MERCATO DEL CONTADINO

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COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA DI TRAPANI MERCATO DEL CONTADINO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO AGRICOLO Approvato con delibera di C.C. n. 124 del 28/11/2012

INDICE Art.1 Istituzione Art.2 Art.3 Art.4 Finalità Soggetti ammessi alla vendita Periodi di apertura ed orari Art.5 Gestione, direzione e organismo di controllo Art.6 Art.7 Art.8 Art.9 Domanda di partecipazione Selezione delle domande Cosa si può vendere Prezzi Art.10 Obblighi degli operatori Art. 11 Obblighi del gestore Art. 12 Durata

Art. 1 Istituzione E istituito sul territorio del Comune di Castellammare del Golfo il mercato agricolo denominato Mercato Contadino (di seguito indicato come mercato), riservato agli imprenditori agricoli, per favorire la vendita diretta dei prodotti derivanti dall esercizio dell attività agricola, anche a seguito di manipolazione e trasformazione. Il mercato è ubicato nel Comune di Castellammare del Golfo, su area pubblica (Piazza Petrolo nonchè Scopello nel periodo giugno settembre) previa acquisizione di parere tecnico da parte del Comando di Polizia Municipale in ordine alla viabilità. Il mercato è costituito da un numero massimo di 50 spazi per la vendita. Il numero dei posteggi può variare secondo l'andamento stagionale. Il mercato è affidato in gestione ad un soggetto gestore tra i partecipanti all'iniziativa ed individuato dal Responsabile SUAP a seguito di pubblico avviso. Art. 2 Finalità Il mercato ha lo scopo di: a) promuovere la vendita e l acquisto di merce fresca e trasformata e il rapporto tra il mondo della produzione ed il mondo del consumo; b) realizzare lo sviluppo della filiera corta del prodotto agroalimentare del territorio e del prodotto a chilometro zero, incentivando il consumo di prodotti locali e stagionali e favorendo il giusto rapporto prezzo-qualità nonché la trasparenza dei prezzi applicati; c) favorire la distribuzione di prodotti locali e stagionali dalla chiara e garantita tracciabilità e provenienza; d) far conoscere la cultura rurale ed in particolare i piccoli produttori e le piccole produzioni presenti sul territorio. All interno del mercato possono essere effettuate iniziative culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari del territorio rurale di riferimento da parte degli espositori. Ai consumatori vengono garantiti: a) maggiori genuinità, b) freschezza, c) qualità d) prodotti legati al naturale ritmo della natura, risultando ecologicamente sostenibile, in quanto non sono necessari lunghi trasporti per la distribuzione. Art. 3 Soggetti ammessi alla vendita Possono partecipare al mercato gli imprenditori agricoli (singoli, associati e/o costituiti in società), i

consorzi di produttori e le cooperative di imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, che rispettino le seguenti condizioni: a) ubicazione dell'azienda e dei fondi agricoli in conduzione entro il territorio di Castellammare del Golfo Alcamo Calatafimi Segesta, con una distanza massima da Castellammare di 30 chilometri e con priorità per gli operatori residenti nel comune di Castellammare del Golfo; b) l'attività' di vendita all'interno del mercato deve essere esercitata dal titolare dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, dai familiari coadiuvanti, o dal personale dipendente di ciascuna impresa. Art. 4 Periodi di apertura ed orari Il mercato si svolge nella Piazza Petrolo la domenica dalle ore 8,00 alle ore 13,00, con possibilità di accedere all area e di completare le operazioni di allestimento 2 ore prima e di lasciare l area 2 ore dopo il termine del mercato, con l'obbligo di provvedere alla pulizia dei siti di pertinenza Il mercato nel periodo giugno settembre si svolge anche nella Piazza Nettuno- Scopello il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00, con possibilità di accedere all area e di completare le operazioni di allestimento 2 ore prima e di lasciare l area 2 ore dopo il termine del mercato. In occasione di particolari festività e di manifestazioni, l orario potrà essere prolungato sino alle ore 20,00. Le aziende partecipanti al mercato non possono smontare la propria struttura prima dell orario prestabilito per il termine del mercato. Il mercato non si terrà nelle giornate: 1 gennaio, 15 agosto, 21 agosto, Natale, Pasqua. Art. 5 Gestione, direzione e organismo di controllo Le funzioni d indirizzo e di controllo delle attività svolte nell ambito del mercato sono affidate ad una commissione, che con apposito disciplinare interno del mercato, è in grado di esercitare attività di rappresentanza degli espositori e delle realtà associative che vi aderiscono, di segnalare nuovi partecipanti, organizzare iniziative collaterali, tutelare l immagine e controllare la qualità dei prodotti. La commissione è così composta: dal Responsabile SUAP. n.1 rappresentante dell'ente gestore. n. 2 rappresentanti degli operatori partecipanti al mercato. n. 1 rappresentante della ASP di Trapani. I componenti della commissione restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati. La commissione, la cui attività è a titolo gratuito, è convocata dal Dirigente SUAP o suo delegato almeno 4 volte all anno, oppure quando lo richiedono almeno 3 componenti. La commissione avrà i seguenti compiti:

