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SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3596 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUNARDI) di concerto col Ministro dell interno (PISANU) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 2005 Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti TIPOGRAFIA DEL SENATO (1450)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 3596 INDICE Relazione... Pag. 3 Analisi tecnico-normativa...» 5 Analisi di impatto della regolamentazione (AIR).....» 8 Allegato...» 9 Disegno di legge.....» 13 Decreto-legge...» 14

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 3596 Onorevoli Senatori. Com è noto la Corte costituzionale, con sentenza n. 27 del 12-24 gennaio 2005, ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell articolo 126-bis, comma 2, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nella parte in cui dispone che, nel caso di mancata identificazione del conducente del veicolo che ha commesso la violazione, la decurtazione dei punti dalla patente deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. La Corte costituzionale, dunque, ha configurato come legittimo, in caso di mancata identificazione diretta del conducente, l obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati personali e della patente del conducente responsabile della violazione, ma ha considerato conseguenza irragionevole e non compatibile con i princìpi e le norme costituzionali che lo stesso proprietario del veicolo, ove ometta di comunicare i dati del conducente, subisca la decurtazione dei punti dalla propria patente di guida. Si è posto dunque il problema, alla luce della lacuna evidentemente apertasi, di operare con la massima sollecitudine al fine di non sminuire la portata deterrente e preventiva del sistema della patente a punti. Del resto la stessa Corte costituzionale ha lasciato esplicitamente ferma la «possibilità per il legislatore, nell esercizio della sua discrezionalità, di conferire alla materia un nuovo e diverso assetto» e da parte sua la IX Commissione della Camera dei deputati, con la risoluzione adottata in data 1 febbraio 2005 (8-00110), ha impegnato il Governo «ad adottare con urgenza, nel complesso delle materie in precedenza indicate, ogni possibile iniziativa, anche di carattere normativo, volta a riportare il sistema normativo vigente in materia di circolazione e sicurezza stradale ad un contesto di chiarezza, nel superiore interesse della collettività». Si è, pertanto, optato per la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria autonoma (e quindi non più una sanzione da applicarsi in base al problematico richiamo dell articolo 180, comma 8, del nuovo codice della strada, a cui pure fa cenno la Corte) a carico del proprietario che, salvo giustificato e documentato motivo, ometta di adempiere all obbligo di fornire i dati del conducente responsabile. A tutela delle posizioni dei proprietari di veicoli che in passato, prima della sentenza della Corte, si sono visti decurtare i punti, in relazione alla mancata identificazione del conducente responsabile della violazione, ed in risposta alle attese sempre più pressanti dell opinione pubblica, si introduce anche una norma di sanatoria per la riattribuzione (a domanda) dei punti, evitando in questo modo disparità di trattamento tra chi ha proposto azione giurisdizionale e chi, invece, non vi ha provveduto. A tali esigenze risponde l unito decretolegge, destinato a fare chiarezza nel settore in argomento ed a ricondurre ad omogeneità le procedure tecnico-operative di competenza degli organi di polizia e delle autorità preposte, che si articola nelle seguenti disposizioni. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 12-24 gennaio 2005 sono state introdotte modifiche al comma 2, quarto e sesto periodo, del citato articolo

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 3596 126-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, ribadendo, innanzitutto, che la comunicazione ai fini della decurtazione dei punti dalla patente deve essere effettuata a carico del conducente identificato quale responsabile della violazione. Nel caso non sia stato identificato il responsabile, il proprietario, od altro obbligato in solido ai sensi dell articolo 196 del nuovo codice della strada, ha l obbligo di fornire all organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione (non più dunque i trenta giorni dalla richiesta previsti dalla Corte costituzionale), i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Il proprietario o l obbligato in solido (siano essi persona fisica o giuridica) che non forniscono, salvo giustificato e documentato motivo, i dati di identificazione del conducente responsabile della violazione sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250 ad euro 1.000, introdotta come disposizione sanzionatoria autonoma con finalità di deterrente, sulla scia dunque delle motivazioni che hanno portato alla previsione della patente a punti. Inoltre, è stata prevista in via di sanatoria, al fine di evitare evidenti disparità di trattamento, la riattribuzione, a seguito di istanza dell interessato, dei punti della patente del proprietario del veicolo illegittimamente decurtati per mancata identificazione del conducente. Le procedure di riattribuzione saranno stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Sono fatti salvi, però, gli effetti degli esami di revisione eventualmente già sostenuti in seguito all esaurimento dei punti della patente. L articolo 2 prevede l entrata in vigore del decreto-legge. Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 3596 Analisi tecnico-normativa Ambito dell intervento con particolare riguardo all individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti (destinatari indiretti) Attività interessate dall intervento Circolazione su strade e autostrade; identificazione del conducente responsabile dell infrazione al codice della strada; riattribuzione dei punti patente sottratti al proprietario del veicolo in caso di mancata identificazione del conducente responsabile della violazione. Ambito territoriale di riferimento dell intervento Tutto il territorio nazionale. Settori di attività economica coinvolti L intervento non si riferisce direttamente ad attività economiche. Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo Attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 12-24 gennaio 2005. Necessità di identificare il conducente responsabile dell infrazione al fine dell applicazione delle sanzioni previste; riduzione del numero delle infrazioni e, conseguentemente, degli incidenti stradali. Rischi che l intervento mira ad evitare o ridurre L intervento mira a ridurre i rischi sulla salute pubblica derivanti da incidenti stradali a seguito di infrazioni al codice della strada. Obiettivi generali e specifici; immediati, di medio e lungo periodo del provvedimento Riduzione del numero di incidenti stradali, con effetti anche letali nel più vasto ambito della politica pubblica finalizzata al miglioramento della sicurezza sulle strade.

