L apporto di nuova finanza nel Concordato con continuità aziendale e requisiti per il beneficio della prededuzione
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1 L apporto di nuova finanza nel Concordato con continuità aziendale e requisiti per il beneficio della prededuzione DOTT. ALBERTO GUIOTTO Bergamo, 5 febbraio 2013 STUDIO AGFM
2 CONCORDATO PREVENTIVO E NUOVA FINANZA La nuova finanza non sempre è elemento necessario per la fattibilità dei piani di Concordato con continuità aziendale. Quasi sempre, però, la possibilità di accedere a nuova finanza accresce notevolmente le probabilità di successo dei tentativi di risanamento aziendale perseguiti tramite lo strumento concordatario. 2
3 I RISCHI NEL FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE IN CRISI A. Perdita del credito (mancata restituzione) B. Rischio per revocatorie fallimentari C. Rischi risarcitori (abusiva concessione di credito) D. Rischi per responsabilità penali (concorso in bancarotta preferenziale) 3
4 QUALE SUPPORTO BANCARIO ALLE IMPRESE IN CRISI? In ordine decrescente di gradimento: 1. Conferma totale o parziale delle linee autoliquidanti 2. Consolidamento totale o parziale dell indebitamento per cassa a breve termine e/o dell autoliquidante no moving 3. Riscadenziamento dei mutui ipotecari e/o finanziamenti a M/L termine 4. Concessione di nuova finanza di natura commerciale 5. Concessione di nuova finanza a medio/lungo termine, ipotecaria e/o chirografaria 6. Conversioni di crediti in azioni e/o in titoli rappresentativi di partecipazioni 7. Stralcio di parte dei crediti 4
5 I FINANZIAMENTI IN PREDEDUZIONE: ALCUNI CONCETTI-CHIAVE (1) Le norme che prevedono la prededucibilità dei finanziamenti nell ambito del concordato preventivo (182-quater, primo comma; 182- quater, secondo comma; 182-quinquies, primo comma) sono applicabili sia al concordato con continuità aziendale, sia al concordato liquidatorio. Non c è dubbio, però, che la disciplina trovi le più significative applicazioni pratiche in un contesto di going concern. 5
6 I FINANZIAMENTI IN PREDEDUZIONE: ALCUNI CONCETTI-CHIAVE (2) Una volta ottenuta la prededuzione, i finanziamenti la mantengono in qualsiasi procedura (concordato preventivo, fallimento), che si succeda nel tempo, sino alla loro estinzione. 6
7 I FINANZIAMENTI IN PREDEDUZIONE: ALCUNI CONCETTI-CHIAVE (3) I finanziamenti in prededuzione non sono idonei, di per sé, a danneggiare i creditori concorsuali. Ciò che rileva è come viene utilizzata la nuova finanza. 7
8 LA NUOVA FINANZA PIÙ URGENTE: IL FINANZIAMENTO-PONTE Dovrebbe essere finalizzato a garantire la continuità aziendale o di evitare gravi danni (pagamento dipendenti o imposte o contributi previdenziali) Dovrebbe coprire solo il periodo necessario al perfezionamento di uno degli strumenti di risanamento previsti dalla legge Dovrebbe essere effettuato, tendenzialmente, mediante la concessione di linee di credito autoliquidanti se erogato da banche o altri intermediari Non dovrebbe comportare il rilascio di garanzie da parte dell'impresa Dovrebbe essere subordinato alla valutazione di un piano in avanzata elaborazione e al pericolo di un serio pregiudizio che deriverebbe da ritardi nell'erogazione del finanziamento. 8
9 I FINANZIAMENTI-PONTE NEL CONCORDATO PREVENTIVO I (crediti derivanti da) finanziamenti funzionali alla presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo (anche in bianco ) possono godere del beneficio della prededuzione ai sensi dell art. 182-quater, secondo comma, L. Fall. 9
10 CONDIZIONI PER LA PREDEDUCIBILITÀ DEI FINANZIAMENTI EX ART. 182-QUATER, SECONDO COMMA (1) Il finanziamento deve essere funzionale a mantenere la solvibilità (e la continuità) aziendale sino alla presentazione della domanda di Esempio di utilizzo: concordato. pagamento di stipendi, salari e compensi essenziali al funzionamento dell impresa pagamento di fornitori strategici (senza i quali l impresa cesserebbe di operare) pagamento di imposte e contributi pagamento di (ragionevoli) compensi ai professionisti che assistono l impresa nella domanda di concordato 10
