CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
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- Miranda Meloni
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1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI Soluzione Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. FASCICOLO INFORMATIVO Mod. NF48N - Ed. 02/2012
2 NOTA INFORMATIVA PRODOTTO SOLUZIONE ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali LIGURIA SOCIETA DI ASSICURAZIONI S.p.A., società per azioni di diritto italiano, ha sede legale in Milano (MI) (Italia): Via Senigallia, 18/2; tel. (+39) Sito Internet: Impresa autorizzata all esercizio dell attività assicurativa a norma art. 65 R.D.L n. 966 (G.U n. 112). Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa In base all ultimo bilancio approvato (esercizio 2011) il patrimonio netto dell Impresa è pari ad con capitale (1) sociale pari ad i.v. e totale delle riserve patrimoniali pari ad L indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 37,38% (2). (1) Di cui riserva da soprapprezzo di emissione per , riserva legale per , altre riserve per e perdite portate a nuovo per (2) A seguito del versamento di effettuato dalla controllante Milano Assicurazioni S.p.A. in data 31 gennaio 2012 l'indice di solvibilità è pari al 121,79%. Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nelle presente Nota sono pubblicati sul sito della Compagnia B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO GLOSSARIO Nel testo che segue si intende per: Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Beneficiari: gli eredi dell Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di Morte. Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione. Diaria: la somma assicurata per ogni giorno di Inabilità temporanea o di ricovero ospedaliero o di convalescenza o di gesso. Franchigia: la parte di danno (espressa in percentuale sulla somma assicurata ed in cifra assoluta) che in caso di sinistro rimane a carico dell Assicurato e per il quale la Società non riconosce l indennizzo. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili. Infortunio professionale: Infortunio verificatosi durante lo svolgimento da parte dell Assicurato delle proprie attività professionali dichiarate. Infortunio extraprofessionale: Infortunio verificatosi nello svolgimento da parte dell Assicurato di attività che non abbiano carattere di professionalità. Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di Infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dall attività effettivamente esercitata. Mod. NF48N - Ed. 02/2012 Pagina 2 di 5
3 Inabilità temporanea: la perdita temporanea, a seguito di Infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell Assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate. Istituto di cura: Istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital (struttura sanitaria autorizzata, avente posti letto per degenza diurna, che eroga prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici specialisti), regolarmente autorizzati a fornire assistenza ospedaliera. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche e fisioterapiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani. Malattia: ogni oggettiva alterazione evolutiva dello stato di salute non conseguente ad Infortunio. Polizza: il documento che prova l'assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. Ricovero: permanenza in Istituto di cura con pernottamento o in day hospital. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Società: la Liguria Società di Assicurazioni S.p.A.. Società di Assistenza: la struttura, convenzionata con la Società, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. * * * Rinnovo e Disdetta: Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale, con possibilità però per il Contraente e la Società di accordarsi ai fini del non tacito rinnovo. AVVERTENZA: in caso di stipula con tacita proroga la disdetta deve essere comunicata dal Contraente alla Società - o viceversa - con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative: - Infortuni. Offre all Assicurato in caso di Infortunio la corresponsione di un Indennizzo sulla base delle seguenti garanzie (in alternativa tra loro o cumulativamente, quando previsto) Morte, con pagamento della Somma Assicurata ai beneficiari designati in Polizza o, in loro mancanza, agli eredi Invalidità permanente, con pagamento dell Indennizzo a seconda della percentuale di Invalidità permanente accertata, di cui alla Tabella 1 delle Norme Generali Infortuni e secondo le modalità ed i criteri, comprese le eventuali franchigie, di cui all art. 3.3 delle Norme Generali Infortuni; Inabilità temporanea, con pagamento dell indennità giornaliera convenuta in caso di totale incapacità dell Assicurato di attendere alle sue occupazioni fino a un massimo di 300 giorni per Sinistro, con esclusione dei primi giorni di Inabilità, in conformità a quanto previsto al punto delle Norme Generali Infortuni. Rimborso spese di cura, con pagamento - fra le altre voci di spesa - di onorari medici, rette di degenza, accertamenti diagnostici, terapie fisiche e acquisto / noleggio di protesi; Diaria giornaliera per ricovero per applicazione di gessatura/immobilizzazione, con pagamento della somma pattuita per ciascun giorno di ricovero fino a un massimo di 300 giorni per Infortunio e un massimo di 120 giorni per la gessatura. La diaria da ricovero non è cumulabile con quella da gessatura Per gli aspetti di maggiore dettaglio su tutte le prestazioni sopra elencate si rinvia a quanto previsto al capitolo 3 Prestazioni delle condizioni di assicurazione. - Assistenza (acquistabile solo in abbinamento ad almeno una delle precedenti coperture). Garantisce all Assicurato infortunato a tutela della sua persona prestazioni di aiuto immediato (quali l invio di personale medico / infermieristico e di fisioterapisti, le consulenze specialistiche telefoniche, il trasferimento / rientro sanitario e varie altre) secondo quanto indicato al Capitolo 10 Servizi di Assistenza delle condizioni di assicurazione. AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate contengono limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle garanzie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all interno delle Sezioni Infortuni e Assistenza e delle Condizioni Generali di Assicurazione. Mod. NF48N - Ed. 02/2012 Pagina 3 di 5
