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Transcript:

COMUNE DI SARDARA (Provincia del Medio Campidano) Ufficio Servizio Sociale tel- 070934501 0709387105/559 BANDO PUBBLICO PER L ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DI CUI AL D.L. 102/2013, CONVERTITO NELLA L. 124/2013 ANNUALITA 2016 VISTI: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE il Decreto Legge 31 Agosto 2013 n. 102, art.6 comma 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 Ottobre 2013 n. 124 inerente il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli; il Decreto interministeriale n. 202 del 14.05.2014; RICHIAMATA la Delibera R.A.S. n. 57/3 del 25.10.2016 con la quale vengono stabilite le linee guida per la predisposizione del Bando per l assegnazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli per l annualità 2016, stabilendo inoltre la scadenza fissata al 31 Gennaio 2017 per la presentazione della graduatoria da parte dei Comuni; VISTO il Bando Regionale per l assegnazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli e definiti i criteri per l individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi stessi; RILEVATA la necessità di rendere pubblico il presente bando al fine di consentire l accesso al fondo a coloro i quali siano in possesso dei requisiti minimi previsti RENDE NOTO Che è stata avviata la procedura per l erogazione di un contributo per inquilini morosi incolpevoli. ART. 1 - DESTINATARI E FINALITA DEI CONTRIBUTI Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, soggetti ad un atto di sfratto per morosità incolpevole avvenuto nel corso del 2016, con

citazione per la convalida. I contributi sono concessi con la specifica destinazione di sanare la morosità incolpevole o di risolvere il problema dell alloggio causato da tale morosità con le modalità previste nelle norme di riferimento e nel presente bando. ART.2 DEFINIZIONE DI MOROSITA COLPEVOLE Per morosità colpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità al provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale del nucleo familiare o del reddito complessivo, verificatasi prima o durante il 2016 e dovuta ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; il mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali. ART. 3 DEFINIZIONE E MODALITA DI VERIFICA DELLA PERDITA O CONSISTENTE RIDUZIONE DELLA CAPACITA REDDITUALE DEL NUCLEO FAMILIARE La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale viene verificata a seconda dei casi, in base ai seguenti criteri: 1. Perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatasi prima del 2016: si valuta raffrontando il reddito riferito all ultimo periodo reddituale (reddito ISE indicato nell attestazione ISEE) con il reddito percepito nel periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa (reddito ISE indicato nell attestazione ISEE). Poiché l INPS sta rilasciando per l anno in corso l attestazione ISEE relativa ai redditi 2014, si fa riferimento: All ISEE ordinario calcolato nel 2016 sui redditi percepiti nel 2014, nel caso in cui i redditi del 2015 non abbiano subito rilevanti variazioni rispetto all anno precedente. In tal caso l ISEE relativo ai redditi del 2014 viene considerato valido anche per il 2015, e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell attestazione ISEE relativo al 2014, sostanzialmente invariato nel 2015, con il reddito ISE indicato nell attestazione ISEE riferita all anno in cui il reddito era integro, corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione; Nel caso in cui non sia possibile raffrontare i redditi

ISE, per mancanza delle attestazioni ISEE, le variazioni potranno essere verificate raffrontando i redditi fiscalmente dichiarati nei medesimi periodi di riferimento si indicati. All ISEE corrente calcolato nel 2016 sui redditi percepiti nel 2015, nel caso in cui si siano verificate rilevanti variazione reddituali rispetto al 2014, e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell attestazione ISEE relativo al 2015 con il reddito ISE indicato nell attestazione ISEE riferita all anno in cui il reddito era integro, corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione. 2. Perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatasi nel corso del 2016: in assenza di una certificazione reddituale annuale del 2016, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del lavoratore dipendente si intende sussistente nell anno in corso qualora, al momento della presentazione della domanda al comune, il reddito imponibile indicato nell ultima busta paga risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti all evento incolpevole. Per il lavoratore autonomo la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistente nell anno in corso qualora il reddito imponibile autocertificato, relativo al periodo computato dal 01.01.2016 alla data di cessazione dell attività, risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile fiscalmente dichiarato per il 2015 computato per il medesimo periodo di tempo. 3. Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che hanno comportato la necessità dell impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali: le spese, anche relative a precedenti annualità e autocertificate, devono incidere per almeno il 30% sul reddito ISE o sul valore ISEE nel 2016. ART.4 CRITERI PER L ACCESSO AI CONTRIBUTI La concessione dei contributi è subordinata, oltre alla accertata morosità incolpevole per consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo, alla sussistenza dei seguenti requisiti: a) Reddito ISE non superiore ad 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad 26.000,00; b) atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione in giudizio per la convalida; per gli assegnatari di alloggi sociali, vale la citazione in giudizio per la convalida o, in alternativa il provvedimento di risoluzione dell atto di concessione amministrativa da parte dell Ente gestore; c) contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo ( anche antecedente al 2016) regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza nell alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno al momento dell atto di citazione;