- organizzazione e funzionamento del mercato curando il rispetto del decoro e l osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie; - gestione dei rapporti con gli operatori partecipanti; - rilevazione dei prezzi secondo le normative vigenti; - azioni di promozione del mercato; - organizzazione di iniziative collaterali, di carattere culturale, didattico, e dimostrative legate ai prodotti alimentari del territorio rurale di riferimento; valutazione delle domande di partecipazione. Art. 6 Domanda di partecipazione La domanda di partecipazione, il cui schema sarà pubblicato sul sito www.comune.castellammare.tp.it deve contenere: - le generalità del richiedente e la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente; - anagrafica completa dell azienda agricola; - descrizione dell attività aziendale con l'indicazione delle colture praticate e/o della tipologia di allevamento; - la stima quantitativa dei prodotti che si intendono porre in vendita e della relativa stagionalità; - i periodi dell anno in cui l azienda è disponibile a partecipare al mercato; Inoltre la domanda deve essere corredata da dichiarazione relativa a: - iscrizione al registro delle imprese; - comunicazione di inizio dell attività di vendita diretta da parte dei produttori agricoli; - denuncia di inizio attività produttiva, o di precedenti autorizzazioni sanitarie; - eventuali certificazioni conseguite dall azienda per i prodotti posti in vendita La partecipazione è subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa nonché delle disposizioni a tutela dei consumatori a seguito di verifiche comunali. La presentazione della domanda di partecipazione implica l accettazione integrale del presente regolamento. Le domande devono essere presentate presso la sede del Comune di Castellammare del Golfo C.so B. Mattarella n. 24. Art. 7 Selezione delle domande Nell organizzazione del mercato deve essere favorita la più ampia rappresentatività di categorie merceologiche. Nell assegnazione degli spazi di vendita si applicheranno i seguenti parametri che determineranno una graduatoria finale. Parametri punteggio:

Periodo di partecipazione al mercato 1 punto per ogni mese ( massimo 12 punti) Certificazioni di qualità dell azienda e/o dei prodotti in vendita 5 punti Prodotti non presenti sul mercato 10 punti Azienda singola (ditta individuale) o società semplice 10 punti Azienda cooperativa 2 punti Sono possibili assegnazioni di postazioni a termine per produzioni stagionali. In caso di parità di punteggio avrà priorità l azienda che ha presentato la domanda per prima (farà fede la data e il numero di protocollo). Le domande di partecipazione indirizzate al SUAP U.O. n.2 Attività Commerciali devono essere presentate all'ufficio Protocollo del Comune C.so B. Mattarella n. 24 ogni anno preferibilmente entro il 31 ottobre. Entro i 30 giorni successivi sarà pubblicata all Albo Pretorio del Comune la graduatoria relativa all anno successivo con decorrenza 1 gennaio 31 dicembre. Della stessa sarà data comunicazione tramite lettera raccomandata a tutte le aziende che hanno presentato domanda di partecipazione. In via transitoria per il primo anno di istituzione del mercato, le domande potranno essere presentate entro 30 giorni dalla esecutività della delibera consiliare di approvazione del regolamento per la disciplina del mercato agricolo, previo apposito bando da parte del Responsabile del SUAP. Art. 8 Cosa si può vendere Possono essere posti in vendita solo prodotti agricoli freschi o trasformati dalle aziende agricole ammesse al mercato. I prodotti agricoli posti in vendita devono essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice. Nel caso di prodotti trasformati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici di origine prevalentemente aziendale, devono essere tipici e finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell impresa. Qualora la trasformazione non avvenga in azienda, si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione fiscale e sanitaria, l origine aziendale della materia prima. Nell organizzazione del mercato si dovrà favorire la più ampia rappresentatività di categorie merceologiche. L eventuale aggiunta successiva di altri prodotti da parte di un operatore del mercato, oltre a quelli già indicati nella domanda di ammissione, deve essere espressamente autorizzata per iscritto dal Responsabile del SUAP sentita la commissione. Art. 9 Prezzi I prezzi dei prodotti posti in vendita saranno monitorati dalla Commissione attraverso rilevazioni

periodiche. Ogni azienda dovrà trasmettere entro il giorno cinque di ogni mese la lista dei prodotti posti in vendita con i prezzi applicati nel mese in corso. Art. 10 Obblighi degli operatori E fatto obbligo agli operatori del mercato di occupare lo spazio di vendita entro le ore 8,00 e di lasciare pulito e sgombero da rifiuti l area di vendita e le aree circostanti al termine del mercato. Le aziende agricole partecipanti al mercato dovranno garantire al consumatore la possibilità di effettuare visite concordate presso la sede dell azienda stessa al fine di constatare di persona quanto posto in vendita. L azienda agricola che partecipa al mercato deve sottoscrivere un impegno ad essere presente con continuità e versare una cauzione al soggetto gestore di 200,00 che verrà trattenuta in caso di mancato rispetto dell impegno di partecipazione mediante versamento presso la tesoreria comunale. Ogni azienda agricola è tenuta al pagamento al Comune. del canone di occupazione del suolo pubblico, della tariffa rifiuti, dell eventuale fornitura di acqua e di energia elettrica e di altre eventuali spese. Al termine dell orario di vendita ogni operatore deve smaltire negli appositi contenitori per la raccolta differenziata tutti i rifiuti prodotti lasciando l area sgombra e pulita. Art. 11 Obblighi del gestore Il gestore si impegna a partecipare ad almeno 5 iniziative all anno organizzate dal Comune, proponendo degustazioni dei prodotti in vendita nell ambito del mercato. L organizzazione e la successiva pulizia sarà a carico dell amministrazione comunale. Il gestore si impegna a fornire al SUAP U.O. n.2 Attività Commerciali ogni informazione o documentazione che sarà ritenuta necessaria allo svolgimento dell ordinaria attività di controllo. La concessione dei posteggi nell area di mercato e la gestione delle partecipazioni degli operatori sono rimessi al gestore, che si impegna ad operare in ottemperanza alle regole fissate dall Amministrazione Comunale con il presente regolamento. Art. 12 Durata A livello sperimentale è prevista la durata di anni tre del mercato. Il Responsabile del SUAP su richiesta del gestore può rinnovarne la durata previa delibera del Consiglio Comunale.