LE FASI DEL CONCORDATO PREVENTIVO ALLA LUCE DELL ULTIMA RIFORMA LEGISLATIVA IL CONCORDATO PREVENTIVO
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- Agnella Palmisano
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1 LE FASI DEL CONCORDATO PREVENTIVO ALLA LUCE DELL ULTIMA RIFORMA LEGISLATIVA
2 STEP 1: presentazione della domanda Presentazione al Tribunale competente dell istanza per accedere alla procedura di concordato preventivo (art. 161, comma 6, L.F. ) Con la pre - domanda, il proponente si riserva di presentare il piano, la proposta e i documenti di cui all art. 161, commi 2 e 3, L.F. entro il termine fissato dal Tribunale. Tale termine deve essere compreso fra sessanta e centoventi giorni (nel caso un cui penda un procedimento pre fallimentare, si applica il termine minimo di 60 giorni). L art. 161 L.F. prevede, inoltre, la possibilità di ottenere un ulteriore proroga di 60 giorni, oltre il termine già concesso. Contenuto dell istanza: Non è richiesto un contenuto specifico per l istanza di concordato preventivo. L imprenditore può indicare già in tale fase se intende proporre un concordato liquidatorio o in continuità (art. 186-bis L.F.). Alla domanda occorre allegare i bilanci degli ultimi tre esercizi, la visura camerale e la delibera ex 01/03/ art. 152 L.F.
3 STEP 1: presentazione della domanda POTERI DI VERIFICA DEL TRIBUNALE (a) competenza, ex articoli 9 e 161 della Legge Fallimentare; (b) regolarità formale della domanda, accertando la sussistenza dei necessari poteri in capo al soggetto che l ha sottoscritta ed eventualmente acquisendo le relative delibere assembleari; (c) che nel biennio precedente l imprenditore non abbia presentato analoga domanda senza esito positivo, di modo che sia rispettato il requisito di cui all art. 161, nono comma, della Legge Fallimentare. 01/03/2013 3
4 STEP 2: assegnazione del termine Assegnazione del termine da parte del Tribunale SI NO La domanda viene dichiarata inammissibile. Ciò comporta l impossibilità di presentare una nuova domanda di concordato preventivo in bianco. Tre possibili scenari 1. L imprenditore presenta la 2. L imprenditore decide 3. Il debitore non provvede al proposta, il piano e la di presentare domanda deposito dell ulteriore documentazione di Concordato di omologazione documentazione richiesta ai fini Preventivo di cui ai commi secondo dell accordo di dell ammissione alla procedura di e terzo, art. 161 L.F., inclusa la ristrutturazione dei Concordato Preventivo (ovvero relazione di un professionista debiti raggiunto nelle l Accordo di Ristrutturazione dei indipendente che attesti la veridicità more con i creditori, ai Debiti). In tal caso la proposta di pre dei dati aziendali, la fattibilità del sensi dell'art. 182-bis, concordato verrà dichiarata piano concordatario e, in caso di primo comma L.F., inammissibile, a norma del secondo concordato in continuità, la dunque, sostituendo comma dell art. 162 L. F., dal Tribunale funzionalità della prosecuzione al concordato questa il quale, su istanza del creditore o del dell attività di impresa al miglior diversa forma di Pubblico Ministero e, previa verifica soddisfacimento dei creditori. soluzione della crisi di della sussistenza dei presupposti di impresa. legge, può dichiarare il fallimento del 01/03/2013 debitore 4
5 STEP 2: assegnazione del termine Obblighi informativi Con il decreto di assegnazione dei termini il Tribunale dispone obblighi informativi periodici che potranno spaziare dalla periodica predisposizione di relazioni informative di contenuto più o meno analitico, a report di carattere più specifico (sulle operazioni industriali compiute, su quelle finanziarie - soprattutto in caso di concordato in continuità). Nei casi di maggiore complessità può essere prevista la nomina di ausiliari del giudice con il compito di coadiuvarlo nelle operazioni di controllo. 01/03/2013 5
6 EFFETTI DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO EFFETTI DELLA DOMANDA Decorrono dalla data di iscrizione della domanda presso il Registro delle Imprese AUTOMATIC STAY I creditori per titolo o causa anteriore alla data di iscrizione della domanda presso il Registro delle Imprese, non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, acquisire diritti di prelazione sui beni aziendali. ATTI ORDINARIA LA GESTIONE DELL IMPRESA il proponente conserva la gestione dell impresa, non verificandosi alcuno spossessamento dei relativi beni. DI AMMINISTRAZIONE Possono essere compiuti liberamente ATTI URGENTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE Possono essere compiuti previa autorizzazione del Tribunale PREDEDUCIBILITÀ Tutti i crediti che matureranno successivamente saranno prededucibili ex art. 111 L.F. dunque, dovranno essere soddisfatti prima di ogni altro credito, anche privilegiato. La qualifica di prededucibilità permane anche in caso di esito negativo della procedura concordataria ESENZIONE DA REVOCATORIA i pagamenti effettuati in esecuzione del piano concordatario non sono assoggettabili ad azione revocatoria 01/03/2013 6
