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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, Personale e Affari Generali Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest Ufficio Motorizzazione Civile di Torino Ufficio di Supporto COMUNICAZIONE INTERNA N. 32/2014 www.motorizzazionetorino.it Area Agenzia e Area Autoscuole Torino, 16/10/2014 OGGETTO: Articolo 94, comma 4-bis del Codice della Strada e articolo 247-bis del Regolamento. Nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell'intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli. Con circolare prot. n 15513 del 10 luglio 2014, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha fornito le disposizioni applicative riguardanti l articolo 94, comma 4-bis del Codice della Strada e articolo 247-bis del Regolamento. Al fine di non creare equivoci interpretativi, viene riportato di seguito il contenuto della citata circolare, con la medesima simbologia. INDICE - Premessa - Avvertenze A) Ambito oggettivo di applicazione B) Ambito soggettivo di applicazione C) Variazione della denominazione o della ragione sociale dell'ente intestatario della carta di circolazione D) Variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione E) Intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi E.1) Comodato E.1.1) Comodato di veicoli aziendali E.2) Custodia giudiziale E.3) Locazione senza conducente E.4) Locazione senza conducente di veicoli da destinare ai Corpi di Polizia Locale E.5) Intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci di agire E.6) Altre fattispecie E.6.1) Utilizzo di veicolo intestato al de cuius E.6.2) Utilizzo di veicoli con contratto "rent to buy" F) Furto, smarrimento, distruzione o deterioramento della carta di circolazione G) Veicoli facenti parte del patrimonio di un "trust" H) Variazione della sede di imprese esercenti la locazione di veicoli senza conducente I) Competenze degli Studi di consulenza automobilistica I.1) Richiesta di abilitazione I.2) Modulistica I.3) Modalità operative generali 1

- Allegati: Allegato A/1: delega dell'avente causa PF al dante causa Allegato A/2: delega dell'avente causa PG al dante causa Allegato B/1: comodato di veicoli aziendali Allegato B/2: variazione/cessazione comodato veicoli aziendali Allegato 1/A: comunicazione LSC Allegato 1/B: comunicazione cumulativa LSC Allegato 1/C: comunicazione variazione/cessazione LSC Allegato 2/A: istanza Studi di consulenza non abilitati ad altre procedure semplificate Allegato 2/B: istanza Studi di consulenza già abilitati ad altre procedure semplificate * * * Premessa Il comma 4-bis dell'articolo 94 del Codice della Strada (CdS), introdotto dall'articolo 12, comma 1, lett. a), della legge n 120/2010, prevede obblighi di comunicazione, finalizzati all'aggiornamento dell'archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, in caso di atti, diversi da quelli previsti dal comma 1 del medesimo articolo 94 CdS (trasferimenti di proprietà, costituzione di usufrutto, contratti di leasing), dai quali derivino variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero che comportino la disponibilità dei veicoli, per periodi superiori ai 30 giorni, in favore di soggetti diversi dagli intestatari stessi. La medesima norma ha altresì demandato al regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada l'individuazione delle fattispecie ricadenti nella nuova previsione legislativa e, conseguentemente, si è resa necessaria una modifica del Decreto del Presidente della Repubblica n 495/1992, adottata con il Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2012, n. 198 il quale ha introdotto l'articolo 247-bis. Detto Decreto è stato pubblicato sulla G. U. n. 273 del 22 novembre 2011 ed è in vigore dal 7 dicembre 2012. È altrettanto noto, tuttavia, che si è reso necessario procrastinare la concreta applicazione del richiamato articolo 247-bis in attesa della realizzazione delle procedure informatiche indispensabili per dar corso ai procedimenti amministrativi di aggiornamento dell'archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, così come prescritto dall'articolo 94, comma 4-bis, CdS. Ciò premesso, si comunica che la predisposizione delle predette procedure informatiche è stata condotta a termine, con l'avvertenza che le stesse, al momento, non si applicano ai veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di: - iscrizione al REN o all'albo degli autotrasportatori; - licenza per il trasporto di cose in conto proprio; - autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (taxi e NCC). Con riferimento ai predetti veicoli, infatti, verranno emanate apposite disposizioni. Si evidenzia, inoltre, che le procedure in parola saranno concretamente operative a partire dal 3 novembre 2014, al fine di consentire, in particolare, alle Forze dell'ordine e all'utenza professionale interessata di adottare le necessarie misure organizzative. Pertanto, fino alla predetta data, resta ferma l'impossibilità di concreta applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 94 CdS in relazione alle fattispecie per le quali trova applicazione il richiamato comma 4-bis, così come già segnalato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno con nota prot. n 33691 del 6 dicembre 2012. Al riguardo, si precisa che è fatto obbligo di annotare sulla carta di circolazione e nell'archivio Nazionale dei Veicoli i dati relativi agli atti posti in essere a decorrere dal 3 2

