COMUNE DI BRUNELLO PROVINCIA DI VARESE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE Ai sensi art. 6 reg. Regionale n. 6 del 09/11/2004 e s.m.i. Allegato 03 Norme Tecniche di Attuazione approvato con delibera consiglio comunale n. / Progettisti:Geom Tiziano Bernardi Arch. Doriana Cerisara Il Sindaco Dott. Giuseppe Ghiringhelli Brunello lì:28/03/2014 testo aggiornato rispetto a documento adottato il 17/03/2013
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Art. 1 Finalità Il regolamento regionale n. 6 del 09.11.2004 e s.m.i., all art. 6 (attuativo della L.R. n. 22del18/11/03) prevede la stesura delle norme attuative del piano cimiteriale. La normativa seguente disciplina le attività e i servizi correlati al piano cimiteriale e si riferisce alle tavole di progetto. Il regolamento di polizia mortuaria che regola l impianto cimiteriale, ove in contrasto con le presenti norme, si ritiene superato. Si dovrà quindi provvedere all aggiornamento dello stesso nei tempi tecnici strettamente necessari. In fase di attuazione del piano cimiteriale sono ammesse variazioni allo stesso che non riducano il dimensionamento al di sotto del fabbisogno ventennale calcolato, che non riduca le dotazioni previste e che non operi modifiche sostanziali. Per tali variazioni sarà sufficiente l approvazione dei progetti di opere pubbliche, previo parere di ASL e ARPA, secondo la normativa vigente. Le disposizioni contenute nelle presenti norme tecniche di attuazione devono, in ogni caso, rispettare il dettato normativo presente nelle norme regionali e statali Art. 2 Definizioni 1. Inumazioni: sepolture di feretro in terra, definite inumazioni comuni, della durata di 10 anni computati dal giorno del seppellimento; Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri si applicano le norme di cui all art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.e. i., insieme alle norme del Regolamento Regionale n. 6/2004, ed in particolare l art. 15 del medesimo regolamento regionale. 2. Tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei, urna cineraria o contenitore di fenomeni cadaverici trasformativi o conservativi; a) le tumulazioni comprendono le sepolture di feretri, cassette per resti mortali, ossa e urna cinerarie, in opere murarie tradizionali e/o prefabbricate dette loculi. Questi sono realizzati dal comune, più raramente, quando si tratta della sistemazione di vecchie tombe interrate, anche dai concessionari delle aree. In essi sono conservati le spoglie mortali per un periodo determinato risultante dagli atti di concessione. Per le sepolture dal 1970 ad oggi la durata della concessione è fissata in 50 anni. E il Regolamento di Polizia Mortuaria che determina la durata delle concessioni, tenuto conto del Capo V del regolamento regionale. Le nuove sepolture avranno una durata della concessione di 30 anni, in accordo con quanto disposto dall art. 25 del R.R. 6/2004. b) le sepolture private a sistema di tumulazione sono soggette a concessione secondo le modalità previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria. c) le caratteristiche dei feretri devono rispettare le norme dettate dagli art. 30-31 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive dei loculi sono dettate dagli articoli n. 76-77 dello stesso D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, unitamente alle norme e regolamenti regionali, ed in particolare l allegato 2 del regolamento regionale 6/2004. UTC Brunello (VA) 2/12
d) la tumulazione, nelle zone delle tombe esistenti, potrà avvenire in deroga ai requisiti del R.R. 6/2004 per un periodo massimo di venti anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso (cioè dal 10/02/2025). e) le zone in ampliamento destinate a tumulazione dovranno possedere i requisiti di cui ai punti 10.2 e 10.3. 3. Cremazione: riduzione in ceneri del feretro, dell esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, del contenitore e di parti anatomiche riconoscibili o di ossa. 4. Esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato: 1. l esumazione ordinaria viene eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune (almeno 10 anni) 2. l esumazione straordinaria viene eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione. 5. Estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato: l estumulazione ordinaria si ha quando è scaduta la concessione ovvero, prima di tale data, qualora si debba procedere in loco ad altra tumulazione dopo un periodo di almeno 20 anni, se eseguito in loculo stagno, o dopo 10 anni, se eseguito in loculo areato. l estumulazione straordinaria viene eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei 20 anni, se eseguito in loculo stagno, e prima dei 10 anni, se eseguita in loculo areato. 6. Bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere. 7. Cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici. Se la tumulazione avviene in loculo stagno si fa ricorso anche al cofano di zinco che forma un rivestimento, di norma interno alla bara. 8. Urna cineraria: contenitore di ceneri. 9. Concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d uso, se disposta da un soggetto di diritto privato. 10. Decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione con il quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario. 11. Revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione con quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza, per motivi di pubblica utilità. UTC Brunello (VA) 3/12
Art. 3 Sepolture private PIANO CIMITERIALE, Comune di Brunello (VA) a) le aree per le sepolture private sono concesse in uso (dal comune) per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale. Tali aree possono essere concesse a famiglie, a collettività, a privati o a enti. b) alle sepolture private è concesso l uso di aree e di manufatti costruiti dal comune, solo se espressamente previsto. c) le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano: a) le sepolture individuali (loculi, pose individuali in cellette ossario) b) sepolture per famiglie e collettività d) il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone secondo il tariffario vigente. a) alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite dal DPR n. 285/1990 e s.m.e i. per le inumazioni e le esumazioni, per le tumulazioni e estumulazioni. b) l atto di concessione è stipulato ai sensi dell art. 107 comma 3 e seguenti del Dlg 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.e i., previa assegnazione del manufatto da parte del competente ufficio cimitero del comune. e) il diritto d uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su di un bene soggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà che è del comune. Fatto salvo quanto previsto dall art. 824 comma 2 del C.C.. f) ogni concessione del diritto d uso di aree e/o manufatti deve risultare da apposito atto che contiene l individuazione della concessione, le condizioni e le clausole concessionarie, le norme che ne regolano il diritto d uso. L atto di concessione indica: a) la natura della concessione, la sua identificazione, il numero dei posti realizzati/realizzabili; b) la durata nel tempo della concessione; c) il titolare della concessione; d) le salme destinate ad essere accolte ovvero i criteri per la loro individuazione; e) eventuali restrizioni o estensione del diritto d uso in relazione all avvenuta corresponsione della tariffa prevista; f) gli obblighi e gli oneri cui è sottoposta la concessione, compresi gli obblighi di manutenzione e decadenza; g) la concessione dei loculi potrà essere rilasciata solo in presenza di un feretro da tumulare; è ammessa la sola prenotazione per l affiancamento del coniuge ancora in vita. Art. 4 Edicole private cappelle a) Le cappelle di famiglia sono edificate solo negli ambiti definiti nel piano cimiteriale. b) Al momento della presentazione della istanza di concessione dell area per l edificazione della cappella, il richiedente deve versare, importo di Diritti di Segreteria di E.400; importo che verrà in seguito aggiornato con deliberazioni dalla Giunta Comunale. L istanza va presentata in competente carta legale. UTC Brunello (VA) 4/12
c) Alla sottoscrizione dell Atto di Concessione deve essere versato l importo di concessione definito con tariffe deliberate dalla Giunta Comunale. d) La concessione è a tempo determinato. La sua durata non può essere superiore a 99 (novantanove) anni. Potrà essere rinnovata alla sua scadenza da eredi e/o aventi titolo, secondo quanto stabilito dalle specifiche norme comunali. Art. 5 Costruzioni di opere cimiteriali cappelle private a) La costruzione delle opere murarie, relative alle singole concessioni, saranno specificatamente regolamentate nel nuovo Locale Regolamento Cimiteriale (o Regolamento di Polizia Mortuaria) che andrà a sostituire il Locale Regolamento di Polizia Mortuaria. b) Le autorizzazioni per la costruzione di cappelle private sono rilasciate dall Amministrazione Comunale previo visto della Commissione del Paesaggio. Ogni opera all interno della struttura cimiteriale deve essere preceduta da un progetto redatto in conformità al piano cimiteriale, progetto che deve essere approvato dalle competenti autorità comunali e dall ASL competente, se necessario. Il progetto deve rispettare le disposizioni vigenti in materia