7 EFFETTI DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO EFFETTI DELLA DOMANDA Decorrono dalla data di iscrizione della domanda presso il Registro delle Imprese FINANZIAMENTI E possibile chiedere al Tribunale l autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, presentando l attestazione di un professionista circa la funzionalità di tali finanziamenti alla miglior soddisfazione dei creditori. In caso di concordato in continuità tali finanziamenti potrebbero essere utilizzati per pagare crediti anteriori per prestazioni di servizi o acquisto di beni. I finanziamenti effettuati dai soci in pendenza della procedura sono prededucibili fino all 80% del rispettivo ammontare. CONTRATTI PENDENTI In ipotesi di concordato in continuità, l apertura della procedura non comporta la risoluzione dei contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni. Il proponente può, inoltre, chiedere al Tribunale l autorizzazione allo scioglimento dei contratti non più vantaggiosi (ad eccezione dei contratti di lavoro subordinato e pochi altri). RIDUZIONE O PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE Sino all omologazione del concordato preventivo, non si applicano le disposizioni in tema di riduzione del capitale per perdite e di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale. 01/03/2013 7
8 STEP 3: presentazione del piano, della proposta e degli altri documenti Presentazione del piano, della proposta e dei documenti di legge Entro il termine assegnato dal Tribunale (eventualmente prorogato su istanza dell imprenditore) Il debitore deposita la proposta concordataria e: - l aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell impresa; - lo stato analitico ed estimativo delle attività e l elenco nominativo dei creditori, con l indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, (eventualmente la relazione giurata di un professionista ex art. 160, comma 2, L.F.); - l elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; - la relazione di un professionista che attesta la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano ex art. 161, comma 3, L.F. e la funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori della prosecuzione dell attività d impresa (in caso di concordato in continuità). - (eventualmente) l indicazione del valore dei beni e l elenco dei creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili 01/03/2013 8
9 STEP 3: presentazione del piano, della proposta e degli altri documenti La proposta potrà prevedere - Lo stralcio dei creditori chirografari, o anche dei creditori muniti di titolo di prelazione (come ad esempio i debiti tributari), laddove la soddisfazione realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione dell attivo in caso di fallimento, sarebbe inferiore a quella prevista nella domanda di Concordato Preventivo. - la riduzione dei debiti potrà essere anche superiore al 90%, a seconda delle condizioni, ed il pagamento dilazionato in vari anni. - lo Studio Porcaro ha presentato concordati ammessi, votati ed omologati anche con riduzioni dei debiti (anche tributari) al solo 12% con pagamento in più anni. 01/03/2013 9
10 STEP 4: esame della proposta Esame della proposta da parte del Tribunale, il quale: 1. Può chiedere delle integrazioni al piano o la produzione di nuovi documenti (concedendo termine di 15 giorni) e, a seguito della presentazione degli stessi può dichiarare inammissibile il concordato (scenario 2) oppure dichiarare aperta la procedura (scenario 3) 2. Può ritenere che il piano non rispetti le condizioni di legge e, sentito il debitore, con decreto dichiarare inammissibile la proposta di concordato. Soltanto su richiesta di un creditore o del P.M., e sempre che ne esistano i presupposti, può dichiarare il fallimento dell imprenditore 3. Può, con decreto, dichiarare aperta la procedura ex art. 163, L.F. e: 1) delegare un giudice alla procedura di concordato; 2) ordinare la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni 3) nominare il commissario giudiziale ; 4) stabilire il termine entro il quale il ricorrente deve depositare le spese di procedura 01/03/
11 STEP 5: adunanza dei creditori Gli aventi diritto di voto: - Chirografari e prelatizi, questi solo per la parte di credito non soddisfatta, o in caso di rinuncia al titolo di prelazione; - Fidejussori, per la parte di debito garantito esistente alla data della domanda l ammissibilità al voto dei fidejussori è controversa in dottrina e giurisprudenza. Adunanza dei creditori Maggioranze richieste: Maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, tale maggioranza deve verificarsi nel maggior numero delle classi. I creditori devono esprimere il proprio voto in merito alla proposta concordataria NO Il Tribunale, con decreto, dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo. Le maggioranze sono raggiunte? (i creditori possono far pervenire il proprio dissenso anche nei 20 giorni successivi all adunanza) SI Il concordato è approvato e si passa 01/03/2013 allo step successivo 11
12 STEP 6: Omologazione OMOLOGAZIONE Il Tribunale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale L omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso, prorogabile una sola volta di sessanta giorni il Tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d ufficio, provvede con decreto motivato. Al termine, può decidere di omologare il concordato preventivo, ovvero, può respingere il concordato preventivo SI Sono opposizioni? proposte NO il Tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa, con decreto, il concordato preventivo 01/03/
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