3. dal personale assunto a tempo indeterminato o determinato in corso d anno;

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DIRITTO ALLO STUDIO INSEGNANTI SCUOLA DELL INFANZIA E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE COORDINATORI PEDAGOGICI PERSONALE AUSILIARIO TECNICO ED AMMINISTRATIVO ASSISTENTE EDUCATORE DELLE SCUOLE E DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. A) PERMESSI RETRIBUITI PER RAGIONI DI STUDIO 150 ORE - Chi può richiedere il permesso studio. Il permesso studio, di cui alla presente circolare, può essere richiesto: 1. dal personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 2. dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con le seguenti specificazioni (art. 27 comma 5 del CCPL 2002-2005 come sostituito dall art. 12 del CCPL 2006-2009 comma 5): a) personale insegnante delle scuole dell infanzia: personale assunto a tempo pieno con servizio minimo di 9 mesi continuativi; b) personale insegnante delle scuole dell infanzia a calendario turistico (10 mesi non continuativi): personale assunto a tempo pieno con servizio minimo di 8 mesi continuativi; c) personale insegnante della formazione professionale: personale assunto a tempo pieno con incarico annuale (da intendersi: contratto di lavoro su posto vacante di durata non inferiore a 9 mesi continuativi); d) personale A.T.A. e assistente educatore: personale assunto a tempo pieno con contratto di lavoro su posto vacante di durata non inferiore a 10 mesi continuativi; 3. dal personale assunto a tempo indeterminato o determinato in corso d anno; 4. dal personale in comando, distacco, messo a disposizione presso altri enti. Ferma restando la perentorietà del termine per la presentazione delle domande, qualora le richieste pervenute risultassero inferiori al 4% dell organico riferito a ciascuna categoria di personale interessato alla data di scadenza per la presentazione delle domande, sarà possibile accogliere ulteriori richieste di permesso studio, limitatamente al personale assunto a tempo indeterminato e determinato in corso d anno. Gli interessati devono presentare domanda entro il termine improrogabile di un mese dalla data di assunzione: il permesso per diritto allo studio è concesso secondo l ordine di presentazione delle domande e fino a concorrenza dei posti disponibili. Eventuali situazioni di parità saranno risolte secondo il criterio di maggiore anzianità di servizio e in subordine maggiore anzianità anagrafica. In tal caso le ore di permesso sono concesse in proporzione ai mesi che verranno lavorati. Per l effettuazione del calcolo la frazione di mese superiore o uguale a 15 giorni è considerata mese intero. 1

- Corsi per i quali è concesso il diritto allo studio. Il permesso studio è concesso ad anno scolastico per la frequenza e la preparazione di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio legali e attestati professionali riconosciuti dall ordinamento pubblico italiano o da altri Paesi della Comunità Europea ed in particolare per: a. frequenza di corsi di scuola primaria e secondaria di primo grado; b. frequenza di corsi per il conseguimento di diplomi riconosciuti dall ordinamento pubblico, di corsi di istruzione secondaria di secondo grado in scuola statale, paritaria o legalmente riconosciuta o in un istituto professionale, da parte di personale che non sia già in possesso di un titolo di studio di valore superiore; c. frequenza di corsi universitari per il conferimento del diploma di laurea e laurea magistrale; d. frequenza di corsi post-universitari con durata almeno annuale, per il conseguimento di diplomi di specializzazione; frequenza di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione per il conseguimento di master universitari di primo e secondo livello 1 ; frequenza di corsi para-universitari, intendendosi per tali i corsi istituiti da Enti diversi dalle università e per l ammissione ai quali è richiesto il diploma di istituto secondario di secondo grado, che danno comunque luogo ad un titolo riconosciuto dall ordinamento pubblico italiano o da quello di altro Stato membro della Comunità Europea 2. In quest ultimo caso il titolo, della durata minima di tre anni, conseguito presso università o istituti di istruzione secondaria di secondo grado o istituti di equivalente livello di formazione, dovrà necessariamente essere rilasciato da Autorità od istituzioni ritenute legalmente competenti o riconosciute dalla legislazione dello Stato europeo di riferimento; e. frequenza della scuola di specializzazione all insegnamento secondario S.S.I.S; f. frequenza di corsi per il conseguimento di diplomi e perfezionamento o corsi di specializzazione inerenti i soggetti diversamente abili. Nel caso in cui il dipendente intenda fruire del diritto allo studio per la preparazione della tesi, o dell ultimo esame e della tesi, deve dichiarare anche l avvenuto superamento di tutti gli esami o di tutti tranne uno. Tale diritto potrà essere ottenuto per un solo anno scolastico. - Corsi per i quali non può essere concesso. Il permesso studio non può essere concesso: - per la frequenza di corsi al termine dei quali non venga rilasciato un diploma, ma un attestato di frequenza. Non è altresì concesso per la frequenza del corso di abilitazione allo svolgimento delle funzioni di Segretario comunale; - per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, in quanto tale fattispecie è disciplinata dall art. 2 della Legge 13 agosto 1984, n. 476. 1 D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, comma 3 2 D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 115 in attuazione della direttiva n. 89/48/CEE e ss.mm. 2

