Ultime novità legislative in materia di restructuring
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- Feliciano Pucci
- 8 anni fa
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1 Ultime novità legislative in materia di restructuring A sei anni dall ultima riforma del diritto fallimentare sono state approvate e stanno per entrare in vigore nuove norme destinate a disciplinare le procedure di restructuring, il cui scopo è quello di agevolare sempre di più l'accesso alle soluzioni concordate di ristrutturazione del debito da parte delle imprese che si trovino in situazioni di crisi finanziaria. For more information please contact Corrado Angelelli E corrado.angelelli@freshfields.com Emiliano Conio E emiliano.conio@freshfields.com Daniela Terno E daniela.terno@freshfields.com 1
2 Ancora una modifica alla Legge Fallimentare sul restructuring A sei anni dall entrata in vigore della riforma del diritto fallimentare e a soli due anni dalle modifiche più recenti in materia di restructuring, il Governo, sulla spinta delle richieste avanzate dagli operatori del settore e alla luce della crisi di liquidità che tuttora interessa il mercato italiano, ha approvato con Decreto Legge del 22 giugno 2012 n. 83 (Decreto Legge 83/2012) una nuova serie di norme aventi ad oggetto le procedure di ristrutturazione dei debiti già disciplinate dalla Legge Fallimentare (L.F.). Al di là di alcune modifiche di dettaglio (e opportune precisazioni di wording rispetto al testo previgente), l intervento legislativo riguarda le aree di seguito evidenziate. Il professionista Alla luce delle nuove norme, il professionista chiamato ad attestare il piano di risanamento o di ristrutturazione ovvero la proposta di concordato preventivo dovrà: essere nominato direttamente dal debitore (una modifica che va nella medesima direzione della giurisprudenza di merito consolidatasi negli ultimi anni e che chiarisce un aspetto su cui, almeno inizialmente, gli stessi giudici e la dottrina avevano speso fiumi di parole); essere indipendente, nel senso che non potrà essere legato da rapporti professionali o personali al debitore ovvero a coloro che hanno interesse all operazione di risanamento; essere immune dalle cause di ineleggibilità e decadenza previste per i sindaci di società per azioni; non avere prestato, negli ultimi cinque anni, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso (personalmente o per il tramite di soggetti con i quali è riunito in associazione). L accesso alle procedure e agli strumenti di protezione per il debitore Per effetto delle nuove norme il debitore potrà accedere più velocemente alle procedure di risanamento (in particolare al concordato preventivo) e così beneficiare immediatamente delle guarentigie dalle stesse previste. La riforma in esame stabilisce, infatti, che il debitore possa depositare il ricorso volto all ammissione alla procedura di concordato preventivo senza necessità di presentare contestualmente anche la vera e propria proposta di concordato, l attestazione di fattibilità del professionista e la relativa documentazione di supporto. Tale documentazione potrà essere depositata successivamente, in un termine fissato dal giudice che potrà variare da un minimo di 60 ad un massimo di 180 giorni. Entro lo stesso termine il debitore potrà decidere se proseguire lungo la strada del concordato preventivo, ovvero se procedere verso un accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis L.F. In questo modo il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti dovrebbero diventare effettivamente procedure alternative. Grazie alla riforma, le protezioni previste dalla L.F. a vantaggio del debitore che accede al concordato preventivo ovvero agli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. (i.e. esenzioni da azioni esecutive e cautelari) opereranno sin dal momento dell accesso alle stesse: già nel corso della fase preparatoria della documentazione e della negoziazione con il ceto creditorio il debitore sarà infatti al riparo da azioni esecutive e cautelari. Tali protezioni verranno meno solo nell ipotesi in cui il debitore non presenti entro i termini stabiliti dal tribunale il resto della documentazione richiesta dalla L.F. Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione con continuazione dell attività aziendale Il legislatore ha finalmente introdotto (artt. 182-quinques L.F. e 186-bis L.F.) una disciplina specifica per il caso in cui il debitore opti per la prosecuzione dell attività aziendale. 2
3 In particolare il debitore che presenti ricorso per ammissione al concordato preventivo ovvero per l omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti, nei quali sia prevista la continuità aziendale, potrà chiedere al tribunale di essere autorizzato: a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei finanziamenti interinali di cui al punto che precede; ad effettuare pagamenti che diversamente sarebbero soggetti a revocatoria purché attestati dal professionista indipendente come funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori e relativi a forniture strumentali alla continuazione dell attività aziendale. Inoltre l impresa soggetta a concordato preventivo con continuità aziendale potrà sospendere il pagamento di crediti privilegiati per un anno a partire dall omologazione e, nonostante la situazione di crisi, continuare a gareggiare per l aggiudicazione di eventuali appalti pubblici e ad intrattenere relazioni commerciali con la pubblica amministrazione (purché il professionista abbia attestato la ragionevole capacità di adempimento dei relativi contratti da parte dell impresa). La finanza interinale ed i contratti in corso di esecuzione Le nuove norme interessano anche la tematica, in precedenza assai controversa, della finanza interinale e della sorte dei contratti in corso di esecuzione. Nel recente passato molto spesso i debitori che si sottoponevano a procedure di restructuring si vedevano negare dagli istituti bancari la cosiddetta finanza ponte, pur essenziale per la loro sopravvivenza. Con le nuove norme diventerà invece possibile per il debitore, anche prima dell omologazione del concordato o dell accordo di ristrutturazione: ottenere finanza interinale interamente prededucibile purché tale finanza ponte sia considerata nella relazione dell esperto indipendente funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori; richiedere al tribunale