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 3596 Analisi dell impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente Il provvedimento in esame apporta modifiche all articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l innovazione della legislazione vigente Il provvedimento in esame si è reso necessario per dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 12-24 gennaio 2005. Inoltre, al fine di disincentivare la commissione delle infrazioni, e sulla scia delle motivazioni che hanno portato all introduzione della patente a punti, è stata aumentata in maniera significativa, ed introdotta come previsione sanzionatoria autonoma, la sanzione pecuniaria connessa alla mancata fornitura dei dati di identificazione del conducente responsabile della violazione. Ricognizione degli obiettivi del provvedimento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento Il provvedimento intende perseguire l obiettivo della riduzione delle infrazioni al codice della strada e quindi degli incidenti, aumentando la possibilità dell identificazione del responsabile attraverso la previsione di sanzioni amministrative di portata non irrilevante, da applicare al proprietario del veicolo in caso di omessa comunicazione dei dati del conducente responsabile dell infrazione. Verifica dell esistenza a carico dei cittadini e delle imprese di oneri finanziari, organizzativi e adempimenti burocratici Non si prevedono ulteriori oneri finanziari, organizzativi e adempimenti burocratici oltre quelli già previsti dalla normativa vigente in materia di comunicazione dei dati del conducente responsabile dell infrazione. Per la riattribuzione dei punti della patente al proprietario del veicolo in caso di mancata identificazione del conducente responsabile della violazione, decurtati prima della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 12-24 gennaio 2005, l interessato dovrà presentare un istanza. Le procedure di attribuzione saranno stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N. 3596 Elementi di drafting e linguaggio normativo Non si rilevano nel testo definizioni normative che non siano già utilizzate nel vigente ordinamento. I riferimenti normativi citati nel provvedimento risultano corretti anche con riguardo alla loro individuazione.

Atti parlamentari 8 Senato della Repubblica N. 3596 Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) Il decreto in esame risulta necessario per dare attuazione alla sentenza n. 27 del 12-24 gennaio 2005, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nella parte in cui dispone che nel caso di mancata identificazione del conducente del veicolo che ha commesso la violazione, la segnalazione ai fini della decurtazione dei punti dalla patente deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, e non prevede invece che nel caso di mancata identificazione del conducente, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire all organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Si è ritenuto inoltre opportuno prevedere in via di sanatoria, al fine di evitare evidenti disparità di trattamento, la riattribuzione (con modalità da stabilire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) dei punti della patente del proprietario del veicolo decurtati nel passato per mancata identificazione del conducente. Inoltre, è risultato necessario procedere, mediante l emissione di un provvedimento urgente, all inserimento di misure che consentano di perseguire efficacemente le finalità preventive della riduzione degli incidenti stradali conseguenti alla commissione delle infrazioni al codice della strada. Pertanto al fine di disincentivare la commissione delle infrazioni e sulla scia delle motivazioni che hanno portato all introduzione della patente a punti, è stata inoltre aumentata in maniera significativa, ed introdotta come previsione sanzionatoria autonoma, la sanzione pecuniaria connessa alla mancata fornitura dei dati di identificazione del conducente responsabile della violazione.

