IL PROCEDIMENTO PER LE ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEI PRESIDENTI E DEI CONSIGLI PROVINCIALI: INDICAZIONI OPERATIVE

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Provincia di Cremona IL PROCEDIMENTO PER LE ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEI PRESIDENTI E DEI CONSIGLI PROVINCIALI: INDICAZIONI OPERATIVE L. 56/2014 (cd legge Delrio) così come modificata dalla L 114/2014 Circolari n. 32 e 35/2014 del Ministero dell Interno 1

IL RUOLO DELLE PROVINCE NELLA LEGGE DELRIO Province quali enti territoriali di AREA VASTA. da Enti con organi eletti direttamente dai cittadini a enti di secondo livello con organi eletti e composti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali del territorio. 2

ORGANI DELLE NUOVE PROVINCE PRESIDENTE CONSIGLIO PROVINCIALE ASSEMBLEA DEI SINDACI TUTTE LE CARICHE SONO ESERCITATE A TITOLO GRATUITO 3

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Sono eleggibili a Presidente della Provincia i Sindaci il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento elezioni (per la prima elezione anche i consiglieri provinciali uscenti). L elezione avviene, sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15% dagli aventi diritto al voto, da parte dei Sindaci e dei Consiglieri dei comuni della Provincia con voto ponderato legato alla fascia demografica dei comuni. 4

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA: FUNZIONI Il Presidente dura in carica 4 anni e decade in caso di cessazione dalla carica di Sindaco. Rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l Assemblea dei Sindaci, sovraintende al funzionamento dei servizi e uffici e all esecuzione degli atti; può nominare un Vice-Presidente, scelto tra i Consiglieri provinciali, e assegnare deleghe ai Consiglieri provinciali. Ulteriori funzioni potranno essere stabilite dallo Statuto. 5

IL CONSIGLIO PROVINCIALE Il Consiglio Provinciale è un organo elettivo di secondo grado, dura in carica 2 anni, è composto, per il nostro territorio, dal Presidente della Provincia e da 12 componenti. È eletto dai Sindaci e dai consiglieri dei comuni della Provincia secondo il criterio ponderale legato alla dimensione demografica dei comuni, sulla base di liste che devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica (per la prima elezione anche i consiglieri provinciali uscenti). La cessazione della carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale. 6

IL CONSIGLIO PROVINCIALE: FUNZIONI E l organo di indirizzo e controllo, propone all assemblea lo Statuto, approva regolamenti, piani e programmi, schemi di bilancio e, dopo il parere dell Assemblea, approva in via definitiva i bilanci dell Ente. Ulteriori funzioni potranno essere stabilite dallo Statuto. 7

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI L assemblea dei Sindaci è composta da tutti Sindaci dei Comuni appartenenti alla Provincia. Ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo Statuto. Adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentano almeno un terzo dei comuni compresi nel territorio provinciale e la maggioranza della popolazione residente. Esprime parere obbligatorio sui bilanci dell Ente.. 8

SCADENZARIO SECONDO LA LEGGE DELRIO AGGIORNATA Entro il 12 ottobre 2014 Entroil 31 dicembre 2014 Entro il 31 dicembre 2014 30 giugno 2015 Indizione delle elezioni del Consiglio Provinciale e del Presidente per le Province i cui organi scadono naturalmente nel 2014. Sono eleggibili per la prima volta anche i consiglieri provinciali uscenti. Il Consiglio così eletto svolge fino al 31.12.2014 funzioni relative ad atti preparatori e alle modifiche statutarie. Il Consiglio provinciale presenta la proposta di Statuto che deve essere approvata entro la medesima data dall Assemblea dei Sindaci. In caso di mancata approvazione dello Statutoa tale data, scatta il potere sostitutivo da parte dello Stato. 9

Le linee guida ministeriali 10

SCADENZARIO PRINCIPALI ADEMPIMENTI ELEZIONI SECONDO GRADO (1) Entro il 2 settembre 2014 (entro il 40 giorno antecedente la data delle elezioni) il 7 settembre 2014 (il 35 giorno antecedente la data delle elezioni) Tra l 8 e il 10 settembre 2014 (tra il 34 e il 32 giorno antecedente la data delle elezioni) Convocazione dei comizi elettorali attraverso un atto del Presidente della Provincia in carica o del Commissario. Nomina dei componenti l ufficio elettorale della Provincia. Pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale www.provincia.cremona.it. Data del primo accertamento, del numero degli aventi diritto al voto ai fini del calcolo del numero minimo di sottoscrizioni delle liste per l elezione del Consiglio provinciale e delle candidature a Presidente. I segretari comunali hanno fatto pervenire, tramite PEC (protocollo@provincia.cr.it), all ufficio elettorale della Provincia attestazione con elenco e generalità complete (nome, cognome, sesso, luogo, data di nascita e specifica della carica) del Sindaco e di ciascun consigliere comunale in carica alla data del 35 giorno antecedente l elezione, quindi 7 settembre 2014. 11

