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ALLEGATO 1 : CONTRATTO DI LOCAZIONE CON OPZIONE DI ACQUISTO CONTRATTO DI LOCAZIONE 1., con sede in S. Maria C.V. (Ce) alla Via Santella Parco La Perla c.f./p.iva 02606080618, rappresentata dal procuratore sig. Piccirillo Nicolino cf PCCNLN65B12B860P; di seguito denominato Locatore 2.., nata a. (.), residente in ( ) alla Via.n.. c.f. ; di seguito denominato Conduttore PREMESSO a) Che il Locatore è proprietario del compendio immobiliare sito in Curti (CE) alla via Nazionale Appia, angolo Via fosse Ardeatine; b) Che ha interesse a locare con relativa pertinenza per la quale ne ha la disponibilità in forza del presente contratto di locazione; Stipulano e convengono quanto segue: 1) OGGETTO DEL CONTRATTO Il Locatore concede in locazione al Conduttore il locale ad uso ufficio/commerciale, facente parte del suddetto compendio, più precisamente unità sita al piano.. al n. di circa mq.., meglio indicata nella piantina allegata (allegato 2). 2) DURATA E RECESSO La locazione avrà la durata di anni 6 decorrenti dalla data di effettiva consegna dell immobile in oggetto, e sarà rinnovata per un eguale periodo di tempo, salvo disdetta da spedirsi con Racc.ta A.R. almeno dodici mesi prima della scadenza. Il LOCATORE potrà recedere alla prima scadenza con le modalità e secondo i termini sopra indicati soltanto per i motivi di cui all art. 29, Legge n. 392/78 e legge 431/1998. Il CONDUTTORE potrà recedere dal rapporto locativo, dandone preventiva comunicazione a mezzo Raccomandata A.R., da inviarsi presso la sede del LOCATORE almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso dovrà avvenire. Sul punto si precisa che l esercizio del diritto di recesso non potrà avvenire prima dei 72 mesi dalla stipula ed in caso di violazione di detto articolo l importo dei 1

canoni non versati potrà essere trattenuto dalla locatrice direttamente sul valore della cauzione, salvo il diritto di poter agire per quanto non coperto da detta cauzione. 3) CANONE Il prezzo della locazione è stabilito in..,00 (../00) annui, oltre IVA al 22%, da pagarsi in rate mensili anticipate di,00 oltre IVA al 22%, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, mediante Rid o Bonifico bancario da eseguirsi sul c/c n. 100000001544 intrattenuto presso la BANCO DI NAPOLI DI S. MARIA C.V., ABI 01010, CAB 75042 dalla IMMOBILIARE 2000 S.R.L. IBAN IT 81 F 01010 75042 100000001544. Sui ratei mensili non corrisposti entro il giorno 5 del mese saranno calcolati gli interessi di mora concordati tra le parti nella misura del 6% (sei percento) annuo, da addebitarsi sul canone del mese successivo senza necessità di atto di costituzione in mora. 4) AGGIORNAMENTO DEL CANONE convengono che il canone sarà aggiornato annualmente su richiesta del LOCATORE e le variazioni in aumento saranno pari al 75% dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati annualmente accertato dall ISTAT. 5) CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D USO La locazione è ad esclusivo uso ufficio/commerciale ed è fatto assoluto divieto al CONDUTTORE di mutare tale destinazione. Il silenzio o l acquiescenza del LOCATORE ad eventuale mutamento dell uso pattuito avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del CONDUTTORE. 6) ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) Attestazione in corso 7) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA L inadempimento da parte del CONDUTTORE anche di uno solo dei patti di cui al presente contratto e, in particolare, il mancato pagamento, anche parziale, della pigione di almeno tre canoni, come pure la mutata destinazione d uso dell immobile, produrranno ipso iure la risoluzione del 2

contratto medesimo per fatto e colpa dello stesso CONDUTTORE con conseguente obbligo di quest ultimo al risarcimento dei danni. Ove il LOCATORE non si avvalga della facoltà concessagli dalla predetta clausola risolutiva, il ritardato pagamento della pigione darà luogo alla corresponsione dell interesse legale sulle somme impagate. 8) ONERI ACCESSORI Le spese di manutenzione ordinaria dell immobile locato, della zona esterna e dei relativi impianti, le spese per i servizi di fornitura di energia elettrica e ogni altra utenza, oltre alla imposta di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono ad esclusivo carico del CONDUTTORE medesimo. 9) INNOVAZIONI ADDIZIONI E MIGLIORAMETI Il CONDUTTORE dichiara di aver esaminato i locali affittati, di averli trovati adatti al proprio uso ed esenti da difetti che possano, comunque, influire sulla salute delle persone; lo stesso CONDUTTORE si obbliga a riconsegnarli alla scadenza nello stesso stato. Ogni innovazione, addizione o miglioramento all immobile non potrà essere fatta senza il preventivo consenso scritto del LOCATRORE. Eventuali modifiche apportate dal CONDUTTORE, senza detto consenso, dovranno essere immediatamente eliminate con ripristino dello stato attuale a spese e cura del CONDUTTRORE. Previa autorizzazione del LOCATORE, il CONDUTTORE potrà installare nell unità immobiliare locata mezzi di illuminazione e impianti di telefonia interni. 10) RESPONSABILITA Il CONDUTTORE esonera espressamente il LOCATORE da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli dal fatto di utenti della struttura locata, e dal fatto di terzi in genere. 11) AUTORIZZAZIONI AL SUB AFFITTO La parte LOCATRICE non concede la facoltà alla parte CONDUTTRICE di sublocare l immobile in oggetto previo gradimento della prima. 12) DEPOSITO CAUZIONALE 3

