R E G O L A M E N T O ORTI COMUNALI Approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 14.06.1996 Modificato con deliberazione C.C. n. 66 del 21.12.2004 Approvato con deliberazione C.C. n. 26 del 30.05.2007 Approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 07.01.2010 1
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO - L Amministrazione Comunale ravvisa nella concessione in uso dei lotti di terreno da adibire ad uso ortivo lo scopo di permettere al cittadino di impiegare il tempo libero in un attività ricreativa favorendo la possibilità di socializzazione in piena armonia con l ambiente. L Amministrazione Comunale detiene due aree adibite ad uso orti: AREA A) ubicata al lato della ex S.S. 412 e suddivisa in piccoli lotti di c.ca 50/70 mq. Ad ogni lotto corrisponde un orto. AREA B) ubicata al lato della nuova strada carrabile di Piano Regolatore che collega Via A. Moro a Via R. Luxembug e suddivisa in piccoli lotti di c.ca 60 mq. Ad ogni lotto corrisponde un orto. ART. 2 - ATTO DI ASSEGNAZIONE - L orto viene assegnato mediante atto di concessione, dell Amministrazione Comunale, verso il pagamento di un corrispettivo annuo, agli aventi diritto, secondo la graduatoria dei richiedenti. Il corrispettivo annuo in vigore è pari a. 52,00. Eventuali altri adeguamenti verranno stabiliti dalla Giunta Comunale. Tale corrispettivo si intende forfetario e non potrà essere in alcun modo restituito in caso di decadenza o rinuncia in qualsiasi periodo dell anno. Parimenti il nuovo assegnatario dovrà versare l intera somma, qualunque sia il periodo dell anno nel quale verrà assegnato l orto. Per gli orti ubicati nell area B) che verranno assegnati nel corso dell anno 2009, gli assegnatari verseranno un contributo pari a. 200,00 per coprire le spese straordinarie per la trasformazione dell area ad uso orti. Tale somma sarà ammortizzata con riconoscimento da parte dell Amministrazione Comunale di una concessione gratuita di 5 anni; a decorrere dal sesto anno la concessione di affitto prevederà un corrispettivo annuo pari a. 52,00. Le spese relative al consumo di acqua sono a carico dell Amministrazione Comunale. Al fine di evitare sprechi nell utilizzo dell acqua, che è bene sempre più prezioso, gli assegnatari sono tenuti ad essere presenti durante le operazioni di irrigazione e ad accertarsi di non dimenticare rubinetti aperti. La domanda di assegnazione, redatta su appositi moduli, deve essere presentata al Comune di Locate di Triulzi presso l ufficio competente. Nella predetta domanda, debitamente sottoscritta, il richiedente deve indicare, le generalità, nonché dichiarare: - di conoscere il presente regolamento; - di non avere la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile né pubblico né privato, né svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a famigliari o terzi; 2
- di essere in grado di provvedere personalmente alla coltivazione dell appezzamento assegnato; - di impegnarsi a versare regolarmente il corrispettivo annuale. Possono accedere all assegnazione degli appezzamenti di terreno i cittadini che ne facciano richiesta e che: - siano di età non inferiore a 40 anni; - siano residenti nel Comune di Locate di Triulzi; La durata della concessione sarà di 5 (cinque) anni rinnovabile previo provvedimento dell Amministrazione. ART. 3 GRADUATORIA - L Amministrazione Comunale formerà la graduatoria assegnando un punteggio pari a: 0,30 per ogni anno di età anagrafica; 0,30 per ogni anno di residenza nel Comune di Locate; 3,00 per ogni anno di inserimento nella graduatoria (solo per età superiore a 60 anni). 1,5 per ogni anno di inserimento nella graduatoria (solo per età inferiore a 60 anni). La graduatoria rimarrà aperta ed entro il mese di gennaio di ogni anno si provvederà al suo aggiornamento ed all assegnazione dei lotti vacanti. ART. 4 ASSEGNAZIONE - L assegnazione é fatta nominativamente al richiedente. Qualora ci siano richiedenti che abbiano lo stesso punteggio in graduatoria, la scelta fra di loro sarà fatta per sorteggio. L assegnazione verrà effettuata in relazione alla disponibilità di lotti vacanti, siano essi collocati presso l AREA A) o l AREA B); pertanto l assegnatario non potrà avere la facoltà di scelta tra l una e l altra area, precisando che la rinuncia all assegnazione di un lotto disponibile costituirà decadenza della stessa per entrambe le aree. ART. 5 LAVORAZIONE - La lavorazione e la conduzione dell orto deve essere fatta esclusivamente dall assegnatario e dai suoi famigliari, facenti parte del nucleo familiare, come da certificazione anagrafica (stato di famiglia). 3
