XIII COMMISSIONE PERMANENTE

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Mercoledì 20 marzo 1991 105 Commissione XIII XIII COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura) Mercoledì 20 marzo 1991, ore 16,25. Presidenza del Presidente Mario CAMPA- GNOLI e del Vicepresidente Guido MAR- TINO. Interviene il ministro dell'agricoltura e delle foreste, Vito Saccomandi. Audizione ex articolo 143, secondo comma, del regolamento della Camera del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, professor Vito SACCOMANDI, sull'aima e seguito dell'audizione sulla prospettata riforma della politica agricola comunitaria. Il Presidente Mario CAMPAGNOLI introduce il tema oggetto dell 'audizione. Dopo un intervento del deputato Lino FELISSARI (gruppo comunista-pds), il quale chiede che sui due argomenti all'ordine del giorno si svolgano due dibattiti separati, il Presidente Mario CAMPAGNOLI propone che quanto all 'AIMA oggi abbiano luogo le sole comunicazioni del Ministro e che si passi successivamente al seguito della discussione sul tema della riforma della PAC, rinviandosi ad una successiva seduta la discussione sull'aima. La Commissione concorda. Dopo che il ministro dell'agricoltura e delle foreste, Vito SACCOMANDI, ha reso le sue comunicazioni sull 'AIMA, il Presidente Mario CAMPAGNOLI rinvia ad altra seduta il seguito dell'audizione. La Commissione passa quindi al seguito della discussione in materia di riforma della PAC, già iniziato in una precedente seduta, nella quale intervengono i deputati Elena MONTECCHI (gruppo comunista- PDS), Giuseppe TORCHIO (gruppo DC), Giuseppe ZUECH (gruppo DC), Lino Osvaldo FELISSARI (gruppo comunista- PDS), Gianmario PELLIZZARI (gruppo DC) e Paolo CRISTONI (gruppo PSI). Replica in conclusione il ministro dell'agricoltura e delle foreste, Vito SACCO- MANDI. La seduta termina alle 18,40. N.B. L 'edizione provvisoria del resoconto stenografico della seduta per l'audizione ex articolo 143, secondo comma, del regolamento, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sulla politica agraria comunitaria è pubblicata in un fascicolo a parte.

Mercoledì 20 marzo 1991-106 Commissione XIII IN SEDE REFERENTE Mercoledì 20 marzo 1991, ore 18,40. Presidenza del Presidente Mario CAMPA- GNOLI. 1. Le regioni in attuazione dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nonché del disposto di cui agli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono a disciplinare con proprie leggi la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri generali stabiliti dalla presente legge. 2. Le regioni a statuto sepciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. 3. E fatta salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. ART. 2. Esame della proposta di legge: RIGHI ed altri : Norme quadro in matera di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (720). (Parere della I, della II, della V, della VIII, della X e della XII Commissione). (Seguito dell'esame e rinvio). La Commissione prosegue l 'esame della proposta di legge. Il relatore Bruno ZAMBON (gruppo DC) illustra il seguente nuovo testo, elaborato dal Comitato ristretto a seguito dei rilievi avanzati dalla Commissione affari costituzionali in ordine alla incidenza del provvedimento sui profili di competenza regionale. CAPO I. RACCOLTA DEI FUNGHI ART. I. 1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative per gli adempimenti di cui alla presente legge avvalendosi dei comuni, delle province e delle comunità montane, anche attraverso la collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale e regionale. 2. Le regioni disciplinano con proprie norme le modalità di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei, prevedendo il rilascio di un apposito tesserino. 3. L'autorizzazione di raccolta ha validità nei limiti del territorio regionale o sub-regionale e non può essere rilasciata a persone di età inferiore a 14 anni. Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato al pagamento di una somma la cui entità è determinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. 4. I proprietari e í possessori di terreni, a qualunque titolo, praticano sui medesimi la raccolta dei funghi epigei senza autorizzazione. ART. 3. 1. I proprietari o conduttori a qualunque titolo di terreni, singoli o associati, possono riservarsi, anche a fini economici, la raccolta dei funghi previa apposizine lungo i confini di tabelle esenti da tasse, recanti la dicitura «Divieto di raccolta di funghi», le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata, qualora non esistano vincoli di tutela ambientale e quelli previsti dagli articoli 7 e 8 della presente legge. Negli stessi casi i medesimi soggetti possono altresì cogliere funghi in deroga ai limiti dei cui ai successivi articoli 4 e 5, comma 2. 2. Al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi nei territori classificati montani, le regioni possono determinare,