novembre 2014. Pertanto, in caso di omissione, saranno applicabili nei confronti dell'avente di causa le sanzioni previste dal medesimo articolo 94, comma 4-bis, CdS. Laddove richiesto dagli utenti interessati, resta ovviamente salva la possibilità di provvedere all'aggiornamento delle carte di circolazione e dell'archivio Nazionale dei Veicoli anche con riferimento agli atti insorti anteriormente al 3 novembre 2014, ed in specie quelli posti in essere tra il 7 dicembre 2012 ed il 2 novembre 2014; in tal caso, tuttavia, l'eventuale omissione non dà luogo alla applicazione delle predette sanzioni. Avvertenze generali 1. Essendo possibile in ogni momento verificare nell'archivio Nazionale dei Veicoli tutte le informazioni tecniche e giuridico-amministrative relative ai veicoli circolanti, costituisce un aggravamento del procedimento richiedere, nelle ipotesi previste dalla presente circolare, la produzione della fotocopia della carta di circolazione al fine di espletare le operazioni di aggiornamento della stessa o, a maggior ragione, dei soli dati presenti in Archivio. Pertanto, la fotocopia della carta di circolazione potrà essere richiesta esclusivamente nei casi in cui vengano riscontrate discrepanze tra i dati presenti in archivio e i dati risultanti dalle documentazioni prodotte dagli utenti. 2. Nel caso di istanze cumulative (pluralità di operazioni omogenee riferite ad un medesimo soggetto per n veicoli) è sufficiente produrre, oltre all'elenco dei veicoli, un solo modello TT2120 al fine di comprovare l'affidamento ad uno Studio di consulenza automobilistica dell'incarico di espletare le operazioni di aggiornamento. Allo stesso modo, sempre in caso di istanze cumulative, le eventuali autocertificazioni richieste vanno presentate in un unico esemplare. 3. In tema di autocertificazioni, si coglie anche l'occasione per rammentare che la persona fisica munita di poteri di rappresentanza rende le dichiarazioni sostitutive nell'interesse della persona giuridica rappresentata, ma assumendo direttamente e personalmente le responsabilità che ne derivano; pertanto, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, il rappresentante è tenuto a dichiarare, oltre al proprio nome, cognome, data e luogo di nascita, anche la propria residenza anagrafica che non può essere utilmente sostituita con elezione di domicilio presso la sede della persona giuridica rappresentata. A) Ambito oggettivo di applicazione Le nuove procedure trovano al momento applicazione esclusivamente con riferimento alle carte di circolazione relative agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi, la cui disponibilità non sia assoggettata al possesso di titoli autorizzativi, nel caso in cui: vi sia una variazione della denominazione dell'ente intestatario; vi sia una variazione delle generalità della persona fisica intestataria; un soggetto abbia la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato ad un terzo, a titolo di comodato, in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale o di un contratto di locazione senza conducente; si debba procedere alla intestazione a nome di soggetti giuridicamente incapaci. In tema di ambito oggettivo di applicazione della nuova disciplina, appare altresì necessaria una precisazione con riguardo ai rimorchi di massa complessiva inferiore alle 3,5 t. Infatti, ancorché detti rimorchi siano stati esonerati dal regime dei beni mobili registrati (articolo 1 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, come modificato dall'articolo 10 della 3

legge 8 luglio 2003, n 172), la disciplina dei mutamenti dell'intestazione degli stessi resta comunque radicata nell'articolo 94 CdS il quale, pertanto, continua ad essere applicabile, anche per gli aspetti sanzionatori, con riferimento ai soli adempimenti di Motorizzazione. È da ritenere, quindi, che il comma 4-bis dell'articolo 94 CdS, e conseguentemente l'articolo 247-bis del d.p.r. n 495/1992, si applichino anche ai rimorchi di massa complessiva inferiore alle 3,5 t. B) Ambito soggettivo di applicazione Per "intestatario della carta di circolazione" deve intendersi: il proprietario del veicolo, ivi compreso il "trustee" (vedi paragrafo G), il locatore (nel caso di locazione senza conducente), il nudo proprietario (in caso di usufrutto) e l'acquirente (in caso di acquisto con patto di riservato dominio); il locatario (nel caso di leasing); l'usufruttuario. C) Variazione della denominazione o della ragione sociale dell'ente intestatario della carta di circolazione Il nuovo articolo 247-bis, comma 1, del d.p.r. n 495/1992 prevede l'obbligo dell'aggiornamento della carta di circolazione, mediante emissione di apposito tagliando, ogni qualvolta vi sia un mutamento della denominazione o della ragione sociale del soggetto giuridico intestatario della carta di circolazione; ciò anche a seguito di atti di trasformazione o fusione societaria, a condizione che non diano luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitino di annotazione nel pubblico registro automobilistico. Al riguardo, si evidenzia che ogni valutazione di merito circa la sussistenza delle predette condizioni esula dalle competenze degli UMC; pertanto le eventuali controversie interpretative dovranno essere sottoposte al parere dei competenti Uffici PRA. La variazione di denominazione può riguardare qualunque dei soggetti indicati nel precedente paragrafo B). Sul tagliando di aggiornamento della carta di circolazione, oltre alla nuova denominazione del soggetto giuridico, è apposta la seguente dicitura: "Variazione della denominazione/ragione sociale dell'intestatario effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4- bis, c.d.s.". Alla domanda di rilascio del tagliando di aggiornamento deve essere allegata, a seconda dei casi: la dichiarazione sostitutiva di certificazione (articolo 46, d.p.r. n. 445/2000) attestante l'avvenuta variazione della denominazione o della ragione sociale della società iscritta nel registro delle imprese, specificando che la variazione stessa deriva da atti, anche di trasformazione o di fusione societaria, che non hanno dato luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e, pertanto, non è soggetta a trascrizione nel pubblico registro automobilistico; la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47, d.p.r. n. 445/2000) attestante l'avvenuta variazione della denominazione dell'ente, non iscritto nel registro delle imprese, specificando che la variazione stessa deriva da atti che non hanno dato luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e, pertanto, non è soggetta a trascrizione nel pubblico registro automobilistico; l'attestazione di versamento di 16,00 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo dovuta per l'istanza) e di 9,00 sul c.c.p. n. 9001 (diritti di motorizzazione). 4