Questi non può cederlo, né darlo in affitto, ma deve coltivarlo direttamente con continuità. L eventuale aiuto da parte di famigliari non può essere sostitutivo della presenza e del lavoro dell assegnatario. Ad ogni nucleo famigliare non sarà concesso più di un orto. Nel caso in cui l assegnatario non sia più in grado di coltivare l orto, gli è fatto obbligo di darne comunicazione al Comune, per gli adempimenti di competenza; l orto verrà rassegnato ad altro richiedente in base alla graduatoria. Qualora l assegnatario sia impedito alla conduzione per lunghi periodi (massimo 1 anno), in caso di malattia o per motivi di lavoro o altro, l assegnazione decade. A tal fine tale situazione potrà essere segnalata: 1. direttamente dall interessato; 2. dal Comitato di Gestione; Nel secondo caso l Amministrazione Comunale effettuerà le opportune verifiche invitando l interessato a produrre entro 15 giorni idonee giustificazioni. Se tali giustificazioni non venissero prodotte o non fossero ritenute valide, si procederà alla dichiarazione di decadenza e a nuova assegnazione. L Amministrazione Comunale concede la facoltà di poter effettuare scambi consensuali di lotti tra un area e l altra, fermo restando che l individuazione stessa sarà a carico dell interessato allo scambio. Gli interessati che raggiungono l accordo per lo scambio dell orto dovranno recarsi in Comune per formalizzare la variazione del lotto assegnato. In caso di decesso dell assegnatario, la concessione decade. Gli altri componenti il nucleo famigliare non avranno quindi titolo a succedere nella locazione dell orto. In ogni caso l orto resta a disposizione dei famigliari per l anno in cui è stato pagato il corrispettivo annuale. ART. 6 - MANUTENZIONE DELL ORTO - L orto assegnato deve essere tenuto in modo decoroso e pulito. Ciascun assegnatario dovrà altresì provvedere alla pulizia delle erbacce presenti nei vialetti antistanti il proprio appezzamento; All interno dello stesso potranno essere coltivati soltanto ortaggi e colture ortive in genere. E fatto divieto di piantumare alberi, siano essi piante da frutto o alberi a carattere ornamentale. Tale prescrizione entra in vigore alla data di approvazione del presente regolamento; restano valide le prescrizioni degli orti situati nell AREA A, per coloro che in passato abbiano piantumato alberi ad alto fusto, non più alti di 3 metri e ad una distanza minima di 1,5 metri dal confine del lotto. 4
E fatto divieto di allevare e custodire animali nell orto. L orto deve essere mantenuto libero da oggetti e materiali vari che non hanno alcuna attinenza con la coltivazione. L Amministrazione Comunale eserciterà il controllo sul corretto uso degli stessi, anche tramite il Comitato di Gestione. L Amministrazione Comunale, sentito il Comitato di Gestione, procederà a mezzo di comunicazione scritta ad un primo richiamo per coloro che non provvedano alla manutenzione come sopra indicato. Il protrarsi della situazione anomala comporterà una seconda lettera di richiamo. L accumulo delle due lettere di richiamo e l ulteriore protrarsi dell irregolarità comporterà la risoluzione dal contratto con decorrenza al 31/12 dell anno in cui si è verificata. ART. 7 - RECINZIONE - La eventuale recinzione a carico dell assegnatario dei singoli lotti, non dovrà essere superiore ad 1,20 mt. e dovrà essere dello stesso materiale della recinzione principale. ART. 8 MANUFATTI - E fatto divieto di erigere manufatti di qualsiasi natura ad eccezione di un capanno per il ricovero degli attrezzi il quale dovrà al massimo avere le seguenti dimensioni: base cm 200 x 150 altezza cm. 205. Le caratteristiche (materiale, colore, ecc..) sono quelle decise dall Amministrazione Comunale su proposta del Comitato di Gestione. Tale struttura sarà realizzata a cura ed a spese degli stessi locatari. Tutti i miglioramenti apportati dal locatario al lotto resteranno di proprietà del Comune senza alcuna indennità, a meno che lo stesso non preferisca il ripristino nello stato primitivo. ART. 9 - COMITATO DI GESTIONE - Gli assegnatari eleggeranno, per ciascun area, di comune accordo tra di loro, il Comitato di Gestione formato da cinque membri effettivi e 5 supplenti, che sarà punto di riferimento dell Amministrazione Comunale. I nominativi dei componenti il Comitato di Gestione saranno comunicati all Amministrazione Comunale subito dopo la elezione, che dovrà avvenire ogni tre anni. 5
