GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Gruppo Assicurativo Ri.Fin. Contratto di Assicurazione Infortuni.



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GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Gruppo Assicurativo Ri.Fin Contratto di Assicurazione Infortuni InfortuniClick ED. 2 / IFK FASCICOLO INFORMATIVO IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE: NOTA INFORMATIVA, comprensiva del Glossario CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

Nota Informativa Data ultimo aggiornamento 31/05/2015 Per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, si rinvia alla consultazione del sito internet della Società nella sezione dedicata ai Prodotti. La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A) INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., è una Società del gruppo Assicurativo Ri.Fin iscritto all Albo dei gruppi Assicurativi presso l Ivass al n. 014 e soggetta alla direzione e coordinamento della Capogruppo Ri.Fin s.r.l. b) Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Diaz, 6 20123 Milano (Italia) c) Recapito telefonico: 02-4333501 Sito internet www.globalassistance.it Indirizzo di posta elettronica: global.assistance@globalassistance.it Indirizzo di posta elettronica certificata: globalassistancespa@legalmail.it d) Provvedimento di autorizzazione all esercizio dell attività assicurativa: Decreto Ministeriale del 02/08/1993 n 19619 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 07/08/1993 Numero di iscrizione all Albo delle Imprese di assicurazione presso l IVASS: n. 1.00111 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa I dati di seguito indicati sono relativi all ultimo bilancio approvato in data 27/03/2015. Il patrimonio netto dell Impresa ammonta al 31/12/2014 ad 6.935.224; la parte di questo importo attribuibile al capitale sociale ammonta ad 5.000.000, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta ad 1.935.224. L indice di solvibilità dell Impresa, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 1,580. B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO AVVERTENZA: Si informa che, in adeguamento al Provvedimento Ivass n. 7 del 16/07/2013, è disponibile (a decorrere dal 30/10/2013) sul sito istituzionale della Società www.globalassistance.it, un Area Riservata attraverso la quale ciascun Contraente può accedere alla consultazione della propria posizione assicurativa richiedendo le credenziali di accesso secondo le modalità ivi rese note. Il contratto è acquistato tramite tecniche di comunicazione a distanza. La lingua utilizzata ai fini del presente contratto è esclusivamente quella italiana. AVVERTENZA: il contratto, che ha una durata minima di un anno, prevede il tacito rinnovo pertanto, in mancanza di disdetta spedita, mediante lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, la polizza è prorogata per un anno e così successivamente fino alla data, specificata sul Modulo di polizza, di Ultimo rinnovo. Per maggiori dettagli si rinvia a quanto previsto all Art. 4 delle Condizioni di Assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto presta agli Assicurati indicati in polizza, una Copertura assicurativa contro gli Infortuni che questi possano subire nello svolgimento della loro attività professionale e di ogni altra attività svolta durante il tempo libero. L offerta assicurativa, prestata per le conseguenze dirette ed esclusive dovute ad infortunio indennizzabile, prevede una Garanzia principale Infortuni (per i casi Morte, Morte presunta e Invalidità Permanente) ed una Garanzia facoltativa Indennità giornaliera, con diverse opzioni di scelta, da parte del Contraente, delle Somme assicurate e Massimali. In particolare la Garanzia Infortuni: per Morte-Morte presunta, riconosce ai beneficiari, in caso di decesso dell Assicurato, l intero capitale stabilito nel contratto; Nota Informativa InfortuniClick - Ed. 2/IFK Pagina 1 di 4

per Invalidità Permanente, prevede il pagamento di un indennizzo calcolato, come da previsioni contrattuali, in base alla Somma assicurata ed al grado di invalidità permanente accertata. Per le invalidità più gravi è previsto inoltre un rimborso per l'adeguamento dell'abitazione per le mutate esigenze dell Assicurato. La Garanzia Indennità giornaliera prevede la corresponsione di una diaria per i giorni di Ricovero o di Inabilità temporanea dell Assicurato dovuta ad ingessatura e/o immobilizzazione. Per maggiori dettagli si rimanda alle Condizioni di Assicurazione e in particolare: - agli Artt. 24, 25 e 30 per la Garanzia principale Infortuni ; - agli Artt.31 e 32 per la Garanzia opzionale Indennità giornaliera. AVVERTENZA I: Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell Indennizzo e periodi di sospensione delle coperture assicurative. Per maggiori dettagli si rimanda alle Condizioni di Assicurazione ed in particolare agli Artt. 2, 9, 22, 23, 25, 27, 28. AVVERTENZA II: Il contratto prevede l applicazione di franchigie per il calcolo dell indennizzo dell invalidità permanente e l indicazione di massimali entro cui la Società si presta a liquidare le prestazioni; per maggiori dettagli si rimanda ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Artt. 22, 27, 30, 31, 32. La franchigia, espressa in percentuale, è relativa al grado di Invalidità Permanente (I.P.) riportata dall Assicurato in seguito all infortunio. Il Contraente può opzionare alla sottoscrizione una fra le due formule di franchigia offerte. In particolare in caso di attivazione dell Opzione Gravi Infortuni non viene corrisposta alcuna indennità se l I.P. accertata è di grado inferiore o pari al 65%, mentre viene liquidata l intera Somma assicurata qualora l I.P. accertata superi tale percentuale. In caso di attivazione dell Opzione Estesa non viene corrisposta alcuna indennità se l I.P. accertata è di grado inferiore o pari al 15%; nel caso di I.P. superiore al 15% e fino al 65% non si applica alcuna franchigia indennizzando l Assicurato dei punti effettivi accertati. Se, in seguito ad infortunio, vengono accertati postumi invalidanti superiori al 65% della invalidità totale, la Società parifica al 100% l indennità risarcibile e liquida l intera Somma assicurata. A titolo esemplificativo: Opzione Gravi Infortuni Grado di I.P. accertato Franchigia Somma Assicurata Indennità riconosciuta 65% 65% 50.000 0 66% o oltre 0 50.000 50.000 Opzione Estesa Grado di I.P. accertato Franchigia Somma Assicurata Indennità riconosciuta 15% 15% 50.000 0 16% 0 50.000 50.000*(16%-0%) = 50.000*16% = 8.000 65% 0 50.000 50.000*(65%-0%) = 50.000*65% = 32.500 66% o oltre 0 50.000 50.000 Il Massimale riferito all indennità giornaliera corrisposta, per esempio, in caso di Ricovero ospedaliero per infortunio, è riconosciuto all Assicurato per ogni giorno di Ricovero e con il limite massimo di 30 giorni per Ricovero e di 100 giorni per anno assicurativo. A titolo esemplificativo: Giorni di Ricovero Diaria giornaliera Indennità riconosciuta 10 50 50 x 10 = 500 40 50 50 x 30 (limite massimo per Ricovero) = 1.500 AVVERTENZA III: è previsto un limite massimo di età assicurabile; più precisamente l Assicurazione non può essere sottoscritta da persone di età superiore ai 65 anni. Il contratto non si rinnova più qualora uno degli Assicurati raggiunga l età di 70 anni ovvero superi l annualità di Ultimo rinnovo indicata sul Modulo di polizza. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all Art.12 delle Condizioni di Assicurazione. 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio - Nullità AVVERTENZA I: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto assicurativo potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia per le conseguenze a quanto riportato all Art.5 delle Condizioni di Assicurazione. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione L Assicurato ha l obbligo di informare la Società immediatamente per iscritto di tutti quei cambiamenti che intervengono durante la vita del contratto e in particolare di qualsiasi aggravamento del Rischio, come ad esempio l insorgenza di una patologia quale la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o la variazione della propria professione, qualora la stessa sia riconducibile o pari alle categorie professionali escluse dal contratto. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli Artt. 6, 9 e 13 delle Condizioni di Assicurazione. Nota Informativa InfortuniClick - Ed. 2/IFK Pagina 2 di 4