Le predette dichiarazioni sostitutive sono rese dalla persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto della persona giuridica intestataria della carta di circolazione. Eccezioni La nuova procedura non si applica quando si debba procedere alla correzione di denominazioni o ragioni sociali erroneamente trascritte nella carta di circolazione, nel qual caso occorre procedere alla ristampa della carta di circolazione (sull'argomento, si rimanda alla circolare prot. n 27520 dell'11 ottobre 2012 - casi particolari: punto 2). Avvertenza Se l'ente interessato è intestatario di una pluralità di veicoli, l'aggiornamento della denominazione sulla carta di circolazione di un veicolo non produce automaticamente anche l'aggiornamento, nell'archivio nazionale dei veicoli, della denominazione dello stesso intestatario relativamente ai restanti veicoli. Pertanto, nel caso in esame, l'interessato dovrà richiedere l'aggiornamento delle carte di circolazione di tutti i veicoli dei quali dispone. Trattandosi di una pluralità di operazioni omogenee da effettuare in capo ad un medesimo soggetto, sono ammesse istanze cumulative, secondo le disposizioni generali in materia, con conseguente esborso di un'unica imposta di bollo (per l'istanza) e di n diritti di Motorizzazione quante sono le carte di circolazione da aggiornare. Decorrenza Le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 3 novembre 2014 a tutte le variazioni che interverranno a decorrere da tale data. D) Variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione Ai fini dell'applicazione della norma, per generalità della persona fisica debbono intendersi: il nome; il cognome; la data di nascita; il luogo di nascita; il luogo di residenza. Le ipotesi che danno luogo a variazioni delle predette generalità possono dipendere: da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o degli uffici anagrafici che dispongono correzioni del nome, del cognome, del luogo o della data di nascita; da variazioni toponomastiche, concernenti la denominazione del Comune o della Provincia di nascita o di residenza e la denominazione o la numerazione civica della strada in cui è ubicata la residenza. Sul tagliando di aggiornamento della carta di circolazione, oltre alle mutate generalità dell'intestatario, è apposta la seguente dicitura: "Variazione delle generalità dell'intestatario effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s.". La variazione delle generalità può riguardare qualunque dei soggetti indicati nel precedente paragrafo B). Alla domanda di rilascio del tagliando di aggiornamento deve essere allegata: la dichiarazione sostitutiva di certificazione (articolo 46, d.p.r. n. 445/2000) attestante l'avvenuta variazione delle generalità, con indicazione del provvedimento che vi ha dato luogo; 5

l'attestazione di versamento di 16,00 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo dovuta per l'istanza) e di 9,00 sul c.c.p. n. 9001 (diritti di motorizzazione). Si fa presente, tuttavia, che laddove si tratti di variazioni della toponomastica, il tagliando di aggiornamento è rilasciato in esenzione sia di imposta di bollo sia dei diritti di motorizzazione; alla domanda, pertanto, andrà allegata esclusivamente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47, d.p.r. n. 445/2000) o copia dell'eventuale attestazione rilasciata dal Comune, comprovante la variazione del toponimo. Eccezioni La nuova procedura di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 4 bis, CdS e dell'articolo 247-bis, comma 1, non si applica: ai casi di trasferimento della residenza, che continuano ad essere gestiti secondo le procedure in uso all'uopo predisposte; quando si debba procedere alla correzione di dati anagrafici erroneamente trascritti nella carta di circolazione, nel qual caso occorre la ristampa della carta di circolazione (sull'argomento, si rimanda alla circolare prot. n 27520 dell'11 ottobre 2012 - casi particolari: punto 2). Decorrenza Le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 3 novembre 2014 a tutte le variazioni che interverranno a decorrere da tale data. E) Intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi Come anticipato in Premessa e nel paragrafo A), il comma 2 dell'articolo 247-bis del d.p.r. n. 495/1992 individua una serie di fattispecie rispetto alle quali, realizzandosi la condizione della disponibilità temporanea di un veicolo da parte di un soggetto diverso dall'intestatario, per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, sono previsti obblighi di comunicazione finalizzati all'aggiornamento dell'archivio Nazionale dei Veicoli e della carta di circolazione. Al riguardo, a norma dell'articolo 94, comma 4-bis, CdS, detti obblighi sono posti a carico degli aventi causa, cui vengono riferite le sanzioni previste dal comma 3 del medesimo articolo. Sono da ritenere comunque legittimamente assolti gli obblighi in parola laddove la comunicazione venga effettuata dal dante causa su delega scritta dell'avente causa, fermo restando il rispetto delle regole generali di accesso agli sportelli degli UMC e delle disposizioni contenute nella legge n 264/1991. A tal fine sono stati predisposti due prototipi di delega esemplificati, rispettivamente nell'allegato A/1, da compilare quando l'avente causa è una persona fisica, e nell'allegato A/2, da compilare quando l'avente causa è una persona giuridica. Tenuto conto delle fattispecie al momento disciplinate dalla presente circolare, al fine di prevenire dubbi interpretativi si chiarisce che: a) per "avente causa" deve intendersi: il comodatario (vedi par. E.1); l'affidatario, nel caso della custodia giudiziale (vedi par. E.2); il locatario o il sublocatario, in caso di locazione senza conducente (vedi par. E.3, E.4); gli eredi, nei casi descritti nel successivo paragrafo E.6.1; l'utilizzatore, nel caso di contratto "rent to buy" (vedi par. E.6.2); b) per "dante causa" deve intendersi: uno dei soggetti elencati nel paragrafo B; il sublocatore, nel caso di sublocazione senza conducente (vedi par. E.3). 6

Ciò premesso, si illustrano di seguito le fattispecie individuate dalle nuove disposizioni regolamentari. E.1) Comodato (art. 247-bis, comma 2, lett. a, Regolamento) Nel caso in cui l'intestatario della carta di circolazione conceda in comodato l'utilizzo del proprio veicolo ad un terzo, per un periodo superiore a 30 giorni, il comodatario ha l'obbligo di darne comunicazione al competente UMC, richiedendo l'aggiornamento della carta di circolazione. Sono esentati da tale obbligo i componenti del nucleo familiare, purché conviventi. Nulla osta, tuttavia, che anche in tal caso possa essere richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione; in assenza di specifico divieto, infatti, è da ritenersi che il comodatario ne abbia facoltà, ferma restando, in caso contrario, l'inapplicabilità delle previste sanzioni. Ciò premesso, e considerato che l'istituto del comodato trova ora per la prima volta ingresso, nell'ambito della disciplina della circolazione stradale, nel novero degli atti in forza dei quali è legittimato l'utilizzo dei veicoli, appaiono opportune alcune precisazioni di carattere generale che attengono, da un lato, alla legittimazione dell'intestatario della carta di circolazione a concedere a terzi la disponibilità del veicolo e, dall'altro, all'uso che il comodatario è legittimato a fare del veicolo stesso. Intestatari legittimati a concedere a terzi veicoli in comodato Sotto il primo aspetto, va detto che i soggetti titolati, in qualità di intestatari della carta di circolazione (v. paragrafo B), a concedere a terzi l'utilizzo del veicolo a titolo di comodato possono essere esclusivamente: il proprietario (od il "trustee" - vedi paragrafo E.6.2); il locatario, nell'ipotesi di leasing, previo assenso del locatore; l'usufruttuario; l'acquirente, nell'ipotesi di acquisto con patto di riservato dominio, previo assenso del venditore. Tale precisazione vale anche ad escludere la possibilità che il comodatario possa a sua volta concedere ad altro soggetto l'uso del veicolo (subcomodato). In ogni caso, va evidenziato che, in sede di rilascio del tagliando di aggiornamento, l'umc non procederà a verifiche in merito ai rapporti privatistici intercorrenti tra l'intestatario della carta di circolazione ed il comodatario, né in merito alla concreta possibilità per l'intestatario stesso di concedere il veicolo in comodato a terzi, limitandosi a verificare la regolarità formale delle documentazioni di cui si dirà in seguito. Soggetti legittimati all'utilizzo di veicoli in comodato In assenza di prescrizioni al riguardo, i veicoli possono essere concessi in comodato sia a persone fisiche sia a persone giuridiche. Uso del veicolo da parte del comodatario Tenuto conto di quanto sopra precisato circa la non applicabilità della presente circolare ai veicoli adibiti al trasporto di cose o di persone in base a titolo autorizzativo, al momento viene presa in considerazione unicamente l'ipotesi di veicolo di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolato in uso proprio e utilizzato dal comodatario per il medesimo uso. In tal caso, viene emesso un tagliando di aggiornamento nel quale è annotato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del comodatario (ovvero la sede principale o secondaria, se si tratta di persona giuridica), nonché la scadenza del comodato, ed è apposta la dicitura: "Comodato - Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s.". 7