Il Comitato di Gestione ha il compito di risolvere eventuali controversie che dovessero venirsi a creare tra i locatari, nonché quello di far osservare il presente regolamento. Per i rapporti con l Amministrazione Comunale, il Comitato di Gestione eleggerà nel suo interno un portavoce. In particolare tale portavoce si occuperà di quanto previsto agli artt. 5 e 6 del presente regolamento. Compiti del Comitato di Gestione orti comunali sono: - formulare proposte e suggerimenti per la gestione degli spazi e delle strutture comuni; - vigilare sul rispetto e sull applicazione del presente regolamento; - segnalare tempestivamente all Amministrazione Comunale qualsiasi uso scorretto del territorio ortivo che comporti pericolo per i singoli o per la popolazione in genere, - proporre all Amministrazione Comunale modifiche ed integrazioni al presente regolamento; ART. 10 PRODUZIONE - La produzione ortiva deve essere destinata solamente all autoconsumo. E severamente vietata la produzione per commercializzare i prodotti. ART. 11 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE - L atto di concessione obbliga il concessionario alla scrupolosa osservanza del presente regolamento. L eventuale inosservanza dello stesso costituisce motivo di decadenza della concessione, con esclusione, per l assegnatario, di qualsiasi possibilità di richiesta di indennizzo o risarcimento. Sono motivo di decadenza dell assegnazione dell orto le seguenti cause: - rinuncia da parte dell assegnatario; - decesso dell assegnatario; - cambio di residenza; - ricevimento di n. 2 contestazioni scritte per il rispetto degli obblighi e dei divieti di cui al presente regolamento; - cessione a terzi della coltivazione; - mancato pagamento del corrispettivo annuale, dietro sollecito scritto. 6
ART. 12 - REGOLE DI CONDOTTA - Ogni concessionario è tenuto ad un comportamento civile, nel rispetto dei principi di socialità e pacifica convivenza, nonché nel rispetto di quanto concordato con il Comitato di Gestione. ART. 13 - OBBLIGHI E DIVIETI - I cittadini a cui verranno assegnati gli orti si impegnano formalmente a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento ed in particolare ad attenersi ai seguenti obblighi e divieti: - mantenere l orto assegnato in stato decoroso; - mantenere ordinato e sgombero da materiali di risulta il lotto di terreno assegnato; - contenere l altezza delle colture; in tal caso di applicano le disposizioni indicate all art. 6; - non usare anticrittogamici, diserbanti e pesticidi di origine chimica; - non realizzare opere che alterino l appezzamento di terreno; - tenere pulite ed in buon stato di manutenzione le parti comuni, viottoli di passaggio e fossetti di scolo; - non danneggiare in alcun modo gli orti altrui; - non scaricare materiali, anche se non inquinanti; - è vietato tenere stabilmente cani o altri animali negli orti; sono altresì vietati gli allevamenti di ogni tipo; - è vietato accendere fuochi per alcun uso, né bruciare sterpaglie; ART. 14 RIFIUTI - I rifiuti, assimilabile a quelli solidi urbani dovranno essere smaltiti a cura dell assegnatario presso il proprio domicilio o alla piattaforma ecologica, nel rispetto della differenziazione prevista dal regolamento comunale. ART. 15 - TERMINE ANTICIPATO DELLA CONCESSIONE - Qualora l Amministrazione Comunale avesse la necessità, per qualsiasi ragione di tornare in disponibilità del terreno su cui sono insediati gli orti, potrà chiedere la restituzione del terreno stesso dandone comunicazione scritta all assegnatario con un preavviso di almeno 6 mesi, con esclusione per l assegnatario della possibilità di richiesta di indennizzo o risarcimento. Per gli orti assegnati nell AREA B) nell anno 2009, per i quali l Amministrazione ha chiesto un contributo straordinario per la fase di realizzazione pari a complessive. 200,00, lo stesso potrà essere restituito per quota parte del periodo rimanente alla scadenza del 5 anno, in caso di richiesta di restituzione del terreno da parte dell Amministrazione Comunale, recesso o decesso del locatario. 7
ART. 16 RESPONSABILITA - L Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità civile o penale per danni o incidenti a persone e cose che dovessero derivare dalla gestione degli orti. ART. 17 - NORME FINALI - Per tutto quanto non disposto dal presente regolamento si farà riferimento alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti. Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate in base a norme e suggerimenti. Le eventuali innovazioni, pena decadenza dell assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari. Il presente regolamento potrà essere cambiato dall Amministrazione Comunale dopo aver sentito il parere del Comitato di Gestione. DISPOSIZIONI TRANSITORIE Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente ed entra in vigore previa approvazione in Consiglio Comunale. 8