l autorizzazione a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione ovvero a sospenderli per un periodo non superiore a 60 giorni (prevedendo un indennizzo a favore della controparte che subisce la risoluzione del contratto); compiere gli atti di ordinaria amministrazione ed essere autorizzato dal tribunale a compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione (i crediti dei terzi sorti per effetto di tali atti legalmente compiuti dal debitore saranno anch essi prededucibili). Nuovi termini per la soddisfazione dei creditori che non aderiscono all accordo di ristrutturazione Il legislatore è altresì intervenuto sulla tematica delle modalità e dei tempi per la soddisfazione dei creditori non aderenti all accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. La riforma stabilisce che il pagamento dei creditori estranei all accordo debba avvenire non più regolarmente, bensì entro termini precisi: 120 giorni dall omologazione per i crediti già scaduti al momento in cui interviene l omologa, ovvero 120 giorni dalla rispettiva scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell omologa. Le disposizioni di diritto societario La riforma in oggetto prevede inoltre l introduzione di un nuovo articolo (art. 182-sexies L.F.), che stabilisce che, dalla data del deposito del ricorso per l ammissione al concordato preventivo ovvero della domanda per l omologazione dell accordo di ristrutturazione, e sino all omologazione stessa, non si applicheranno le disposizioni societarie relative alle cause di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale per perdite oltre il terzo ovvero al di sotto del limite legale. 3
4 In questo modo i soci del debitore avranno la possibilità di concentrarsi sull attività di negoziazione con i creditori e l impostazione del piano di salvataggio, rimandando a dopo l omologa le problematiche connesse alla ricapitalizzazione della società. Le disposizioni di natura fiscale Sono state altresì assecondate le richieste avanzate da più parti di rendere più vantaggiosa ed efficiente la normativa fiscale prevista per i restructuring di tipo consensuale (i.e. ristrutturazioni ai sensi degli artt. 67 comma 3 lett. d) e 182-bis della L.F.) rispetto alle soluzioni concordatarie e fallimentari. Grazie alle nuove disposizioni: in caso di piani di risanamento pubblicati nel registro delle imprese e di accordi di ristrutturazione omologati, la riduzione dei debiti sarà fiscalmente esente in capo al debitore per la parte che eccede le perdite fiscali, pregresse e di periodo; e, per gli accordi di ristrutturazione omologati, le perdite sui crediti saranno considerate deducibili a partire dalla data del decreto di omologazione dell accordo medesimo. Il tema delle esenzioni penali La riforma in esame non affronta invece il tema delle esenzioni da responsabilità penali (bancarotta semplice, fraudolenta e preferenziale, e ricorso abusivo al credito) e civili (concessione abusiva di credito) per la finanza interinale. Allo stato le esenzioni penali previste sono solo quelle recentemente introdotte con l art. 217-bis L.F. che riguarda tuttavia solo gli atti ed i pagamenti compiuti in esecuzione (e dunque in una fase successiva a quella dell eventuale concessione di finanza ponte ) di un concordato preventivo, di un accordo di ristrutturazione o di un piano di risanamento. La riforma introduce invece una nuova fattispecie di reato denominata falso in attestazioni e relazioni (art. 236-bis L.F.), a carico del professionista che nelle relazioni o attestazioni relative a piani di risanamento, accordi di ristrutturazione o concordati preventivi, esponga informazioni false ovvero ometta di riferire informazioni rilevanti (con possibili aggravanti qualora il fatto sia commesso con dolo o qualora dalla fattispecie di reato derivi un danno ai creditori). Efficacia delle nuove norme Le nuove disposizioni (ad eccezione di quelle relative alle tematiche fiscali, che entrano in vigore immediatamente) si applicheranno ai concordati preventivi, agli accordi di ristrutturazione e ai piani di risanamento proposti dopo il trentesimo giorno dall entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge 83/2012. Per calcolare tale termine si dovrà tenere come riferimento: per i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione, la data di deposito in tribunale del ricorso, mentre per i piani di risanamento, la data di elaborazione del piano. Considerando la tempistica abituale per l iter di conversione in legge di un decreto, il necessario periodo di vacatio legis e l ulteriore termine di 30 giorni espressamente previsto dallo stesso Decreto Legge 83/2012, le nuove disposizioni in materia di restructuring presumibilmente diverranno efficaci e di fatto operative solo a partire dal prossimo autunno. Desta dunque qualche perplessità il meccanismo di efficacia differita (voluto dal Governo ed introdotto all ultimo momento, in sede di approvazione del Decreto Legge 83/2012) per norme la cui ratio dovrebbe invece essere proprio quella di agevolare quelle imprese che versano in uno stato di crisi grave ed improrogabile. 4
5 Conclusioni Ad un primo esame, la riforma in oggetto sembra affrontare in maniera piuttosto esaustiva le problematiche che l applicazione pratica della normativa in materia di restructuring aveva evidenziato sino ad ora. L impressione che si trae dalla lettura delle nuove norme è che gli interventi di modifica effettuati dal legislatore siano soprattutto mirati a facilitare l accesso alle procedure di restructuring da parte delle aziende che si trovano ancora in situazioni di stress finanziario, in particolare attraverso una velocizzazione e semplificazione degli strumenti di salvataggio aziendale. freshfields.com è una limited liability partnership di diritto inglese (numero di registrazione OC334789) soggetta alla Solicitors Regulation Authority, che opera in Italia tramite una sede secondaria iscritta al Registro delle Imprese di Milano con il n Per ulteriori informazioni in merito, si prega di visitare il sito Il termine socio o principal consultant indica un socio, consulente o dipendente, di o di studi o società ad esso associate. Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi né un esame esaustivo, né un parere legale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici in ordine alle singole fattispecie.,,
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