Alla domanda di rilascio del tagliando di aggiornamento il comodatario deve allegare: - la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47, d.p.r. n 445/2000) con la quale il comodante attesta di aver posto il veicolo nella disponibilità del comodatario, alla quale deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di identità o di riconoscimento del comodante stesso; - nel caso in cui il comodante abbia la disponibilità del veicolo a titolo di leasing, alla predetta dichiarazione sostitutiva deve altresì essere allegato l'assenso scritto del locatore, acchè il veicolo stesso venga concesso in comodato a terzi, sottoscritto da persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto della società di leasing; nel caso in cui il comodante abbia acquistato il veicolo con patto di riservato dominio, alla predetta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve altresì essere allegato l'assenso scritto del venditore acchè il veicolo stesso venga concesso in comodato a terzi; se il venditore con patto di riservato dominio è una persona giuridica, l'assenso è sottoscritto da persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto della persona giuridica stessa; l'attestazione di versamento di 16,00 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo dovuta per l'istanza) e di 9,00 sul c.c.p. n. 9001 (diritti di motorizzazione). Laddove intervenga la necessità di un aggiornamento dei dati tecnici del veicolo, si dovrà provvedere al rilascio del duplicato della carta di circolazione, su istanza del comodatario, alla quale deve essere allegata, oltre alle descritte documentazioni (se l'aggiornamento tecnico viene effettuato contestualmente alla annotazione del comodato), anche l'espressa autorizzazione del comodante a richiedere il rilascio del duplicato nonché le attestazioni di versamento previste nel caso di specie. Nelle righe descrittive del duplicato saranno trascritte le annotazioni già effettuate sul tagliando di aggiornamento. Variazione delle annotazioni relative al medesimo comodatario Quando si debba annotare una variazione dei dati relativi al medesimo comodatario, ivi compresa l'ipotesi di proroga della scadenza del comodato, si provvederà a rilasciare un nuovo tagliando di aggiornamento. A tal fine, il comodatario è tenuto a presentare istanza allegando: la propria dichiarazione sostitutiva di certificazione (articolo 46, d.p.r. n. 445/2000) attestante i dati oggetto di variazione ovvero, a seconda dei casi, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47, d.p.r. n. 445/2000) con la quale il comodante attesta la nuova scadenza del comodato, alla quale deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di identità o di riconoscimento del comodante stesso; l'attestazione di versamento di 16,00 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo dovuta per l'istanza) e di 9,00 sul c.c.p. n. 9001 (diritti di motorizzazione). Cancellazione dell'annotazione del comodato Quando il veicolo rientra nella piena disponibilità dell'intestatario, in conseguenza della scadenza del comodato, l'intestatario può ottenere la cancellazione dell'annotazione del comodato ed il pieno ripristino dello status quo ante mediante richiesta di duplicato della propria carta di circolazione. Se vi è stata rinuncia del comodatario prima della scadenza del contratto, l'intestatario allega alla istanza di duplicato la propria dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47, d.p.r. n. 445/2000) attestante detta circostanza. Nuova annotazione di comodato 8