d) cittadinanza italiana, di un paese dell UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all UE, regolare titolo di soggiorno; e) il richiedente, o altro componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare; f) i beneficiari non ricevano per gli stessi fini contributi provenienti da programmi di intervento simili. Criteri preferenziali Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: - ultrasettantenne; - minore; - con invalidità accertata per almeno il 74%; - in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l attuazione di un progetto assistenziale individuale. Il Comune considera nucleo familiare quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente al momento dell atto di citazione. ART.5 ENTITA DEI CONTRIBUTI L importo del contributo concedibile al richiedente sarà calcolato in misura pari al fabbisogno necessario per sanare la morosità incolpevole accertata, ma non potrà in ogni caso superare l importo di 8.000,00. La morosità da prendere in considerazione è quella indicata nell atto di citazione comprensivo di canoni ed eventualmente di spese condominiali. Nel caso di accordo con il proprietario, la morosità sarà costituita da quella maturata alla data di scadenza del bando comunale, indicata eventualmente nel verbale di udienza o nello stesso accordo sottoscritto da entrambe le parti. In caso di accordo con il proprietario dell alloggio, il contributo andrà a sanare la morosità pregressa per evitare o posticipare lo sfratto. Nel caso in cui il soggetto non occupi più l alloggio oggetto di sfratto, perché già sfrattato dal proprietario o perché l abbia volontariamente lasciato, il contributo sarà costituito da un deposito cauzionale per la stipula di un nuovo contratto di locazione finalizzato a mitigare il disagio del passaggio da casa a casa. ART.6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE I soggetti che si trovano in possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti devono presentare istanza indirizzata ai Servizi Sociali del comune di Sardara, sulla base del modello predisposto

dall amministrazione, da presentarsi all ufficio del protocollo del comune entro e non oltre il 12 Gennaio 2017. L istanza sarà redatta in forma di autocertificazione con riferimento agli elementi che possono essere oggetto di tale dichiarazione e conterrà in forma sintetica gli altri elementi necessari per l ammissione e l istruttoria della domanda. In particolare dovrà dichiarare di: a) di essere residente a Sardara; b) di avere la cittadinanza italiana, di un paese dell UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all Ue, regolare titolo di soggiorno; c) che il richiedente o altro componente del nucleo familiare, non sia titolare di titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare; d) che i beneficiari non ricevano per gli stessi fini contributi provenienti da programmi di intervento simili; e) di essere residente nell alloggio oggetto di procedura di partecipazione al bando da almeno un anno al momento dell atto di citazione; f) al fine di accedere ai requisiti preferenziali, di avere la presenza all interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: - ultrasettantenne; - minore; - con invalidità accertata per almeno il 74%; - in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l attuazione di un progetto assistenziale individuale. ART. 8 ALLEGATI ALL ISTANZA All istanza dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti: copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità; copia dell atto di intimazione di sfratto; copia della citazione in giudizio con la convalida; copia contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9); attestazione ISEE; documentazione comprovante lo stato di inquilino moroso incolpevole attestante una o più delle fattispecie di cui all art. 2;

documentazione comprovante la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo; documentazione sulla quantificazione delle somme richieste come contributo; eventuale dichiarazione del Proprietario dell alloggio con cui lo stesso manifesta la disponibilità ad acconsentire al differimento dell esecuzione del provvedimento di rilascio dell immobile a fronte del saldo, anche parziale, della morosità esistente; eventuale dichiarazione congiunta del Richiedente e del Proprietario dell alloggio, dalla quale risulti la disponibilità alla stipula di un nuovo contratto a canone concordato; eventuale quantificazione del deposito cauzionale richiesto, in caso di richiedenti la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione con il contributo. Copia del bando e del modulo di domanda possono essere scaricati dal sito web del Comune di Sardara al seguente indirizzo www.comune.sardara.vs.it o possono essere reperiti presso l ufficio dei Servizi Sociali. ART.9 MODALITA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Entro il 31 Gennaio 2017, il Comune provvederà all approvazione dell elenco dei soggetti aventi titolo ai benefici con l ammontare dell entità del contributo per ciascun beneficiario, nonché il fabbisogno complessivo per l annualità 2016 e a trasmetterlo alla Regione Autonoma della Sardegna. A seguito della quantificazione delle risorse trasferite dalla RAS il comune disporrà l esatto importo del contributo per ogni singolo beneficiario. Sardara, lì, 08.11.2016 La Responsabile del Servizio Lucia Sulcis