6. Premi La Polizza è annuale ed il pagamento del Premio, che include le imposte di legge, deve essere interamente corrisposto, senza possibilità di frazionamento, dal Contraente alla Società utilizzando qualsiasi mezzo di pagamento bancario od elettronico, ad eccezione del denaro contante. Si segnala che per poter effettuare il pagamento del premio con bonifico bancario è necessario che tra la data della richiesta di emissione e quella di decorrenza della Polizza vi sia almeno un (1) giorno lavorativo. AVVERTENZA: la Società prevede l applicazione di sconti sui premi individuali, proporzionati alla numerosità degli Assicurati,,inseriti nel medesimo contratto. E possibile l applicazione di ulteriori sconti rivolti a clienti di Società terze/enti con le quali la Compagnia abbia inteso raggiungere accordi di partnership. 7. Adeguamento del Premio e delle Somme assicurate Per i contratti in essere non è previsto alcun adeguamento. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: In base all art.67- duodecies del Codice del Consumo (D. Lgs. n 206 del 06/09/2005) il Contraente dis pone di un termine di quattordici (14) giorni, a partire dalla conclusione del Contratto ovvero dal pagamento e dalla sottoscrizione della Polizza, per esercitare il diritto di Recesso. Per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto si rinvia all Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell art. 2952 Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto di fonda. 10. Legge applicabile al contratto Al contratto che sarà stipulato si applicherà la legge italiana. Il Foro competente è quello del luogo di Residenza o domicilio del convenuto. 11. Regime Fiscale Imposta sui premi: I premi relativi ai contratti di Assicurazione del comparto danni sono soggetti ad imposta sulle Assicurazioni, secondo le disposizioni contenute nella Legge 1216/1961 e sue successive modifiche e integrazioni. I premi relativi al presente contratto sono soggetti all aliquota del 2,5%. Detraibilità fiscale dei premi: In riferimento alle assicurazioni Infortuni aventi per oggetto il Rischio di morte e di invalidità permanente qualificata (superiore al 5%) l'attuale regime fiscale consente la detraibilità del premio versato. Per usufruire della detrazione, il Contraente deve avere stipulato il contratto nell interesse proprio o di persona fiscalmente a carico. C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell Indennizzo AVVERTENZA: il contratto prevede modalità e termini entro i quali denunciare i sinistri. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all Art.14 delle Condizioni di Assicurazione. 13. Reclami Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto all indirizzo dell Impresa Global Assistance S.p.A., Piazza Diaz 6, 20123 Milano, all attenzione dell ufficio Gestione Reclami (Numero di fax 02.43.33.50.20 indirizzo di posta elettronica: gestione.reclami@globalassistance.it). Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet dell Impresa www.globalassistance.it nella sezione Contatti. Ai reclami verrà dato riscontro dall impresa nel termine massimo di 45 giorni. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell Impresa, potrà rivolgersi all IVASS Istituto per la vigilanza delle Assicurazioni - Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21, 00187 ROMA, utilizzando l apposito Modello presente nel sito www.ivass.it alla sezione Per il Consumatore, corredando l esposto con i dati del reclamante, l individuazione del soggetto di cui si lamenta l operato e il motivo della lamentela, copia della documentazione concernente il reclamo trattato dall Impresa ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Nota Informativa InfortuniClick - Ed. 2/IFK Pagina 3 di 4

Riguardo alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net ) o all'ivass (chiedendo l attivazione della procedura FIN- NET) che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. 14. Arbitrato Nel presente contratto è previsto l utilizzo dell arbitrato irrituale, con riferimento alla Garanzia Infortuni, quale mezzo di risoluzione di eventuali controversie insorte tra le Parti. AVVERTENZA: è tuttavia resa facoltà alle Parti di rivolgersi in ogni caso all Autorità Giudiziaria, in particolare laddove si ravvisassero i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. Il luogo di svolgimento dell arbitrato è la città sede dell Istituto di medicina legale, più vicino all Assicurato. GLOSSARIO Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Beneficiario: persona fisica (o persone) alla quale la Società liquida l indennità per il caso morte da infortunio. Contraente: il soggetto che stipula il contratto, per sé o a favore di terzi, e si impegna al pagamento del premio. Copertura Assicurativa: la garanzia assicurativa prestata dalla Società dietro versamento di un Premio, a fronte del quale la stessa è obbligata al pagamento dell'indennizzo al verificarsi di un Sinistro indennizzabile. Franchigia: è la parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell Assicurato. Inabilità temporanea: Incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere alle proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro indennizzabile, con i limiti e i Massimali previsti dalle coperture assicurative di cui alla presente polizza. Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una Invalidità permanente o una Inabilità temporanea. Invalidità permanente: la perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile, totale o parziale, della capacità generica di svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla specifica attività professionale esercitata dall Assicurato. Massimale: la somma massima, stabilita in Polizza, fino alla cui concorrenza Global Assistance S.p.A. si impegna a prestare la garanzia o a fornire la prestazione. Modulo di Polizza: il documento contrattuale che riepiloga le caratteristiche del contratto assicurativo sottoscritto dal Contraente e da Global Assistance S.p.A. Polizza: il documento che disciplina i rapporti tra Società, Contraente ed Assicurato/i, composto dal Fascicolo Informativo e dal Modulo di Polizza Premio: il corrispettivo dovuto dal Contraente alla Società per acquistare la garanzia offerta dall assicuratore. Il pagamento del Premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini di legge. Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale. Ricovero: la degenza in Istituto di cura comportante almeno un pernottamento. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro. Somma assicurata: è il valore indicato sul Modulo di Polizza, in base al quale è stipulata l Assicurazione. Sinistro: l evento dannoso futuro e incerto che determina la richiesta di rimborso o di Indennizzo da parte dell Assicurato. Società: la Compagnia di assicurazioni, GLOBAL ASSISTANCE SPA Ultimo rinnovo: Termine superato il quale la polizza non si rinnova ulteriormente. * * * Si richiama l attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il Contratto prima di sottoscriverlo GLOBAL ASSISTANCE SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Dott. Pietro Rinaldi (Il Legale Rappresentante) Nota Informativa InfortuniClick - Ed. 2/IFK Pagina 4 di 4

Condizioni di Assicurazione Data ultimo aggiornamento 30/08/2013 SOMMARIO DEFINIZIONI... pag. 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE...... pag. 2 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE...... pag. 6 Garanzia principale INFORTUNI..... pag. 6 Morte e Morte presunta (Art. 24)...... pag. 7 Invalidità Permanente da infortunio (Art. 25)... pag. 7 Adattamento dell abitazione a seguito di grave invalidità (Art. 30)..... pag. 8 Garanzia opzionale INDENNITA GIORNALIERA... pag. 8 per Ricovero (Art. 32)...... pag. 8 per Gessatura (Art. 32)....... pag. 8 per Immobilizzazione (Art. 32)..... pag. 8 TABELLA DELLE ATTIVITA.... pag. 9 CLASSE A.... pag. 9 CLASSE B.... pag. 10 CLASSE C.... pag. 11 Condizioni di Assicurazione - infortuniclick Ed.2/ IFK Pagina 1 di 12

