Comune di VERDERIO REGOLAMENTO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Documenti analoghi
REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Gruppo comunale volontari protezione civile Monteleone di Spoleto

Regolamento del Gruppo Comunale dei volontari di Protezione civile di Campagnano di Roma

L'Ente interessato individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO Provincia di Brindisi

REGOLAMENTO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 14/10/2010

COMUNE DI VOLPIANO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CAPRIANO - AZZANO

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI LONATE POZZOLO E DI FERNO Provincia di Varese

COMUNE DI RANCO. Provincia di Varese REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Città di Tortona Provincia di Alessandria REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

PROVINCIA DI PAVIA $OOHJDWR$

COMUNE DI PORDENONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI VOLONTARI DELLA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

VOLONTARI di PROTEZIONE CIVILE

CITTÀ DI MIGNANO MONTE LUNGO

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr 55 del ) (modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr 29 del

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28/1/2003)

REGOLAMENTO COMUNALE DEL NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE

COMUNE DI VALLE AGRICOLA PROVINCIA DI CASERTA REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE G. C. V. P. V.

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI CASELLE IN PITTARI DI PROTEZIONE CIVILE

COMUNE DI LOMAZZO (Provincia di Como) REGOLAMENTO COMUNALE DEL NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA Provincia di Lecco. Regolamento del Gruppo Intercomunale di Volontari di Protezione Civile della Valletta

Città di Nichelino Provincia di Torino REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMUNE DI CAPO D'ORLANDO Provincia di MESSINA

COMUNE SERINO (PROVINCIA AVELLINO) REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Comune di Nembro Provincia di Bergamo REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE. Pagina 1 di 6

COMUNE DI TROFARELLO Provincia di Torino REGOLAMENTO COMUNALE PER IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Comune di San Cipriano d Aversa (CE) Regolamento del Gruppo Comunale dei Volontari della Protezione Civile

C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P

COMUNE DI POLLINA PROVINCIA PALERMO REGOLAMENTO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO PROVINCIA MILANO

COMUNE DI BOVEZZO REGOLAMENTO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Gruppo comunale volontari di protezione civile

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE (DGR Marche n del 26/11/2012) Art. 1 (Costituzione del gruppo comunale)

COMUNE DI BIBIANA Provincia di Torino REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Allegato A. Regolamento del Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI AUSILIARI DEL TRAFFICO

Comune di Filadefia. Provincia di Vibo Valentia. Regolamento Gruppo comunale volontari di Protezione Civile

COMUNE DI TODI. Città di Todi

REGOLAMENTO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE (REGOLAMENTO)

Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Gruppo comunale volontari di protezione civile

COMUNE DI POZZAGLIO ED UNITI

COMUNE DI BRICHERASIO (Provincia di TORINO) REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI DIFESA AMBIENTALE

REGOLAMENTO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI P. C. DI COLLEFERRO SEZIONE S.

CITTA' DI CASTROVILLARI REGOLAMENTO DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVIE

COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

STATUTO PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE G.C.V.P.C.

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE GORGONZOLA REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Il Volontariato di Protezione Civile

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

CITTÀ DI PALESTRO (PV) REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI PALESTRO

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Regolamento Gruppo Comunale Protezione Civile

Art. 1 Finalità. Art. 2 Ammissione ed esclusione

COMUNE DI ACI CASTELLO

COMUNE DI MORENGO Provincia di Bergamo

C O M U N E D I T R E V I S O. Via Municipio, n. 16. Servizio Protezione civile

PIANO PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE ABRUZZI - GRUPPO DI CASTEL DEL MONTE

Comune di Guiglia Provincia di Modena

COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA (PV) REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Noventa di Piave - STATUTO

COMUNE DI COSIO VALTELLINO (PROVINCIA DI SONDRIO) Regolamento comunale dei Volontari della Protezione Civile

TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 21 DEL REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. Art. 1. Art. 2. Art.

COMUNE DI AMENO REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE

Regione Lazio. DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO Atti dirigenziali di Gestione 25/06/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N.

Dipartimento della protezione civile Titti Postiglione Ufficio Volontariato, formazione e comunicazione

Regolamento Consulta Provinciale del Volontariato di Protezione Civile

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO PROVINCIA DI SALERNO REGOLAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile

REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

CRITERI E MODALITA' PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI "AUSILIARI" DI PROTEZIONE CIVILE

i n d i c e Art. 1 - Finalità Pagina 3 Art. 2 - Volontarietà del servizio Pagina 3 Art. 3 - Figure costituenti il servizio di volontariato Pagina 3 Ar

L'Ente interessato individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

U. R. P. Procedimento: Gestione del post emergenza di Protezione Civile. AREA ATTIVITÀ PRODUTTIVE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE

Il ruolo del Sindaco nella protezione civile. Le novità introdotte dalla L.100/2012 e dalla Dir. PCM 9/11/2012

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 2 Reparto 4^ Divisione 1^ Sezione

R.O.E RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO EMERGENZE PROTEZIONE CIVILE

COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO CONSULTA VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI BERGAMO

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI (UD) E IL TRIBUNALE DI UDINE PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

STATUTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Allegato alla deliberazione del Consilio Comunale nr. 40 del REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO DEL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE DEL COMUNE DI RIMINI (G.V.P.C.C.)