SCADENZARIO PRINCIPALI ADEMPIMENTI ELEZIONI SECONDO GRADO (2) Entro il 12 Pubblicazione del numero degli aventi diritto al voto sul sito settembre 2014 istituzionale www.provincia.cremona.it. (entro il 30 giorno Sulla base delle attestazioni dei Comuni l ufficio elettorale antecedente la data delle elezioni) formerà le Liste sezionali degli aventi diritto al voto. 21 settembre (ore 8-20) 22 settembre 2014 (ore 8-12) (il 20 e il 21 giorno antecedente la data delle elezioni) 23/27 settembre 2014 (dal 19 al 15 giorno antecedente la data delle elezioni) Entro il 4 ottobre 2014 (entro l 8 giorno antecedente la data delle elezioni) Presentazione delle candidature a Presidente e delle liste di candidati a Consigliere presso l ufficio elettorale. Il numero minimo dei sottoscrittori di ogni lista diverrà ufficiale a partire dal 12 settembre (dati ufficiosi: numero minimo sottoscrizioni per liste candidatura per Consiglio n. 67; per candidatura Presidente n. 199). Nessun candidato potrà sottoscrivere le liste. L Ufficio elettorale esamina le liste di candidature. Pubblicazione delle candidature alla carica di Presidente e delle liste di candidati Consigliere provinciale definitivamente ammessi sul sito istituzionale www.provincia.cremona.it. 12

SCADENZARIO PRINCIPALI ADEMPIMENTI ELEZIONI SECONDO GRADO (3) Domenica 12 ottobre 2014 Dalle ore 8 alle ore 20 apertura del seggio e svolgimento delle operazioni di voto: hanno elettorato attivo Sindaci e Consiglieri comunali in carica. Il seggio sarà uno con una sottosezione per tutto il territorio e avrà sede presso il Palazzo della Provincia a Cremona, in c.so Vittorio Emanuele II n. 17. 12/13 ottobre 2014 Operazioni di scrutinio al termine del turno elettorale o il giorno successivo. 12/13 ottobre 2014 Proclamazione degli eletti. Pubblicazione dei risultati delle elezioni sul sito istituzionale www.provincia.cremona.it. 13

FASCE DEMOGRAFICHE PREVISTE DALLA LEGGE DELRIO Il sistema elettorale prevede una suddivisione del territorio in fasce demografiche omogenee: ciascuna fascia demografica corrisponde una scheda elettorale di colore diverso. Per la Provincia di Cremona le fasce e gli elettori (numero che diventerà ufficiale con la pubblicazione sul sito internet del 12 settembre) risultano essere: Fascia a: 87 comuni fino a 3.000 abitanti; totale elettori 923 Fascia b: 16 comuni fino a 5.000 abitanti; totale elettori 205 Fascia c: 9 comuni fino a 10.000 abitanti; totale elettori 121 Fascia d: 1 comune fino a 30.000 abitanti; totale elettori 17 Fascia e: 2 comuni fino a 100.000 abitanti; totale elettori 58 14

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATURA La dichiarazione di presentazione delle liste di candidature a Presidente e Consigliere, va prodotta su moduli a forma libera con l indicazione di: Contrassegno elettorale di forma circolare da riprodurre sulla scheda; Nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, e corredata da: Sottoscrizioni autenticate*; Dichiarazioni di accettazione della candidatura autenticate*; Designazione delegato effettivo e eventualmente supplente per eventuali comunicazioni ed ulteriori adempimenti (presenziare al sorteggio, designazione rappresentanti lista, etc.). *dai soggetti previsti dall art.14 L. 53/1990 15

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATURA Sul sito www.provincia.cremona.it, sezione Elezioni provinciali 2014 sono disponibili i seguenti moduli: Istruzioni operative modulo presentazione liste candidature Consiglio - versione open modulo presentazione liste candidature Consiglio - versione word modulo accettazione candidatura a consigliere - versione open modulo accettazione candidatura a consigliere - versione word modulo presentazione candidatura Presidente - versione open modulo presentazione candidatura Presidente - versione word modulo sottoscrizioni candidatura Presidente - versione open modulo sottoscrizioni candidatura Presidente - versione word modulo accettazione candidatura a Presidente - versione open modulo accettazione candidatura a Presidente - versione word 16

PROPAGANDA ELETTORALE Ai Sindaci ed ai Consiglieri comunali in carica è fatto divieto di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale(l. 28/2000, art. 9). Possono svolgere propaganda, al di fuori dell esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alla p.a. 17

MODALITA DI VOTO PER IL PRESIDENTE Laschedariportaastampanomeecognomedei candidati. L elettore vota esclusivamente per il candidato, apponendo un segno di voto sul cognome e nome del candidato medesimo. 18

