PROVINCIA DI CROTONE SERVIZIO SPORT Regolamento per l erogazione di contributi a enti, società e/o associazioni di promozione sportiva 1
INDICE SOMMARIO PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1) Principi generali.pag. 3 Art. 2) Normativa di riferimento...pag. 3 Art. 3) Finalità pag. 3 Art. 4) Principi di trasparenza e accesso agli atti...pag. 4 PARTE II : CRITERI E MODALITA DI EROGAZIONE Art. 5) Soggetti beneficiari pag. 4 Art. 6) Modalità di accesso pag. 4 Art. 7) Parametri e criteri...pag. 5 Art. 8) Modalità di erogazione...pag. 6 Art. 9) Contributi speciali..pag. 6 Art. 10) Borse di studio..pag. 7 PARTE III: ALBO E PATROCINIO Art. 11) Istituzione e tenuta dell albo pag. 7 Art. 12) Patrocinio pag. 7 PARTE IV: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 13) Regime transitorio pag. 8 Art. 14) Esecutività pag. 8 2
PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1) Principi generali La Provincia di Crotone riconosce all attività sportiva un importante ruolo di aggregazione sociale, di formazione umana e culturale, nonché di prevenzione delle devianze giovanili a tutela della salute degli stessi e per tutti i cittadini, e ne riconosce altresì il profilo educativo e formativo e, più in generale, l importante fattore dello sviluppo psico-fisico della persona e di crescita culturale e civile della società. A tal fine favorisce tutte quelle iniziative atte a promuovere e valorizzare lo sport, con il sostegno anche economico, attraverso contributi a Società, Enti e/o Associazioni sportive. Art. 2) Normativa di riferimento Questo regolamento viene redatto nel rispetto dei principi stabiliti dagli artt. 12 della legge sul procedimento n. 241 del 7 agosto 1990 e 7 co.1 e successive integrazioni e modifiche, nonchè della legge 131/03, in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà, altresì nel rispetto dei principi stabiliti dalla L.R. 31/84 art. 24 relative al sostegno delle attività sportive e dalla L.R. n 5/98 riguardante le norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per categorie svantaggiati. Art. 3) Finalità La Provincia di Crotone,, in deroga al regolamento provinciale approvato con delibera di Consiglio nr. 19 del 10 maggio 2005, disciplina con il presente regolamento i criteri, le modalità e le procedure di concessione di incentivazioni economiche per la promozione e lo sviluppo esclusivo di attività sportive finalizzate alla pratica e alla divulgazione dello sport professionale, dilettantistico e amatoriale. Gli interventi della Provincia sono finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi: Promozione di manifestazioni sportive di natura agonistica, dilettantistica o amatoriale di carattere internazionale, nazionale, regionale, provinciale, comunale; Incentivazione dell attività annuale svolta da Associazioni Sportive dilettantistiche Società sportive, Circoli, gruppi Sportivi Enti e federazioni di promozione sportiva, volta alla valorizzazione delle potenzialità fisiche psichiche e di aggregazione come fattore educativo e formativo sociale dei giovani, degli anziani, dei disabili e altri soggetti svantaggiati; Promozione delle attività che si realizzano nelle piccole realtà territoriali; Promozione di eventi sportivi non agonistici (stage, convegni, seminari, borse di studio etc..) finalizzati a promuovere la cultura e la pratica sportiva come elemento positivo di formazione dell individuo e di crescita della comunità nonché di aggregazione giovanile e veicolo di integrazione culturale e sociale; Privilegiare, in base alle domande pervenute ed alla qualità dei progetti, le attività rispetto agli eventi. 3