DEFINIZIONI Ai termini di seguito riportati, utilizzati nel testo contrattuale, vengono attribuiti i seguenti significati: Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Beneficiario: persona fisica (o persone) alla quale la Società liquida l indennità per il caso morte da infortunio. Contraente: il soggetto che stipula il contratto, per sé o a favore di terzi, e si impegna al pagamento del premio. Copertura Assicurativa: la garanzia assicurativa prestata dalla Società dietro versamento di un Premio, a fronte del quale la stessa è obbligata al pagamento dell'indennizzo al verificarsi di un Sinistro indennizzabile. Franchigia: è la parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell Assicurato. Inabilità temporanea: Incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere alle proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro indennizzabile, con i limiti e i massimali previsti dalle coperture assicurative di cui alla presente polizza. Infortunio: l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce la morte e/o lesioni corporali obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una Invalidità permanente o una Inabilità temporanea.. Ingessatura: il metodo, utilizzato in ortopedia, di immobilizzazione di segmenti scheletrici mediante bendaggio con fasce gessate (apparecchio gessato) eseguito in caso di frattura o di lesioni traumatiche in genere. Invalidità Permanente: la perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile, totale o parziale, della capacità generica di svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla specifica attività professionale esercitata dall Assicurato. Massimale: la somma massima, stabilita in Polizza, fino alla cui concorrenza la Società si impegna a prestare la garanzia o a fornire la prestazione; Modulo di polizza: il documento contrattuale che riepiloga le caratteristiche del contratto assicurativo sottoscritto dal Contraente e dalla Compagnia Global Assistance S.p.A. Polizza: I documenti che disciplinano i rapporti tra Società, Contraente ed Assicurato, ovvero il Fascicolo Informativo. Premio: la somma dovuta alla Società, a fronte delle coperture assicurative prestate. Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini di legge. Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale. Ricovero: la degenza in Istituto di cura comportante almeno un pernottamento. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro. Società: la Compagnia di Assicurazioni, GLOBAL ASSISTANCE SPA. Somma assicurata: è il valore indicato sul Modulo di Polizza, in base al quale è stipulata l assicurazione. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Ultimo rinnovo: termine, superato il quale la polizza non si rinnova ulteriormente. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Avvertenza Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Lgs. n. 209 del 2005, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell Assicurato sono state evidenziate con stampa su sfondo grigio e/o con carattere in grassetto. Art. 1 - Oggetto dell assicurazione L assicurazione è operante nei confronti delle sole persone residenti in Italia, nominativamente indicate in polizza, per gli Infortuni accaduti sia durante lo svolgimento della propria attività professionale che durante il tempo libero. Le Garanzie presenti nel contratto si intendono operanti esclusivamente: - se indicate come comprese sul Modulo di polizza sottoscritto dal Contraente; - secondo la Formula di Somma Assicurata e/o Massimale scelta dal Contraente e specificata sul Modulo di polizza, sottoscritto dal Contraente ovvero: per Singolo Individuo : dove gli importi delle Somme assicurate e/o dei Massimali previsti nelle singole Garanzie sono da intendersi riferiti per anno assicurativo e per ogni singolo Assicurato identificato in polizza; per Nucleo Familiare : dove gli importi delle Somme assicurate e/o dei Massimali previsti nelle singole Garanzie sono da intendersi riferiti per anno assicurativo e per polizza (ovvero validi per il complesso dei soggetti Assicurati), in particolare: a) nel caso in cui in un sinistro venga colpito un solo Assicurato, le Somme assicurate e o gli importi di Massimale delle Garanzie verranno messi tutti a disposizione di quest ultimo lasciando l eventuale importo residuale, rispetto all indennizzo calcolato, a disposizione, per quell annualità, di tutti gli Assicurati individuati in polizza. Condizioni di Assicurazione - infortuniclick Ed.2/ IFK Pagina 2 di 12