MODALITA DI VOTO PER IL CONSIGLIO La scheda riporta a stampa i contrassegni delle liste con uno spazio vuoto per apporre nome e cognome del candidato. L elettore vota per la lista e può esprimere un voto di preferenza per il candidato, ricompreso in una delle liste ammesse scrivendone cognome o nome/cognome o cognome/nome sulla riga tratteggiata. 19

METODO DI CALCOLO DEL VOTO A seconda della fascia demografica di appartenenza del proprio comune, ogni elettore riceve schede di colore diverso, ed esprime pertanto un voto avente per legge undiverso«indicediponderazione». Una volta iniziate le operazioni di scrutinio l ufficio elettorale accerta per ogni lista e per ogni candidato il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica 20

Per le elezioni a Presidente della Provincia, l ufficio elettorale accerta per ogni candidato il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica; moltiplica poi, per ogni fascia, il numero dei voti attribuiti ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione e somma tra di loro i voti ponderati di ogni candidato. Conseguentemente forma la graduatoria dei candidati, proclamando eletto il candidato che ha conseguito il maggiornumerodivotiponderati. 21

Per le elezioni dei membri del Consiglio l ufficio elettorale accerta per ogni lista e per ogni candidato il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica; moltiplica poi, per ogni fascia, il numero dei voti attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione e somma tra di loro, sempre per ogni lista e per ogni candidato, i voti ponderati cosi ottenuti in tutte le fasce. Forma, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati e successivamente assegna ad ogni lista il numero di consiglieri spettanti in applicazione del metodo d Hondt. 22

CALCOLO DELL INDICE DI PONDERAZIONE Allegato A L. 56/2010 (articolo 1, comma 34) -1 a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della provincia; b) per ciascuna delle fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia; c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione; 23

CALCOLO DELL INDICE DI PONDERAZIONE Allegato A L. 56/2010 (articolo 1, comma 34) -1 a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della provincia; b) per ciascuna delle fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia; c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione; 24

CALCOLO DELL INDICE DI PONDERAZIONE Allegato A L. 56/2010 (articolo 1, comma 34) -2 d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale cheilvalorepercentualedinessunadiessesupericomunquelacifra35;è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune dicuiallaletterac); e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato, con approssimazione alla terza cifra decimale, dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, moltiplicato per 1.000. 25

INDICE DI PONDERAZIONE PER FASCE DEMOGRAFICHE Il calcolo dell indice che si riporta, effettuato dal Ministero dell Interno, è meramente esemplificativo in quanto riferito alla popolazione di tutti i comuni della provincia ed al numero degli amministratori «spettanti» per legge. In sede di proclamazione, il procedimento di calcolo ufficiale dell indice di ponderazione da parte dell Ufficio elettorale escluderà la popolazione dei Comuni commissariati (per il nostro territorio nessuno) e terrà conto del numero degli elettori nel giorno delle elezioni (12 ottobre). Nei vari calcoli, si tiene conto solo dei primi tre decimali. 26

PROSPETTO DI CALCOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO DEGLI INDICI PROVVISORI DI PONDERAZIONE PER FASCE DEMOGRAFICHE fasce demografiche popolazione valore % fascia superamento soglie 45% o 35% valore percentuale numero sindaci e cons. spettanti indice provvisorio di ponderazione a 112.745 31,526 no 31,526 923,00 34,156 b 59.010 16,500 no 16,500 205,00 80,487 c 68.077 19,035 no 19,035 121,00 157,314 d 15.111 4,225 no 4,225 17,00 248,529 e 102.680 28,711 no 28,711 58,00 495,017 totali 357.623 1.324,00 27

Grazie per l attenzione Per ulteriori informazioni: elezioni2014@provincia.cremona.it 28

LE FUNZIONI FONDAMENTALI DELLE NUOVE PROVINCE comma 85 pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; gestione dell edilizia scolastica; controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale. 29

ALTRE FUNZIONI Viene delineato un complesso procedimento per il riordino delle funzioni attualmente esercitate dalle Province, cui Stato e Regioni provvedono, ai sensi dell art. 117 Cost., sulla base dei seguenti principi fondamentali: - individuazione, per ogni funzione, dell ambito territoriale ottimale di esercizio; - efficacia, nello svolgimento delle funzioni fondamentali, da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni; - sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; - adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli Enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intesa o convenzione. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più Enti territoriali. Le funzioni oggetto di trasferimento continuano ad essere esercitate dalle Province fino alla data di effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante stabilito dall'ente titolare della funzione. 30

FUNZIONI AGGIUNTIVE Le Province, d intesa con i Comuni, potranno altresì esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive. Le Province potranno assumere un ruolo centrale per la gestione unitaria di importanti servizi di rilevanza economica (servizio idrico integrato, di igiene urbana, di distribuzione del gas naturale, TPL urbano ed extra urbano) che sono esercitati in ambito provinciale o subprovinciale. 31