Si precisa che il permesso studio concesso può essere usufruito solo per la frequenza del corso di studio specificato sulla domanda di concessione. Non sarà possibilie utilizzarlo nel caso di variazione del corso di studio nel medesimo anno scolastico. - Per quanti anni può essere concesso. Possono essere concessi complessivamente permessi per dieci anni scolastici. A tal fine si terrà conto anche dei periodi fruiti presso altri enti da parte del personale transitato mediante processi di mobilità o concorsi. L ammissione alla fruizione del permesso studio è considerata come effettivo utilizzo ai fini del computo del limite massimo. Il dipendente che, dopo la presentazione della domanda non intenda beneficiare del suddetto permesso, deve comunicare la propria rinucia in forma scritta prima della pubblicazione della graduatoria, diversamente, il beneficio del diritto concesso sarà calcolato come anno fruito, nel limite dei dieci anni scolastici previsti. - Criteri di valutazione nell ipotesi di domande superiori al 4% del personale a tempo indeterminato. Qualora le domande dovessero superare il 4% del contingente previsto (calcolato sulla dotazione organica della relativa figura professionale alla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande), l Amministrazione garantisce la continuità ai dipendenti che avessero già fruito del permesso studio nell anno precedente, per lo stesso corso di studi per il quale tale permesso è richiesto e comunque fino al completamento del corso stesso. Per le restanti vale il seguente ordine di precedenza: 1) frequenza di corsi di scuola primaria e secondaria di primo grado; 2) frequenza per il conseguimento del diploma o attestato di qualifica riconosciuti dall ordinamento pubblico, di corsi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di formazione professionale in scuola statale, parificata o legalmente riconosciuta o di istituto professionale, da parte del personale che non sia già in possesso di un titolo di studio di valore superiore; 3) frequenza di corsi universitari per il conferimento del titolo di studio di laurea e laurea magistrale; 4) frequenza di corsi post-universitari per il conseguimento del titolo di studio di specializzazione, di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione per il conseguimento di master universitari di primo e secondo livello 3 ; frequenza di corsi parauniversitari, intendendosi per tali i corsi istituiti da enti diversi dalle università, per l ammissione ai quali è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado e che danno comunque luogo ad un titolo riconosciuto dall ordinamento pubblico italiano o da quello di altro Stato membro della Comunità Europea. Qualora, in applicazione dei criteri sopra indicati, sussistano ancora situazioni di parità, è data precedenza ai dipendenti con maggiore anzianità di servizio a tempo indeterminato e in subordine secondo l ordine decrescente di età. 3 D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, comma 3 3