b) nel caso in cui un sinistro colpisca più Assicurati contemporaneamente, le Somme assicurate e/o gli importi di Massimale delle Garanzie verranno suddivisi in parti uguali e messi a disposizione degli Assicurati coinvolti. L eventuale importo residuale rispetto ai singoli indennizzi calcolati, rimarrà, nell annualità di polizza, a disposizione di tutti gli Assicurati individuati in polizza. c) nel caso in cui avvengano più sinistri nell arco della stessa annualità, la Società provvederà alla valutazione e definizione degli stessi in base alla data di pervenimento della denuncia. Art. 2 Decorrenza dell assicurazione - Pagamento del premio Il contratto si intende correttamente perfezionato valido ed operante, con effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul Modulo di Polizza, se vengono rispettate ed eseguite dal Contraente le seguenti operatività: - contestuale pagamento, alla sottoscrizione, del premio di polizza (altrimenti il contratto avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento). Se ad ogni rinnovo il Contraente non paga il premio delle annualità successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell art. 1901 del Codice Civile. Al fine dell attestazione dell avvenuto pagamento del premio fa fede la documentazione contabile attestante il buon esito della transazione effettuata. - sottoscrizione del Modulo di Polizza in ogni sua parte; - restituzione del Modulo di Polizza originario alla Società a mezzo posta ordinaria (all indirizzo: Global Assistance Spa Piazza Diaz, 6 20123 Milano). Copia di tale documento potrà essere anticipato alla Società tramite posta elettronica (all indirizzo e-mail: polizze@globalassistance.it) o tramite fax (al numero: 02-43.33.50.20). Art. 3 Diritto di recesso In base all art. 67-duodecies del Codice del Consumo (D. Lgs. n 206 del 06/09/2005) il Contraente dis pone di un termine di quattordici (14) giorni, a partire dalla conclusione del Contratto ovvero dal pagamento e dalla sottoscrizione della Polizza, per esercitare il diritto di Recesso senza penali e senza dover indicare alcun motivo. In tal caso l Impresa restituirà il pro-rata del Premio assicurativo per il periodo non usufruito, al netto delle imposte, comunque dovute, esplicitate sul modulo di Polizza sottoscritto. Per l esercizio del Recesso il Contraente dovrà inviare richiesta scritta all Impresa presso la sua Sede, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Art. 4 Termini di disdetta e durata dell assicurazione In mancanza di disdetta, che può essere effettuata sia dal Contraente che dalla Società mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale, l assicurazione, che ha durata annuale, è prorogata per un anno e così successivamente fino alla data di Ultimo rinnovo specificata sul Modulo di polizza, calcolata, quest ultima, all atto della sottoscrizione in base a quando l Assicurato più anziano, tra quelli identificati in polizza, raggiungerà il limite di età assicurabile previsto dal presente contratto (vedasi Art. 12. Limiti di età ). Art. 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni rese dal Contraente all atto della stipulazione del contratto di assicurazione costituiscono elemento essenziale per la valutazione del rischio. Eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative ad esso possono comportare la perdita totale o parziale al diritto alla prestazione o all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.). Art. 6 - Aggravamento del rischio Il Contraente deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. La Società, preso nota dell aggravamento del rischio, provvederà alla verifica dell assicurabilità. Gli aggravamenti di rischio non resi noti alla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la cessazione dell assicurazione, ai sensi dell art. 1898 C.C. Art. 7 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. La riduzione del premio verrà formalizzata dalla Società con apposita appendice e si applicherà dal rinnovo annuale successivo alla comunicazione del Contraente. Nessun rimborso di rateo-premio verrà effettuato in corso di annualità. Art. 8 - Divieto di stipulare più polizze con la Società Non è consentita la stipulazione con la Società di più polizze InfortuniClick a favore del/dei medesimo/i soggetto/i Assicurato/i per lo stesso periodo e per gli stessi rischi e/o le stesse prestazioni di Assistenza al fine di elevare i capitali assicurati delle specifiche garanzie del prodotto. In tal caso sarà ritenuta valida soltanto la polizza stipulata per prima e la Società provvederà al rimborso del premio pagato, al netto di imposte, per quelle stipulate successivamente. 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Art. 9 - Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni derivanti: a) dalla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore, nonché dall uso e guida di mezzi subacquei ed aerei; b) dall esercizio delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce ed accesso a ghiacciai, pugilato, lotta nelle sue varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci ed idrosci, sci acrobatico, bungee jumping, base jumping, bob (guidoslitta), rugby, football americano, immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo e sport aerei in genere; c) dalla partecipazione a corse e gare e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di: raduni automobilistici o gare di regolarità pura; altre manifestazioni di carattere ricreativo che non comportino l impiego di veicoli o natanti a motore; regate veliche o raduni cicloturistici; d) da stato di ubriachezza nonché quelli conseguenti all uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili: e) da azioni delittuose dolose o da atti temerari (di imprudenza o negligenza anche gravi dell assicurato), restando comunque coperti da garanzia gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umana solidarietà; f) da stato di guerra, da rivoluzioni, sommosse, tumulti popolari, saccheggi, atti di sabotaggio, scioperi o serrate, terrorismo, vandalismo; g) da trasmutazione del nucleo dell atomo e radiazioni provocate artificialmente dall accelerazione di particelle atomiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti; h) da terremoti, eventi tellurici, alluvione, eruzioni vulcaniche, tsunami e ogni fenomeno naturale od atmosferico avente caratteristiche di calamità naturale; i) dal richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale. j) dallo svolgimento di un attività professionale riconducibile o pari alle seguenti categorie: Piloti e Assistenti di volo in servizio attivo; Sportivi, inclusi gli insegnanti di alpinismo, judo, karate e simili; Forze dell ordine, Militari e Vigili del fuoco; Stunt-men / Acrobati; Artificieri / Addetti alla fabbricazione di esplosivi; Minatori/ Cavatori con uso di esplosivi e lavoro manuale Guardie giurate; Investigatori privati; Palombari Sono inoltre escluse/i: k) le forme di epatite virale; l) le conseguenze dell infortunio che si concretizzino nell AIDS ed in sindromi ad esse correlate: m) le ernie in generale, comprese quelle addominali da sforzo; n) gli infarti determinati da qualsiasi causa; o) le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella definizione di infortunio; p) le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza. Art. 10 - Altre assicurazioni Il Contraente e/o l Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell Art. 1910 del Codice Civile. L omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all indennizzo. Sono escluse dall obbligo di comunicazione le assicurazioni stipulate per conto dell Assicurato da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto lavorativo o quelle acquisite automaticamente dalla titolarità di carte di credito, conti correnti bancari o da altre coperture provenienti da acquisti di beni o servizi non assicurativi. Art. 11 - Limiti territoriali L assicurazione è valida in tutto il mondo con l intesa che le indennità liquidabili a termini di polizza saranno corrisposte in Italia. Ai fini dell operatività delle Garanzie, sarà considerata valida solo la valutazione dell Invalidità Permanete che sia stata effettuata in Italia. Art. 12 - Limite di età L età massima dell Assicurato alla sottoscrizione della polizza è di 65 anni. L età massima assicurabile è di 70 anni. Nel caso in cui un Assicurato raggiunga tale età in corso di contratto, per quest ultimo saranno ancora valide ed operanti le garanzie di polizza fino alla scadenza dell annualità di contratto dopodiché la polizza cesserà e non potrà più essere rinnovata per alcun Assicurato presente in polizza. Art. 13 - Persone non assicurabili La Società presta l assicurazione su dichiarazioni rese dal Contraente, alla sottoscrizione della polizza, con le quali viene attestato che l Assicurato non sia affetto: da infermità gravi quali l alcoolismo, la tossicodipendenza, la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); da difetti fisici gravi o mutilazioni rilevanti (con postumi valutati in misura superiore al 50%); dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, epilessia, disturbi schizofrenici, paranoici, forme maniacodepressive; Condizioni di Assicurazione - InfortuniClick Ed.2/ IFK Pagina 4 di 12

e non abbia avuto precedenti polizze infortuni annullate, per iniziativa dalla Compagnia, prima della loro naturale scadenza. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, si applica quanto disposto dall Art.5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Il manifestarsi nell Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso del contratto, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato stesso, costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale il Contraente è tenuto a darne informativa alla Società come previsto dall Art. 6 Aggravamento del rischio. Art. 14 - Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto alla Società, anche accedendo al sito www.polizzeclick.it alla sezione riservata o tramite mail all indirizzo servizio.liquidazioni@globalassistance.it, entro e non oltre tre giorni dal momento in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza. Quando il sinistro abbia cagionato la morte dell Assicurato, o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso scritto alla Società. L Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l Assicurato stesso. Le spese relative ai certificati medici e quelle di cura, salvo sia stato contrariamente convenuto, sono a carico dell Assicurato. Successivamente, entro 60 giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza, l'assicurato deve inviare, tramite raccomandata a/r, una denuncia scritta alla Società al seguente indirizzo: GLOBAL ASSISTANCE SPA - Area Liquidazioni sinistri - Piazza Diaz, 6 20123 MILANO indicando sempre: numero di polizza; proprie generalità, indirizzo e numero telefonico; data, ora e luogo del sinistro; descrizione del fatto; presunto responsabile; generalità di eventuali testimoni; eventuali allegati. L omesso avviso di sinistro e/o il mancato invio della denuncia nei termini di cui sopra, può comportare la perdita parziale o totale del diritto all indennizzo ai sensi e per gli effetti dell art. 1915 c.c. In caso di ricovero ospedaliero dovuto ad infortunio dovrà essere inviata la documentazione medica, redatta nel luogo del sinistro. L Assicurato riconosce alla Società il diritto di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella inviata e si impegna altresì, ora per allora, al tempestivo invio di tale documentazione. Art. 15 - Pagamento dell indennizzo Verificata l operatività della garanzia e ricevuta tutta la documentazione necessaria, la Società provvede alla valutazione del danno e all eventuale pagamento dell indennizzo. Art. 16 - Prescrizione Il diritto dell Assicurato alla Garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro viene denunciato alla Società decorsi due anni dalla sua insorgenza, ai sensi dell art. 2952 secondo comma c.c. Art. 17 - Foro Competente Il Foro competente è, a scelta della parte attrice, quello del luogo di residenza o sede del convenuto. Art. 18 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico del Contraente. Non sono previsti ulteriori oneri a carico del Contraente. Art. 19 Lingua in cui sono comunicate le Condizioni contrattuali La lingua utilizzata ai fini del presente contratto è esclusivamente la lingua italiana. Art. 20 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Condizioni di Assicurazione - InfortuniClick Ed.2/ IFK Pagina 5 di 12

