COMUNE DI TAIO Provincia di Trento AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI USI CIVICI DI TAIO Provincia di Trento - Sede in Taio - C.A.P. 38012 Codice fiscale 01124260223 - Tel. 0463/468114 VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 31/2014 del Comitato di Amministrazione OGGETTO: Parere ai sensi dell art. 18 della L.P. 14.6.2005 n. 6 in ordine al mutamento della destinazione urbanistica di terreni in c.c. TAIO (variante n. 20) gravati dal diritto di uso civico a favore degli aventi diritto della frazione di Taio, in seguito alla adozione della variante al Piano Regolatore Generale, adottato con delibera del Consiglio comunale n. 26 del 31 ottobre 2014. L anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 18,00 nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di Taio, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, vennero per oggi convocati i componenti di questo Comitato di Amministrazione. Sono presenti i Signori: BERGAMO UMBERTO MAGNANI OSCAR MALFATTI RENZO GILLI NICOLA Si assenta il signor (ex art 14 del T.U. ) BERTAGNOLLI ACHILLE Presidente Con l intervento e l opera del Segretario comunale del Comune di Taio Signor MACCANI dott. MARIO. PARERI ISTRUTTORI a sensi art. 16 e comma 27 dell art. 17 L.R. 23.10.98 n. 10. Visto si esprime parere favorevole a sensi art. 16 della L.R. 23.10.1998 n. 10 ed articolo 25 del regolamento di esecuzione della L.P. 14.6.2005 n. 6, approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2006 n. 6-59/leg in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile in merito alla proposta di deliberazione in oggetto richiamata. Taio, 22 dicembre 2014 f.to Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor BERGAMO UMBERTO, nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta dando atto che è stata osservata la procedura istruttoria di cui agli artt. 16 della L.R. 23.10.98 n. 10 e art. 17, ed articolo 25 del regolamento di esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2006 n. 6-59/leg.
OGGETTO: Parere ai sensi dell art. 18 della L.P. 14.6.2005 n. 6 in ordine al mutamento della destinazione urbanistica di terreni in c.c. TAIO (variante n. 20) gravati dal diritto di uso civico a favore degli aventi diritto della frazione di Taio, in seguito alla adozione della variante al Piano Regolatore Generale, adottato con delibera del Consiglio comunale n. 26 del 31 ottobre 2014. RELAZIONE Il Presidente riferisce che con deliberazione n. 26 del 31 ottobre 2014 il Consiglio Comunale di Taio ha adottato, ai sensi dell art. 33 della legge urbanistica 4.3.2008 n. 1, una variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Taio secondo quanto esposto negli elaborati tecnici e cartografici a firma dell architetto Pedrotti Giorgio. Per quanto riguarda le interconnessioni dei beni gravati da uso civico si deve tenere presente che l art. 18 della L.P. 14 giugno 2005 n. 6 concernente la Nuova disciplina dell amministrazione dei beni di uso civico prevede testualmente quanto segue: Art. 18 Pianificazione territoriale e mutamento di destinazione. 1. L'elaborazione del piano urbanistico provinciale deve tener conto della natura e delle funzioni delle terre di uso civico così come definite da questa legge. 2. Fermo restando quanto disciplinato da questo capo, se in sede di elaborazione degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale (PUP) e delle relative varianti, che non costituiscono un mero adeguamento normativo alla disciplina del PUP di natura obbligatoria, l'ente procedente intende mutare la destinazione in atto dei beni di uso civico, lo stesso ente, dopo aver verificato l'insussistenza di soluzioni alternative all'opera meno onerose e penalizzanti per i beni gravati di uso civico, acquisisce il parere obbligatorio dell'amministrazione competente. L'ente procedente motiva la scelta pianificatoria tenuto conto del suddetto parere. Il mutamento della destinazione in atto non può essere disposto con l'approvazione di piani attuativi previsti dalla legge 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale) (11). 3. La definitiva adozione degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale e delle relative varianti è preceduta dalla verifica, in ordine alla compatibilità, del mutamento di destinazione con la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e il soddisfacimento delle esigenze della collettività beneficiaria del diritto di uso civico; la verifica è effettuata secondo la procedura stabilita dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e l'associazione più rappresentativa delle ASUC (12). 4. Il decreto di esproprio e di occupazione di cui al titolo III della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), o il decreto di asservimento per opera pubblica o di pubblica utilità, espletati ove necessari gli adempimenti richiesti per la valutazione di impatto ambientale, comportano contestualmente, a seconda dei casi, l'estinzione o la sospensione del vincolo di uso civico apposto sui beni in esso ricompresi. 5. I beni gravati di uso civico sono espropriabili e assoggettabili a servitù coattiva solamente nel caso in cui l'ente promotore sia un ente pubblico ovvero l'espropriazione o la costituzione della servitù coattiva sia funzionale alla realizzazione di opere di pubblica utilità finalizzate ad assicurare l'erogazione dei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge n. 146 del 1990. 6. Per i piani di cui al comma 2, già adottati alla data di entrata in vigore di questa legge, nei quali siano contenute previsioni di destinazioni di terre civiche diverse da quelle in atto, spetta alla Giunta provinciale in sede di approvazione acquisire il parere di cui al medesimo comma 2. La Giunta provinciale, con deliberazione n. 1479 del 19 luglio 2013 ha fissato la procedura da osservare per quanto riguarda il mutamento di destinazione dei beni di uso civico. Per quanto concerne il Comune di Taio va evidenziato che: Con Regio Decreto 29 novembre 1928 n. 2977 in G.U. 9.1.1929 n. 7 si è disposta la riunione dei Comuni di: Dardine, Dermulo, Mollaro, Segno, Taio, Torra e Tuenetto in un unico Comune con denominazione e capoluogo Taio. L Amministrazione del Patrimonio boschivo e di uso civico della frazione di Mollaro e di Tuenetto, Torra, Dermulo è di competenza del Comune di Taio, non essendo costituita un Amministrazione Separata per la gestione dei beni di uso civico, mentre nelle frazioni di Taio, Dardine e Segno sono costituite le Amministrazioni separate dei beni di Uso civico, e quindi la competenza a delibare è dei Comitati Asuc. In base alla vigente normativa sull ordinamento dei Comuni e relativi atti regolamentari, la competenza a deliberare in merito all amministrazione dei beni di uso civico nella frazione di TAIO dove è costituita l ASUC è quindi riservata al Comitato Asuc di Taio. Per quanto riguarda le proprietà della frazione di Taio gravate da uso civico, è stata introdotta questa variante: P.f. 634 di mq. 833.305 in P.T. 119 di proprietà della FRAZIONE di TAIO del Comune di Taio già destinata per l intera superficie ad AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE PRIMARIO - BOSCO ;