- Modalità di gestione del permesso studio concesso. - Il dipendente al quale sia stato riconosciuto il diritto ad usufruire del permesso di studio dovrà concordare con il dirigente o responsabile della struttura un piano di massima circa le modalità e i periodi di fruizione delle ore nel corso dell anno scolastico e i tempi di preavviso delle assenze. In ogni caso il dipendente deve avvisare preventivamente il dirigente o il responsabile della struttura delle singole assenze che intende effettuare, indicando anche eventuali problemi, in ordine alle proprie competenze, che potrebbero derivare dalla sua assenza; il permesso può essere negato, anche parzialmente, per esigenze di servizio. I permessi possono essere richiesti: a) per il personale coordinatore pedagogico, ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) e assistente educatore, ad ore e minuti, a giornata intera o per periodi continuativi. In ogni caso non è consentita, se non per motivate ragioni di servizio, la fruizione di permessi studio preceduti o seguiti da una prestazione lavorativa inferiore all ora. b) per il personale insegnante scuole dell infanzia nonché quello degli Istituti di Formazione Professionale i permessi possono essere richiesti esclusivamente a giornata intera o per periodi continuativi 4 (delibera 2305 di data 27 settembre 2002), conteggiando, al fine del computo del monte orario disponibile nel periodo (150 ore), tutte le ore, sia di attività di insegnamento che non insegnamento, dovute e non prestate, per permesso studio, nella relativa giornata. (E fatta salva la facoltà di rientrare in servizio nella medesima giornata per prestare eventuale attività non di insegnamento programmata nella giornata). Nelle giornate in cui il dipendente fruisce del permesso per diritto allo studio non potrà effettuare lavoro straordinario, se non per esigenze di servizio attestate dal dirigente della struttura. L indebita fruizione di ore di permesso oltre i limiti annui spettanti, costituisce assenza ingiustificata a tutti gli effetti. - Utilizzo del permesso studio. Le assenze per studio possono essere effettuate, compatibilmente con le esigenze di servizio, nei seguenti periodi: a) fino alla conclusione del corso ed eventualmente nel caso di esami anche dopo la conclusione dello stesso (scuola primaria e secondaria di primo grado, scuola di istruzione secondaria di secondo grado, istituto di formazione professionale); b) nell arco dell intero anno scolastico, per corsi universitari e post-universitari, per la preparazione di esami, dell ultimo esame e della tesi o per la preparazione della tesi per la laurea di 1 livello e frequenza del primo anno di corso di laurea magistrale; c) in caso di preparazione della sola tesi, fino alla data di discussione della tesi. In tal caso il dipendente dovrà dichiarare immediatamente al Servizio gestione delle risorse umane della scuola e della formazione l avvenuto conseguimento del diploma di laurea. - Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato. 4 delibera di Giunta provinciale n. 1484 di data 13 giugno 2008 4

Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, sia orizzontale sia verticale, ed a tempo determinato, le ore di permesso studio sono concesse in proporzione all effettiva prestazione lavorativa nell anno scolastico considerato. - Requisiti richiesti ai fini della regolare fruizione del diritto allo studio. Corsi di scuola primaria e secondaria di primo grado o di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di formazione professionale. Si considera regolare la frequenza quando il dipendente abbia ottenuto non da privatista la promozione alla classe superiore il diploma o l attestato di qualifica, ovvero quando, in caso di esito negativo, abbia frequentato almeno i 2/3 delle giornate di lezione previste nel periodo di riferimento (anno scolastico). Corsi universitari. Si considera regolare la frequenza con il conseguimento di almeno 15 crediti, nell anno scolastico di riferimento, per i dipendenti che frequentano l Università secondo il nuovo ordinamento o di due esami per i dipendenti che frequentano secondo l ordinamento in vigore prima della riforma universitaria, corsi presso Università di Paesi membri della Comunità Europea e loro eventuali sedi o sedi associate presenti in Italia. Corsi di specializzazione post-universitari che si concludono annualmente con un unico esame complessivo. La fruizione si intende regolare con l avvenuto superamento dell esame o, in caso di esito negativo, si sia frequentato almeno i 2/3 delle lezioni previste. Nell ipotesi in cui l ordinamento dei corsi non preveda il sostenimento di esami nel corso dell anno scolastico, la fruizione si intende regolare con l ammissione al successivo anno di corso o, nell ipotesi di mancata ammissione, con la frequenza di almeno i 2/3 delle lezioni previste nel periodo considerato. Preparazione della tesi o tesi ed ultimo esame. Il dipendente dovrà dichiarare immediatamente l avvenuto conseguimento del diploma di laurea (sia nel caso della laurea di primo livello sia magistrale). Le eventuali ore di permesso studio residue non possono essere utilizzate dopo la discussione della tesi, salvo quanto di seguito previsto. Preparazione tesi di laurea di primo livello e frequenza del primo anno di laurea magistrale. Il dipendente dovrà conseguire la laurea relativa al primo ciclo di studi e, non appena iscritto, presentare idonea certificazione o dichiarazione sostitutiva attestante il conseguimento del titolo e l iscrizione al secondo ciclo. Solo in questo caso le ore di permesso studio residue potranno essere utilizzate dopo la discussione della tesi per la frequenza del primo anno di laurea magistrale. 5

