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Transcript:

DELIBERA DI GIUNTA n. 154 del 19.07.2013 Approvazione scadenze TARES COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO (provincia di Roma) COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE L'anno duemilatredici, il giorno diciannove del mese di Luglio alle ore 12.00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.D. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dallo Statuto sono convocati a seduta i componenti la Giunta. All'appello risultano: CO:MPONENTI PRESENTI ASSENTI Sindaco RUBEIS Eligio -Vice Sindaco CIPRIANI Emelio BERLETIANO Marco CASAVECCHIA Massimo DI PALMA Andrea MAZZA Adriano PIETROP AOLI Federico SALFA Patrizia SCATTONE Enrico TORTORA Antonio Totali 7 3 Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Rosa Mariani, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza RUBEIS Eligio nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperti i lavori ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE VISTO l'art. 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che ha istituito, a decorrere dallo gennaio 2013, in tutti i comuni del territorio nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smalti mento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; VISTO l'art. 10 del D.L. n. 35 del 8 aprile 2013, pubblicato nella Gazz. Uff. 8 aprile 2013, n. 82, con il quale è stato modificato l'art. 14 del richiamato D.L. n. 201/2011, con le modalità di seguito riportate: "2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con moditicezioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni: a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento; b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi, I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013; c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 approvato con il decreto del 14 maggio 2013 del Ministero de/l'economia e delle Finanze; d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011; e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "890,5 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "1.833,5 milioni di euro"; f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c); g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 3. All'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sono escfuse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassa bili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. "". TENUTO CONTO che il bilancio di previsione 2013 dovrà essere approvato entro il 30 settembre 2013, come stabilito dal comma 381 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, come modificato dal D.L. del 08/07/2013 n. 35 art. 10. VISTA la delibera di Giunta municipale n. 131 del 14/06/2013 con la quale si predisponeva il Regolamento TARES, il piano economico finanziario del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e le relative tariffe da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale. RITENUTO che, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio comunale del regolamento attuativo del nuovo tributo di cui al punto precedente, per assicurare al Comune la

disponibilità, nei tempi più brevi consentiti, le somme necessarie al pagamento degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti e prevedere comunque un congruo termine per l'applicazione del nuovo tributo TARES, risulta opportuno, urgente e improrogabile fissare le seguenti scadenze di pagamento: 10 rata di acconto 2 0 rata di acconto 10 settembre 2013 30 ottobre 2013 (calcolata secondo i criteri TARSU) (calcolata secondo i criteri TARSU) rata unica di acconto 30 settembre 2013 (calcolata secondo i criteri TARSU) rata di conguaglio TARES 30 dicembre 2013 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 14/06/2013 con la quale è stato nominato responsabile della TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) il Dott. Gilberto Pucci, dirigente dell'area I - Risorse Finanziarie; VISTO il parere tecnico contabile del Dirigente Area I e Responsabile del tributo; con voti unanimi, DELIBERA Per quanto esposto in narrativa a cui si rimanda per costituirne parte integrante ed essenziale, 1) Di stabilire che, per il solo anno 2013, nelle more dell'emanazione. del relativo regolamento comunale e della definizione del piano finanziario del servizio di smaltimento dei rifiuti, il tributo di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (Tares), come modificato dal D.L. n. 35/2013, sarà applicato in acconto sulla base dei criteri osservati per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti (Tarsu) di cui al D. Lgs. n. 507/1993 dovuta per l'anno 2012 e relativo regolamento comunale di attuazione; 2) Di stabilire che il tributo sarà versato in tre rate (di cui due di acconto, calcolate secondo i criteri Tarsu, come meglio specificato al punto precedente) la prima scadente il 10 settembre 2013, la seconda il 30 ottobre 2013 mentre la terza rata, a conguaglio TARES, il 30 dicembre 2013 e che il pagamento in acconto di cui alla prima e alla seconda rata potrà essere effettuato anche in unica soluzione entro il 30 settembre 2013; 3) di stabilire che il conguaglio della TARES, calcolato in base ai criteri di cui al richiamato art. 14 del D.L. n. 201/2011 ed alla emananda regolamentazione comunale, sarà effettuato in occasione del pagamento della terza rata unitamente alla maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili da attribuire alle casse dello Stato; 4) di dare mandato alla società Tre Esse Italia S.r.l., concessionario del servizio, di predisporre ed inviare ai contribuenti gli avvisi di pagamento per la riscossione degli importi da versare in acconto per le prime due rate, che dovranno essere elaborate utilizzando le modalità di determinazione ed i modelli di pagamento relativi alla TARSU; 5) di dare mandato alla soc. Tre Esse Italia Srl, concessionario del servizio, di predisporre ed inviare ai contribuenti tarsu, per i quali negli anni precedenti al 2013, non è stato possibile inviare gli avvisi di pagamento, per i seguenti motivi: dichiarazioni intervenute precedentemente alla bollettazione Tarsu 2012 e consegnate alla concessionaria successivamente alla stessa; ruoli suppletivi relativi ad anni precedenti, presenti sulla banca dati comunale, non ancora consegnati alla concessionaria; Per i contribuenti di cui al presente punto, è stabilito il pagamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2013. 6) di disporne la pubblicazione sul sito web dell'ente;

7) di trasmettere, altresì, copia del presente atto alla società concessionaria Tre Esse Italia S.r.l., presso la sede legale sita in Supino CFR), Via Condotto Vecchio n. 50; 8) di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto: Il Sindaco f.to RUBEIS Eligio Il Segretario Comunale f.to Dott.ssa Rosa Mariani PUBBLICAZIONE Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. Lì,lJ~~G. 2013 Il Segretario Comunale L'ISTRUTIORE DIRETIIVC (Agosti Massimo) COPIA CONFORtVIE ALL'ORIGINALE PER USO AM:MINISTRATIVO Dalla residenza municipale, lì 2 4 LUG. 2013