Giunta Regionale - Deliberazioni n 000401 del 13/04/2001 (Boll. n 19 del 09/05/2001, parte Seconda, SEZIONE I) GIUNTA REGIONALE



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Giunta Regionale - Deliberazioni n 000401 del 13/04/2001 (Boll. n 19 del 09/05/2001, parte Seconda, SEZIONE I) GIUNTA REGIONALE LR 23.03.2000 n. 42 - Direttore tecnico Agenzia di viaggi - a) materie di esame e modalità per l'effettuazione delle prove; b) modalità necessarie a comprovare il possesso dei requisiti professionali. -------------------------------------------------------------------------------- LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"; Visto in particolare il 3 comma dell`art. 89 della citata LR n. 42/00 che attribuisce alla Giunta Regionale, con propria deliberazione, il compito di specificare le materie di esame di idoneità alla direzione tecnica di agenzia di viaggio e determinare le modalità per l'effettuazione delle prove; Visto altresì in particolare il 6 comma dell'art. 88 della citata LR n. 42/00 che attribuisce alla Giunta Regionale, con propria deliberazione, il compito di stabilire le modalità necessarie a comprovare la sussistenza dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio; Visti gli artt. 3 e 97 della citata LR n. 42/00 da cui deriva che i suddetti esami di idoneità, dopo un anno dall'entrata in vigore della medesima LR n. 42/00 (e cioè dal 18 aprile 2001), saranno espletati dalle Provincie; A voti unanimi DELIBERA Di approvare nel testo allegato quale parte integrante della presente deliberazione: A) Le materie di esame e le modalità per l'effettuazione delle prove per l'idoneità alla direzione tecnica di agenzia di viaggio; B) Le modalità necessarie a comprovare il possesso del requisito per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio. Il presente provvedimento soggetto a pubblicità ai sensi della LR n. 9/95, dovendo essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato per intero, compreso l'allegato, sul BURT ai sensi dell'art. 2 della LR n. 18/96. Segreteria della Giunta Il Coordinatore Valerio Pelini A) MATERIE DI ESAME E MODALITÀ PER L'EFFETTUAZIONE DELLE PROVE PER L'IDONEITÀ ALLA DIREZIONE TECNICA DI AGENZIA DI VIAGGI Art. 1 (Materie d'esame) 1. L'esame di idoneità per direttore tecnico di cui all'art. 89 della LR 23 marzo 2000, n. 42 consiste in una prova orale sulle seguenti materie: 1. Tecniche dell'amministrazione delle agenzie. 1.1. Ragioneria e contabilità aziendale: costi e ricavi, contabilità elementare, piano dei conti, bilancio, contabilità forfettaria. 1.2. La gestione finanziaria: finanziamenti interni ed esterni. 1.3. Rapporti con gli istituti di credito: servizi bancari, bollettino dei cambi, valutarie. 1.4. Legislazione tributaria: le imposte dirette nelle aziende individuali, società di persone e di capitali; il