- Requisiti ed adempimenti. Il dipendente deve dichiarare sotto la propria responsabilità: - entro il 31 ottobre dell anno scolastico successivo a quello in cui ha usufruito del diritto, o contestualmente alla nuova domanda qualora avesse già richiesto il permesso studio precedentemente, la frequenza nei termini sopra specificati, ovvero il numero dei crediti ottenuti o il numero di esami sostenuti; - entro due anni dalla data di concessione del diritto allo studio, a partire dal 1 settembre 2010, l avvenuto conseguimento del diploma di laurea, salvo eventuali impossibilità imputabili esclusivamente all organizzazione della facoltà frequentata. Solo in quest ultimo caso, debitamente documentato, è possibile richiedere la concessione di un ulteriore anno di permesso per studio. - Il dipendente che si ritiri dal corso o che ne sia escluso dall Amministrazione scolastica, deve darne immediata comunicazione al Servizio Gestione risorse umane della scuola e della formazione. In tali ipotesi, il dipendente non potrà usufruire di ulteriori permessi nel corso del medesimo anno scolastico. Relativamente ai permessi studio fruiti, valgono i medesimi requisiti richiesti per il soddisfacimento dell obbligo di frequenza; in alternativa al mancato raggiungimento di tali requisiti, il dipendente potrà coprire gli eventuali permessi fruiti con altra idonea causale. Diversamente gli saranno addebitate, in termini monetari, le ore di permesso fruite. - Ai dipendenti assunti in corso d anno, saranno richiesti i medesimi requisiti degli altri dipendenti a tempo indeterminato ai fini della regolare fruizione del permesso studio. Detti requisiti dovranno essere acquisiti successivamente alla data di assunzione presso l Amministrazione provinciale. - Mancato rispetto dei requisiti ed adempimenti. Nell ipotesi in cui il dipendente non avesse rispettato i termini perentori o non avesse ottenuto i requisiti richiesti per il tipo di corso previsto, gli saranno addebitate, in termini monetari, tutte le ore di permesso fruite, salvo che lo stesso chieda espressamente, entro i suddetti termini, di essere esonerato totalmente o parzialmente dal recupero. L esonero parziale o totale, può essere riconosciuto qualora la mancata frequenza o il mancato superamento degli esami previsti sia imputabile a grave malattia o ad altre imprevedibili circostanze di eccezionale gravità rappresentate dal dipendente. - Aggiornamento fascicolo personale. Ai fini dell aggiornamento dell archivio informatico e del fascicolo personale, il dipendente, dopo aver conseguito il titolo di studio è tenuto a comunicarlo mediante compilazione di apposito modulo allegato o scaricabile dal sito www.vivoscuola.it/ personale ATA permesso studio e/o Home page Aree dedicate nelle sezioni corrispondenti al Servizio gestione delle risorse umane della scuola e della formazione Via Gilli, 3-38121 Trento. La mancata comunicazione del titolo di studio conseguito, comporta la non valutazione dello stesso in sede di progressioni orizzontali o ove esso si rendesse comunque necessario. 6

- Situazioni particolari. Ore di permesso fruite in eccedenza. L Amministrazione provvederà al recupero monetario delle ore fruite in eccedenza al limite massimo annuo concesso, fatta salva la possibilità di richiedere la copertura delle ore eccedenti il limite in parola, con ore di recupero maturate fino al 31 agosto dell anno scolastico di riferimento. Cessazione dal servizio in corso d anno. Le ore di permesso studio concesse saranno proporzionate ai mesi lavorati; per l effettuazione del calcolo proporzionale la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni è considerata mese intero. Assenze superiori a 30 giorni continuativi. Nell ipotesi di tali assenze (escluso il congedo anticipato e di maternità/paternità, la malattia per causa di servizio e infortuni, le ferie e i permessi sindacali), il permesso studio verrà ridotto proporzionalmente in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestati. - Autocertificazioni. Le autocertificazioni richieste possono essere rese sui modelli allegati. L Amministrazione si riserva di effettuare i controlli a campione sulle autodichiarazioni rese ai sensi delle disposizioni vigenti. - A chi rivolgersi Per ogni informazione si può contattare il Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione Ufficio gestione del personale- dott.ssa Mariangela Granatiero te. 0461 491345 e-mail mariangela.granatiero@provincia.tn.it. 7