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE Garanzia principale INFORTUNI Art. 21 Garanzie Assicurate Nei limiti della Somma assicurata e Formula di massimale scelta dal Contraente ed indicata in polizza, l assicurazione è prestata per gli Infortuni indennizzabili subiti dagli Assicurati, ed avvenuti dopo l effetto della polizza, sia nell esercizio dell attività professionale (ad eccezione di quelle espressamente escluse) sia nello svolgimento di attività di carattere non professionale, purché inerente alla vita comune e di relazione. In particolare la Società garantisce le seguenti coperture assicurative per le conseguenze dirette ed esclusive di un infortunio indennizzabile: Morte e Morte presunta Invalidità permanente Adattamento dell abitazione a seguito di grave invalidità Art. 22 Infortuni Indennizzabili - Estensioni Per Infortunio indennizzabile si considera un evento fortuito, violento ed esterno che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva un'invalidità Permanente o la Morte dell'assicurato. La garanzia si intende estesa anche agli infortuni conseguenti ai seguenti eventi: MALORE la garanzia è estesa agli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza non dovuto a condizione patologica; COLPI Dl SOLE E PUNTURE Dl INSETTI la garanzia è estesa alle conseguenze di colpi di sole e di calore nonché di punture di insetti (esclusa la malaria), morsi di animali e rettili; NEGLIGENZA GRAVE la garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell Assicurato incluso l annegamento; AVVELENAMENTI la garanzia è estesa anche agli avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze nocive purchè dovuti a causa fortuita e involontaria; TUMULTI POPOLARI la garanzia è estesa agli infortuni derivanti da tumulti popolari, aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico, sindacale o sociale, purché l Assicurato non vi abbia preso parte attiva e volontaria. FORZE DELLA NATURA E CALAMITA NATURALI La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di vento, scariche elettriche. A parziale deroga dell Art. 9 Esclusioni (punto h), la garanzia è estesa anche a terremoti, eventi tellurici o fenomeni naturali od atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale purchè l assicurato sia rimasto vittima di tali eventi all estero. La presente estensione è prestata esclusivamente per la garanzia Morte e/o Invalidità Permanente superiore al 65% fino alla concorrenza della Somma assicurata con un limite per evento di 6.000.000,00; CONTATTO CON CORROSIVI ASFISSIA la garanzia è estesa agli infortuni causati da improvviso contatto con corrosivi, nonché l asfissia involontaria per subitanea e violenta fuga di gas e vapori. RAPINA la garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. RISCHIO GUERRA in deroga all Art. 9 Esclusioni (punto f), la garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall inizio delle ostilità, se ed in quanto l Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all estero in un paese sino ad allora in pace. Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscono l Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. GUIDA Dl QUALSIASI VEICOLO O NATANTE A MOTORE l assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, a condizione che l Assicurato sia in possesso di regolare patente di abilitazione alla guida, ove prescritta. RISCHIO VOLO l assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall Assicurato durante i viaggi aerei effettuati, come passeggero (non come pilota o membro dell equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico regolare, salvo quelli effettuati su mongolfiere e dirigibili, e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile, nonché i voli di trasferimento su velivoli di ditte o privati condotti da piloti professionisti escluse, per questi ultimi, le trasvolate oceaniche. Condizioni di Assicurazione - InfortuniClick Ed.2/ IFK Pagina 6 di 12