regime IVA nelle agenzie di viaggi. 1.5. Organizzazione e legislazione del lavoro: il contratto di lavoro, varie forme di assunzioni, i libri obbligatori, gli elementi della retribuzione, risoluzione del rapporto di lavoro. 2. Organizzazione dei servizi di agenzia 2.1. Strutture organizzative delle Agenzie di viaggi. 2.2. Il personale delle Agenzie di viaggi. 2.3. I prodotti delle Agenzie di viaggi: i servizi turistici. 2.4. L`organizzazione di viaggio: struttura e preventivo. 2.5. Il contratto di viaggio. 2.6. Le assicurazioni: principali compagnie assicuratrici; contratto di assicurazione; rischi del turista; premi; l'annullamento del viaggio sotto il profilo assicurativo; responsabilità delle agenzie di viaggi. 2.7. La prenotazione dei servizi: Convenzione e accordi internazionali nei rapporti con le strutture ricettive. 2.8. La vendita della biglietteria. 2.9. Formalità doganali e norme valutarie. 3. Tecnica dei trasporti. 3.1. Il trasporto aereo: la regolamentazione del trasporto aereo e gli Organismi Internazionali; le convenzioni e gli accordi internazionali; prenotazione e pratiche di imbarco; le tariffe aeree; normative giuridiche nel trasporto aereo; i servizi charter. 3.2. Il trasporto ferroviario nazionale: la rete, i treni e i servizi, la prenotazione; disposizioni normative e tariffarie; i servizi complementari. 3.3. Il trasporto ferroviario internazionale: gli accordi internazionali; i servizi internazionali; procedure e disposizioni tariffarie. 3.4. Trasporto marittimo: servizi di traghetti nazionali e internazionali, la crociera, il prezzo, il personale di bordo. 3.5. Il trasporto su gomma: servizi ordinari e da Gran Turismo; servizi di noleggio; servizi di locazione auto; strade e autostrade in Italia e in Europa. 4. Le strutture ricettive. 4.1. Classificazione alberghiera nazionale ed internazionale. 4.2. Classificazione tipologica. 4.3. Dimensioni alberghiere e tendenze evolutive. 4.4. Servizi alberghieri in Italia e all'estero. 4.5. La prenotazione dei servizi alberghieri. 4.6. Il contratto d'albergo; il contenuto del contratto; la caparra; la responsabilità dell'albergatore. 5. Tecnica commerciale del turismo. 5.1. L'aspetto economico del turismo; il mercato turistico; domanda, offerta e flussi turistici; 5.2. Il patrimonio turistico; l'intervento pubblico nel turismo; la politica comunitaria. 5.3. Il marketing turistico; gli strumenti del marketing; la politica del prodotto e la politica del prezzo; le strategie comunicative: promozione, pubblicizzazione del prodotto turistico e dell'immagine turistica; la politica di commercializzazione del prodotto. 5.4. Elementi di statistica per il turismo. 5.5. Le forme del turismo: d'affari, congressuale, balneare, montano, d'arte, termale, agriturismo. 5.6. Informatica e telematica nel settore turistico. 6. Elementi di diritto commerciale. 6.1. La nozione di imprenditore. L'imprenditore commerciale. 6.2. L'azienda, l'avviamento commerciale e la tutela della concorrenza. 6.3. La ditta e il marchio. 6.4. Le società. 6.5. Il contratto. Requisiti del contratto. Gli effetti del contratto. L'invalidità del contratto e la rescissione. 6.6. Forme e mezzi di pagamento: assegni, giroconto, carte di credito, traveller's ed eurocheques, ecc. 6.7. Il fallimento. 7. Legislazione 7.1. La legge quadro sul turismo. L'organizzazione pubblica relativa al turismo. Le funzioni degli Enti territoriali ENIT, ACI, CAI, APT e Enti privati nel settore turismo. 7.2. L'impresa turistica. Le strutture ricettive. La disciplina delle imprese alberghiere. La disciplina delle strutture extra - alberghiere, classificazione, autorizzazioni, prezzi, vincolo di destinazione. La legislazione sull'agriturismo. 7.3. La disciplina amministrativa delle Agenzie di viaggi. Il contratto di viaggi; i viaggi e le vacanze "tutto compreso". 8. Geografia turistica 8.1. Geografia generale ed economica di Europa, Asia, Africa, America e Oceania. 8.2. La climatologia: i climi nel mondo. 8.3. Il concetto di risorsa turistica: individuazione delle attrattive turistiche nei vari paesi.

8.4. Cenni di profilassi sanitari per i viaggi all'estero, l'assistenza sanitaria; i rischi secondo le condizioni climatiche e secondo l'assunzione di cibi; le grandi malattie (malaria, tifo, colera, febbre gialla). 9. Lingue straniere 9.1. Lingua inglese. 9.2. Altra lingua a scelta del candidato tra: francese tedesco, spagnolo. Art. 2 (Commissione d'esame) 1. La Commissione giudicatrice d'esame per direttore tecnico, nominata dalla Provincia, é composta dai seguenti membri: a) un rappresentante della Provincia con funzioni di Presidente b) un esperto di amministrazione delle agenzie di viaggi c) un esperto di tecnica e legislazione turistica d) un esperto di geografia turistica e) un esperto di lingua inglese 2. La Commissione é integrata con la presenza degli esperti di lingua francese, tedesca e spagnola. 3. Ai lavori della Commissione partecipano due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria piu` rappresentative a livello regionale senza diritto di voto. 4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente della Provincia. 5. Per ogni soggetto di cui ai commi 1, 2 e 3 e per il segretario della Commissione viene nominato un membro supplente. 6. La commissione giudicatrice resta in carica per la durata di tre anni e può essere confermata solo per un triennio; procede all'espletamento delle prove di esame ogni quattro mesi, qualora vi siano richieste; le sedute sono valide con la presenza dei membri di cui al comma 1 e, in sede di esame e di valutazione di ciascun candidato, degli esperti della specifica lingua estera. 7. I componenti la Commissione e il segretario sono nominati con decreto del dirigente dell'apposita struttura competente in materia di turismo. Ai componenti e segretario spettano i compensi previsti per le Commissioni giudicatrici di esame del personale della Provincia. 8. Le Amministrazioni Provinciali, sulla base di accordi sottoscritti, possono designare una o Provincie a svolgere gli esami per direttore tecnico, con valenza sul territorio di Provincie. 9. La prima sessione di esame, conclusa la fase transitoria di cui all`art. 97 della LR n. 42/00, non può protrarsi oltre il mese di ottobre 2001. Art. 3 (Domanda e svolgimento delle prove d'esame) 1. La domanda d'esame, presentata alla Provincia, deve indicare il possesso del diploma di scuola media superiore, la seconda lingua compresa tra francese tedesco e spagnolo nella quale il candidato intende essere esaminato, l'ubicazione della sede ove sarà svolta l'attività. 2. Il Presidente della Commissione decide sull'ammissibilità delle domande presentate, fissa il calendario delle prove e procede a darne comunicazione agli interessati. La Commissione stabilisce i criteri di valutazione delle prove; ha facoltà di stabilire, qualora il numero dei candidati lo renda necessario, il ricorso ad una preselezione scritta, col ricorso a quesiti con risposta chiusa, sulle materie di esame. 3. La prova d'esame consiste in un numero di domande sufficienti ad accertare la competenza del candidato in tutte le materie di esame; al termine di ogni prova la Commissione provvede alla valutazione del candidato ed esprime il proprio giudizio con una valutazione sintetica di idoneità o non idoneità. Al termine di ogni seduta viene esposto, in luogo ben visibile, nella sede dell'esame, l'elenco dei candidati esaminati, con il risultato delle prove sostenute, firmato dal Presidente e dal Segretario della Commissione. 4. La Provincia rilascia ha chi ha superato positivamente l'esame un attestato di idoneità. B) MODALITÀ NECESSARIE A COMPROVARE IL POSSESSO DEL REQUISITO PROFESSIONALE PER L`ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENZIA DI VIAGGIO Ai sensi art. 88, secondo comma lettera a) e sesto comma, della LR 23 marzo 2000, n. 42 le modalità necessarie a comprovare la sussistenza dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio sono di seguito indicate. Le certificazioni presenti nella seguente tabella sono da intendersi sostituite con autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive ai sensi dei DLgs 443, 444 e 445 del 28 dicembre 2000:

QUALIFICA PERIODO DI LAVORO E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TITOLARI (persone fisiche o legali rappresentanti di una società, esercenti A.D.V) CERTIFICAZIONE Autorizzazione/ di A.D.V. della quale risulti la titolarità o la legale rappresentanza per il periodo Autorizzazione/ di A.D.V. della quale risulti la titolarità o la legale rappresentanza per il periodo precedente formazione per 4 anni consecutivi nella funzione precedente formazione per 5 anni di lavoro presso una A.D.V. in qualità di dipendente o in qualità di socio L attività non può essere stata interrotta da Autorizzazione/ di A.D.V. della quale risulti la titolarità o la legale rappresentanza Autorizzazione/ di A.D.V. della quale risulti la titolarità o la legale rappresentanza contrattuale dell attività prestata come dipendente o socio INSTITORI Procura institoria dalla quale risulti la preposizione all esercizio di una A.D.V. o ad un ramo della stessa. Procura institoria dalla quale risulti la preposizione all esercizio di una A.D.V. o ad un ramo della stessa precedente formazione per

4 anni consecutivi nella funzione Procura institoria dalla quale risulti la preposizione all esercizio di una A.D.V. o ad un ramo della stessa precedente formazione per Procura institoria dalla quale risulti la preposizione all esercizio di una A.D.V. o ad un ramo della stessa 5 anni di lavoro presso una A.D.V. in qualità di dipendente o in qualità di socio dipendente o socio DIRETTORI TECNICI L'attività non può essere stata interrotta da Autorizzazione/ di A.D.V. dalla quale risulti la responsabilità della direzione tecnica Autorizzazione/ di A.D.V. dalla quale risulti la responsabilità della direzione tecnica precedente formazione di tre anni 4 anni consecutivi nella funzione Autorizzazione/ di A.D.V. dalla quale risulti la responsabilità della direzione tecnica precedente formazione di due anni Autorizzazione/ di A.D.V. dalla quale risulti la responsabilità della direzione tecnica DIPENDENTI equiparati a dirigenti 5 anni presso una A.D.V. in qualità di dipendente o in qualità di socio 6 anni consecutivi di inquadramento nella dirigenza o come quadro impiegato di primo o secondo livello con responsabilità di almeno un reparto di A.D.V. dipendente o socio dipendente