11 CONDIZIONI PER LA PREDEDUCIBILITÀ DEI FINANZIAMENTI EX ART. 182-QUATER, SECONDO COMMA (2) Il finanziamento deve essere previsto nel piano di concordato: ex post (il finanziamento è già concesso ed erogato al momento della presentazione della domanda di concordato) in prededuzione. 11
12 CONDIZIONI PER LA PREDEDUCIBILITÀ DEI FINANZIAMENTI EX ART. 182-QUATER, SECONDO COMMA (3) La prededuzione deve essere espressamente disposta dal tribunale nel decreto di ammissione al concordato ex art. 163 L. Fall. Se la prededuzione non viene disposta, il finanziamento è considerato chirografario e pagato in misura corrispondente (necessità di modificare il piano concordatario e elenco dei creditori ammessi al voto) 12
13 I FINANZIAMENTI-PONTE DEI SOCI (art. 182-quater, terzo comma) In deroga alla postergazione ex art e 2497-quinquies c.c., le regole sulla prededuzione dei finanziamenti funzionali all accesso al concordato preventivo si applicano ai finanziamenti-ponte dei soci nei limiti dell 80% del loro ammontare Il restante 20% si intende postergato La regola si estende alle postergazioni verso non-soci (2497-quinquies c.c.)? 13
14 IL FINANZIAMENTO-PONTE DEI (FUTURI) SOCI Si applica la regola ordinaria (senza limite dell 80%) per i finanziamenti-ponte da parte di soggetti che poi diventeranno soci in esecuzione del concordato preventivo. 14
15 RUOLO DEL PROFESSIONISTA ATTESTATORE È opportuno che il professionista attestatore, in presenza di un finanziamento-ponte di cui si chiede la prededuzione, nella propria relazione ex art. 161 l. fall.: 1. individui il debito per finanziamento 2. descriva le modalità di utilizzo del finanziamento ricevuto 3. evidenzi la funzionalità del finanziamento alla presentazione della domanda, anche al fine della conservazione del valore del patrimonio sociale. 15
16 FINANZIAMENTI-PONTE INTERINALI NEL CONCORDATO PREVENTIVO Possibilità di richiedere al Tribunale l autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo in bianco art. 161, sesto comma fino al decreto di ammissione alla procedura (art. 163) (art. 182-quinquies, primo comma) 16
17 TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI PREDEDUCIBILI I finanziamenti prededucibili ex art. 182-quinquies l. fall. sono rappresentati da nuova finanza, concessa in qualsiasi forma: nuove linee di credito operative di cassa autoliquidanti mutui chirografari mutui ipotecari 17
18 CONDIZIONI PER LA PREDEDUCIBILITÀ DEI FINANZIAMENTI INTERINALI 1. Preventiva autorizzazione da parte del Tribunale, che assume se del caso sommarie informazioni. 2. Specifica attestazione di professionista con requisiti ex art. 67, terzo comma, lett. d), l. fall. 18
19 ATTESTAZIONE SPECIALE DEL PROFESSIONISTA 1. Verifica del complessivo fabbisogno finanziario dell impresa sino alla (presumibile data dell ) omologazione del concordato Conseguenze: i. occorre che il piano finanziario e di tesoreria sia già pronto ii. il professionista è lo stesso che attesterà il piano iii. la nuova finanza deve essere coerente con il fabbisogno finanziario Rischio di finanza insufficiente a raggiungere l omologazione 19
20 ATTESTAZIONE SPECIALE DEL PROFESSIONISTA 2. Verifica della funzionalità del finanziamento alla migliore soddisfazione dei creditori Conseguenze: i. la soddisfazione dei creditori va comparata con l assenza del finanziamento alternativa liquidatoria / fallimentare perdita di un opportunità commerciale? ii. in caso di finanziamenti di scopo occorre verificare l utilità marginale dell utilizzo del finanziamento rispetto all indebitamento in prededuzione. 20
21 FINANZIAMENTI FUTURI La richiesta di autorizzazione può riguardare anche finanziamenti individuati solo per tipologia ed entità, non ancora oggetto di trattativa (art. 182-quinquies, secondo comma) 21
22 FINANZIAMENTI GARANTITI Il tribunale può autorizzare la concessione di pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti I finanziamenti (prededucibili) acquisiscono così un titolo di preferenza rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili. (art. 182-quinquies, terzo comma) 22
23 FINANZIAMENTI DEI SOCI NEL PERIODO INTERINALE Dopo la presentazione della domanda di concordato e fino all omologazione non si applica al finanziamento da parte dei soci la disciplina dell art. 182-quater. Qual è la disciplina dei finanziamenti soci? Postergazione (regola civilistica )? Prededuzione ex 182-quinquies? 23