Mercoledì 20 marzo 1991 107 Commissione XIII su parere dei comuni e delle comunità montane, le zone ricomprese in detti territori ove la raccolta è consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti dai successivi articoli 4 e 5, comma 2. 3. Le regioni, su richiesta dei proprietari o conduttori a qualunque titolo di terreni, singoli o associati, possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici. ART. 4. 1. La raccolta giornaliera dei funghi epigei, pro capite, è limitata complessivamente a chilogrammi 3, di cui non più di chilogrammi 2 delle seguenti specie e varietà : a) Boletus edulis ed il suo gruppo (Boletus edulis, Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus); b) Cantharellus cibarius; c) Cantharellus lutescens; d) Amanita caesarea; e) Morchella esculenta ed il suo gruppo (Morchella esculenta, Morchella conica, Morchella elata). 2. L 'elenco di cui al comma 1 può essere integrato dalle regioni, sentiti le province, i comuni e le comunità montane, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini ed alle esigenze locali fino ad un numero massimo di quindici specie. 3. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un cespo di funghi concresciuti. 4. I caratteri morfologici delle specie indicate al comma 1 sono ripartiti nell 'allegato 1 alla presente legge. ART. 5. 1. Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'amanite caesarea allo stato di ovolo chiuso. 2. Le regioni stabiliscono limiti di misura per la raccolta di tutte le altre specie sentito il parere delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio. ART. 6. 1. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione ; comunque il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentano la sicura determinazione della specie. 2. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie. 3. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consendire la diffusione delle spore. 4. È altresì vietata la raccolta e l'asportazione, anche ai fini di commercio, della cotica superficiale del terreno. ART. 7. 1. La raccolta dei funghi epigei è vietata : a) nelle riserve naturali integrali; b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, riserve naturali, parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione; c) nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi silvocolturali; d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi statali e regionali competenti. 2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza delle case di abitazione, ad esse adiacenti.

Mercoledì 20 marzo 1991 108 Commissione XIII ART. 8. 1. Le regioni possono, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, disporre limitazioni temporali nella raccolta dei funghi epigei solo per periodi definiti e consecutivi, nonché vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta delle province, dei comuni o delle comunità montane competenti per territorio. ART. 11. 1. Le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, convegni di studio ed iniziative culturali e scientifiche con particolare attinenza alla conservazione e tutela ambientale e specificatamente per la tutela della flora fungina. ART. 9. 1. Il presidente della giunta regionale ha la facoltà di rilasciare, in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, speciali autorizzazioni di raccolta per comprovati motivi di ordine scientifico, sentito il parere dell'assessorato competente, per un periodo non superiore ad un anno, rinnovabile. 2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conforme parere dell 'Istituto nazionale per la nutrizione, può concedere autorizzazioni speciali di raccolta, a carattere permanente ed a validità nazionale, anche in deroga agli articoli 3, comma 1, e 7, previo accertamento delle ragioni tecnico-scientifiche e dei titoli in capo al richiedente che ne motivano la richiesta. ART. 10. 1. Ai fini della tutela della salute pubblica, le regioni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, organizzano, nell 'ambito delle unità sanitarie locali, uno o più centri di controllo micologico pubblico (Ispettorati micologici), avvalendosi anche, in via transitoria, delle associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale. 2. I centri di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture e personale già operanti. ART. 12. 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, gli ispettori di igiene, le guardie giurate compestri e gli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, le guardie giurate volontarie. 2. Gli agenti giurati devono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto. ART. 13. 1. Le regioni adeguano la propria legislazione alle norme della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore, decorso tale termine cessano di avere validità le disposizioni e le regolamentazioni di carattere regionale, provinciale, comunale e locale in materia di funghi quando siano in contrasto con le disposizioni della presente legge. 2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine, si adeguano alla presente legge, nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