Art. 23 - Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, I influenza che l infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all esito delle lesioni prodotte dall infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, I indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti. Art. 24 Morte e Morte presunta Se l infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno in cui l infortunio è avvenuto, l indennizzo è riconosciuto in parti uguali ai Beneficiari (ovvero agli eredi legittimi e testamentari) dell Assicurato. Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai Beneficiari il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 C.C. Resta inteso che se dopo che la Società ha pagato l indennità, risulterà che l Assicurato sia vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, I Assicurato potrà far valere i propri diritti per l invalidità permanente eventualmente subita. Art. 25 Invalidità Permanente da Infortunio L'indennizzo per il caso di Invalidità permanente da infortunio è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio, avvenuto durante il periodo di validità di polizza. L'indennizzo per Invalidità permanente parziale è calcolato sulla Somma assicurata per Invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri di cui all allegato n. 1 al D.P.R. n. 1124 del 30 Giugno 1965 (Tabella INAIL) e successive modifiche intervenute sino alla data di stipula del presente contratto. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione dei presidi correttivi. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. In caso l infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica dell'arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Nei casi di invalidità permanente non specificata nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'assicurato. Art. 26 - Controversie - Arbitrato irrituale In caso di controversie di natura medica sul grado di Invalidità Permanente da Infortunio, nonché sui criteri di indennizzabilità di cui all Art. 23, le Parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, al Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel quale caso il Collegio può intanto concedere un acconto sull indennizzo. Art. 27 - Franchigia relativa per Invalidità Permanente La liquidazione degli Infortuni indennizzabili con postumi di Invalidità Permanente (in breve I.P.) viene effettuata, in base all opzione scelta del Contraente alla sottoscrizione della polizza, con una delle seguenti modalità: Opzione Gravi Infortuni (franchigia relativa del 65%): non viene corrisposta alcuna indennità se l I.P., valutata in base alle norme ed alle altre disposizioni contrattuali, è di grado inferiore o pari al 65% della totale; viene liquidata l intera Somma assicurata qualora l I.P. accertata superi la percentuale del 65%; Opzione Estesa (franchigia relativa del 15%): non viene corrisposta alcuna indennità se l I.P., valutata in base alle norme ed alle altre disposizioni contrattuali, è di grado inferiore o pari al 15% della totale; nel caso di I.P. superiore al 15% e fino al 65% compresa, non si applica alcuna franchigia indennizzando l Assicurato dei punti effettivi accertati; se in seguito ad infortunio vengono accertati postumi invalidanti superiori al 65% della invalidità totale, la Società parifica al 100% l indennità risarcibile e liquida l intera Somma assicurata. 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Art. 28 Criteri di liquidazione Riduzioni di indennizzo Le Somme assicurate per il caso Morte e Invalidità permanete indicate sul Modulo di polizza sono riferite a persone che svolgono un attività professionale riconducibile nella Classe A, come indicato nella specifica sezione Tabella delle Attività, pertanto: a. in caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, accaduto durante il tempo libero ovvero durante lo svolgimento di un attività non effettuata a carattere professionale, la liquidazione non subirà alcuna riduzione; b. in caso di infortunio accaduto durante lo svolgimento di un attività svolta a titolo professionale la Società verificherà la classe di Rischio a cui tale attività potrà essere ricondotta e nel caso in cui dovesse riscontrare in base alle «Tabelle delle attività» che l attività svolta sia riconducibile a rischio superiore alla Classe A, le Somme assicurate saranno ridotte di una percentuale come di seguito indicato: del 10%: se l attività professionale sia riconducibile alla Classe B del 30%: se l attività professionale sia riconducibile alla Classe C Per la classificazione di attività eventualmente non specificate in tabella saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad una attività elencata. Art. 29 Cumulo di indennità Non sono cumulabili le indennità per Morte e Invalidità Permanente pertanto se dopo il pagamento di un indennità per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo, I Assicurato muore, la Società corrisponde ai Beneficiari (ovvero agli eredi legittimi e testamentari), la differenza tra l indennità pagata e la Somma assicurata. Il diritto all indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l Assicurato muore per causa indipendente dall infortunio dopo che l indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l importo liquidato od offerto. Art. 30 Adattamento dell abitazione a seguito di grave invalidità Qualora, a seguito di un infortunio indennizzabile a termini di polizza da cui residui all'assicurato una Invalidità permanente superiore al 65%, sia necessario far realizzare degli adattamenti alla propria abitazione di residenza che gli consentano di continuare ad abitarla (come ad esempio installazione rampe di accesso, allargamento porte, adeguamento bagno etc) la Società rimborserà le spese effettivamente sostenute per realizzare tali adattamenti comprese le spese di progettazione, fino alla concorrenza di 5.000,00 per evento e per anno assicurativo. Nel caso in cui l Assicurato debba andare a risiedere stabilmente presso altra abitazione privata diversa dalla propria, quale ad esempio quella di un parente o affine, tali interventi, se resi necessari, potranno essere realizzati, nei limiti di cui sopra, presso tale abitazione purchè il trasferimento di domicilio sia documentabile dall Assicurato. Garanzia opzionale INDENNITA GIORNALIERA Art. 31 Oggetto dell assicurazione Qualora in seguito ad Infortunio che comporti un Invalidità Permanente, indennizzabile a termini di polizza in base all opzione di franchigia scelta della Garanzia Principale (vedasi Art. 27 - Franchigia relativa per Invalidità Permanente), venga effettuato un ricovero o si renda necessaria l applicazione di gessatura o un periodo di immobilizzo, la Società corrisponde all Assicurato, a cure ultimate e su richiesta di quest ultimo, l indennità giornaliera (diaria) prevista sul Modulo di polizza nel limite di 30 giorni per sinistro (ovvero ricovero o ingessatura o immobilizzazione) e di 100 giorni per anno assicurativo. Il diritto all indennità per la presente Garanzia è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Art. 32 Criteri di liquidazione indennità giornaliera La liquidazione della diaria giornaliera viene corrisposta con i seguenti criteri: Ricovero per i giorni di effettiva permanenza nell Istituto di cura (compresi quello iniziale e quello finale) nei limiti per sinistro/anno di cui all articolo precedente; Ingessatura per ciascun giorno di ingessatura a partire dal giorno di applicazione sino a quello di rimozione della stessa. In caso di ingessatura effettuata durante il periodo di ricovero, la liquidazione verrà effettuata solo per i giorni di ingessatura successivi ed eccedenti il ricovero stesso nei limiti per sinistro/anno di cui all articolo precedente; Immobilizzazione per i giorni di effettiva immobilizzazione ed entro i limiti per sinistro/anno di cui all articolo precedente, eccedenti l eventuale ricovero e/o periodo di ingessatura dovuti a: frattura del bacino, fratture scomposte delle coste o a frattura composta di almeno due archi costali; frattura di ossa lunghe di arti inferiori o superiori (radio, ulna, omero, tibia, perone e femore); frattura della mano o del piede (con il massimo di 10 giorni per sinistro). In caso di immobilizzazione mediante tutori ortopedici esterni di materiale vario, fissatori esterni, stecche digitali che raggiungano le stesse finalità terapeutiche del gesso da modellare e la cui applicazione sia resa necessaria a seguito di fratture ossee, l'indennità verrà corrisposta purché l'applicazione di tali mezzi di immobilizzazione sia prescritta da specialista ortopedico e per il numero di giorni dallo stesso specialista prescritti e comunque entro i limiti per sinistro e per anno assicurativo sopra indicati. Condizioni di Assicurazione - InfortuniClick Ed.2/ IFK Pagina 8 di 12

TABELLA DELLE ATTIVITA Con il presente contratto si intendono assicurabili esclusivamente le seguenti attività professionali CLASSE A DESCRIZIONE AGENTE D'AFFARI: BORSA,CAMBIO,IMMOBILIARE AGENTE DI ASSICURAZIONI AGENTE DI COMMERCIO / MARITTIMO /DOGANALE ALBERGATORE SENZA PRESTAZIONI MANUALI AMBASCIATORE AMMINISTRATORE ANTIQUARIO SENZA RESTAURO ARCHITETTO SENZA ACCESSO AI CANTIERI ASSICURAZIONI: ISPETTORE E LIQUIDATORE ATTORE AUTOSCUOLA: ISTRUTTORE DI TEORIA AUTOTRASPORTI: TITOLARE/DIPENDENTE S /LAV/MANUALE AVVOCATO / PROCURATORE LEGALE BABY-SITTER BALLO: INSEGNANTE BANDITORE D'ASTE BARBIERI BENESTANTE SENZA ALCUNA ATTIVITA' PROFESSIONALE BIBLIOTECARIO BIOLOGO CALLISTA CANTO: MAESTRO CASALINGA CENTRI ELETTRONICI: ADDETTO CINEMATOGRAFI: ADDETTO CLERO: APPARTENENTE COLLABORATORE FAMILIARE COMMERCIALISTA CONCESSIONARI AUTOMOTOVEICOLI: ADDETTO VENDITA DIRIGENTI ESCLUSO ACCESSO CANTIERI OFFICINE PONTEGGI IMPALCATURE DISEGNATORE FARMACISTA FOTOGRAFO GEOMETRA SENZA ACCESSO AI CANTIERI GIORNALAIO GRAFICO IMPIEGATI E QUADRI S/ACCESSO A CANTIERI PONTEGGI OFFICINE IMPALCATURE IMPIEGATO AMMINISTRATIVO IN GENERE IMPRENDITORE IN GENERE SENZA LAVORO MANUALE INDOSSATRICI/INDOSSATORE INGEGNERE SENZA ACCESSO AI CANTIERI INSEGNANTE DI MATERIE SPERIM. E NON DI PRAT. PROF. INTERPRETE MAGISTRATO MANICURE: ADDETTO MASSAGGIATORE MEDICO MUSICISTA NEGOZIO DI ABITI E CONFENZIONI IN GENERE: ADDETTO NEGOZIO DI ARTICOLI IN PELLE E CALZATURE: ADDETTO NEGOZIO DI ARTICOLI SANITARI,FARMACIA:ADDETTO NEGOZIO DI CARTOLIBRERIA: ADDETTO NEGOZIO DI CINE-FOTO-OTTICA, STRUMENTI MUSICALI: ADDETTO NEGOZIO DI GIOCATTOLI E ARTICOLI SPORTIVI: ADDETTO NEGOZIO DI OREFICIERIA,OROLOGERIA: ADDETTO NEGOZIO DI PANETTERIA,GELATERIA S/PROD: ADDETTO NEGOZIO DI TABACCHERIA, PROFUMERIA: ADDETTO NOTAIO ODONTOTECNICO OSTETRICO/A PARRUCCHIERE/A PEDICURE PENSIONATO/A SENZA ATTIVITA' LAVORATIVA PERITO LIBERO PROFESSIONISTA OCCUPATO ANCHE ALL'ESTERO PITTORE: ARTISTA PUERICULTRICE RADIOLOGO REVISORE DI CONTI RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI: ADDETTO DI LABORATORIO SAGRESTANO SARTO SCENOGRAFO SCRITTORE STUDENTI UFFICIALE GIUDIZIARIO VETRINISTA Condizioni di Assicurazione - InfortuniClick Ed.2/ IFK Pagina 9 di 12