con particolare riferimento al DPR 285/1990 e s.m.e i.. Non si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 costituendo il Piano cimiteriale approvato strumento pianificatorio e atto di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio. c) Il progetto della cappella privata deve: a) definire il numero delle salme nonché delle cassette per resti ossei o delle urne cinerarie previsto nel sepolcro, che dovrà corrispondere al numero nell atto di concessione; b) delineare con adeguato progetto grafico le caratteristiche costruttive e decorative del manufatto con tipologia costruttiva e l utilizzo di materiali tradizionalmente utilizzati all interno del cimitero ( colori intonaci gamma delle terre e uso di pietre colore gamma del grigio) c) indicare con assoluta chiarezza gli elementi identificativi delle salme e/o resti; d) delineare l area occupata dalla sepoltura che deve essere assolutamente contenuta nel perimetro della concessione assegnata e le opere in progetto non devono arrecare danno o pregiudizio alcuno alle aree ed opere confinanti, sia pubbliche che di altri privati; e) prevedere i tempi di esecuzione dei lavori e delle opere. Ogni variante apportata al progetto deve essere approvata dai competenti uffici in dipendenza della tipologia della variante stessa. La posa di lapidi ricordi, corpi illuminanti e altri manufatti deve essere autorizzata dal responsabile dell ufficio cimiteriale ed essere conforme alle specifiche regolamentari stabilite dal comune. E fatto obbligo di rispettare norme, regolamenti, leggi statali e regionali vigenti in materia, di ogni ordine e grado, anche se non espressamente citate nelle presenti norme, con particolare riferimento al regolamento comunale vigente di polizia mortuaria. UTC Brunello (VA) 5/12
Art. 6 Identificazione della sepoltura Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto sul quale sono riportati l indicazione del nome, della data di nascita e di morte del defunto. Lo stesso può lasciare espressa volontà contraria alla identificazione. Il gestore della sepoltura cimiteriale può apporre un ulteriore identificativo alfa-numerico progressivo delle sepolture. Art. 7 Dispersione delle ceneri In un cimitero comunale è previsto un luogo denominato giardino delle rimembranze dove è possibile disperdere le ceneri dei defunti provenienti da cremazioni. La dispersione delle ceneri è comunque consentita solo nei luoghi previsti dalla vigente legislazione, secondo la volontà del defunto, espressa nelle forme di legge, e previa autorizzazione di legge. Il comune provvederà, una volta realizzata l area, ad indicare una tipologia di targa di identificazione delle ceneri ivi disperse. Art. 8 Caratteristiche dei monumenti funebri Negli ampliamenti previsti del cimitero e per le diverse tipologie di sepoltura (inumazione e tumulazione) la realizzazione dei monumenti funebri, relativi quindi sia alla chiusura dei loculi che relativi alle tombe a terra, dovrà avvenire nel rispetto assoluto del decoro ed omogeneità di realizzazione sia per materiali lapidei che per dimensioni, colori e complementi (iscrizioni, portafoto, portafiori, lampade ecc..). Per la sepoltura nei campi comuni (inumazioni) non sono ammessi manufatti fissi e/o lapidei in genere. È ammessa solamente la sistemazione con ghiaietto bianco della superficie del terreno e la sistemazione di una lapide, di fattura simile a quelle esistenti nello stesso campo, con l indicazione dei dati necessari all identificazione del feretro. Per la sepoltura in tombe a terra( tumulazioni) l altezza del monumento tombale non deve superare quelli esistenti e in particolare non deve superare l altezza del monumento tombale a cui si affianca. I monumenti dovranno essere prevalentemente in pietra con l utilizzo preferibilmente di pietre della tradizione locale ovvero con pietre di colore gamma del grigio.. Sono vietati colori forti o accessi che sono di rottura con l armonia del posto Per la sepoltura in loculi e cinerari e per l utilizzo degli ossari dovrà essere utilizzato la lastra in pietra posata dal comune, o comunque una di stessa tipologia e colore. Ferme restando tutte le disposizioni già emanate in passato (che rimangono, quindi, valide ed efficaci per tali aspetti) circa le dimensioni e le caratteristiche relative ai monumenti funebri per tombe e a lastre per loculi ed ossari, da posizionare sui campi e colombari già esistenti, si stabilisce che per le future realizzazioni ed ampliamenti debbono osservarsi le indicazioni costruttive indicate nel regolamento regionale n. 6 del 09.11.2004 e s.m. e i.. e all art. 10 delle presenti norme. Art. 9 Azzonamento esterno in fascia di rispetto cimiteriale UTC Brunello (VA) 6/12