A scadenza del comodato, ovvero prima della scadenza se il comodatario vi rinuncia restituendo il veicolo, l'intestatario può concedere il proprio veicolo in comodato ad un nuovo soggetto, il quale è tenuto a richiedere l'emissione del tagliando di aggiornamento secondo le istruzioni già illustrate. Decorrenza Le procedure di annotazione del comodato, così come descritte nel presente paragrafo, saranno concretamente operative a decorrere dal 3 novembre 2014. E.1.1) Comodato di veicoli aziendali Sebbene non espressamente previsto dall'articolo 247-bis, per finalità di semplificazione e ferma restando l'esigenza di tutela dei preminenti interessi di ordine pubblico cui sono preordinate le norme in esame, si ritiene di poter prevedere un particolare regime applicabile nei casi in cui: 1. veicoli di proprietà di Case costruttrici vengano da queste concesse in comodato, per periodi superiori ai 30 giorni, a soggetti esterni alla struttura organizzativa d'impresa (es. giornalisti, istituzioni pubbliche, ecc.) per esigenze di mercato o di rappresentanza connesse a particolari eventi; 2. veicoli in disponibilità di Aziende (comprese le Case costruttrici) o di Enti (pubblici o privati), a titolo di proprietà, di acquisto con patto di riservato dominio, di usufrutto, di leasing o di locazione senza conducente vengano da queste concessi, per periodi superiori a 30 giorni, in comodato d'uso gratuito ai propri dipendenti. In entrambi i casi la persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto del comodante (Casa costruttrice, Azienda o Ente), su delega del comodatario redatta conformemente, a seconda dei casi, al prototipo esemplificato nell'allegato A/1 o nell'allegato A/2, presenta istanza (redatta conformemente al prototipo esemplificato nell'allegato B/1) volta alla annotazione nell'archivio Nazionale dei Veicoli. All'istanza è allegata, oltre alla delega del comodatario, l'attestazione di versamento di 16,00 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo dovuta per l'istanza) e di 9,00 sul c.c.p. n. 9001 (diritti di motorizzazione). Nel caso di concessione in comodato di una pluralità di veicoli aziendali, il prototipo di cui all'allegato B/1 tiene conto della possibilità di presentare un'unica istanza cumulativa, alla quale dovrà essere allegata, oltre alla predetta documentazione, anche l'elenco dei veicoli e dei relativi comodatari, una attestazione di versamento di 16,00 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e l'attestazione di versamento sul c.c.p. 9001 dei diritti di motorizzazione ( 9,00 x n veicoli). Trattandosi di veicoli aziendali, nel caso in cui gli stessi siano in disponibilità del comodante a titolo di leasing o di acquisto con patto di riservato dominio non occorre, per l'annotazione, il preventivo assenso del locatore o del venditore. Viceversa, nel caso in cui i veicoli in parola siano in disponibilità del comodante non in proprietà ma a titolo di locazione senza conducente, ed al fine di corrispondere a particolari esigenze di tutela manifestate dalle imprese di settore, ricorre la necessità del preventivo assenso scritto del locatore. A fronte dell'istanza viene rilasciata una attestazione di avvenuta annotazione nell'archivio Nazionale dei Veicoli delle informazioni contenute nella predetta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Al riguardo, si sottolinea che, ai fini della regolarità della circolazione, non è prescritto che la predetta attestazione debba essere tenuta a bordo del veicolo aziendale; pertanto, la sua mancanza non costituisce violazione suscettibile di sanzionamento in sede di controllo su strada da parte dei competenti organi di polizia. La medesima procedura si applica anche in caso di variazione delle annotazioni relative al medesimo comodatario, ivi compresa l'ipotesi di proroga del comodato, e nel 9

caso in cui il veicolo torni nella piena disponibilità del comodante prima della scadenza del comodato (Allegato B/2). Se il comodatario è individuato già in sede di immatricolazione o di trasferimento della proprietà del veicolo a nome del comodante, l'annotazione in Archivio del comodato non è soggetto al pagamento delle predette tariffe in quanto debbono intendersi assorbite nella tariffa applicata alla immatricolazione o al trasferimento della proprietà. Anche in tal caso, le informazioni relative al comodato formano oggetto esclusivamente di aggiornamento della banca dati e non vengono annotate sulla carta di circolazione. Pertanto, unitamente a quest'ultima viene rilasciata l'attestazione di avvenuta annotazione di cui si è già detto. Aggiornamento dei dati tecnici del veicolo Laddove ricorra la necessità di un aggiornamento dei dati tecnici del veicolo, si dovrà procedere, come da disposizioni vigenti, al rilascio del duplicato della carta di circolazione, su istanza del comodante. Decorrenza L'annotazione del comodato in Archivio, secondo le modalità descritte nel presente paragrafo, saranno concretamente operative dal 3 novembre 2014, termine a partire dal quale saranno annotati gli utilizzi di veicoli aziendali disposti a decorrere dalla medesima data. E.2) Custodia giudiziale (articolo 247-bis, comma 2, lett. a) Anche in presenza di provvedimenti di affidamento di veicoli in custodia giudiziale, per periodi di tempo superiori a 30 giorni, ricorre la necessità, su richiesta dell'affidatario, dell'emissione di un tagliando di aggiornamento ovvero, a seconda dei casi, di un duplicato della carta di circolazione. Tuttavia, tenuto conto che la finalità perseguita dalla disciplina contenuta nell'articolo 94, comma 4-bis, CdS e, conseguentemente, nell'articolo 247-bis in commento è quella di assicurare certezza nella individuazione dei responsabili della circolazione, è da ritenere che, nel caso di specie, l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione ricorra unicamente nei casi di custodia giudiziale con facoltà d'uso del veicolo. All'istanza l'avente titolo (persona fisica o ente affidatario) deve allegare: una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47, d.p.r. n. 445/2000) attestante la propria qualità di affidatario e gli estremi del provvedimento con il quale è stata disposta la custodia giudiziale del veicolo; l'attestazione di versamento di 16,00 (nel caso di richiesta di tagliando di aggiornamento) ovvero di 32,00 (nel caso di richiesta di duplicato della carta di circolazione) sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo dovuta per l'istanza) e di 9,00 sul c.c.p. n. 9001 (diritti di motorizzazione), salvo espresse esenzioni previste dalle norme vigenti. Uso del veicolo da parte dell'affidatario Considerate le peculiarità dell'istituto della custodia giudiziale, va preliminarmente evidenziato che, in assenza di espressa autorizzazione da parte della competente autorità giudiziaria, l'affidatario non può richiedere che il veicolo venga adibito ad un uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione né può richiedere il rilascio del duplicato della carta stessa per aggiornamento dei dati tecnici del veicolo. Ciò premesso, e richiamando quanto già precisato con riguardo all'ipotesi del comodato, si prende qui in considerazione il solo caso di veicolo di massa complessiva a 10

pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolato in uso proprio e utilizzato dall'affidatario per il medesimo uso. Anche in tal caso è emesso un tagliando di aggiornamento sul quale è annotato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dell'affidatario, ovvero la denominazione e la sede (principale o secondaria) dell'ente affidatario e gli estremi del provvedimento di affidamento, nonchè la dicitura: "Custodia giudiziale - Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s.". Se interviene la necessità di un aggiornamento dei dati tecnici del veicolo, si dovrà provvedere al rilascio del duplicato della carta di circolazione, alla quale deve essere allegata anche fotocopia del provvedimento di autorizzazione, emesso dalla competente autorità giudiziaria, ad effettuare le modifiche tecniche per le quali viene chiesto l'aggiornamento. Nelle righe descrittive del duplicato saranno trascritte le annotazioni già effettuate sul tagliando di aggiornamento. Variazione delle annotazioni relative al medesimo affidatario Quando si debba annotare una variazione dei dati relativi al medesimo affidatario, si provvederà a rilasciare un nuovo tagliando di aggiornamento. A tal fine, l'affidatario è tenuto a presentare istanza allegando: la propria dichiarazione sostitutiva di certificazione (articolo 46, d.p.r. n. 445/2000) attestante la variazione del dato oggetto di aggiornamento o, se del caso, fotocopia del provvedimento emesso dalla competente autorità giudiziaria; l'attestazione di versamento di 16,00 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo dovuta per l'istanza) e di 9,00 sul c.c.p. n. 9001 (diritti di motorizzazione) salvo espresse esenzioni previste dalle norme vigenti. Durata Non essendo espressamente prescritto dalla norma regolamentare in esame, non ricorre la necessità di annotare, sul tagliando di aggiornamento, l'eventuale scadenza della custodia giudiziale. Cancellazione dell'annotazione della custodia giudiziale Se il veicolo rientra nella piena disponibilità dell'intestatario, in conseguenza di provvedimento della competente autorità giudiziaria, l'intestatario stesso può ottenere la cancellazione dell'annotazione della custodia giudiziale ed il pieno ripristino dello status quo ante mediante richiesta di duplicato della propria carta di circolazione. A tal fine, l'intestatario allega all'istanza fotocopia del provvedimento adottato dal giudice competente. Nuova annotazione di custodia giudiziale In caso di affidamento del medesimo veicolo ad un diverso custode giudiziale, si potrà procedere alla emissione di un nuovo tagliando di aggiornamento recante le annotazioni già evidenziate. Decorrenza Le procedure di annotazione della custodia giudiziale, così come descritte nel presente paragrafo, saranno concretamente operative a decorrere dal 3 novembre 2014, termine a partire dal quale potranno essere annotati anche gli affidamenti disposti anteriormente e per i quali, in base alle disposizioni previgenti, non si è potuto dar luogo all'aggiornamento 11

della carta di circolazione consentendo, in tal modo, il concreto utilizzo dei veicoli da parte degli affidatari. E.3) Locazione senza conducente (art. 247-bis (4), comma 2, let. b) In caso di locazione di veicoli senza conducente, per periodi superiori a 30 giorni, la disposizione regolamentare impone un obbligo di comunicazione finalizzato al solo aggiornamento dell'archivio Nazionale dei Veicoli, senza necessità di emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione. Viene infatti rilasciata, in tempo reale, unicamente una ricevuta attestante l'assolvimento di detto obbligo e contenente l'indicazione: del nominativo del locatore; delle generalità del locatario e della sua residenza (anche estera), se si tratta di persona fisica; della denominazione e della sede principale o secondaria (in Italia o all'estero) del locatario, se si tratta di persona giuridica; della scadenza del contratto di locazione. Al riguardo, si sottolinea che, ai fini della regolarità della circolazione, non è prescritto che la predetta ricevuta debba essere tenuta a bordo del veicolo locato senza conducente; pertanto, la sua mancanza non costituisce violazione suscettibile di sanzionamento in sede di controlli su strada da parte dei competenti organi di polizia. Per agevolare gli adempimenti richiesti, la comunicazione è effettuata dal locatore mediante apposito modulo, il cui prototipo è allegato alla presente circolare (Allegato 1/A), alla quale deve essere allegata l'attestazione di versamento unicamente di 9,00 sul c.c.p. 9001 per diritti di motorizzazione. La medesima comunicazione è effettuata anche in caso di variazione delle annotazioni relative al medesimo locatario, ivi compresa l'ipotesi di proroga della locazione per un periodo superiore a 30 giorni e nel caso in cui il locatario restituisca anticipatamente il veicolo, utilizzando il prototipo esemplificato nell'allegato 1/C, utilizzabile anche per comunicazioni cumulative. Decorso il termine contrattuale, senza che vengano comunicati i dati relativi ad un nuovo locatario, il veicolo deve intendersi tornato nella piena disponibilità del locatore e, pertanto, le annotazioni presenti in Archivio perdono ogni validità al fine della individuazione del responsabile della circolazione del veicolo. In sede di prima immatricolazione del veicolo a nome dell'impresa di locazione, se quest'ultima comunica contestualmente il nome del locatario, la comunicazione stessa non è soggetta al pagamento dei predetti diritti di motorizzazione in quanto debbono intendersi assorbiti nella tariffa applicata alla immatricolazione. Anche in tal caso, le informazioni relative alla locazione senza conducente formano oggetto esclusivamente di aggiornamento della banca dati e non vengono annotate sulla carta di circolazione. Pertanto, unitamente a quest'ultima viene rilasciata la ricevuta di cui si è già detto. Si chiarisce inoltre che: a) il locatore ha facoltà di presentare un'unica comunicazione cumulativa (Allegato 1/B) contenente i dati relativi alle locazioni senza conducente stipulate nell'arco temporale di 30 giorni (il termine decorre dalla data di stipulazione del contratto di locazione senza conducente, ovvero dalla data di immatricolazione del veicolo se successiva alla stipulazione del contratto di locazione senza conducente); b) alla comunicazione deve essere allegata la delega scritta di ciascun locatario (Allegati A/1 o A/2), ferma restando la facoltà del locatore di far sottoscrivere un'unica delega cumulativa riguardante le locazioni senza conducente stipulate dal medesimo locatario nell'arco temporale di 30 giorni; 12

