamente al curatore all indirizzo PEC dallo stesso comunicato. Viene così sgravata la cancelleria da pesanti oneri di gestione delle domande dei creditori, ma allo stesso tempo si impone come unica possibile modalità di presentazione quella telematica, che potrebbe non essere agevolmente usufruibile da tutti i creditori, specie dai non imprenditori. Ciò in particolare quanto alla formazione stessa del ricorso secondo le previsioni degli artt. 21 o 22 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell amministrazione digitale). 2
Le modalità di comunicazione telematica si estendono alla fase successiva del procedimento, con la previsione che il curatore non si debba limitare a depositare il progetto di stato passivo in cancelleria, ma lo debba inviare a mezzo PEC a tutti i creditori istanti, che non saranno così onerati di alcuna attività per averne conoscenza. La modifica sostanziale riguarda anche il termine (in precedenza fino all udienza) entro il quale i creditori, sempre con modalità telematiche, dovranno inviare direttamente al curatore (e non più depositare in cancelleria) osservazioni scritte e documenti integrativi, resi necessari dalle conclusioni assunte dal curatore stesso in merito alla domanda di ammissione. Il termine è ora fissato in cinque giorni prima dell udienza. Viene informatizzata anche la comunicazione da parte del curatore dell esito della verifica (art. 97 l.fall. per le domande tempestive e art. 101 l.fall. per le domande tardive), nel senso che lo stato passivo non dovrà più essere esaminato dal creditore accedendo alla cancelleria, ma sarà direttamente inviato dal curatore a mezzo PEC secondo la nuova regola generale di cui all art. 31-bis l.fall. Più limitate le modifiche in tema di ripartizione dell attivo, prevedendosi all art. 110 l.fall. unicamente le modalità di comunicazione a mezzo PEC del progetto di riparto. 4. Le novità in tema di rendiconto del curatore fallimentare Le modifiche apportate all art. 116 l.fall. in tema di rendiconto del curatore si pongono in coerenza con quelle relative alla verifica del passivo, nel senso che (i) la comunicazione dell avvenuto deposito del conto deve essere eseguita dal curatore a tutti i creditori a mezzo PEC, (ii) la comunicazione deve contenere copia del rendiconto, sollevando i creditori dall onere dell accesso alla cancelleria, e (iii) le osservazioni o contestazioni al rendiconto del curatore fallimentare devono essere presentate entro un termine di cinque giorni prima dell udienza fissata per la discussione del conto e non più fino all udienza stessa. Per quanto riguarda la comunicazione al fallito, diversamente da quanto disposto dall art. 15 l.fall., è prevista come modalità alternativa a quella telematica, nel caso in cui questa non sia possibile, unicamente quella dell invio di lettera raccomandata: si deve ritenere comunque applicabile l ulteriore modalità residuale, prevista per regola generale dal nuovo art. 31-bis l.fall., del deposito nella cancelleria. 5. Le novità nel concordato fallimentare e nel procedimento di esdebitazione Le modifiche relative al concordato fallimentare agli artt. 125 e 129 l.fall. sono limitate alle modalità di comunicazione telematica, relativamente (i) all indicazione da parte del terzo proponente del concordato del proprio indirizzo PEC ove ricevere le comunicazioni, (ii) alla comunicazione a mezzo PEC da parte del curatore al proponente ed ai creditori dissenzienti dell approvazione della proposta, mentre per il fallito è prevista come modalità alternativa a quella telematica, nel caso in cui questa non sia possibile, unicamente quella dell invio di lettera raccomandata (si deve ritenere comunque applicabile l ulteriore modalità residuale, prevista per regola generale dal nuovo art. 31-bis l.fall., del deposito nella cancelleria). Restano quindi le forme precedenti di cui all art. 26 l.fall. per la richiesta di omologazione e per la proposizione delle opposizioni all omologa da parte dei creditori e di eventuali interessati. La disciplina dell esdebitazione è modificata solo per quanto riguarda (art. 143 l.fall.) la comunicazione a mezzo PEC ai creditori del ricorso con cui il debitore richiede il beneficio e del decreto del tribunale. 3
6. Le novità nel concordato preventivo Viene esteso l obbligo di comunicazione telematica anche per gli organi della procedura di concordato preventivo e per i creditori. Si prevede, infatti, che l avviso ai creditori sia effettuato, da parte del commissario giudiziale, a mezzo PEC se l indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti istituito dallo stesso DL Sviluppo bis (in ogni altro caso mediante posta o telefax). L avviso deve contenere, oltre all indicazione dell indirizzo PEC dello stesso commissario giudiziale, l invito ai creditori ad indicare entro quindici giorni il proprio indirizzo PEC e l assunzione dell onere di comunicare eventuali variazioni del medesimo. È conseguentemente stabilito che, in caso di mancata indicazione dell indirizzo PEC, ovvero in caso di mancato recapito del messaggio PEC, le comunicazioni avverranno mediante deposito in cancelleria. Per quanto riguarda la relazione del commissario giudiziale sulla proposta del debitore, le modifiche riguardano non solo l onere di invio direttamente a tutti i creditori e mezzo PEC (e non più, quindi, del solo deposito in cancelleria), ma anche l anticipazione del termine entro il quale il commissario