CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INCENDIO A COPERTURA DEL MUTUO
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- Chiara Lanza
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1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INCENDIO A COPERTURA DEL MUTUO Mutuoliguria Il presente Fascicolo Informativo contenente a Nota Informativa b Condizioni di assicurazione c Informativa Home Insurance deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. FASCICOLO INFORMATIVO Mod. RA03N - Ed. 07/2015 Pagina 1 di 5
2 NOTA INFORMATIVA PRODOTTO MUTUOLIGURIA ASSICURAZIONE INCENDIO A COPERTURA DEL MUTUO La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali LIGURIA SOCIETA DI ASSICURAZIONI S.p.A., società per azioni di diritto italiano, ha sede legale in Milano (MI (Italia: Via Senigallia, 18/2; tel. ( Sito Internet: assistenza.clienti@liguriassicurazioni.it Impresa autorizzata all esercizio dell attività assicurativa a norma art. 65 R.D.L n. 966 (G.U n Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa In base all ultimo bilancio approvato (esercizio 2014 il patrimonio netto dell Impresa è pari ad con capitale sociale pari ad i.v. e totale delle riserve patrimoniali pari ad L indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente riferito alla gestione dei rami danni è pari a 141,73%. Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nelle presente Nota sono pubblicati sul sito della Compagnia B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO GLOSSARIO Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato: ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione; CONTRAENTE Il soggetto che stipula l assicurazione; ESPLOSIONE Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità; FABBRICATO L intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici, igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione; INCENDIO La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi; INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro per i danni direttamente subiti dall Assicurato; IVASS O ISVAP Pagina 2 di 5
3 E l Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nel settore assicurativo sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. A far data dal 1 gennaio 2013 l IVASS è succeduto in tutti i poteri, competenze e funzioni di vigilanza precedentemente affidate all ISVAP. SCOPPIO Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d ariete non sono considerati scoppio; SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; SOCIETÀ: Liguria - Società di Assicurazioni S.p.A.; VALORE ALLO STATO D USO Il costo di costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escluso soltanto il valore dell area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all ubicazione, alla destinazione, all uso e ad ogni altra circostanza concomitante; VALORE INTERO Forma di copertura che comporta, in caso di sinistro, l applicazione della regola proporzionale a carico dell Assicurato (art C.C., qualora la somma assicurata risulti inferiore al valore complessivo del fabbricato assicurato. * * * RINNOVO E DISDETTA Il contratto viene offerto nelle polizze di durata di un anno, con tacito rinnovo annuale. Qualora all atto della stipulazione venga incassato un premio unico anticipato per tutta la durata del mutuo, alla scadenza del mutuo scade anche la polizza senza necessità di disdetta. In caso di polizza stipulata con durata pluriennale il Contraente ha comunque la facoltà di annullare anticipatamente il contratto con il consenso dell Ente mutuante al quale la polizza è vincolata. AVVERTENZA: in caso di stipula con tacito rinnovo la disdetta deve essere comunicata dalla parte recedente all altra parte con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto offre all Assicurato la copertura assicurativa in caso di incendio, scoppio, esplosione occorso al fabbricato durante la durata contrattuale. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sui danni indennizzabili si rinvia a quanto previsto all art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione. AVVERTENZA: la copertura assicurativa presenta delle limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. Per le esclusioni si rimanda all art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione. AVVERTENZA: quando la Somma Assicurata PER IL FABBRICATO è espressa secondo il Valore intero,e quindi può trovare applicazione la regola proporzionale di cui all art Codice Civile in caso di assicurazione parziale dei Beni, con conseguente riduzione dell indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all art 8 Assicurazione Parziale Deroga Alla Proporzionale delle Condizioni Generali di Assicurazione. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all Indennizzo o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita del diritto all Indennizzo o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell art del Codice Civile. E altresì possibile comunicare l avvenuta diminuzione del rischio: in tal caso la Società si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze. A titolo esemplificativo costituisce aggravamento di rischio una variazione della tipologia di immobile, per es. da uso di civile abitazione a uso commerciale. Nel caso inverso (immobile assicurato ad uso commerciale e successivamente adibito a solo uso abitativo siamo in presenza di diminuzione del rischio. Pagina 3 di 5
4 6. Premi La periodicità di pagamento del premio è annuale oppure con versamento unico anticipato per tutta la durata contrattuale. Il Premio può essere frazionato in rate semestrali; la Società si riserva la possibilità di concedere frazionamenti diversi, comunque non inferiori a tre mesi ed in tal caso può richiedere un aumento del premio, non superiore al 2,50%. L eventuale frazionamento è indicato nella scheda di Polizza. I Premi devono essere pagati presso l intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall art. 47 del Regolamento ISVAP n 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l intermediario. AVVERTENZA: Se la Polizza è stipulata con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione rispetto a quello previsto per la durata annuale (1 comma art Codice Civile, come modificato dall art. 21 Legge n 99/2009. Qualora siano concedibili ulteriori sconti di Premio sul singolo contratto, l intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi. 7. Rivalse AVVERTENZA: Relativamente agli indennizzi pagati, la Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall art C.C.. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: Se il contratto è stato stipulato con durata pluriennale il Contraente ha comunque facoltà di recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (art comma, del codice civile. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione. 10. Legge applicabile al contratto Ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo n. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il rischio è ubicato in Italia. E facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. LIGURIA Società di Assicurazioni SpA propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana. 11. Regime fiscale Nel contratto si applicano sul Premio imponibile aliquote fiscali diversificate a seconda della garanzia pattuita nella misura prevista dalla normativa vigente ed indicata nella scheda di Polizza. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società o all intermediario entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell Indennizzo entro 30 giorni dalla data di liquidazione del danno. 13. Reclami Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell attribuzione di responsabilità, dell effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per iscritto a: LIGURIA Società di Assicurazioni Spa - Ufficio Reclami Via Senigallia, 18/ MILANO (MI Telefax: E.Mail: ufficio.reclami@liguriassicurazioni.it Oppure utilizzando l apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA del contraente di polizza. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine Pagina 4 di 5
5 massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale Roma, telefono I reclami indirizzati per iscritto all IVASS, anche utilizzando l apposito modello reperibile sul sito internet dell IVASS e della Società, contengono: a nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l accertamento dell osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all IVASS. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie: procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni; in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162; a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione. 14. Arbitrato Per la soluzione di controversie nascenti dal contratto, la polizza prevede la possibilità di demandare la decisione a un collegio arbitrale secondo la procedura stabilita nell art. 6 delle Condizioni Generali di assicurazione, ferma restando comunque l opzione di rivolgersi all Autorità Giudiziaria. LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale Dr. Giorgio Marchegiani Pagina 5 di 5
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