IL BROKER NON E UN COSTO AGGIUNTO PER IL CLIENTE



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IL BROKER NON E UN COSTO AGGIUNTO PER IL CLIENTE IL CONSULENTE: LO AFFERMA IL TAR DEL VENETO IN UNA RECENTE PRONUNCIA Segnaliamo un'importante pronuncia, emessa dal TAR del Veneto, in tema di onerosità del servizio di brokeraggio assicurativo. La magistratura amministrativa riconosce, espressamente, che il broker non costituisce un costo aggiunto per il cliente. Riportiamo qui di seguito i termini della vicenda e pubblichiamo il testo integrale della sentenza. CONSULENZA AMMINISTRATIVA PUBBLICAZIONE DEL 13 LUGLIO 2009 1

LA VICENDA La sentenza interviene in un ricorso presentato contro bandi di gara, indetti da alcune ASL del Veneto, per l affidamento del servizio di copertura assicurativa RCT/O (Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro). Sul tavolo degli imputati la Clausola Broker contenuta nel bando e nel disciplinare di gara. In base alla clausola l ASL, già assistita da un broker per la gestione delle polizze assicurative, stabilisce che: 1) il compenso del broker sarà a carico delle imprese aggiudicatarie nei termini e nella misura previsti ed indicati nel capitolato di polizza; 2) tutti i rapporti e le comunicazioni inerenti l assicurazione «saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal Broker, il quale tratterà con gli Assicuratori. Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato si intenderà fatta come dal Contraente/Assicurato stesso; parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori. Per quanto concerne l incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al Broker, che provvederà al versamento agli Assicuratori. Resta intesa l efficacia liberatoria, anche nei termini dell art. 1901 c.c. del pagamento effettuato dal Contraente al Broker. Il Broker sarà remunerato dagli Assicuratori aggiudicatari dell Appalto. Il compenso riconosciuto al Broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all atto del pagamento dei medesimi, sarà pari al 70% dell aliquota provvisionale, calcolata sul premio imponibile, che l impresa riconosce all Agenzia affidataria del contratto ( ) essendo tale remunerazione parte dell aliquota riconosciuta dall impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita, non potrà mai rappresentare un costo aggiunto per l Ente/Contraente». La clausola è stata impugnata per: 1) violazione dell art. 109, comma 2 lett. b) D.lgs. 209/2005 nella parte in cui definisce i broker «come intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o riassicurazione» L insieme delle disposizioni contemplate nella Clausola Broker imporrebbero vincoli giuridici tra le imprese di assicurazione ed il broker, determinando la costituzione di un rapporto fiduciario tra la compagnia ed il broker; rapporto che non potrebbe legalmente esistere, in considerazione della circostanza che il broker è il consulente della stessa parte assicurata. 2) violazione e falsa applicazione dell art. 82 D.lgs 163/2006 (Criterio del Prezzo più Basso) e violazione dei principi di buon andamento, efficienza, pubblicità e trasparenza dell azione amministrativa. L imposizione a carico della compagnia assicuratrice del compenso per il broker postulerebbe un caricamento del premio assicurativo di un onere economico aggiunto, il tutto a danno dell assicurato. La compagnia assicurativa, dovendo conseguire in ogni caso la copertura della totalità dei costi affrontati, caricherebbe il costo della mediazione sul premio assicurativo. Il ricarico si tradurrebbe per l appunto in un onere economico aggiunto ricadente sull assicurato. CONSULENZA AMMINISTRATIVA PUBBLICAZIONE DEL 13 LUGLIO 2009 2

LA PRONUNCIA DEL TAR Il TAR del Veneto con la Sentenza n. 01368/2009 ha rigettato il ricorso riconoscendo la generale legittimità della Clausola Broker e ribadendo, per quanto qui ci interessa, l assunto in forza del quale la provvigione è parte integrante del premio assicurativo e che il broker non potrà mai essere un costo aggiunto. LA MASSIMA *La presente massima non ha carattere ufficiale ( ) La commissione spettante al broker, infatti, non va guardata quale costo aggiuntivo per il cliente, posto che il premio è notoriamente costituito dalle seguenti componenti: 1) premio medio in condizioni prossime all equità, incluso il tasso tecnico, che serve per stabilire quanto l impresa assicuratrice deve raccogliere dagli assicurati per fronteggiare gli impegni assunti (c.d. ipotesi di probabilità); 2) caricamento di oneri di gestione e di distribuzione (c.d. ipotesi di spesa ); 3) imposte indirette e oneri obbligatori gravanti sul contratto; 4) margine di profitto. ( ) Ne va sottaciuto che, per quanto detto innanzi, le commissioni corrisposte al broker non possono configurarsi quale costo aggiunto ( ) proprio in quanto sono parte delle aliquote che normalmente le Compagnie di Assicurazione riconoscono alla propria rete di vendita diretta ossia le Agenzie ( ) In buona sostanza, quindi, qualsivoglia copertura assicurativa può, nel mercato, essere commercializzata e utilizzata mediante l intermediazione e l assistenza esercitata da un agente di assicurazione o anche da un broker. Nella prima evenienza il compenso provvisionale è interamente trattenuto dall agente ( ) se l assicurato decide ( ) di avvalersi di un broker, la provvigione ben potrà essere suddivisa tra quest ultimo e l agente ( ) posto che l intera provvigione è predeterminata dalla Compagnia Assicuratrice nella predetta voce caricamento oneri di gestione e di distribuzione e computata nel premio complessivo: premio che, quindi, non muta nel suo ammontare per il solo fatto dell intervento del broker ( ) CONSULENZA AMMINISTRATIVA PUBBLICAZIONE DEL 13 LUGLIO 2009 3