Mercoledì 20 marzo 1991 109 Commissione XIII ART. 14. 1. Ogni violazione delle norme di cui al presente titolo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrare la legittima provenienza dei medesimi, e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 100.000. 2. La legge regionale determina i casi di revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 2. 3. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente titolo costituiscano reato. CAPO II. COMMERCIO DEI FUNGHI ART. 15. 1. La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale, che può essere rilasciata sentita la commissione comunale di cui all 'articolo 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426. 2. I funghi coltivati rimangono assoggettati alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli. ART. 16. 1. La vendita dei funghi freschi spontanei al dettaglio è consentita previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'ispettorato micologico dell'unità sanitaria locale secondo le modalità previste dal regolamento locale d'igiene. 2. Sono pure ammessi alla vendita, dopo il controllo dell'unità sanitaria locale, funghi freschi appartenenti a specie eduli non comprese nell'elenco di cui all'articolo 17. ART. 17. 1. È consentita la commercializzazione dei funghi freschi compresi nel seguente elenco : a) Boletus edulis e suo gruppo (edulis, aereus, pinicola, reticulantus; b) Amanita caesarea; c) Morchella (qualsivoglia specie); d) Cantharellus cibarius e lutescens. 2. L'elenco di cui al comma 1 è integrato con altre specie riconosciute idonee alla commercializzazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le regioni, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. ART. 18. 1. Con la denominazione di funghi secchi possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle seguenti specie: a) Boletus edulis e suo gruppo (aereus, pinicola, e reticulatus); b) Cantharellus di qualsivoglia specie ; c) Agaricus bisporus; d) Marasmius oreades; e) Auricularia auricula-judae. 2. Con la denominazione di funghi porcini possono essere messi in commercio solo funghi appartenenti alla specie del Boletus edulis e del suo gruppo. 3. Possono essere altresì messe in commercio altre specie riconosciute eduli con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le regioni, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. E obbligatorio nell 'etichettatura citare la dizione : «Contenuto conforme alla legge».

Mercoledì 20 marzo 1991 110 Commissione XIII 5. La denominazione di vendita deve essere accompagnata da menzioni qualificative, rispondenti a particolari caratteristiche che saranno fissate, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. sentita la commissione di cui all'articolo 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426. 2. E consentita la vendita di funghi secchi sminuzzati ai soli fini della utilizzazione industriale purché i frammenti ottenuti abbiano caratteristiche merceologiche superiori. ART. 19. 1. I funghi secchi devono essere venduti in confezioni chiuse, con almeno la metà di una facciata trasparente in modo da consentire il controllo del contenuto, conformemente alla legge 30 aprile 1962, n. 283, ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, con l'indicazione ben visibile del nome scientifico del fungo contenuto. 2. Ogni confezione deve contenere funghi della stessa specie. 3. Le imprese di preparazione e confezione dei funghi secchi o conservati devono indicare nella richiesta di autorizzazione ai sensi dell 'articolo 2 della legge 3 aprile 1962, n. 283, anche le generalità del perito od esperto nella materia, regolarmente iscritto nel ruolo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, sotto il cui controllo avvengono le lavorazioni e confezioni. Le imprese già operanti alla data d'entrata in vigore della presente legge si adegueranno a tali disposizioni nel termine di dodici mesi dalla data suddetta. 4. I contravventori alle disposizioni del comma precedente sono puniti con l 'ammenda da lire 500 mila a lire 1 milione. ART. 20. 