... STATUTO CONSORZIO G.A.L.A.



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.......................... STATUTO CONSORZIO G.A.L.A. AGGIORNATO CON DELIBERA DELL ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI TRIESTE, 11 DICEMBRE 2012 AGGIORNATO CON DELIBERA DELL ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI ROMA, 21 FEBBRAIO 2014

STATUTO 1. DENOMINAZIONE Tra le Agenzie di assicurazione di Allianz S.p.A., è costituito un Consorzio denominato Consorzio G.A.L.A. Possono fare parte del Consorzio tutte le Agenzie, ditte individuali o società, operanti con mandato Allianz S.p.A. di cui almeno un agente sia iscritto alla Associazione AAA - Associazione Agenti Allianz che facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo. In caso di mandato a persona giuridica deve essere delegata una persona fisica a rappresentare la società stessa. 2. SEDE Il Consorzio ha sede in 34123 Trieste via Fabio Filzi, 21/1 Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà trasferire la sede dell ufficio consortile, nonché istituire e/o sopprimere altri uffici. 3. SCOPO E OGGETTO 3.1. Il Consorzio non ha scopo di lucro. Esso si propone di coordinare l attività delle imprese consorziate e di migliorarne la capacità produttiva e l efficienza; di prestare ogni assistenza per facilitare e potenziare l esplicazione dell attività dei consorziati fornendo servizi e beni a condizioni più vantaggiose di quelle che gli stessi potrebbero individualmente procurarsi. 3.2. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo il Consorzio ha per oggetto: a) Gestire ogni attività demandata dal Consiglio Direttivo dell Associazione AAA - Associazione Agenti Allianz. b) Prendere iniziative che siano di ausilio o di completamento dell attività dei soci anche in settori collaterali o affini a quello assicurativo nel rispetto delle norme al momento vigenti senza esclusione di iniziative che per normative di leggi varate o sopravvenute si dovessero rendere utili agli associati; c) Effettuare operazioni immobiliari quali acquisto e/o compravendita di immobili e la loro gestione per conseguire i fini consortili; d) Costituire un Fondo di garanzia per far erogare tramite aziende di credito convenzionate finanziamenti, leasing ect. agli associati; e) Costituire Società Consortili che si possano rendere utili agli associati nell esercizio della loro attività; f) Farsi promotore di agevolazioni e convenzioni verso enti privati e pubblici al fine di offrire servizi migliori ai propri associati; g) Svolgere attività connessa con l organizzazione di corsi per l istruzione e selezione di personale per la rete di vendita, per i titolari di agenzia al fine di migliorare la professionalità, utilizzando anche contributi pubblici. Svolgere attività editoriale nel campo assicurativo rivolta agli associati oltre a gestire e distribuire software, fornendo la necessaria consulenza ed assistenza agli associati. h) Farsi promotore di iniziative idonee a facilitare ed incrementare lo sviluppo degli affari delle agenzie associate.

4. DURATA La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2070, salvo proroga o anticipato scioglimento che dovranno essere approvati su delibera dell assemblea a maggioranza assoluta dei consorziati. 5. AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI 5.1 Il numero dei consorziati è illimitato. 5.2 Non possono in ogni caso essere ammessi imprenditori sottoposti a procedure concorsuali ovvero inabilitati o interdetti. 5.3 I soggetti che intendono entrare a far parte del Consorzio dovranno dichiarare nella domanda di essere a conoscenza, di accettarle e di attenersi integralmente a tutte le disposizioni del presente Statuto. La domanda di ammissione dovrà altresì contenere, la dichiarazione di appartenenza all Associazione AAA - Associazione Agenti Allianz, la denominazione dell impresa agenzia, la sua sede legale, le generalità del o dei suoi legali rappresentanti, il delegato in caso di società. 5.4 L accoglimento della domanda dovrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo, in occasione della prima riunione utile. 5.5 Il nuovo consorziato, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, deve versare il contributo di partecipazione al Fondo Consortile nella misura e secondo modalità previste dal presente Statuto. 6. RECESSO ED ESCLUSIONE 6.1. I consorziati potranno recedere dal Consorzio, in qualunque tempo. La dichiarazione di recesso deve essere trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equipollente al consiglio direttivo e diviene efficace sessanta giorni dopo la ricezione. Il recedente conserva l'obbligo di adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri dallo stesso assunti nei confronti del Consorzio o di terzi anteriormente allo scioglimento del vincolo. 6.2. L'esclusione può essere deliberata nei confronti del consorziato che: Abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti prescritti per l ammissione; Non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili; Non abbia adempiuto alle obbligazioni derivanti dal presente contratto ovvero a quelle assunte per suo conto dal Consorzio. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo che ne darà comunicazione e motivazione al socio tramite lettera raccomandata. Il socio potrà ricorrere contro tale provvedimento all Assemblea dei Soci che delibererà in occasione della prima riunione utile. 6.3. In caso di recesso o esclusione il consorziato non ha diritto al rimborso della quota di partecipazione. 7. FONDO CONSORTILE, CONTRIBUTI INIZIALI, PERIODICI E STRAORDINARI, CORRISPETTIVI 7.1. Il fondo consortile è illimitato ed è costituito dai contributi di adesione versati dai consorziati. 7.2. Il contributo di partecipazione, che ciascun consorziato è tenuto a versare, è stabilito nella misura di 50,00 (cinquantaeuro). Tale contributo può essere adeguato con delibera assembleare. 7.4. Oltre al contributo di partecipazione, ciascun consorziato deve contribuire alle spese del Consorzio mediante versamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