Nella zona di rispetto, per quanto attiene le modalità di intervento ai fini edificatori sono comunque fatte salve le specifiche disposizioni dettate dallo strumento urbanistico vigente. All interno dell area di rispetto possono essere realizzate opere di urbanizzazione primaria, aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi e compatibili con l attività cimiteriale. All interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti, sono consentiti solamente interventi di recupero o interventi funzionali all edificio stesso, cambi di destinazione d uso e interventi ricompresi alle lettere a), b), c) e d) dell art. 27 L.R. 12/2005, nel rispetto comunque del vigente PGT. L ampliamento delle abitazioni esistenti all interno della fascia di rispetto cimiteriale sono normate in primis dall ultimo capoverso del Comma 4 dell.articolo 28 della Legge del 01/08/2002 n.166 Art. 10 Dimensioni e caratteristiche dei loculi Le caratteristiche e le dimensioni dei loculi dovranno essere conformi al regolamento regionale n. 6 del 09/11/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 1 del 06/02/2007. In particolare si precisa: a) Inumazioni 1) inumazioni adulti (cadaveri di persone con almeno 10 anni di età): 2,20x0,80 m; 2) inumazioni bambini: 1,50x0,50 m; 3) la distanza tra i feretri dovrà essere di almeno 0,30 m su ogni lato; 4) l utilizzazione delle fosse deve essere ordinata, deve farsi cominciando da un estremità di ciascun riquadro e deve proseguire senza soluzione di continuità. b) Tombe a sistema di tumulazione a) le tombe ed i monumenti esistenti potranno essere soggetti solamente a manutenzione e risanamento conservativo senza modifica delle dimensioni esistenti; b) ogni nuova tomba dovrà avere dimensioni interne non inferiori a 2,25x0,75x0,70; c) le nuove aree destinate al sistema delle tombe a tumulazione dovranno prevedere il vestibolo, cioè uno spazio, posto a lato delle casse contenenti i feretri, di dimensioni idonee al passaggio dei feretri. Tale vano servirà alla sistemazione dei feretri senza il movimento dei feretri esistenti. Tale funzione si riterrà assolta se il corridoio avrà dimensioni minime pari a 1,05 m, per alloggiamenti laterali, 2,50 m per alloggiamenti frontali. (vedere schemi allegati) c) Loculi 1) i loculi dovranno avere dimensioni interne minime pari a 2,25x0,75x0,70, al netto dello spessore della parete di chiusura; 2) la dimensione delle lastre, dei monumenti e le caratteristiche degli elementi accessori saranno da definire in occasione della costruzione dei nuovi corpi colombari; UTC Brunello (VA) 7/12
3) il piano di appoggio dei feretri dovrà avere adeguata inclinazione verso l interno per evitare fuoriuscite di liquidi; 4) il loculo viene messo a disposizione dall amministrazione comunale e sarà vietato modificare in alcun modo ciò che viene messo a disposizione; d) Ossarieti e cinerari a) i cinerari e gli ossarieti, sempre costruiti in esclusiva dall operatore pubblico, avranno caratteristiche tecniche analoghe a quelle relative ai colombari; b) le cellette ossario dovranno avere dimensioni interne minime di 0,70x0,30x0,30; c) le nicchie cinerarie dovranno avere dimensioni interne minime di 0,40x0,40x0,40; d) potranno essere realizzate cellette per contenere ossa o ceneri indistintamente con dimensioni minime pari a 0,70x0,40x0,40. e) Cappelle e tombe famigliari a) per la costruzione delle cappelle si dovrà richiedere regolare permesso di costruire e le stesse dovranno essere collaudate; b) le caratteristiche degli spazi interni alle cappelle saranno le stesse di cui ai punti precedenti; c) le cappelle non possono avere comunicazione con l esterno del cimitero; d) gli ambiti in cui potranno essere edificate le cappelle saranno definiti dall amministrazione comunale che definirà anche le caratteristiche geometriche, morfologiche e tecniche a cui i progetti dovranno allinearsi; SCHEMI DI TOMBE A SISTEMA DI TUMULAZIONE Di seguito vengono riportati schemi che potranno essere attuati. Non viene indicata graficamente la modalità di tumulazione ad un solo livello che potrà essere comunque attuata in sede di progettazione esecutiva dell ampliamento cimitero e che potrà essere riproposta nella parte di cimitero preesistente. Infine si segnala che le tumulazioni nell esistente cimitero sono sempre avvenute su due livelli. Ci si riserva la facoltà di adottare lo schema di tumulazione a tre livelli a seguito dell esito della studio geologico che verrà allegato al progetto esecutivo di ampliamento del cimitero. UTC Brunello (VA) 8/12
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