Art. 4) Principi di trasparenza ed accesso agli atti La Provincia, nel rispetto dei principi di trasparenza, assicura l adeguata informazione degli interessati con avviso da pubblicarsi all albo pretorio della Provincia. L accesso agli atti del procedimento è consentito nelle forme e nei modi stabiliti dal relativo regolamento. PARTE II : CRITERI E MODALITA DI EROGAZIONE Art. 5) Soggetti beneficiari L Amministrazione Provinciale, in armonia con i principi fissati nello Statuto dell Ente e nel rispetto delle finalità stabilite dalla L.R. 31/84 nonché dalla L.R 5/98, si propone di sostenere attraverso contributi economici, le Società e Associazioni sportive, legalmente costituiti, affiliati alle Federazioni e/o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I, aventi sede nella Provincia di Crotone. Possono accedere alle azioni di sostegno economico coloro che risultano essere in possesso dei seguenti requisiti: Assenza di richiami per uso inadeguato degli impianti, delle attrezzature o qualsiasi altro bene patrimoniale dato in precedenza in concessione dall Amministrazione Provinciale; Assenza di provvedimenti di natura giudiziaria riferiti agli ultimi tre anni di attività; Presentazioni o sottoscrizioni di dichiarazioni mendaci; Iscrizione al registro delle Società sportive. Art. 6) Modalità di accesso Le istanze per la concessione di contributi devono essere indirizzate all Assessorato allo Sport e al Dirigente del Settore Sport della Provincia di Crotone e recapitate al Palazzo della Provincia, ubicato alla via M. Nicoletta n. 28, e dovranno avere come oggetto Richiesta contributo economico anno sportivo.. Le istanze, sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno, pena l esclusione, e dovranno contenere le seguenti indicazioni ed essere corredate dalla seguente documentazione: Denominazione della Società e/o Organismo sportivo; Indirizzo della sede sociale e/o recapito postale; Cognome e nome del Presidente e/o legale rappresentante; Federazione o ente di promozione sportiva al quale è affiliata la Società o Organismo; Numero complessivo dei tesserati che praticano regolarmente le attività sportive, distinti per età, più il numero complessivo degli istruttori o allenatori; Atto costitutivo e statuto regolarmente registrato a norma di legge; Dettagliata relazione tecnico sportiva che illustri l attività svolta, la partecipazione a campionati indicando in maniera chiara il numero, la tipologia e quanti di essi sono riservati 4
a giovani sino a sedici anni, e i relativi risultati sportivi conseguiti nell anno precedente oltre la localizzazione degli impianti sportivi utilizzati. Conto consuntivo delle entrate e delle spese riferito all anno precedente. Il codice fiscale e/o partita IVA, nonché la specificazione del trattamento fiscale del soggetto beneficiario del contributo ai fini delle eventuali ritenute di legge e dell intestazione del mandato di pagamento, coordinate bancarie complete (IBAN). Da ogni altro documento che l ufficio Sport della Provincia di Crotone riterrà necessario, da acquisire entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta. Art. 7) Parametri e criteri La quantificazione del contributo sarà determinata da un punteggio, assegnato ad ogni soggetto beneficiario mediante l applicazione dei seguenti parametri: a) Promozione e diffusione pratica sportiva Centro sportivo giovanile affiliato CONI Punti 25 Per ogni atleta presente al centro sportivo giovanile appartenente a categoria Punti 3 diversamente abili verranno aggiunti Anzianità di affiliazione (vita della società) per ogni anno verranno aggiunti Punti 1 b) rilevanza della manifestazione Internazionale Punti 130 Nazionale Punti 100 Interregionale Punti 60 Regionale Punti 50 Interprovinciale Punti 30 Provinciale Punti 20 Per ogni campionato riservato ad atleti di età non superiore ai diciotto anni Punti 20 c) Criteri Finanziari Partecipazione della Provincia in base alla richiesta della spesa pari al 25% Punti 20 Partecipazione della Provincia in base alla richiesta della spesa pari al 50% Punti 10 Partecipazione della Provincia in base alla richiesta della spesa pari al 75% Punti 5 Partecipazione della Provincia in base alla richiesta della spesa pari al 100% Punti 1 Si specifica che per atleta tesserato s intende: tesserato ufficialmente al CONI o federazione allo stesso affiliata, che partecipa regolarmente alle attività sportive (allenamenti, gare ufficiali, raduni etc..) Si specifica che per campionato s intende organizzato dal CONI o Federazione allo stesso affiliato. 5