c) alla comunicazione può essere allegato un unico versamento cumulativo per i diritti di motorizzazione dovuti ( 9,00 x n veicoli locati). Quanto si qui descritto trova applicazione anche nel caso di sublocazione del veicolo senza conducente. Aggiornamento dei dati tecnici del veicolo Laddove ricorra la necessità di un aggiornamento dei dati tecnici del veicolo, si dovrà procedere, come da disposizioni vigenti, al rilascio del duplicato della carta di circolazione, su istanza del locatore. Decorrenza Le descritte procedure saranno concretamente operative dal 3 novembre 2014, termine a partire dal quale dovranno essere comunicate unicamente le locazioni senza conducente, di durata superiore ai 30 giorni, contratte a decorrere dalla predetta data. E.4) Locazione senza conducente di veicoli da destinare ai Corpi di Polizia Locale (articolo 247-bis, comma 2, lett. c) La nuova norma regolamentare consente, inoltre, la possibilità per i Corpi di Polizia locale di utilizzare veicoli in locazione senza conducente, da destinare esclusivamente ai servizi di polizia stradale, avvalendosi della speciale targa "Polizia Locale" di cui all'articolo 246, comma 2, del d.p.r. n. 495/1992. L'unica condizione prescritta è che la locazione abbia durata superiore ai 30 giorni. Sotto l'aspetto procedurale, si dovrà provvedere: alla prima immatricolazione del veicolo, quando non risulti ancora immatricolato né a nome del locatore né a nome di altri soggetti, assegnando direttamente la speciale targa "Polizia Locale"; alla reimmatricolazione del veicolo, quando risulti già immatricolato a nome del locatore o di altro soggetto; in quest'ultimo caso, potrà essere gestito nell'ambito del medesimo procedimento sia il trasferimento della proprietà del veicolo in capo al locatore sia l'assegnazione della speciale targa "Polizia Locale". In entrambi i casi, viene rilasciata una carta di circolazione intestata a nome del locatore e contenente l'annotazione: del Corpo o del Servizio di Polizia locale locatario e della relativa sede; della data di scadenza del contratto di locazione; della dicitura: "Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s.". Veicolo in locazione senza conducente adibito esclusivamente a servizi di polizia stradale - Può utilizzare i dispositivi supplementari di cui all'art. 177 c.d.s.", da apporre nelle righe descrittive. In entrambi i casi, inoltre, si può provvedere, indifferentemente, su l'istanza del locatore o del Corpo di Polizia Locale locatario alla quale deve essere allegata: la prescritta documentazione tecnica del veicolo (in caso di prima immatricolazione); l'originale della carta di circolazione e le relative targhe (in caso di reimmatricolazione); la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, d.p.r. n. 445/2000) (11)con la quale il locatore attesta la stipula del contratto di locazione, in favore del Corpo di Polizia Locale che dovrà essere annotato sulla carta di circolazione; l'attestazione di versamento di 32,00 sul c.c.p. n. 4028 per imposte di bollo e di 9,00 sul c.c.p. 9001 per diritti di motorizzazione; 13

l'attestazione di versamento sul c.c.p. n. 121012 del vigente corrispettivo per l'acquisto delle speciali targhe "Polizia Locale". Si evidenzia infine che, con la reimmatricolazione del veicolo con la speciale targa "Polizia Locale", cessa la targa nazionale già abbinata al veicolo e, pertanto, non potrà essere riassegnata al locatore a scadenza del contratto di locazione stipulato con il Corpo di Polizia Locale. Proroga del periodo di locazione Nel caso in cui, a scadenza del contratto, le parti pattuiscano un nuovo periodo di locazione, il Corpo di Polizia Locale locatario è tenuto a richiedere il rilascio di un tagliando di aggiornamento della carta di circolazione, recante la nuova scadenza. All'istanza è allegata: una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, d.p.r. n. 445/2000) (11)con la quale il locatario attesta la nuova scadenza del contratto; l'attestazione di versamento di 16,00 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo dovuta per l'istanza) e di 9,00 sul c.c.p. n. 9001 (diritti di motorizzazione). Rientro del veicolo nella disponibilità del locatore A scadenza del contratto di locazione, senza che venga pattuita una proroga della locazione in favore del medesimo Corpo di Polizia Locale, il veicolo torna nella piena disponibilità del locatore che può locarlo ad altro soggetto solo previa reimmatricolazione a proprio nome con ordinaria targa nazionale. Locazione del veicolo ad altro Corpo di Polizia Locale Poiché la speciale targa "Polizia Locale" non ha carattere personale, ai fini della locazione del veicolo ad altro Corpo di Polizia Locale è sufficiente l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, per l'annotazione della denominazione e della sede del nuovo locatario e della scadenza del relativo contratto. Per quanto concerne l'istanza e le documentazioni a corredo, nonché le modalità di compilazione del duplicato, vale quanto già illustrato in tema di rilascio della carta di circolazione; tuttavia, in tal caso, è evidente che non dovrà essere corrisposto il prezzo di acquisto delle targhe. Trasferimento della proprietà del veicolo Nel caso di acquisto del veicolo da parte dello stesso Corpo di Polizia Locale locatario, il trasferimento di proprietà è gestito mediante l'ordinaria emissione di un tagliando di aggiornamento della carta di circolazione. Tuttavia, laddove il Corpo di Polizia Locale acquirente abbia interesse alla cancellazione delle annotazioni presenti sulla carta di circolazione, riferite al precedente contratto di locazione, ha facoltà di richiedere il rilascio del duplicato della carta stessa. Parimenti si procederà all'emissione di un duplicato della carta di circolazione nel caso in cui il trasferimento di proprietà avvenga a nome di altro Corpo di Polizia Locale. Viceversa, se il trasferimento di proprietà avviene in favore di un soggetto che non abbia titolo all'utilizzo delle speciali targhe "Polizia Locale", l'acquirente dovrà richiedere la reimmatricolazione del veicolo con ordinaria targa nazionale (sul punto, v. quanto già chiarito al paragrafo F) della circolare prot. n 7327/23.40.01 del 25 gennaio 2008. Aggiornamento dei dati tecnici del veicolo Laddove ricorra la necessità di un aggiornamento dei dati tecnici del veicolo in locazione senza conducente, si dovrà anche in tal caso provvedere al rilascio del duplicato della carta di circolazione, su istanza del Corpo di Polizia Locale locatario alla quale deve essere allegata una espressa autorizzazione del locatore. 14