7.5. L Assemblea potrà deliberare altresì contributi straordinari in misura uguale per tutti ove il Fondo Consortile divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi previsti nel presente Statuto. 7.6. Il singolo consorziato dovrà altresì rimborsare al Consorzio le spese da questo sostenute per l esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato. 7.7. Il Consorzio può ricevere contributi da terzi a fine di liberalità compresi eventuali contributi deliberati dal Consiglio direttivo dell Associazione AAA - Associazione Agenti Allianz. 8. ORGANI DEL CONSORZIO 8.1. Sono organi del Consorzio: a) L Assemblea dei consorziati; b) Il Consiglio Direttivo; c) Il Presidente ed il Vice-Presidente. 9. ASSEMBLEA 9.1. L Assemblea è costituita da tutti i consorziati. Ciascun consorziato ha diritto ad un voto. Non possono esercitare il diritto di voto i consorziati in mora con i versamenti dovuti ovvero che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal presente Statuto ovvero alle deliberazioni degli organi consortili. Ciascun consorziato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro consorziato mediante delega scritta. Ogni consorziato non potrà ricevere più di due deleghe. 9.2. L Assemblea è convocata almeno una volta all anno per l esame del rendiconto ed inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l opportunità ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un quinto (1/5) dei consorziati. La convocazione dell Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o via telematica almeno dieci giorni prima della data fissata per l adunanza. Nell avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l ora dell assemblea e l elenco delle materie da trattare. L Assemblea è regolarmente costituita con la presenza o per delega di almeno ¼ dei consorziati in regola con i contributi. 9.3. Le deliberazioni dell Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti ad eccezione delle materie per le quali il presente Statuto dispone diversamente. Le deliberazioni dell Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto in apposito libro di cui i consorziati possono prendere visione ed ottenere estratti. 9.4. L Assemblea è competente a: a) Eleggere due membri del Consiglio Direttivo; b) Determinare gli eventuali compensi del Consiglio Direttivo c) Approvare il bilancio consuntivo e preventivo; d) Deliberare eventuali contributi straordinari dei consorziati previsti nel precedente articolo 7.5; e) Emanare disposizioni al Consiglio Direttivo per il miglior raggiungimento degli scopi consortili; f) Nominare i liquidatori determinandone i poteri; g) Deliberare sulle modifiche del presente Statuto. 10. CONSIGLIO DIRETTIVO 10.1. Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente del Consorzio, dal Vice-Presidente e da tre membri tutti scelti esclusivamente tra i soci consorziati e/o iscritti all Associazione Agenti Allianz. Il Consiglio direttivo dell Associazione AAA - Associazione Agenti Allianz nomina tre membri del Consiglio Direttivo del Consorzio ed i rimanenti due sono di nomina assembleare.