Non sarà ammessa a contributo la Società o l associazione il cui punteggio rimanga inferiore a 80. Il Contributo infine sarà determinato dalla seguente formula: BUDGET FINANZIARIO DELL ENTE X SINGOLO PUNTEGGIO TOTALE PUNTEGGIO (somma di tutti i richiedenti) L ufficio Sport, nel determinare gli importi da erogare, potrà avvalersi della discrezionalità di arrotondare in Euro (in difetto) l importo concesso ai fini di rispettare la disponibilità prevista dal bilancio Provinciale. Art. 8) Modalità di erogazione Le domande saranno istruite dalla struttura amministrativa del settore competente, che ne valuterà l ammissibilità alla luce dei criteri stabiliti dall art. 7 del presente regolamento e degli indirizzi di Giunta. Sulla base di tale graduatoria e nei limiti degli stanziamenti previsti, sarà approvato, con determinazione dirigenziale, il piano di riparto nel quale saranno indicate le istanze ammesse a contributo con l importo assegnato e quelle non ammesse, con indicazione delle motivazioni dell esclusione. Il piano di riparto sarà approvato entro 30 gg con delibera di Giunta Provinciale, affisso all albo pretorio dell Ente e successivamente verranno erogati i contributi a enti e/o associazioni beneficiari. Previa accettazione da parte delle Società/Associazioni richiedenti, l erogazione del Contributo stanziato avverrà entro il mese di Settembre di ogni anno. I soggetti che sono ammessi a contributo, prima dell erogazione dello stesso devono integrare la documentazione preventiva con un attestato rilasciato dalla Federazione di appartenenza, dove si evinca la regolare partecipazione ai campionati da essa organizzati per l anno di riferimento dell istanza di contributo. Le società o Associazioni potranno prendere visioni degli atti relativi alla procedura di assegnazione annuale dei contributi, fatte salve le disposizioni in materia di privacy. Art. 9) Convenzioni/contributi Speciali Possono essere concessi attraverso convenzioni, con atto motivato dalla Giunta Provinciale, contributi speciali, in deroga al termine stabilito per la presentazione delle domande, per finanziare a titolo promozionale e pubblicitario, attività di certo prestigio riconosciute in ambito nazionale e che rivestono carattere di interesse collettivo e sociale. La Giunta Provinciale, nella fase di definizione del Piano Esecutivo di Gestione, definisce l entità dei contributi speciali, con l istituzione di specifici capitoli di spesa. 6
Art. 10) Borse di studio L Amministrazione Provinciale di Crotone riconosce e sostiene i talenti sportivi del territorio, istituendo, annualmente, apposite borse di studio in relazione al budget finanziario a disposizione dell Ente per i contributi da erogare alle società sportive e in misura del 10%, subordinato al livello agonistico nazionale e/o internazionale. PARTE III: ALBO E PATROCINIO Art. 11) Tenuta dell Albo Il Servizio Sport con la collaborazione del servizio Finanziario e di Ragioneria provvederà a istituire, curare e tenere aggiornato, attraverso piani di lavoro, un Albo speciale degli elenchi annuali dei beneficiari di provvidenze di natura finanziaria e/o economica e provvederà ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti. Art. 12) Patrocinio Può essere richiesto il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti ed è concesso con atto di indirizzo politico di Giunta Provinciale. Il soggetto che ottiene il patrocinio deve renderlo pubblicamente noto, attraverso i mezzi con i quali promuove l iniziativa. La concessione del patrocinio non comporta la concessione di benefici finanziari né la concessione di agevolazioni. 7
PARTE IV: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art.13) Regime transitorio In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli uffici competenti fisseranno i termini di presentazione delle istanze; entro tale termine le istanze già prodotte alla data di entrata in vigore del presente regolamento e relative alla richiesta di provvidenze per l anno in corso, dovranno essere rese conformi al regolamento a cura degli interessati. In ogni caso la documentazione già prodotta ed acquisita agli atti non dovrà essere riprodotta. Art.14) Esecutività Il presente Regolamento entrerà in vigore all atto di approvazione da parte del Consiglio Provinciale. La Provincia assicura la più ampia diffusione e pubblicità del presente Regolamento mediante: Pubblicazione all Albo Pretorio, invio a tutti i Comuni, pubblicazione sul sito Internet della Provincia. 8