Atti parlamentari 9 Senato della Repubblica N. 3596 Allegato (Previsto dall articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127) TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada.... Omissis... Art. 126-bis. Patente a punti. 1. All atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione. 1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente. 2. L organo da cui dipende l agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell organo di polizia dell avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro

Atti parlamentari 10 Senato della Repubblica N. 3596 trenta giorni dalla richiesta, all organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall articolo 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica. 3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri. 4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purchè il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale fine, l attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l aggiornamento dell anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento. 5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti. 6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all esame di idoneità tecnica di cui all articolo 128. A tale fine, l ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.

Atti parlamentari 11 Senato della Repubblica N. 3596 Tabella dei punteggi previsti all articolo 126-bis Norma violata Punti Art. 141 Comma8... 5 Comma 9, terzo periodo... 10 Art. 142 Comma8... 2 Comma9... 10 Art. 143 Comma11... 4 Comma12... 10 Comma 13, con riferimento al comma 5...... 4 Art. 145 Comma5... 6 Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 5 Art. 146 Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata... 2 Comma3... 6 Art.147 Comma5... 6 Art. 148 Comma 15, con riferimento al comma 2...... 3 Comma 15, con riferimento al comma 3...... 5 Comma 15, con riferimento al comma 8...... 2 Comma 16, terzo periodo......... 10 Art.149 Comma4... 3 Comma 5, secondo periodo........ 5 Comma6... 8 Art. 150 Comma 5, con riferimento all articolo 149, comma 5. 5 Comma 5, con riferimento all articolo 149, comma 6. 8 Art.152 Comma3... 1 Art.153 Comma10... 3 Comma11... 1 Art.154 Comma7... 8 Comma8... 2 Art. 158 Comma 2, lettere d), g) e h)... 2 Art.161 Commi1e3... 2 Comma2... 4 Art.162 Comma5... 2 Art.164 Comma8... 3 Art.165 Comma3... 2 Art. 167 Commi 2, 5 e 6, con riferimento a: a) eccedenza non superiore a 1t...... 1 b) eccedenza non superiore a 2t...... 2 c) eccedenza non superiore a 3t... 3 d) eccedenza superiore a 3t...... 4 Commi 3, 5 e 6, con riferimento a: a) eccedenza non superiore al 10 per cento...... 1 b) eccedenza non superiore al 20 per cento...... 2 c) eccedenza non superiore al 30 per cento...... 3 d) eccedenza superiore al 30 per cento...... 4 Comma7... 3 Art.168 Comma7... 4 Comma8... 10 Comma9... 10 Comma 9-bis... 2

Atti parlamentari 12 Senato della Repubblica N. 3596 Norma violata Punti Art.169 Comma8... 4 Comma9... 2 Comma10... 1 Art.170 Comma6... 1 Art.171 Comma2... 5 Art.172 Commi8e9... 5 Art.173 Comma3... 5 Art.174 Comma4... 2 Comma5... 2 Comma7... 1 Art.175 Comma13... 4 Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a) 2 Comma16... 2 Art.176 Comma19... 10 Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b)... 10 Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d) 10 Comma21... 2 Art.177 Comma5... 2 Art.178 Comma3... 2 Comma4... 1 Art. 179 Commi 2 e 2-bis... 10 Art.186 Commi2e7... 10 Art.187 Commi7e8... 10 Art. 189 Comma 5, primo periodo......... 4 Comma 5, secondo periodo........ 10 Comma6... 10 Comma9... 2 Art.191 Comma1... 5 Comma2... 2 Comma3... 5 Comma4... 3 Art.192 Comma6... 3 Comma7... 10 Per le patenti rilasciate successivamente al 1º ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.

Atti parlamentari 13 Senato della Repubblica N. 3596 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. È convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Atti parlamentari 14 Senato della Repubblica N. 3596 Decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2005 Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare la normativa vigente alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 12 gennaio 2005, con cui è stata dichiarata l illegittimità costituzionale dell articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, in tema di omessa identificazione del conducente del veicolo che ha commesso la violazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell interno; emana il seguente decreto-legge: Articolo 1. 1. All articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito indicato: «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modifiche: a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell articolo 196, deve fornire all organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione»; b) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documen-

Atti parlamentari 15 Senato della Repubblica N. 3596 tato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.»; 2. Il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ai sensi dell articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito, previa istanza da parte dell interessato, al titolare della patente medesima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure per la riattribuzione. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 del citato articolo 126-bis, adottati a seguito di perdita totale del punteggio, cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma. Articolo 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 settembre 2005. Visto, il Guardasigilli: Castelli. CIAMPI Berlusconi Lunardi Pisanu

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