Decorrenza Le descritte procedure saranno concretamente operative dal 3 novembre 2014, termine a partire dal quale si potrà dare corso alla assegnazione delle speciali targhe "Polizia Locale" anche nei casi in cui il veicolo sia locato senza conducente per periodi superiori ai 30 giorni. E5) Intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci di agire (art. 247- bis, comma 2, lett. d) In forza della vigente legislazione civilistica in materia, appare anzitutto opportuno rammentare, in via generale, che sono ritenuti incapaci di agire, in modo assoluto, i minori degli anni 18 e gli interdetti, giudiziali (qualora l'interdizione sia disposta con sentenza del giudice) e legali (quando ciò sia stabilito dal giudice penale quale pena accessoria a seguito della condanna per taluni reati). L'incapacità assoluta di agire determina la necessità che gli atti che incidono sulla sfera giuridica dell'incapace siano compiuti da un altro soggetto, munito di poteri di rappresentanza, che coincide, a seconda dei casi, con il genitore o con il tutore nominato dal giudice tutelare. Conseguentemente, l'articolo 247-bis, comma 2, lett. d) del d.p.r. n. 495/1992, prevede che sulla carta di circolazione di veicoli intestati a nome di soggetti incapaci siano annotate anche le generalità del genitore o del tutore. Ciò premesso, si illustrano di seguito le necessarie istruzioni applicative. Veicoli intestati a nome di minori o di interdetti In caso di immatricolazione di un veicolo in uso proprio a nome di un minore o di un interdetto, la carta di circolazione è rilasciata su istanza del genitore ovvero del tutore, a nome del minore e con annotazione, nelle righe descrittive, della dicitura: "Veicolo intestato a nome di soggetto sottoposto a tutela, in disponibilità di..." seguita dall'indicazione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita e della residenza del genitore o del tutore, in quanto soggetto responsabile della circolazione del veicolo stesso, nonché dagli estremi del provvedimento adottato dal giudice tutelare e dalla dicitura "Annotazione effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis Cds. In caso di trasferimento della proprietà di un veicolo in capo ad un minore o ad un interdetto, è rilasciato un tagliando di aggiornamento della carta di circolazione recante, oltre alle generalità del minore e della sua residenza, le annotazioni su elencate. In tutte le ipotesi considerate, l'istanza deve essere corredata: dalla documentazione tecnica del veicolo (se prescritta); dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione (articolo 46, d.p.r. n. 445/2000), con la quale il richiedente attesta la propria qualità di genitore o di tutore dell'intestatario del veicolo nonché gli estremi del provvedimento del giudice tutelare; dall'attestazione di versamento di 32,00 (in caso di immatricolazione) o di 16,00 (in caso di emissione del tagliando di aggiornamento) sul c.c.p. n. 4028 per imposte di bollo e di 9,00 sul c.c.p. 9001 per diritti di motorizzazione nonché, quando ricorre, del versamento sul c.c.p. n. 121012 del vigente corrispettivo per l'acquisto delle targhe. Qualunque modifica dei dati relativi al soggetto legittimato ad agire in nome e per conto dell'incapace è gestita mediante emissione di tagliando di aggiornamento della carta di circolazione. Al compimento della maggiore età, ovvero in caso di cessazione dello status di interdizione, al fine della cancellazione delle annotazioni relative al genitore od al tutore l'intestatario può richiedere il rilascio di un duplicato della carta di circolazione. 15

Il compimento della maggiore età è comprovato mediante esibizione di valido documento di identità o di riconoscimento, mentre la cessazione dello status di interdizione è comprovato a mezzo di dichiarazione sostitutiva di certificazione (articolo 46, d.p.r. n. 446/2000). Trasferimento della proprietà del veicolo Nell'ipotesi trasferimento della proprietà di un veicolo intestato ad soggetto incapace di agire, l'operazione deve essere gestita mediante emissione del duplicato della carta di circolazione, al fine della cancellazione delle annotazioni relative alla tutela. Aggiornamento dei dati tecnici del veicolo Quando si renda necessario l'aggiornamento dei dati tecnici del veicolo intestato al minore o all'interdetto, la richiesta di rilascio del duplicato della carta di circolazione è effettuata dal genitore o dal tutore. Decorrenza Le descritte procedure saranno concretamente operative dal 3 novembre 2014. E.6) Altre fattispecie (articolo 247-bis, comma 2, let. e) La norma regolamentare in esame prevede, infine, una norma di chiusura "in bianco", contemplando l'ipotesi di aggiornamento della carta di circolazione in tutti i casi in cui, al di fuori delle fattispecie espressamente individuate, contratti od atti unilaterali conformi alle norme dell'ordinamento civilistico determinino comunque la disponibilità di un veicolo, per periodi superiori ai 30 giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario. Al riguardo, in questa prima fase di applicazione della nuova disciplina, si ritiene di poter fornire istruzioni operative applicabili alle fattispecie che di seguito si illustrano, evidenziando che sarà compito di questa sede, anche su segnalazione delle Direzioni Generali Territoriali in indirizzo, provvedere a disciplinare eventuali ulteriori ipotesi meritevoli di tutela. E.6.1) Utilizzo di veicolo intestato al de cuius Alla fattispecie residuale in esame va anzitutto ricondotto il caso di veicolo intestato a nome di persona deceduta che, nelle more dell'acquisizione della titolarità del bene in capo agli eredi, venga da uno di questi utilizzato per un periodo superiore a 30 giorni. Anche in tal caso, si procede al rilascio di un tagliando di aggiornamento nel quale è annotato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dell'erede che utilizza il veicolo ed è apposta la dicitura: "Intestazione temporanea a nome dell'erede effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s.". Alla domanda di rilascio del tagliando di aggiornamento deve essere allegata: la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47, d.p.r. n. 445/2000) con la quale l'utilizzatore dichiara la propria qualità di erede dell'intestatario deceduto, con indicazione del luogo e della data del decesso, e la circostanza che la relativa procedura di successione non si è ancora conclusa; alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di identità o di riconoscimento dell'utilizzatore stesso; l'attestazione di versamento di 16,00 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo dovuta per l'istanza) e di 9,00 sul c.c.p. n. 9001 (diritti di motorizzazione). Nell'ipotesi considerata, poiché l'erede non ha ancora acquistato la titolarità del veicolo e pertanto non può disporne, è da escludere la possibilità che possa richiedere un aggiornamento dei dati tecnici del veicolo stesso. 16