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il CONDUTTORE versa al LOCATORE la somma di,00 Detta cauzione, accantonata come per legge, comunque improduttiva di interessi, sarà restituita dopo regolare riconsegna dei locali. 13) REGISTRAZIONE DELL ATTO Le spese di registrazione del presente contratto e accessorie, anche per successive rinnovazioni, sono a carico del CONDUTTORE e del LOCATORE in parti uguali. 14) MODIFICHE CONTRATTUALI Ogni eventuale variazione del presente atto deve essere stipulata per iscritto, e sottoscritta da entrambe le parti, a pena di inefficacia. 15) CONTROVERSIE Tutte le controversie relative alla interpretazione ed alla esecuzione del presente contratto che dovessero insorgere tra le parti saranno devolute alla competenza del Foro di S. MARIA C. V.. 16) CLAUSOLA FINALE Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi speciali vigenti in materia. S. Maria C.V. (Ce) Per espressa accettazione, ai sensi e per gli effetti dell art. 1341 del codice civile, della premessa e degli artt. 2-3-5-7-9-10-11-14 e 15 di cui al presente contratto. 4

OPZIONE DI ACQUISTO Sono presenti: 1, con sede in S. Maria C.V. (Ce) alla Via Santella Parco La Perla c.f./p.iva 02606080618, rappresentata dal sig. Piccirillo Nicolino, c.f. PCCNLN65B12B860P di seguito denominato Locatore; 2 di seguito denominato Conduttore; Premesso è proprietaria della compendio immobiliare sito in Curti (CE) alla via Appia; Che il conduttore ha interesse ad acquisire la proprietà dell unità immobiliare per la quale ne ha la disponibilità in forza di contratto di locazione a parte; tutto quanto sopra premesso si conviene quanto segue: 1. Effetti della premessa - La premessa è patto. 2. Oggetto - Il Locatore concede l'opzione di acquisto dell immobile indicato in premessa nell intertempo che va dal 01 al 72 mese a decorrere dalla stipula della presente, più precisamente pagherà l ammontare di euro..,00 oltre Iva come per legge, all uopo defalcando l intero importo dei canoni di locazione previsti e pagati, in uno alla relativa cauzione, in forza del contratto di locazione stipulato in data odierna. 3. Modalità di pagamento - In relazione all impegno di cui all articolo 2 dovrà essere in grado di pagare con bonifico bancario, ovvero a mezzo assegni circolari. 4. Modalità di esercizio del diritto d opzione - In caso di inadempimento, anche se parziale di almeno tre rate e/o temporaneo, ovvero in caso di mancato esercizio entro il 72 mese, la presente opzione decade ipso iure. 5. Decadenza dal diritto del conduttore opzionante - Si precisa che in caso di mancato esercizio del diritto d opzione di acquisto da parte del conduttore, quest ultima decadrà dal diritto suddetto e la parte locatrice potrà trattenere tutti i canoni di locazione incassati ed eventuali spese somme aggiuntive (condominiali, etc.). 6. Clausola Penale per la parte proprietaria / locatrice - Si precisa che, qualora per qualunque causa ascrivibile alla parte proprietaria / locatrice, non possa essere concluso il 5

contratto di compravendita in discorso, quest ultima dovrà riconoscere a titolo di clausola penale l importo pari al 100% dei canoni di locazione incassati per il periodo massimo dei primi 60 mesi. 7. Rimborso IMU - La parte Locatrice si impegna ad anticipare il pagamento della tassa IMU, con il conseguente rimborso da parte del conduttore nel caso in cui lo stesso eserciti l opzione d acquisto (facoltativa) e precisamente relativamente al periodo che intercorre dalla data di decorrenza della locazione fino all esercitazione della stessa. 8. Effetti della normativa fiscale - In particolare si precisa quanto segue: al momento dell esercizio del diritto d opzione, la parte conduttrice avrà diritto a detrarre l importo complessivamente versato a titolo di locazione. 9. Clausola di rimando - Per tutto quanto non previsto dalla presente scrittura, si fa riferimento alle norme del C.C. e delle leggi speciali in materia. S. Maria C.V.,. accettano espressamente gli articoli 2, 3, 4, 5, 6,7 e 8.. 6