giudiziale deve depositare e comunicare la propria relazione, che passa da tre giorni a dieci giorni prima dell adunanza alla quale i creditori sono chiamati ad esprimere il voto sulla proposta. Ulteriore modifica nel concordato preventivo riguarda (art. 173 l.fall.) la comunicazione del commissario giudiziale in merito all emersione di fatti che possano condurre alla revoca dell ammissione alla procedura, che deve essere inviata a tutti i creditori a mezzo PEC. Infine, nel caso di concordato con cessione dei beni, è estesa al liquidatore giudiziale la nuova disposizione di cui all ultimo comma dell art. 33 l.fall. in tema di relazione semestrale, da comunicare al commissario giudiziale e da questo ai creditori a mezzo PEC. 7. Le novità nella liquidazione coatta amministrativa e nell amministrazione straordinaria Le modifiche introdotte nella disciplina della liquidazione coatta amministrativa ricalcano quelle previste per il fallimento. L art. 205 è innovato sul modello dell art. 33 l.fall. per quanto riguarda le relazioni semestrali del commissario liquidatore. L art. 207 l.fall., secondo il meccanismo già illustrato, prevede oggi l obbligo del commissario liquidatore di comunicare il suo indirizzo PEC invitando i creditori a comunicare il loro e avvertendoli che le successive comunicazioni avverano solo tramite PEC e che se la comunicazione con tale mezzo sarà impossibile per causa imputabile al destinatario le comunicazioni stesse saranno eseguite mediante deposito in cancelleria. Anche per i creditori e i terzi che non hanno ricevuto la comunicazione di cui all art. 207 l.fall. è prevista (art. 208 l.fall.) la possibilità di chiedere il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni mediante lettera raccomandata che contenga l indicazione del proprio indirizzo PEC. Nel medesimo ambito si collocano le modifiche agli articoli 209, 213 e 214 l.fall., limitate alle modalità di comunicazione per via telematica. Anche le modifiche ad alcune norme del d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270 in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza si limitano all utilizzo della PEC per le comunicazioni da parte del commissario giudiziale e le istanze dei creditori per il riconoscimento delle proprie ragioni. In particolare, l art. 22 (avviso ai creditori per l accertamento del passivo) prevede la comunicazione a mezzo PEC o con lettera raccomandata per i soggetti che non sono tenuti per legge ad avere un indirizzo di PEC, ma con l invito anche per questi ultimi di munirsi del predetto, avvertendoli che, in caso contrario, le comunicazioni saranno valide mediante deposito in cancelleria. L art. 28 (relazione del commissario giudiziale) prevede che la comunicazione, da parte del commissario, della relazione ai creditori e ai terzi titolari di diritti avvenga ai sensi dell art. 22, come modificato. 4
L art. 59 (comunicazione al tribunale del programma autorizzato) introduce l uso della PEC, ai sensi dell art. 22, per le comunicazioni che la norma prevede. Infine, l art. 61 (esecuzione del programma) e l art. 75 (bilancio finale della procedura e rendiconto del commissario straordinario), esplicitamente richiamano le modalità di comunicazione di cui all art. 22. 8. L entrata in vigore della nuova disciplina L entrata in vigore della nuova disciplina è differenziato: 1. le modifiche relative all istruttoria prefallimentare si applicheranno solo ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013: è stata qui prevista una lunga vacatio legis, in considerazione del fatto che la nuova disciplina riguarda la notificazione stessa al debitore di cui viene chiesta la dichiarazione di fallimento del ricorso presentato dai creditori o dal pubblico ministero e quindi una maggiore cautela appare certamente adeguata; 2. tutte le altre modifiche sono invece applicabili anche alle procedure concorsuali pendenti alla data di entrata in vigore del DL Sviluppo bis, fissata al 20 ottobre 2012, a condizione tuttavia che alla stessa data non siano ancora state effettuate le comunicazioni ai creditori in merito all apertura della procedura e così rispettivamente: a. da parte del curatore fallimentare ai sensi dell art. 92 l.fall., con invito a presentare le domande di ammissione al passivo; b. da parte del commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo ai sensi dell art. 171 l.fall., con invito ad esprimere il voto sulla proposta del debitore all adunanza dei creditori; c. da parte del commissario liquidatore nella procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell art. 207 l.fall., con comunicazione degli importi risultanti a credito; d. da parte del commissario giudiziale nella procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell art. 22 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, con avviso delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano la verifica del passivo. 3. nel caso in cui invece sia già stata effettuata la comunicazione, per le procedure pendenti l entrata in vigore è differita al 31 ottobre 2013, con obbligo per il curatore, il commissario liquidatore ed il commissario giudiziale di comunicare ai creditori entro il 30 giugno 2013 il proprio indirizzo PEC, invitandoli a comunicare a loro volta, entro tre mesi, il proprio indirizzo PEC al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, con avviso che in difetto le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. 5