DIPENDENTI non equiparati a dirigenti SOCI con responsabilità di un reparto dell A.D.V. 3 anni consecutivi di inquadramento nella dirigenza o come quadro impiegato di primo o secondo livello con responsabilità di almeno un reparto di A.D.V. precedente formazione di tre anni 4 anni consecutivi di inquadramento nella dirigenza o come quadro impiegato di primo o secondo livello con responsabilità di almeno un reparto di A.D.V. precedente formazione di due anni dichiarazione del datore di lavoro o documentazione contrattuale attestante la responsabilità di un reparto dell A.D.V. dipendente dichiarazione del datore di lavoro o documentazione contrattuale attestante la responsabilità di un reparto dell A.D.V. dipendente dichiarazione del datore di lavoro o documentazione contrattuale attestante la responsabilità di un reparto dell A.D.V. 3 anni consecutivi di inquadramento nella Dichiarazione del datore di lavoro o dirigenza o come quadri impiegati di primo o documentazione contrattuale attestante la secondo livello responsabilità di un reparto dell A.D.V. per tre anni consecutivi 5 anni di lavoro presso una A.D.V. come dipendente o salariato o in qualità di socio 5 anni consecutivi come dipendenti o salariati precedente formazione per 6 anni consecutivi come dipendenti o salariati precedente formazione per contrattuale dell attività prestata come dipendente o socio contrattuale dell attività prestata come dipendente diploma di formazione contrattuale dell attività prestata come dipendente diploma di formazione contrattuale dell attività svolta dichiarazione del legale rappresentante attestante la responsabilità di un reparto dell A.D.V.

precedente formazione per 4 anni consecutivi nella funzione precedente formazione per contrattuale dell attività svolta dichiarazione del legale rappresentante attestante la responsabilità di un reparto dell A.D.V. contrattuale dell attività svolta dichiarazione del legale rappresentante attestante la responsabilità di un reparto dell A.D.V. contrattuale dell attività svolta come dipendente o come socio 5 anni di lavoro in qualità di dipendente o salariato o in qualità di socio senza responsabilità di un reparto presso una A.D.V. dichiarazione del legale rappresentante attestante la responsabilità di un reparto dell A.D.V. per tre anni SOCI senza responsabilità di un reparto dell A.D.V. 5 anni consecutivi nella funzione precedente formazione per precedente formazione per ASSOCIATI IN PARTECIAPAZIONE O MEMBRI DI IMPRESA FAMILIARE (art. 230 C.C.) con responsabilità di un reparto dell A.D.V. dichiarazione dell associante o titolare dell impresa che attesta la responsabilità di un reparto della A.D.V.

precedente formazione di tre anni dichiarazione dell associante o titolare dell impresa che attesta la responsabilità di un reparto della A.D.V. 4 anni consecutivi nella funzione precedente formazione di due anni 5 anni di lavoro presso una A.D.V. in qualità di dipendente o salariato o socio di una A.D.V. senza responsabilità di un reparto ASSOCIATI IN 5 anni consecutivi nella funzione PARTECIAPAZIONE o MEMBRI DI IMPRESA FAMILIARE (art. 230 C.C.) senza responsabilità di un precedente formazione per reparto dell A.D.V. dichiarazione dell associante o titolare dell impresa che attesta la responsabilità di un reparto della A.D.V. come associato o membro dell impresa familiare dichiarazione dell associante o titolare dell impresa che attesta la responsabilità di un reparto dell A.D.V. contrattuale della attività prestata in qualità di socio precedente formazione per Per dimostrazione contributiva si intende: posizione contributiva INPS. Per dimostrazione contabile si intende: scritture contabili di cui al comma 2 dell`articolo 2214 del Codice Civile e/o i libri sociali di cui agli articoli 2421 e 2490 del Codice Civile. Per dimostrazione contrattuale si intende: contratti di societa` stipulati in data certa, statuti, altri contratti tra le parti dai quali risulti la prestazione d'opera. La documentazione concernente la formazione é considerata valida se rilasciata, per quanto riguarda la

formazione ricevuta in Italia, da: - Istituti Tecnici per il Turismo (Diploma di maturità in Perito Turistico); - Istituti Professionali per il Turismo (Diploma di maturità in Operatore Turistico); - Istituti Professionali per il Commercio con indirizzo turistico (Diploma di maturità in Operatore Turistico) - Istituti Professionali per il Turismo (Diploma di qualifica in Addetto agli Uffici Turistici); - Istituto Professionale per il Commercio (Diploma di qualifica in Addetto agli Uffici Turistici); - Regioni italiane a seguito di corsi di formazione nell'attività in questione; - Università degli Studi a seguito di corsi di laurea o corsi di diploma universitario o corsi di specializzazione post-laurea ad indirizzo turistico; - Scuole dirette a fini speciali per il turismo riconosciute ai sensi di legge; - Altri istituti il cui diploma é dichiarato equiparato a quelli rilasciati dai suddetti da autorità scolastica/universitaria. É altresì ammesso, quale titolo di formazione, il contratto di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 della L. 863/84, con attestazione, da parte del datore di lavoro, dei risultati formativi. Il periodo di lavoro prestato sulla base del contratto di formazione e lavoro non può essere ulteriormente calcolato ai fini del raggiungimento del periodo minimo di attività lavorativa. Definizioni: per "" si intende "Denuncia inizio attività"; per "A.D.V." si intende "Agenzia di viaggi".