24 CONTINUAZIONE DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO I contratti di finanziamento, in caso di concordato con continuità aziendale, sono soggetti alla continuazione automatica di cui all art bis, terzo comma? I contratti in corso di esecuzione alla data del deposito del ricorso, anche stipulati con le pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari 24
25 VECCHIE E NUOVE LINEE DI CREDITO La banca non è obbligata dall art. 186-bis, terzo comma, a mantenere in vigore il finanziamento o la linea di credito (che potrà pertanto essere revocata). Il debitore in concordato non può assumere nuovi debiti di natura finanziaria se non previa autorizzazione del tribunale ex art quinquies (con attestazione del professionista) 25
26 OPERATIVITÀ DELLE LINEE DI CREDITO NEL CONCORDATO Che accade se alcune banche, a fronte di una domanda di concordato (che si presuppone con continuità) scelgono di non revocare gli affidamenti, specialmente quelli autoliquidanti? L utilizzo di linee di credito già esistenti e operative al momento della domanda di concordato rientra nella disciplina del primo comma dell art. 182-quinquies? 26
27 UTILIZZO DI LINEE DI CREDITO ESISTENTI: ORDINARIA AMMINISTRAZIONE? (art. 161, settimo comma) Nel periodo interinale (dalla pubblicazione del ricorso sino al deposito della proposta definitiva) il debitore può compiere atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell art Nessun intervento da parte del professionista attestatore. 27
28 ESEMPIO: FIDO DI CASSA Affidamento concesso = 200 Utilizzo al momento della domanda = 130 Il debito verso la banca di 130 è un debito concorsuale e chirografario. L utilizzo di 70 è (dovrebbe essere) atto di ordinaria amministrazione. Il credito della banca (di 70) è in prededuzione, e può essere rimborsato anche prima dell omologazione del concordato: no disciplina creditori concorsuali strategici (182-quinquies, quarto comma) 28
29 ESEMPIO: LINEA AUTOLIQUIDANTE RI.BA. Affidamento concesso = 200 Utilizzo al momento della domanda = 130 Il debito verso la banca di 130 è un debito concorsuale e chirografario. L ulteriore utilizzo di 70 con presentazione di nuove ri.ba. è atto di ordinaria amministrazione e il credito della banca (di 70) è in prededuzione. 29
30 PROBLEMA: IL RIMBORSO DELLE RI.BA. ANTICIPATE PRIMA DELLA DOMANDA Il saldo debitorio (130) al momento della domanda è debito concorsuale e chirografario. Qual è la disciplina degli accrediti delle ri.ba. alla loro scadenza, in caso di prosecuzione dell operatività bancaria? 182-quinquies, quarto comma? La banca è creditore strategico? La banca può compensare il debito e il credito? La banca deve rimettere al debitore gli incassi delle ri.ba.? 30
31 I FINANZIAMENTI DOPO L AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO Dopo il decreto ex art. 163, il debitore può richiedere al Giudice Delegato l autorizzazione ex art. 167, secondo comma, a contrarre finanziamenti: 1. già previsti nel piano concordatario; 2. prededucibili ex art. 111, secondo comma, perché contratti in occasione di una procedura concorsuale; 3. fino all omologazione del concordato (chiusura della procedura). 31
32 CASI SPECIFICI DI FINANZIAMENTI POST OMOLOGAZIONE I (crediti derivanti da) finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo omologato sono prededucibili ai sensi dell art (art. 182-quater, primo comma) 32
33 IL FINANZIAMENTO DEI SOCI In deroga alla postergazione ex art e 2497-quinquies c.c., le regole sulla prededuzione dei finanziamenti in esecuzione del concordato preventivo si applicano: a. ai finanziamenti dei soci fino all 80% del loro ammontare (postergazione su 20%); b. ai finanziamenti di soggetti che siano diventati soci in esecuzione del piano di concordato (per il 100% del loro ammontare). 33
34 CONDIZIONI PER LA PREDEDUCIBILITÀ 1. Il finanziamento deve essere previsto e individuato già nel piano concordatario 2. Il finanziamento deve essere dovuto (no discrezionalità da parte del finanziatore) 3. Il finanziamento deve essere funzionale alla ristrutturazione degli altri debiti 4. Il finanziamento deve essere concesso dopo l omologazione. 34
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