Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata (OMAA) del 28 maggio 2011 (Stato 1 marzo 2014) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell ordinanza del 15 febbraio 2006 1 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione), 2 ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. i requisiti posti agli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata; b. le procedure per l immissione di tali strumenti sul mercato; c. le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti. Art. 2 Campo d applicazione La presente ordinanza si applica agli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata usati per stabilire: a. l inosservanza del divieto di consumare bevande alcoliche secondo l articolo 63 capoverso 1 dell ordinanza dell 11 febbraio 2004 3 sulla circolazione stradale militare (OCSM) e del divieto di guidare sotto l influsso di alcol secondo l articolo 63 capoverso 2 OCSM; b. l ebrietà secondo l articolo 1 dell ordinanza dell Assemblea federale del 21 marzo 2003 4 concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale; RU 2011 3275 1 RS 941.210 2 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1 gen. 2013 (RU 2012 7183). 3 RS 510.710 4 RS 741.13 1
Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi c. 5 l inosservanza del divieto di guidare sotto l influsso dell alcol secondo l articolo 2a dell ordinanza del 13 novembre 1962 6 sulle norme della circolazione stradale; d. l incapacità di prestare servizio per influsso alcolico secondo l articolo 14 dell ordinanza del 4 novembre 2009 7 sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario; e. 8 l inidoneità alla guida sotto l influsso di alcol secondo l articolo 24a della legge federale del 3 ottobre 1975 9 sulla navigazione interna; f. il superamento del tasso alcolemico o del tasso alcolico dell alito ammesso secondo l articolo 6.01 capoverso 3 dell ordinanza del 13 gennaio 1976 10 concernente la navigazione sul lago di Costanza; g. l ebrietà di una persona secondo l articolo 90 bis della legge federale del 21 dicembre 1948 11 sulla navigazione aerea. Art. 3 Definizioni Nella presente ordinanza i seguenti termini significano: a. alcol: etanolo; b. apparecchio di rilevazione dell alcolemia: apparecchio che misura la concentrazione della massa di etanolo nell aria espirata e che la converte in tasso alcolemico nel sangue espresso in g/kg o in (per mille) mediante un fattore di conversione; c. concentrazione d alcol nell aria espirata: massa di etanolo per volume d aria espirata, espressa in mg/l; d. tasso alcolemico (convertito) nel sangue: tasso alcolemico nel sangue che risulta dalla conversione della concentrazione dell alcol nell aria espirata, ed espresso in g/kg o in (per mille); si applica un fattore di conversione pari a 2000 l/kg conformemente all articolo 11 capoverso 2 lettera c dell ordinanza del 28 marzo 2007 12 sul controllo della circolazione stradale. 5 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFGP del 30 gen. 2014, in vigore dal 1 mar. 2014 (RU 2014 475). 6 RS 741.11 7 RS 742.141.2 8 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFGP del 30 gen. 2014, in vigore dal 1 mar. 2014 (RU 2014 475). 9 RS 747.201 10 RS 747.223.1 11 RS 748.0 12 RS 741.013 2
Strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata. O del DFGP 941.210.4 Sezione 2: Apparecchi di rilevazione dell alcolemia Art. 4 Requisiti essenziali Gli apparecchi di rilevazione dell alcolemia devono adempire i requisiti essenziali definiti nell allegato 1 dell ordinanza sugli strumenti di misurazione e nell allegato 1 della presente ordinanza. Art. 5 Procedure per l immissione sul mercato La conformità degli apparecchi di rilevazione dell alcolemia ai requisiti essenziali é valutata e accertata mediante una dichiarazione di conformità basata sul controllo di produzione interno e sulle prove del prodotto realizzate da un organismo di valutazione della conformità (modulo A1) secondo l allegato 2 dell ordinanza sugli strumenti di misurazione. Art. 6 Marcature Gli apparecchi di rilevazione dell alcolemia devono essere muniti della marcatura di conformità e della marcatura metrologia prescritte nell allegato 2. Art. 7 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione 1 Gli apparecchi di rilevazione dell alcolemia devono essere sottoposti alle seguenti procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione: a. verificazione successiva secondo l allegato 7 numero 1 dell ordinanza sugli strumenti di misurazione e l allegato 3 numero 1 della presente ordinanza, eseguita una volta l anno dall Istituto federale di metrologia 13 (METAS) o da un laboratorio di verificazione legittimato; b. manutenzione secondo l allegato 7 numero 7 dell ordinanza sugli strumenti di misurazione e l allegato 3 numero 2 della presente ordinanza, eseguita almeno una volta l anno da una persona competente, e c. regolazione secondo l allegato 7 numero 8 dell ordinanza sugli strumenti di misurazione e l allegato 3 numero 3 della presente ordinanza, eseguita almeno due volte l anno da una persona competente. 2 Se le caratteristiche metrologiche degli strumenti utilizzati lo permettono o lo richiedono, il METAS può prolungare o abbreviare i termini per determinati tipi di strumenti da un fabbricante determinato. 13 La designazione dell unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell art. 16 cpv. 3 dell O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 3
Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi Sezione 3: Errori massimi tollerati in caso di controlli Art. 8 In caso di contestazioni ai sensi dell articolo 29 capoverso 1 dell ordinanza sugli strumenti di misurazione o in occasione di controlli ufficiali di strumenti di misurazione fuori della verificazione successiva, sono tollerati gli errori massimi definiti negli allegati 1 e 3 della presente ordinanza. Sezione 4: Disposizioni finali Art. 9 Disposizioni transitorie 1 Gli apparecchi di rilevazione dell alcolemia possono essere immessi sul mercato secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre 2012. Tali apparecchi devono essere sottoposti ad una verificazione successiva secondo l articolo 7 capoverso 1 lettera a, al più tardi sei mesi dopo la loro immissione sul mercato. 2 Gli apparecchi di rilevazione dell alcolemia immessi sul mercato prima del 1 gennaio 2012 devono essere sottoposti ad una verificazione successiva entro il 30 giugno 2012 secondo l articolo 7 capoverso 1 lettera a. 3 Per le verificazioni prescritte dal presente articolo nonché per l ulteriore mantenimento della stabilità di misurazione si applica l articolo 7. Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2012. 4
Strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata. O del DFGP 941.210.4 Allegato 1 (art. 4 e 8) Requisiti specifici degli apparecchi di rilevazione dell alcolemia A Requisiti metrologici Le prescrizioni riguardanti la costruzione e le caratteristiche metrologiche sono considerate adempite se gli apparecchi di rilevazione dell alcolemia soddisfano i requisiti della Norma EN 15964 14 e le esigenze del presente allegato. 1 Campi di misura Il campo minimo di misura applicabile agli apparecchio di rilevazione dell alcolemia è specificato nella tabella 1. Tabella 1 Misurando Campo di misura Concentrazione d alcol nell aria espirata (0,025 1,50) mg/l a 34 C e pressione ambiente Tasso alcolemico convertito (0,05 3,00) g/kg o 2 Condizioni di funzionamento nominali Il fabbricante deve specificare i valori nominali delle condizioni di funzionamento, vale a dire: 2.1 Per le grandezze d influenza negli ambienti climatico e meccanico: un campo minimo di temperatura di 5 C fino a 40 C per l ambiente climatico; la classe ambientale meccanica applicabile è M1; classe degli ambienti elettromagnetici E1. 2.2 Per le grandezze d influenza nell alimentazione elettrica: i campi di tensione e di frequenza per l alimentazione in corrente alternata; i limiti dell alimentazione in corrente continua. 2.3 Per la pressione ambiente: 14 Norma europea EN 15964: 2011, «Atemalkohol-Testgeräte zur Mehrfachverwendung Anforderungen und Prüfverfahren». Le norme sono disponibili presso l Associazione svizzera di normalizzazione (snv); Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch. E consultabili gratuitamente presso l Istituto federale di metrologia, 3003 Berna. 5
Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi I valori minimo e massimo della pressione ambiente sono per entrambe le classi: p min 860 hpa, p max 1060 hpa. 3 Errori massimi tollerati 3.1 Sono tollerati i seguenti errori massimi: Per ciascuna concentrazione d alcol nell aria espirata misurato, il valore massimo ammesso dello scarto in condizioni di funzionamento nominali secondo il numero 2 è, nel campo inferiore o pari allo 0,20 mg/l 0,02 mg/l, nel campo superiore allo 0,20 mg/l del 10 % del valore della concentrazione d alcol nell aria espirata. Ciò corrisponde allo scarto massimo tollerato per il tasso alcolemico convertito dello 0,04 g/kg o nel campo inferiore o pari allo 0,4 g/kg o e del 10 % del valore del tasso alcolemico convertito nel campo superiore allo 0,4 g/kg o. 3.2 In alternativa, si può utilizzare miscele gassose certificate (campione) di 225 µmol/mol etanolo nell azoto di un produttore di materiale di riferimento accreditato. Per applicare questo metodo secco occorre conoscere l influsso dell acqua sul principio di misura degli apparecchi di rilevazione dell alcolemia. Se del caso, lo strumento deve tener conto di tale influsso e correggerlo automaticamente. 6
Strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata. O del DFGP 941.210.4 Marcature di conformità e iscrizioni supplementari richiesti per gli apparecchi di rilevazione dell alcolemia Allegato 2 15 (art. 6) 1 Marchi e iscrizioni 1.1 Simbolo Gli apparecchi di rilevazione dell alcolemia devono essere muniti: a. del seguente marchio di conformità e dal numero d identificazione: 1. l altezza del marchio rappresentato dal simbolo seguente non può essere inferiore a 5 mm: CH 2. il(i) numero(i) d identificazione dell (degli) organismo(i) di valutazione della conformità che ha (hanno) eseguito le operazioni di verifica; b. della seguente marcatura metrologica: lettera «M» e ultime due cifre dell anno di apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo dove l altezza del rettangolo corrisponde all altezza della marcatura di conformità; la marcatura metrologica è posta immediatamente dopo la marcatura di conformità; c. delle seguenti iscrizioni: 1. il nome del fabbricante, 2.... 3. il modello e il numero di serie dello strumento. 1.2 Apposizione del marchio di conformità Gli apparecchi di rilevazione dell alcolemia devono essere muniti del marchio di conformità e delle iscrizioni richiesti. Il marchio e le iscrizioni devono essere apposti sullo strumento in modo che sia impossibile rimuoverli senza danneggiare lo stesso e devono essere chiaramente visibili quando lo strumento è installato nella sua posizione regolare di funzionamento e dopo aver rimosso l eventuale involucro protettivo. Il marchio e le iscrizioni sono apposti sullo strumento in modo che siano ben leggibili. 1.3 Utilizzazione di una targhetta di supporto Se si utilizza una targhetta di supporto, questa deve essere assicurata mediante sigillatura, a meno che la sua eventuale asportazione dello strumento comporti il danneggiamento della medesima. Se la targhetta di sup- 15 Aggiornato dal n. I 5 dell O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1 gen. 2013 (RU 2012 7183). 7
Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi porto va assicurata mediante sigillatura, deve essere possibile apporvi un sigillo di garanzia. 8
Strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata. O del DFGP 941.210.4 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione degli apparecchi di rilevazione dell alcolemia Allegato 3 (art. 7 e 8) 1 Verificazione successiva 1.1 Gli apparecchi di rilevazione dell alcolemia vanno verificati in condizioni di laboratorio. Gli errori massimi tollerati corrispondono, secondo l allegato 1 numero 3, alla metà degli errori massimi tollerati definiti in condizioni di funzionamento nominali. Il METAS definisce i dettagli della procedura di verificazione. 1.2 Per produrre la miscela etanolo-acqua si applica la formula Dubowski descritta nella Raccomandazione OIML R126 16. 2 Manutenzione 2.1 Conformemente all allegato 1 numero 9.3 dell ordinanza sugli strumenti di misurazione, le istruzioni sul funzionamento degli strumenti di misurazione contengono in particolare indicazioni dettagliate sull obbligo della manutenzione da parte del detentore, su tutti i lavori di manutenzione e sulla loro frequenza nonché sulla documentazione che ne attesta l esecuzione. 2.2 Tutti i lavori di manutenzione previsti dalle istruzioni sul funzionamento vanno eseguiti correttamente. Vanno rispettate sia la portata di tali lavori sia le date della loro esecuzione. 2.3 Tutti i lavori di manutenzione vanno attestati in un apposito documento di manutenzione. Tale documento deve riportare in particolare l identificazione dello strumento, la data, i lavori eseguiti, il nome e la firma della persona che ha eseguito i lavori nonché gli strumenti di misurazione e di controllo utilizzati. 2.4 Gli strumenti di misurazione e di controllo speciali usati per la manutenzione degli apparecchi di rilevazione dell alcolemia devono essere riconducibili a campioni di riferimento nazionali. 3 Regolazione 3.1 Gli apparecchi di rilevazione dell alcolemia vanno regolati con una miscela di etanolo corrispondente ad un tasso alcolemico convertito dello 0,8 g/kg o. 16 Raccomandazione Internazionale OIML R 126, Éthylomètres, edizione 1998. Il testo francese o inglese della Norma può essere ordinato presso l Istituto federale di metrologia, 3003 Berna, contro pagamento, consultato gratuitamente o scaricato sull indirizzo Internet www.oiml.org/publications/. 9
Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi Occorre utilizzare una miscela certificata etanolo-acqua dell 1,03 g/l etanolo nell acqua se si applica il metodo descritto nel numero 1.2. 3.2 In alternativa, si può utilizzare miscele gassose certificate (campione) di 225 µmol/mol etanolo nell azoto di un produttore di materiale di riferimento accreditato. Per applicare questo metodo secco occorre conoscere l influsso dell acqua sul principio di misura degli apparecchi di rilevazione dell alcolemia. Se del caso, lo strumento deve tener conto di tale influsso e correggerlo automaticamente. 10