FORMAZIONE AZIENDALE SULLA SICUREZZA Applicazione dell Accordo e stato dell arte

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FORMAZIONE AZIENDALE SULLA SICUREZZA Applicazione dell Accordo e stato dell arte ROMA - 13 giugno 2013 Carmine Esposito Ingegnere INAIL 1

Argomenti in discussione LAVORATORI: formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza DIRIGENTI E I PREPOSTI: formazione adeguata e specifica Atti di Recepimento regionali dell Accordo sulla formazione Formazione dei lavoratori: richiesta di collaborazione agli organismi paritetici 2

Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all articolo 36. 3

Il D.Lgs. 81/2008, all'articolo 2, definisce il significato dei termini formazione, informazione e addestramento aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro; 4

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell azienda. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente Art. 37, co. 1, 7, 9 e 10: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)] 5

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo. 6

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente Art. 37, co. 1, 7, 9 e 10: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)] 7

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI, AI SENSI DELL ARTICOLO 37, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 812 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 8 del 11-01-2012 Il presente accordo disciplina, ai sensi dell articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. L applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione adeguata e specifica. 8

Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi 1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. 9

La formazione ed informazione dei lavoratori vanno impartite specificatamente e opportunamente documentate Non è assolutamente sufficiente che i lavoratori assumano sul campo generiche informazioni da parte di colleghi di lavoro. E obbligatorio da parte del datore di lavoro impartire una specifica formazione ed informazione dei propri lavoratori dipendenti ed è necessario che le stesse siano opportunamente documentate. Questo è quanto emerge dalla lettura di alcune sentenza della Corte di Cassazione, la quale ha altresì ribadito che non è assolutamente sufficiente, per raggiungere tali scopi, lasciare che gli stessi lavoratori vengano informati sul campo assumendo generiche informazioni da parte di colleghi di lavoro. 10

Recepimenti regionali dell Accordo sulla formazione Lombardia, Lazio, Liguria, Sicilia e Toscana hanno approvato le loro Linee Guida Regionali per regolamentare i corsi di formazione per i datori di lavoro che rivestono anche incarico di R.S.P.P., ma solo le Linee Guida della Lombardia e della Sicilia riguardano anche la formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti 11

Recepimenti regionali dell Accordo sulla formazione Regione Lombardia, circolare 17 settembre 2012, n. 7 Regione Lombardia, avviso di rettifica del 24 settembre 2012 Regione Sicilia, decreto 8 agosto 2012 Regione Sicilia, circolare del 15 gennaio 2013, n. 1298 Chiarimenti Regione Lazio, Deliberazione della Giunta del 13 luglio 2012, n. 361 Regione Liguria, Deliberazione della Giunta del 14 settembre 2012, n. 1101 Regione Toscana, Deliberazione della Giunta del 10 luglio 2012, n. 608 Regione Sardegna, del. 23 ottobre 2012, n. 42/46 12

LOMBARDIA Recepimento dell Accordo sulla formazione D.G. Sanità - Circolare regionale 17 settembre 2012 - n. 7 Indicazioni in ordine all applicazione dell Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell art. 34, commi 2 e 3 del d.lgs. 81/08 (rep. Atti n. 223/esr del 21 dicembre 2011) e per la formazione dei lavoratori ai sensi dell art. 37, comma 2 del d.lgs. 81/08 (rep. Atti n. 221/esr del 21 dicembre 2011) 13

LOMBARDIA Recepimento dell Accordo sulla formazione La Regione Lombardia allo scopo di facilitare l individuazione degli organismi paritetici territoriali e di settore fornisce il Repertorio degli organismi paritetici costituiti nel territorio lombardo, attraverso la Circolare regionale n. 7 del 17 settembre 2012. La circolare della regione Lombardia conferma gli Accordi in modo integrale: non vengono ripetuti, modificati o reinterpretati ma ed ad essi si rimanda completamente 14

LOMBARDIA Recepimento dell Accordo sulla formazione La circolare contiene alcune indicazioni operative soprattutto in relazione agli enti bilaterali ed agli organismi paritetici. Particolare attenzione è riservata alla collaborazione e vengono indicate le procedure con cui richiedere tale collaborazione. Per chiedere la collaborazione vengono confermate le indicazioni degli Accordi, nella loro interezza e semplificazione, prevedono che il datore di lavoro (o l ente di formazione da lui delegato) possa inviare una semplice mail con alcuni documenti in allegato all organismo che sceglie con riferimento al settore e al territorio di operatività. Il Repertorio fornisce tutti gli indirizzi, le e-mail ed i soggetti attuatori potranno scegliere tra i diversi Organismi. 15

SICILIA Recepimento dell Accordo sulla formazione Con il Decreto del 8 agosto 2012 dell Assessore per la salute della Regione Sicilia Recepimento degli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n. 221 e n. 223 e del 25 luglio 2012 e linee guida per l organizzazione dei corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi e per lavoratori, dirigenti e preposti (G.U.R.S. 14 settembre 2012, n. 39) sono state approvate le Linee guida per l organizzazione dei corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi e per lavoratori, dirigenti e preposti, contenenti un disciplinare per garantire una formazione di qualità, efficiente ed efficace, a datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, in considerazione del ruolo strategico che la stessa riveste per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 16

SICILIA Recepimento dell Accordo sulla formazione Nelle more della costituzione presso l Assessorato Regionale della Salute dell Elenco Regionale dei Soggetti Formatori e dell Elenco Regionale degli Organismi Paritetici e degli Enti Bilaterali e viste le innumerevoli istanze pervenute per l inserimento nei suddetti elenchi, il temine previsto nel comunicato del Dirigente generale del DASOE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 12/10/2012 n. 43, per l entrata in vigore di tutte le procedure previste dal D.A. 1619/12, è prorogato di 120 giorni. 17