CLASSE B DESCRIZIONE ADDETTO ALLE ANALISI DI LABORATORIO AGRICOLTORE SENZA LAVORO MANUALE AGRONOMO ALBERGATORE CON PRESTAZIONI MANUALI ALLEVATORE SENZA LAVORO MANUALE ARCHITETTO CON ACCESSO AI CANTIERI ASSISTENTE SOCIALE AUTISTA DI AUTOVETTURE PRIVATE, TAXI, AUTOAMBULANZE, AUTOFUNEBRI AUTOSCUOLA: ISTRUTTORE DI GUIDA BAGNINO BARISTA BECCHINO BIDELLO BISCOTTI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE CAFFE' E SURROGATI: ADDETTO ALLA TORREFAZIONE CAMERIERE CANESTRI,CESTE E SIMILI: ADDETTO ALLA FABBRICAZ. CARAMELLE: ADDETTO ALLA PRODUZIONE CARTA E CARTONI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE CARTOLINE: ADDETTO ALLA PRODUZIONE CAVATORI:PROPRIETARI E ADDETTI S/LAVORO MANUALE CERAMISTA: PRODUZIONE E DECORAZIONE CERE: ADDETTO ALLA PRODUZIONE CESALLATORE COMBUSTIBILI: ADDETTO NEI DEPOSITI COMMERCIANTE AMBULANTE COMMESSO VIAGGIATORE CONIATORE DI MONETE, MEDAGLIE E SIMILI CORDE E SPAGHI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE CORNICIAIO COSMETICI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE CUOCO DIRIGENTE CON ACCESSO A CANTIERI OFFICINE PONTEGGI IMPALCATURE DISTILLERIE: ADDETTO DOLCIUMI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE DOMESTICO ENOLOGO E ENOTECNICO ESTETISTA FACCHINO DI PICCOLI COLLI FATTORINO FLORICOLTORE FOTOREPORTERS GEOLOGO GEOMETRA CON ACCESSO AI CANTIERI GESTORI DI AUTORIMESSE (SENZA RIPARAZIONE) GIARDINIERE E VIVAISTA GIOCOLIERE GIOIELLI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE GIORNALISTA: CRONISTA, CORRISPONDENTE GOMMA: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI OGGETTI GUANTI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE GUARDIA CAMPESTRE GUARDIAPESCA GUIDA TURISTICA IMPAGLIATORE IMPIEGATI E QUADRI CON ACCESSO A CANTIERI OFFICINE PONTEGGI IMPALCATURE IMPIEGATO TECNICO IN GENERE IMPRENDITORE EDILE CHE OCCAS. LAVORA MANUALMENTE IMPRENDITORE IN GENERE CHE OCCASIONALENTE LAVORA MANUALMENTE INCISORE INFERMIERE/A INGEGNERE CON ACCESSO AI CANTIERI INSEGNANTE DI ED. FISICA, SCI, BASKET, TENNIS, NUOTO INSEGNANTE DI MATERIE SPERIM. ANCHE IN LABORATORIO LAVANDERIE STIRERIE: ADDETTO LAVORATORI DIPENDENTI DIVERSI DA IMPIEGATI QUADRI E DIRIGENTI SENZA USO DI MACCHINE E ACCESSO A OFFICINE CANTIERI PONTEGGI E IMPALCATURE LEGATORE DI LIBRI LINO: ADDETTO ALLA LAVORAZIONE LITOGRAFO LUCIDATORE DI MOBILI MANEGGIO: PROPRIETARIO MARINA MERCANTILE: UFFICIALE MATERASSAIO MEDIATORE DI BESTIAME MUGNAIO NEGOZIO DI CAFFETTERIA, BAR, BOTTIGLIERIA: ADDETTO NEGOZIO DI CASALINGHI, ARMI: ADDETTO NEGOZIO DI ELETTRODOMESTICI,RADIO S/INSTAL: ADDETTO NEGOZIO DI FERRAMENTA, COLORI E VERNICI: ADDETTO NEGOZIO DI FRUTTA E VERDURA: ADDETTO NEGOZIO DI PANETTERIA,GELATERIA C/PROD.: ADDETTO NEGOZIO DI PIZZERIA, RISTORANTE: ADDETTO NEGOZIO DI SALUMERIA,ROSTICCERIA: ADDETTO NEGOZIO DI VINI: ADDETTO OMBRELLI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE Condizioni di Assicurazione - InfortuniClick Ed.2/ IFK Pagina 10 di 12

OPERAIO SPECIALIZZATO (TECNICO) ORAFO: FABBRICAZIONE DI OGGETTI ORTOPEDICI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI ARTICOL OTTICA: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI ARTICOLI PAGLIA: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI ARTICOLI PARAMEDICI PASTICCERE PELLICCIAIO POMPE FUNEBRI: TITOLARE E ADDETTI PORTIERE DI STABILI RADIO E TELEVISIONE: ADDETTO ALLA RIPARAZIONE REGISTA RESTAURATORE IN GENERE SENZA USO DI IMPALCATURE SANITARI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SAPONI E DETERSIVI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE SAUNA: GESTORE O ADDETTO SIGARI E SIGARETTE: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE SPAZZOLE: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE SPORTS: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI ARTICOLI STAZIONI DI SERVIZIO:ADDETTO SENZA MANUT. E LAVAG STRUMENTI MUSICALI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE SUGHERO: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI OGGETTI TAPPEZZIERE TIMBRI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE TINTORIE: ADDETTO TOPOGRAFO VETERINARIO ZUCCHERO: ADDETTO ALLA PRODUZIONE E RAFFINAZIONE CLASSE C DESCRIZIONE ADDETTO ALLA DISTILLAZIONE DI ALCOOLICI ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI ARMI ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI OGGETTI D'ARGENTERIA ADDETTO ALLE AFFISSIONI ADDETTO FABBR / INSTALLAZ / MANUTENZ / ASCENSORI ADDETTO IMBOTTIGL. ACQUE MINERALI ADDETTO INDUSTRIA ALIMENTARE E CONSERVIERA ADDOBBATORE ALLENATORE SPORTIVO ALLEVATORE DI EQUINI CON LAVORO MANUALE ALLEVATORE DI QUALSIASI SPECIE DI ANIMALI ANTENNISTA ARROTINO BICICLETTE: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE BILANCE: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE BIRRA: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE E IMBOTTIGLIAM. BOTTONI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE BRONZO: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI OGGETTI CALZOLAIO CANTONIERE CARROZZIERE DI AUTOVEICOLI CASALINGHI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE CASEIFICI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE CASSEFORTI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE CHIMICO CICLOMOTORI: ADDETTI ALLA PRODUZIONE COLORI E VERNICI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE COLTELLI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE CONCERIE: ADDETTO ALLA CONCIA CROMATORE DI METALLI CUOIO: ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DISINFESTATORE ELETTRAUTO ELETTRICISTA ELETTRODOMESTICI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE FILATURA: ADDETTO ALLA LAVORAZIONE GALVANISTA GAS: ADDETTO ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI GIARDINI ZOOLOGICI: ADDETTO GIOCATTOLI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE GIOSTRAIO IDRAULICO IMBIANCHINO SOLO ALL'INTERNO DI EDIFICI LAMIERE: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE LAMPADARI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE LAMPADINE: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE LAVORATORI DIPENDENTI DIVERSI DA IMPIEGATI QUADRI E DIRIGENTI CON USO DI MACCHINE E ACCESSO AD OFFICINE CANTIERI PONTEGGI E IMPALCATURE LIQUORI,VINI: ADDETTO ALLA PROD. E IMBOTTIGLIAM. LUBRIFICANTI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE MAIOLICHE E PIASTRELLE: ADDETTO ALLA FABBRICAZ. MARINA MERCANTILE: ADDETTO DI MACCHINA O COPERTA MARMISTA MATERIALI DA COSTRUZIONE: ADDETTO ALLA FABBRICAZ. MECCANICO MINIERE: DIRETTORE TECNICO O INGEGNERE MOTOCICLI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE O RIPARAZIO NETTURBINO OPERATORE ECOLOGICO OPERAIO GENERICO PAVIMENTATORE PIASTRELLISTA Condizioni di Assicurazione - InfortuniClick Ed.2/ IFK Pagina 11 di 12