Con la variante 2014 (Variante 20) si rettifica parte del confine verso ovest verso un area agricola di pregio con compensazioni delle superfici. Si propone pertanto al Comitato Asuc di Taio di esprimere il parere favorevole a questa varianti in nome e per conto della frazione di Taio. IL COMITATO D AMMINISTRAZIONE Ritenuto di esprimere parere favorevole ai sensi dell art. 18 della L.P. 14 giugno 2005 n. 6 circa la previsione di modificare la destinazione urbanistica delle suddette aree, tenuto conto che si tratta di regolarizzazioni dello stato esistente e di opere di modesta entità. Vista la circolare provinciale 24 luglio 2013 n. 410369 e la deliberazione della Giunta provinciale n. 1479 del 19 luglio 2013. Tenute presenti le disposizioni della L.P. 4 marzo 2008 n. 1 dettanti nuove disposizioni in materia di ordinamento urbanistico e che sostituisce la precedente normativa di cui alla Legge Provinciale 5 settembre 1991 n. 22 e s.m. Visto il regolamento di attuazione della legge urbanistica provinciale, approvato con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010 n. 18-50/leg. Disposizioni regolamentari di attuazione della L.P. 4.3.2008 n. 1. Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espresso dal Segretario comunale in relazione alla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell art. 16 della L.R. 23.10.1998 n. 10 e dall art. 25 comma 3 del regolamento della legge provinciale 14 giugno 2005 n. 6, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 6-59/leg. del 6 aprile 2006. Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige, approvato con D.P Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. Vista la nuova legge provinciale 14 giugno 2005 n. 6 che abroga e sostituisce la L.P. 13 marzo 2002 n. 5 e detta nuova Disciplina dell Amministrazione dei beni di uso civico. Visto il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 6 aprile 2006 n. 6-59/leg. Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14.6.2005 n. 6. Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, DELIBERA 1. di esprimere parere favorevole ai sensi dell art. 18 della L.P. 14 giugno 2005 n. 6 in ordine a quanto deliberato dal Consiglio comunale con delibera n. 26 del 31 ottobre 2014 in sede di adozione della variante al Piano regolatore Generale del Comune di Taio per quanto si riferisce a due varianti che riguardano le proprietà dei beni di uso civico della frazione di Taio: C.C. TAIO: P.f. 634 di mq. 833.305 in P.T. 119 di proprietà della FRAZIONE di TAIO del Comune di Taio già destinata per l intera superficie ad AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE PRIMARIO - BOSCO ;Con la variante 2014 (Variante 20) si rettifica parte del confine verso ovest verso un area agricola di pregio con compensazioni delle superfici. Il tutto come risulta meglio esposto nella allegata cartografia di raffronto; 2. di trasmettere il presente atto, con tutta la documentazione urbanistica e cartografica inerente, al Servizio Urbanistica della Provincia a documentazione e a corredo della variante stessa; 3. in considerazione di rendere subito operativa la presente decisione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi art. 79, del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, nonché a norma dell art. 26 del regolamento della legge provinciale 6.4.2005 n. 6, approvato con DPGP 6 aprile 2006 n. 6-59/leg.; la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell articolo 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 con la quale è stato abrogato l articolo 130 della Costituzione Italiana. 4. di dare evidenza, ai sensi dell art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi: reclamo al Comitato Asuc di TAIO durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell art. 52 - comma 13 - della L.R. 04.01.1993, n. 1 come sostituito con l art. 12 della L.R. 23.10.1998, n. 10; ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
ALLEGATO C.C. TAIO: P.f. 634 di mq. 833.305 in P.T. 119 di proprietà della FRAZIONE di TAIO del Comune di Taio già destinata per l intera superficie ad AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE PRIMARIO - BOSCO ; Con la variante 2014 (Variante 20) si rettifica parte del confine verso ovest verso un area agricola di pregio con compensazioni delle superfici. PRG IN VIGORE VARIANTE AL PRG ADOTTATA
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE f.to Bergamo Umberto f.to REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 79 - D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L) Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del dipendente incaricato, che copia del presente verbale viene pubblicata dal giorno 24 dicembre 2014 al giorno 3 gennaio 2015 all albo pretorio e precisamente per 10 giorni consecutivi. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 79, quarto comma del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, nonché a norma dell art. 26 del regolamento della legge provinciale 6.4.2005 n. 6, approvato con DPGP 6 aprile 2006 n. 6-59/leg.; la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell articolo 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 con la quale è stato abrogato l articolo 130 della Costituzione Italiana. Copia conforme all originale, in carta libera per uso amministrativo