SARDEGNA Recepimento dell Accordo sulla formazione L Accordo di Conferenza Stato Regioni ha previsto l utilizzo della modalità di apprendimento e-learning per: la formazione generale dei lavoratori la formazione dei dirigenti i corsi di aggiornamento quinquennali previsti dallo stesso accordo (quindi sia quelli relativi ai lavoratori che quelli per i dirigenti e i preposti) la formazione dei preposti relativamente ai seguenti temi principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compiti, obblighi, responsabilità tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori in particolare neoassunti, somministrati e stranieri. Progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente Accordo, che prevedano l utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti. 18

SARDEGNA Recepimento dell Accordo sulla formazione La Regione Sardegna nell atto di recepimento dell Accordo nazionale, ha previsto la possibilità di definire progetti formativi sperimentali che prevedano la modalità di apprendimento e-learning anche per formazione specifica dei lavoratori e dei preposti per tutti gli enti e imprese site in Sardegna, pubblici e privati. Si evidenzia che manca l individuazione dei criteri e delle caratteristiche del carattere sperimentale di tali progetti in quanto le uniche indicazioni contenute nella delibera citata fanno riferimento alla numerosità dei partecipanti e alla dislocazione territoriale (almeno 10 lavoratori e preposti operanti in più strutture). 19

Richiesta di collaborazione agli organismi paritetici (ai sensi dell art. 37, co. 12 del D.Lgs. 81/2008) Secondo l Accordo per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell articolo 37, comma 2, del D.lgs. 81/2008 ed in coerenza con le previsioni di cui all articolo 37, comma 12, dello stesso decreto, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici (ex articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.lgs. 81/08) oppure agli enti bilaterali (ex articolo 2, comma 1, lettera h), del D.lgs. 276/2003), ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l azienda. 20

Richiesta di collaborazione agli organismi paritetici (ai sensi dell art. 37, co. 12 del D.Lgs. 81/2008) Il datore di lavoro o l Ente di Formazione (Consulente esterno, soggetto Formatore, Società) da lui delegato, che intenda procedere alla formazione dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, direttamente senza affidarsi all organismo paritetico territoriale, deve presentare il progetto formativo almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l erogazione della formazione. Il progetto formativo potrà essere trasmesso anche via fax o e-mail. 21

Richiesta di collaborazione agli organismi paritetici (ai sensi dell art. 37, co. 12 del D.Lgs. 81/2008) Nel caso di parere positivo, il datore di lavoro o l Ente di Formazione da lui delegato, riceverà una dichiarazione dell OPT contenente le seguenti affermazioni: parere favorevole in merito ai contenuti ed alle modalità di programmazione ed effettuazione della formazione; autorizzazione ad inserire negli attestati di partecipazione e di esito finale, la seguente dicitura: Corso effettuato con attestazione dell'avvenuta collaborazione dell'opt di 22

Richiesta di collaborazione agli organismi paritetici (ai sensi dell art. 37, co. 12 del D.Lgs. 81/2008) Nel caso di parere negativo, il datore di lavoro, anche attraverso il diverso soggetto richiedente, dovrà ripresentare o integrare un nuovo progetto formativo che tenga conto delle osservazioni e delle indicazioni dell'opt. La richiesta di collaborazione deve essere proposta per ogni nuovo percorso formativo, fatte salve eventuali formali intese intercorrenti tra l OPT e i soggetti richiedenti. La consultazione del RLSA/RLST, verificata da apposito verbale, è condizione di privilegio per l attestazione della avvenuta collaborazione. 23

Organismi paritetici nel Settore Edile La circolare del Ministero del lavoro n. 13/2012 del 5 giugno 2012, emanata a seguito di numerose richieste di chiarimenti in relazione al coinvolgimento nell attività formativa degli organismi paritetici, fornisce alcune indicazioni su quali siano gli organismi paritetici del settore edile effettivamente costituiti da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale così come definiti dall art. 2 del D.lgs. 81/2008. 24

Richiesta di collaborazione agli organismi pariteciti (ai sensi dell art. 37, co. 12 del D.Lgs. 81/2008) Cosa dice il Ministero del Lavoro Gli organismi paritetici devono avere non solo le caratteristiche di rappresentatività, ma devono anche essere presenti nel territorio e nel settore. Se ci sono tutti e tre questi elementi scatta l obbligo di collaborazione con l organismo paritetico. Obbligo non significa necessariamente svolgere la formazione con gli organismi paritetici stessi. Chiedere la loro collaborazione perché possono aiutare (se sono convincenti!!!). Se non convincono si procede con la formazione, dando tuttavia conto del perché non si sono seguite le indicazione dell organismo paritetico. 25

Questioni in sospeso Ad oggi non esiste un elenco esaustivo degli organismi paritetici in Italia. Non esiste un criterio per poter dire che un organizzazione sindacale sia comparativamente più rappresentativa o meno ma è la stessa organizzazione sindacale che deve dimostrare la sua forza. Con queste difficoltà creare un elenco esporrebbe l amministrazione pubblica a molteplici contestazioni. Si è anche pensato di creare presso l INAIL una sorta di anagrafe degli organismi paritetici, questo perché sarà l INAIL a garantire la gestione tecnica ed informatica del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro). Concorrono, infatti, oltre ai Ministeri del lavoro e dell interno, alle Regioni e Province autonome, all INAIL e al Consiglio Nazionale dell Economia e del Lavoro (CNEL), allo sviluppo del SINP proprio gli organismi paritetici. 26