4 AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate contengono limiti massimi di Indennizzo, nonché Franchigie (espresse in punti percentuali di Invalidità, in giorni o in cifra fissa) che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell Indennizzo stesso. Esempio di Franchigia assoluta: Somma Assicurata pari a ,00 ; Invalidità permanente accertata pari al 10%, Franchigia pari al 3%, Indennizzo = 7.000,00, ossia il 7% di ,00. Esempio di Franchigia variabile a seconda della Somma Assicurata e del danno accertato: Somma Assicurata pari a Euro ; Franchigia 3% fino a ,00, Franchigia 5% fino a ,00; Invalidità permanente accertata pari al 20%: Indennizzo = ,00, cioè x (20%-3%) x (20%-5%) Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto al paragrafo 3.4 delle Norme Generali Infortuni. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all Indennizzo o la nullità del contratto stesso. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dal capitolo 2 Oggetto e Delimitazione del Rischio delle Norme generali Infortuni. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione L Assicurato/Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita del diritto all Indennizzo/Risarcimento o la cessazione del contratto stesso. E altresì possibile comunicare l avvenuta diminuzione del rischio: in tal caso la Società si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli artt. 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 delle Norme Generali Infortuni. A titolo esemplificativo costituisce aggravamento di rischio una variazione dell attività svolta dall Assicurato rispetto a quella dichiarata in polizza che comporti il passaggio di inquadramento dalla Classe A a quella B della tabella Classificazione delle attività professionali allegata alle condizioni di assicurazione (come nel caso del cambiamento da imprenditore senza lavori manuali a imprenditore con lavori manuali ). 6. Premi La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Su richiesta del Contraente, il Premio può essere frazionato in rate semestrali : in tal caso, la Società si riserva di applicare un aumento del premio, comunque non superiore al 2,0% sul Premio annuo lordo). Il premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall' art. 47 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l' intermediario AVVERTENZA: se la Polizza è stipulata con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione rispetto a quello previsto per la durata annuale (1 comma art Codice Civile, come modificato dall art. 21 Legge n 99/2009). Qualora siano concedibili ulteriori sconti di Premio sul singolo contratto l intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi 7. Diritto di recesso AVVERTENZA: In caso di Sinistro il Contraente e la Società possono recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all art. 5.9 delle Norme Generali Infortuni. Se il contratto è stato stipulato con durata pluriennale il Contraente ha comunque facoltà di recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (1 comma art Codice Civile, come modificato dall art. 21 Legge n 99/2009). 8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Le ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile (così come modificato dal Decreto Legge n. 134 del 28/8/2008 convertito in Legge n. 166 del 27/10/2008), i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione. 9. Legge applicabile al contratto Ai sensi dell'art. 185 del D. Lgs. N. 209/2005 e dell art. 30 comma 2 del Regolamento ISVAP n 35/2010, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. LIGURIA SOCIETA di ASSICURAZIONI S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana. Mod. NF48N - Ed. 02/2012 Pagina 4 di 5
5 10. Regime fiscale Nel contratto si applicano sul Premio imponibile aliquote fiscali diversificate a seconda del Quadro di garanzia assicurato, nella misura di seguito elencata: Infortuni 2,5%; Assistenza 10,00%. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 11. Sinistri Liquidazione dell Indennizzo AVVERTENZA: Il Sinistro si intende avvenuto al verificarsi dell Infortunio. Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società entro 3 giorni dall Infortunio o dal momento in cui ne ha avuto la possibilità. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto al capitolo 7 Norme per la liquidazione del Sinistro. Nel caso di attivazione della sola garanzia Inabilità temporanea e di mancato rispetto del suddetto termine si considera come giorno dell Infortunio quello della denuncia del Sinistro. AVVERTENZA: Relativamente ai Sinistri del ramo Assistenza la gestione viene affidata dalla Società a Pronto Assistance Servizi s.c.r.l.. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull intera procedura si rinvia a quanto previsto ai punti 4.1 Denuncia del Sinistro e Obblighi dell Assicurato, 8.3 Richieste di Assistenza- Prescrizione. 12. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, al seguente indirizzo: LIGURIA Società di Assicurazioni Spa Ufficio Reclami Via Senigallia, 18/ MILANO (MI) Telefax: E.Mail: ufficio.reclami@liguriassicurazioni.it Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela Utenti, via del Quirinale 21, ROMA, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per la risoluzioni di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. C. ARBITRATO AVVERTENZA: Per la risoluzione di controversie di natura medica sulla indennizzabilità del Sinistro e su causa, natura e conseguenze dell Infortunio le parti possono demandare la decisione a un collegio arbitrale secondo la procedura definita all art. 16 Controversie sulla liquidazione dei danni delle Condizioni di Assicurazione, ferma restando la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Il collegio medico risiede nel comune che sia sede dell istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale Dr. Giorgio Marchegiani Mod. NF48N - Ed. 02/2012 Pagina 5 di 5
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