1. È vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso ad eccezione dei funghi del gruppo Boletus edulis (porcini), che abbiano caratteristiche merceologiche classificabili come extra (sezioni intere e carne perfettamente bianca), previa autorizzazione rilasciata dal comune, ART. 21. 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabilite entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i preimballaggi contenenti funghi secchi, le gamme di quantità nominali e di capacità nominali dei loro contenitori. 2. Il valore di umidità del prodotto preimballato non può essere superiore al 12 per cento+2m/m. ART. 22. 1. I funghi conservati, sott 'olio, sott'aceto, in salamoia, sottovuoto,- al naturale, congelati, surgelati, o altrimenti preparati debbono appartenere a specie facilmente riconoscibili e ben conservabili; ogni confezione può contenere funghi di una o più specie. 2. Su ogni confezione devono essere riportati in modo ben visibile i, nomi scientifici delle specie di funghi contenute e le loro quantità espresse percentualmente in ordine decrescente, ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283 e del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322. ART. 23. 1. Per ogni specie fungina destinata alla conservazione, di cui all'articolo 22, deve ottenersi apposita autorizzazione dalla unità sanitaria locale competente, rilasciata previo accertamento dei requi-

Mercoledì 20 marzo 1991 111 Commissione XIII siti previsti dalla presente legge, i cui estremi devono essere indicati sull'etichetta: tale autorizzazione ha validità su tutto il territorio nazionale. ART. 24. 1. Ogni violazione delle norme di cui al presente titolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500 mila lire 2 milioni. 2. E stata salva l 'applicazione delle vigenti norme penali, qualora le violazioni delle disposizioni contenute nel presente titolo costituiscano reato. ALLEGATO 1 (Articolo 4) CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DELLE SPECIE ELENCATE ALL ' ARTICOLO 4. 1. Boletus edulis Bulliard: Fr. Cappello (5)10 25(30-40) cm, molto largo quasi sempre sodo, bruno rugginoso ma anche brunolaterizio, bruno-nerognolo o quasi cinerino. Tuboli da bianchi a giallognoli-verdognoli. Cambo 5-16(25) x 1,5-5(7) cm per lo più bulboso, reticolato e quasi filvo, talvolta pressoché cilindrico, liscio e bianchiccio. Carne assai spessa, consistente, bianca, anche un po' vinosa sotto la cuticola pileica. Spore lisce fisiformi, colore bruno oliva scuro in massa. Cresce praticamente ubiquitario, nella tarda primavera e a fine estate-autunno. 2. Boletus pinicola (Vittadini) Venturi. Cappello (10)15 30(40) cm inizialmente a fioccosità assai evidente, pruinato di bianco, quasi viscido, generalmente solcatobossolato, al centro castano intenso, verso i bordi anche rossorame. Carne molle, bianca, con alone vinosoviola sotto la cuticola, in prossimità dei tuboli anche da gialla a verdognola. Gambo 5-12(20)x,3-6(9) cm, per lo più reticolato con l'età, da bianchiccio a color carne. Spore lisce fisiformi, colore verde-oliva in massa. Cresce in boschi di conifere e latifiglie in tarda primavera, poi autunno, anche inoltrato. 3. Boletus aereus Bulliard: Fr. Cappello 10-25(30-40) cm, bronzeo-nerognolo o fuliggineo-bruno. Gambo 5-12(18) x 3-6(9) cm, giallogriolo, un pò fulvo, talvolta bruniccio, di spessore quasi uniforme, reticolato, talvolta privo di reticolo in età avanzata. Tuboli corti, color zolfo. Carne spessa e consistente. Spore lisce e fusifirmi colore brurioverde-oliva chiaro in massa. Cresce in simbiosi con latifoglie su terreno preferibilmente calcareo in stagione calda. 4. Boletus reticulatus Schaeffer. Cappello 5-20(25-30) cm, bruno con screpolature a reticolo chiare, dapprima quasi globoso poi fino a quasi piano. Tuboli angolosi, minuti, passar ti dal bianco al giallo-verdognolo. Gambo 5-2030) x 1,5-3(7) cm, prima bulboso poi slanciato, spesso, color beige con reticolo dal bianco al bruno. Carne spessa e da soda a morbida. Spore lisce fusiformi, color bruno-oliva scuro in massa. Cresce sotto latifiglie e aghifoglie dalla tarda primavera all'autunno. 5. Cantharellus cibarius Fries Cappello 1-12 cm, carnoso, grosso, convesso, schiacciato poi aperto, depresso al centro, liscio, variante dal giallo uovo al giallo arancio. Margine involuto che si distende con l'età Pieghe imeniali forcate, molto decorrenti, concolori al cappello. Gambo 3-7 x 0,7-2 cm, pieno, sodo, generalmente attenuato alla base, concolore al cappello. Carne bianca o leggermente giallastra, soda. Spore giallo pallide in massa, ellittiche, lisce. Cresce pressoché ubiquitario, dalla primavera all ' autunno.