PELLI: ADDETTO ALLA LAVORAZIONE PLASTICA: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PNEUMATICI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE PNEUMATICI: ADDETTO ALLA RIPARAZIONE PORCELLANA: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI OGGETTI PULIZIA: TITOLARE O ADDETTO DI IMPRESA RADIO E TELEVISIONE: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE RADIOTECNICO: RIPARAZIONE E INSTALLATORE DI ANTENNE RESTAURATORE DI MOBILI O CON USO DI IMPALCATURE RISCALDAMENTO:INSTALLATORE E MANUT. DI IMPIANTI ROULOTTES: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE SALDATORE SCARPE: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE SCULTORE SPECCHI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE STAGNINO LATTONIERE ANCHE CON USO DI IMPALCATURE O PONTI MACELLAIO CON PARTECIPAZIONE ALLA MACELLAZIONE MANEGGIO: ADDETTO METALLURGIA: ADDETTO ALLA LAVORAZIONE MOBILIERE: FABBRICAZIONE,INSTALLAZIONE MURATORE PESCATORE: PESCA COSTIERA SEGHERIE DI LEGNAMI: ADDETTO SEGHERIE DI MARMI: ADDETTO SERRAMENTI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE / INSTALLAZIONE SPAZZACAMINO VETRAIO: PRODUZIONE E INSTALLAZIONE ZOO: ADDETTO STAZIONI DI SERVIZIO:ADDETO CON MANUTENZIONE E LAVAGGIO STUCCATORE TAPPARELLISTA TELEFONI: ADDETTO ALLA INSTALLAZIONE TESSITORE E OPERAIO TESSILE TIPOGRAFO TORNITORE TRAFILERIE: ADDETTO TRASLOCHI: ADDETTO UTENSILI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE VALIGE: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE VERNICI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE ADDETTO ABBATTIMENTO PIANTE ADDETTO IMPRESA DI ASFALTATURA AGRICOLTORE CON LAVORO MANUALE AUTISTA DI AUTOBUS,MOTOCARRI,MACCHINE OPERATRICI AUTOTRASPORTI: TIT/DIP. GUIDA AUTOC / CARICO/SCAR BOMBOLE: ADDETTO AL RIEMPIMENTO CANTIERI NAVALI: OPERAIO CARPENTIERE IN LEGNO O FERRO CAVATORI: SENZA USO DI ESPLOSIVI CON LAV. MANUALE CUSTODE DI CARCERI E CASE DI PENA DRAGATORE DI FIUMI E CANALI EBANISTA FABBRO FACCHINO ADDETTO AL CARICO E SCARICO DI MERCI FALEGNAME FERRO: ADDETTO ALLA LAVORAZIONE FONDERIA: ADDETTO ALLA LAVORAZIONE IMBIANCHINO ANCHE ALL'ESTERNO DI EDIFICI Condizioni di Assicurazione - InfortuniClick Ed.2/ IFK Pagina 12 di 12

INFORMATIVA PRIVACY Modello IPK2013-02 Ai sensi dell art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, ti informiamo che: 1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI I dati che ci hai fornito per la registrazione al sito o per la stipula della polizza assicurativa saranno oggetto di trattamento da parte di Global Assistance S.p.A., Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni con sede legale in Piazza Diaz, 6 20123 Milano e saranno necessari: a) per fornirti i servizi presenti nell Area Cliente del sito della Società; b) per la gestione del contratto assicurativo, inclusa la gestione e liquidazione di eventuali successivi sinistri; c) per finalità di informazione, promozione commerciale e di marketing di propri nuovi prodotti relativi i rami assicurativi dei quali la Società è stata autorizzata all esercizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento è effettuato anche con l ausilio di mezzi elettronici nonché da Società a cui la Compagnia ha affidato servizi in outsourcing, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento. Per trattamento si intende la raccolta dei dati in fase di: registrazione e la relativa organizzazione/ elaborazione (compresi modifica, raffronto, interconnessione) utilizzo (comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione) sicurezza/protezione (comprese accessibilità, confidenzialità, integrità, tutela). 3. CONFERIMENTO DEI DATI Ferma la tua autonomia personale, il conferimento dei dati personali può essere: a) obbligatorio in base a Legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per Antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Anagrafe Tributaria); b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; c) facoltativo per le attività di informazione e promozione commerciale. 4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI L eventuale rifiuto di conferirci i dati personali nei casi in cui al punto 3 a) e b), comporta l impossibilità di concludere o gestire i tuoi contratti di assicurazione, i relativi sinistri e liquidazione degli stessi. 5. COMUNICAZIONE DEI DATI a) I tuoi dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1 a) e b) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per Legge, agli altri soggetti del settore assicurativo quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, intermediari assicurativi e riassicurativi, legali, periti e autofficine, Società a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché Società di servizi informatici o Società a cui la Compagnia ha affidato attività in outsourcing, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, IVASS ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. b) I tuoi dati, previo regolare consenso, potranno inoltre essere comunicati a terzi, per finalità di cui al punto 1 c), ovvero di invio di nostro materiale pubblicitario da parte di tali terzi. 6. DIFFUSIONE DEI DATI I tuoi dati personali non sono soggetti a diffusione. 7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL ESTERO I dati personali possono essere trasferiti sia verso Paesi dell Unione Europea, sia Paesi terzi rispetto l Unione Europea, alle medesime categorie di soggetti indicati al punto 5 a). 8. DIRITTI DELL INTERESSATO Gli artt. 7 e 10 della Legge ti conferiscono l esercizio di diritti specifici, tra cui quelli di ottenere la conferma dell esistenza o meno dei tuoi dati personali, di avere conoscenza dell origine dei dati e di ottenere la lista dei Responsabili del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, nonché l aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l integrazione dei dati, di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Per l esercizio dei seguenti diritti ti chiediamo di fare richiesta a global.assistance@globalassistance.it 9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO Titolare e Responsabile del trattamento è Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Milano (CAP 20123), Piazza Diaz, 6.