B) PERMESSI RETRIBUITI PER LO STUDIO DI LINGUE STRANIERE (50 ORE) - Quali dipendenti possono beneficiare del diritto allo studio di lingue straniere. Possono beneficiare di tale diritto i dipendenti a tempo indeterminato, iscritti a un corso della durata minima di 40 ore. Si ricorda che sulla base della norma contrattuale possono beneficiare di tale permesso un numero di dipendenti non superiore all 1 % del monte ore scaturente dal 4 % del personale a tempo indeterminato risultante alla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande. Qualora le domande regolari dovessero superare il numero massimo degli aventi diritto, verrà compilata una graduatoria sulla base dell anzianità di servizio a tempo indeterminato presso l Amministrazione provinciale. A parità di anzianità di servizio è data precedenza ai dipendenti con maggiore anzianità anagrafica. Per quanto riguarda le modalità per la richiesta dei permessi, valgono le stesse disposizioni già previste per i permessi di studio delle 150 ore. - Per quali corsi è concesso il permesso studio di lingue straniere. Il permesso studio può essere concesso unicamente per la frequenza di corsi per lo studio o il perfezionamento di una lingua dei Paesi aderenti all Unione Europea. Il diritto viene concesso per la frequenza di corsi istituiti da scuole pubbliche, parificate o legalmente riconosciute, università, istituti privati, al termine dei quali è sostenuto un esame finale. Tali corsi devono essere svolti in orario di lavoro e non serali. - Per quanti anni può essere concesso. Il permesso studio di lingue straniere non può essere concesso complessivamente per più di cinque anni scolastici. - Come si utilizza tale permesso. Il dipendente può, compatibilmente con le esigenze di servizio, assentarsi in orario di lavoro unicamente per la frequenza delle lezioni e per il tempo strettamente necessario per recarsi dalla sede di lavoro alla sede del corso e/o viceversa. Tale periodo di tempo sarà detratto dal monte ore del permesso studio. - Quali sono i requisiti richiesti ai fini della regolare fruizione del permesso studio per le lingue straniere. Il requisito della regolare frequenza si considera soddisfatto quando il dipendente abbia superato, al termine del corso frequentato, l esame finale previsto, o quando, in caso di esito negativo, abbia frequentato almeno i 2/3 delle lezioni previste nel periodo considerato. 8

Il dipendente può fruire di tali permessi per il sostenimento obbligatorio dell esame finale. Entro trenta giorni dal termine del corso, il dipendente deve presentare all Amministrazione un certificato o una autocertificazione, riportante i giorni di frequenza e con l indicazione dell orario. Il dipendente che si ritiri dal corso deve dare immediata comunicazione al Servizio gestione risorse umane della scuola e della formazione- Ufficio gestione del personale- Via Gilli, 3-38121 Trento. Dal momento del ritiro non potrà più fruire di ulteriori permessi. Relativamente ai permessi studio fruiti valgono i medesimi requisiti richiesti per il soddisfacimento dell obbligo della frequenza; in alternativa al raggiungimento di tali requisiti, il dipendente potrà coprire gli eventuali permessi fruiti con altra idonea causale. Diversamente gli saranno addebitate, in termini monetari, le ore di permesso studio fruite. - Personale con rapporto a tempo parziale. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, sia orizzontale sia verticale, le ore di permesso studio sono concesse in proporzione all effettiva prestazione lavorativa. - Autocertificazioni. Le autocertificazioni richieste possono essere rese sui modelli allegati. L Amministrazione si riserva di effettuare i controlli a campione sulle autodichiarazioni rese ai sensi delle disposizioni vigenti. - A chi rivolgersi. Per ogni informazione si può contattare il Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione Ufficio gestione del personale- dott.ssa Mariangela Granatiero te. 0461 491345 e-mail mariangela.granatiero@provincia.tn.it 9