COME PROCEDERE PER COSTITUIRE UN GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Transcript:

Comune di VERDERIO REGOLAMENTO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio (C.C.) n. 7 del 21.03.2014 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28.11.2014

SOMMARIO Articolo 1 - Requisiti Articolo 2 - Ammissione e obbligo di assicurazione Articolo 3 - Autorità Comunale di Protezione Civile Articolo 4 - Attività del Gruppo Comunale Articolo 5 - Formazione dei Volontari Articolo 6 - Subordinazione in casi di emergenza Articolo 7- Ruolo dei volontari Articolo 8 - Benefici riservati ai volontari Articolo 9 - Collaborazione gruppi intercomunali Articolo 10 - Garante Articolo 11 - Sospensione Articolo 12 - Proprietà del materiale Articolo 13 - Norme di rimando

REGOLAMENTO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Art. 1 - Requisiti È costituito, presso la sede municipale, il gruppo comunale di volontari di protezione civile, al quale possono aderire cittadini di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e abbiano dimora preferibilmente nel Comune stesso, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell emergenza. Art. 2 - Ammissione e obbligo di assicurazione L ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all accettazione della stessa da parte del Sindaco. I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l appartenenza al gruppo e l eventuale specializzazione. Il Comune ha l obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell art. 4 della legge n. 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia. Art. 3 - Autorità Comunale di Protezione Civile Il Sindaco, ai sensi dell art. 15 della legge n. 225/92 e s.m.i., è l autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Il Sindaco è il responsabile unico del Gruppo Comunale (o Intercomunale) di protezione civile e può nominare fra i componenti dello stesso un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile. Il Sindaco può demandare al Coordinatore del Gruppo di protezione civile la possibilità di decidere le modalità di intervento richieste da gruppi comunali o associazioni di protezione civile, riguardanti le esercitazioni o emergenze, riconducibili a quanto menzionato all art. 4 del presente regolamento. In questo caso il coordinatore si farà carico di relazionare nei tempi e modi convenuti. Art. 4 - Attività del Gruppo Comunale Il Sindaco, con l eventuale supporto del Coordinatore del Gruppo Comunale (o Intercomunale), predispone e attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni: 1. Assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell emergenza); 2. Garantire turni di reperibilità propri, dell Ente e dei partecipanti al Gruppo comunale; indicare altresì capacità e tempi di mobilitazione; 3. Curare al proprio interno l informazione, la formazione e l addestramento del gruppo, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate e in relazione ai

principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri Comuni; 4. Informare e sensibilizzare la popolazione in materia di Protezione Civile; 5. Gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile, nonché mantenere aggiornato un semplice Piano Comunale di Protezione Civile, se esistente; 6. Ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile. Art. 5 - Formazione dei Volontari I volontari devono essere formati e addestrati secondo le indicazione fornite dalla Regione Lombardia U.O. Protezione Civile o dalla Prefettura competente per territorio, con il supporto di tecnici delle Direzioni Generali regionali, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, ecc. o di altri tecnici qualificati appartenenti a Istituzioni o Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei. Art. 6 - Subordinazione in casi di emergenza Il Gruppo Comunale (o Intercomunale) di protezione civile, in emergenza, opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti. Art. 7 - Ruolo dei volontari Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate al precedente art. 4 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile, né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell emergenza). Art. 8 - Benefici riservati ai volontari Ai volontari appartenenti al Gruppo Comunale (o Intercomunale) di protezione civile, ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 194/2001, e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, purché il Gruppo Comunale (o Intercomunale) sia regolarmente iscritto all Elenco Centrale e agli Elenchi Territoriali costituiti dagli Albi Regionali, nell ambito delle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione di stati di emergenze e formazione teorico/pratica, debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, saranno garantiti i seguenti benefici: 1. mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; 2. mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato; 3. copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia; 4. rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica, suddivise in:

Spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, in conformità all art. 10 del D.P.R. n. 194/2001 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia; Eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave; Altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette; 5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l equivalente degli emolumenti versati al lavoratore. Art. 9 - Collaborazione gruppi intercomunali L Amministrazione Comunale, allo scopo di garantire una sempre più efficace risposta alle esigenze di pianificazione, informazione e soccorso, potrà porre in essere tutti gli strumenti per giungere a fattive collaborazioni con i Gruppi comunali di volontariato dei Comuni vicini e, ove ritenuto opportuno, alla costituzione di un Gruppo intercomunale. Art. 10 - Garante Il Sindaco è garante del rispetto e dell osservanza del presente regolamento. Art. 11 - Sospensione L accettazione e il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del gruppo comunale di protezione civile, condizionano l appartenenza al gruppo; le infrazioni o l inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito, se del caso, il parere non vincolante del Coordinatore del Gruppo Comunale e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l eventuale esclusione del volontario dal Gruppo Comunale (o Intercomunale) di protezione civile. Art. 12 - Proprietà materiale Tutto il materiale fornito al gruppo comunale di volontari di protezione civile, anche individuale, si intende di proprietà del Comune. Art. 13 - Norme di rimando Copia del presente regolamento, a norma dell art.22 della Legge 241/1990. Sarà tenuta a disposizione del pubblico, ai fini di garantire accesso agli atti. L amministrazione promuoverà un adeguata campagna di informazione verso la cittadinanza. Per quanto non previsto nel presente regolamento, troveranno applicazione, in quanto applicabili, direttive, regolamentazioni e leggi in materia anche nel rispetto della normativa che dovesse risultare man mano emanata.