Mercoledì 20 marzo 1991 112 Commissione XIII 6. Cantharellus lutescens Fries Cappello 3-5 cm, minuto, elastico, imbutiforme, finemente fibrilloso-scaglioso, colore bruno-seppia; margine irregolare. Superficie imeniale prima liscia poi con vaghe venature irregolari, da rosa-incarnato a giallo-arancio. Gambo 5-8 x 0,5-1,5 cm, cavo, irregolarnente compresso, liscio, giallo. Carne minuta un pò giallastra. Spore bianche in massa, ellittiche. Cresce sotto conifere nei luoghi umidi erbosi, tarda estateautunno. 7. Amanita caesarea (Scopoli ex Fries) Pers. ex Schw. Cappello 6-18 cm, da emisferico a convesso, nettamente striato al margine, cuticola lucida rosso-arancio generalmente senza residui di velo. Lamelle molto fitte, giallo dorate, libere. Gambo 8-15 x 2-3 cm, subcilindrico non bulboso, liscio, interamente giallo, pieno poi farcito. Anello membranoso pendulo persistente, striato, concolore al gambo. Volva a sacco, ampia, membranacea, bianca. Carne bianca, gialla sotto la cuticola del cappello. Spore bianche leggermente gialle in massa, ellittico ovoidali. Cresce sotto latifoglie in terreni siliceo calcarei, estate-autunno. 8. Morchella esculenta Pers. ex St. Amans Cappello a mitra di medie o grandi dimensioni forma da arrotondata ad ovoidale, colore da giallo paglierino a giallo scuro. Alveoli larghi e profondi circoscritti da sottili costolature irregolari e concolori, a maturità bruno-ruggine. Gambo 3-10 x 2-3 cm, cilindrico, cavo, biancastro-paglierino. Ascospore giallo ocra in massa. Cresce con preferenza sotto olmo o frassino, primavera. 9. Morckella conica Pers. Cappello a mitra di medie dimensioni, da conico a ottuso, colore da griseo-castaneo a bruno-nerastro. Alveoli delimitati da costolature longitudinali relativamente parallele, ondulate, sterili; colore grigiobruno o nerastro-bruno. Gambo 2-4 x 1-1,5 cm, biancastro poi giallo-bruno, cilindrico cavo. Ascospore bianco crema in massa. Cresce in boschi e cespugli, primavera. 10. Morchella elata Fries Cappello a niitra di medie dimensioni, conico-ovoide, poco ottuso, da olivastro a bruiiastro-rosso. Alveoli piccoli e irregolari con costolature quasi parallele, coiicolori e unite qua e là da costolature irregolari trasversali. Gambo 3-5 x 1,2-2 cm, slanciato e ingrossato alla base, cavo, bianco, furfiraceo. Ascospore color crema in massa. Cresce nei boschi di conifere, primavera. Su proposta del relatore, la Commissione delibera di trasmettere il nuovo testo alle Commissioni competenti per l 'espressione dei pareri, ai fini della richiesta di trasferimento in sede legislativa. La seduta termina alle 19.