Il Consiglio Direttivo così composto, nella prima riunione di Consiglio, nomina, a maggioranza, Presidente e Vice-Presidente, scelti tra i membri nominati dal Consiglio direttivo dell Associazione AAA - Associazione Agenti Allianz. 10.2 I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 10.3. Il Consiglio Direttivo del Consorzio decade se decade, per qualsiasi causa o ragione, il Consiglio direttivo dell Associazione AAA - Associazione Agenti Allianz, fatti salvi gli atti di ordinaria amministrazione. 10.4. Il Consiglio Direttivo è competente a: a) Predisporre il bilancio consuntivo e preventivo; b) Determinare la misura della quota annuale per contribuire alle spese del Consorzio in conformità alle disposizioni del presente Statuto; c) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio, salvo quelli riservati, per legge o per disposizione del presente Statuto, alla competenza di altri organi. 10.5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all anno per la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo viene convocato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata, telegramma, e-mail o telefax al domicilio dei consiglieri, con un preavviso non inferiore a tre giorni liberi prima di quello fissato per l adunanza. 10.6. Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 10.7 I componenti del Consiglio Direttivo possono decadere per:. dimissioni degli stessi da comunicarsi al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata;. perdita della qualifica di socio;. revoca per giusta causa. 10.8 In caso di cessazione della carica di un membro del Consiglio Direttivo per qualsiasi motivo, la surroga dello stesso si opererà:. per nomina del Consiglio direttivo dell AAA - Associazione Agenti Allianz di un nuovo membro, se la cessazione riguarda un suo nominato. per nomina del primo escluso tra i candidati non eletti nell Assemblea consortile, se la cessazione riguarda un membro di nomina assembleare. 11. PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE 11.1. Al Presidente spetta la rappresentanza sostanziale e processuale del Consorzio. Egli è competente a: a) Nominare avvocati e procuratori nei giudizi attivi e passivi di cui il Consorzio è parte; b) Rilasciare quietanze liberatorie delle somme di denaro, da chiunque ed a qualsiasi titolo, versate al Consorzio; c) Convocare e presiedere le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo; d) Dare disposizioni per l esecuzione delle delibere degli organi consortili; e) Eseguire gli incarichi espressamente conferitigli dall Assemblea o dal Consorzio Direttivo; f) Vigilare sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei libri del Consorzio. 11.2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell assenza o dell impedimento del Presidente. 12. BILANCIO 12.1 Entro il 1 novembre di ogni anno, il Consiglio direttivo predispone il bilancio preventivo per l anno successivo, da sottoporre all approvazione dell Assemblea dei Consorziati. L esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro due mesi dalla chiusura dell esercizio, il Consiglio Direttivo predisporrà un bilancio consuntivo da sottoporre all approvazione dell Assemblea dei consorziati entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio. Qualora particolari esigenze lo richiedano l organo amministrativo o l Assemblea potranno elevare tale termine a sei mesi dalla chiusura dell esercizio.

Il bilancio consuntivo dovrà essere depositato entro due mesi, a norma dell art. 2615 bis Codice Civile. 12.2. L eventuale residuo attivo risultante dal bilancio consuntivo non può essere diviso fra i consorziati ma deve essere destinato all incremento del Fondo Consortile. 13. MODIFICHE DEL CONTRATTO 13.1 L Assemblea, regolarmente costituitasi, delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti le modifiche del presente Statuto. 14. SCIOGLIMENTO 14.1 Il Consorzio si scioglie per le cause previste dall art. 2611 del Codice Civile. In caso di scioglimento del Consorzio l Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. 14.2. Le attività residuate dopo l estinzione di tutte le passività saranno devolute all Associazione AAA - Associazione Agenti Allianz. 14.3 Il Consiglio direttivo, protempore, proseguirà in carica per tutta la durata della fase transitoria prevista al Capo I e Capo II dello Statuto dell Associazione AAA - Associazione Agenti Allianz. 15. CLAUSOLA ARBITRALE 15.1. Tutte le eventuali controversie che dovesse insorgere tra i Soci, tra i Soci ed il Consorzio o i suoi Amministratori, verranno obbligatoriamente risolte mediante un arbitrato irrituale ed inappellabile, da rendersi in via equitativa con decisione avente efficacia di negozio tra le parti. 15.2. Il Collegio Arbitrale sarà composto di tre membri dei quali due designati da ciascuna delle parti in lite e il terzo, che assumerà le funzioni di Presidente, dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente dei Tribunale di Trieste. Nel caso di controversia tra più di due parti, ciascuna di esse nominerà il proprio arbitro e qualora così nominati risultino in numero pari, la nomina dell arbitro ulteriore sarà rimessa al Presidente dei Tribunale di Trieste, che provvederà anche a designare il Presidente del Collegio. 16. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 16.1 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, trovano applicazione le norme del Codice Civile in materia di Consorzi, nonché le disposizioni richiamate nelle norme suddette.