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Comune di Pescantina (Provincia di Verona) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 25.02.2009, esecutiva a norma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000. Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30.07.2009, esecutiva a norma dell art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 1

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA NORME DI LEGGE RICHIAMATE DAL REGOLAMENTO TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO Articolo 1 Oggetto e definizione dei servizi 1. Il presente regolamento disciplina l esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura di cui alla legislazione di settore vigente: a) servizio di piazza con autovettura con conducente o taxi; Legge 15 gennaio 1992, n. 21 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. Norme per l esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra. Legge 15 gennaio 1992, n. 21 ART. 2 SERVIZIO DI TAXI COMMI 1 E 2 1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio, il prelevamento dell utente ovvero l inizio del servizio avvengono all interno dell area comunale o comprensoriale. 2. All interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l inosservanza di tale obbligo. ART. 3 - SERVIZIO DI TAXI 1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone con le seguenti caratteristiche a) si rivolge ad utenza indifferenziata; b) lo stazionamento avviene in luogo pubblico; c) il prelevamento dell utente ovvero l inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione con il necessario assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale, fatto saldo quanto previsto per le zone ad intensa conurbazione. 2. La prestazione del servizio è obbligatoria all interno delle aree comunali. 3. I veicoli adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali. 4. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita licenza rilasciata dal comune. 5. Nelle zone aeroportuali i titolari di licenza di taxi rilasciata dal comune capoluogo di provincia, nonché dai comuni nel cui territorio ricade l aeroporto sono autorizzati a svolgere il servizio da e per l aeroporto. Decreto legislativo 30 aprile 1992 n 285 ART. 86 SERVIZIO DI PIAZZA CON AUTOVETTURE CON CONDUCENTE O TAXI 1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore. 2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 a 6.000. Dalle violazioni conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della 2

b) servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura. patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al Capo I, Sezione II, del Titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza. 3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 70 a 280. Legge 15 gennaio 1992, n. 21 ART. 3 SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all interno delle rimesse o presso i pontili d attracco. ART. 4 - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. 2. Lo stazionamento dei mezzi adibiti al servizio avviene all interno delle rimesse. E vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nell ambito territoriale dei comuni dotati di servizio taxi. 3. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse o sedi del vettore. E vietata l installazione a bordo di strumentazioni, anche amovibili, finalizzate allo smistamento indifferenziato su piazza delle richieste di servizi degli utenti. Lo svolgimento del servizio con le modalità di cui al presente comma, costituisce esercizio di attività di taxi, soggetto al relativo regime autorizzatorio. 4. La prestazione del servizio non è obbligatoria. 5. L inizio del servizio con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel comune che ha rilasciato l autorizzazione. Il prelevamento dell utente può avvenire anche fuori dal comune che ha rilasciato l autorizzazione, purché la prenotazione, con contratto o con lettera d incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo del mezzo. 6.Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune. 6bis. Il corrispettivo del servizio viene stabilito solo ed esclusivamente a seguito di libera contrattazione tra utente e noleggiatore, da effettuarsi prima dell inizio del servizio. Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ART. 85 SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER TRASPORTO DI PERSONE 1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia. 2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone: - le motocarrozzette; - le autovetture; - gli autobus; - i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone; - i veicoli a trazione animale. 3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d esercizio. 4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 137,55 a 550,20 e, se si tratta di autobus, da 343,35 a 1.376,55. La 3

violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI. 4 bis Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 70 a 280. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al Capo I, Sezione II, del Titolo VI. 2. Il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente sono da intendersi definiti, in via generale e nei loro elementi specifici, secondo quanto previsto dalla legislazione di settore vigente. DEFINIZIONE GENERALE Legge 15 gennaio 1992, n. 21 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ART. 1 - AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA. 1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. 2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale; b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale. ART. 2 - DEFINIZIONI 1. Sono definiti servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea e che vengono effettuati a richiesta dell utente o degli utenti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. 2. Costituiscono servizi pubblici non di linea per via di terra: a) il servizio di taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale; b) il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale. 3. Il servizio di taxi collettivo ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto di piccoli gruppi di persone non legati tra sé da altro vincolo estraneo al contratto di trasporto; si rivolge ad una clientela indifferenziata su percorsi flessibili, interni all area comunale; la prestazione del servizio è obbligatoria. Art. 2 Titolo per l esercizio dei servizi TITOLO II CONDIZIONI DI ESERCIZIO 4 Legge 15 gennaio 1992, n. 21 ART. 8. MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI COMMA 1

1. L esercizio del servizio di taxi è subordinato al rilascio di apposita licenza, attraverso bando di pubblico concorso, a persona fisica in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento. 2. L esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, attraverso bando di pubblico concorso, a persona fisica oppure a persona giuridica in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento. 3. La licenza per il servizio di taxi e l autorizzazione per il servizio di noleggio deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l impiego nei rispettivi servizi. Art. 3 Cumulo dei titoli 1. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni, anche se rilasciati da comuni diversi, sono regolati dalla vigente legislazione. Art. 4 Forme giuridiche di esercizio dei servizi 1. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l esercizio del servizio taxi e noleggio con conducente possono esercitare la propria attività esclusivamente secondo le forme giuridiche previste dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento. 1. La licenza per l esercizio del servizio di taxi e l autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata. ART. 15 - MODALITÀ PER RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI COMMA 1 1. La licenza per l esercizio del servizio di taxi e l autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, mediante bando di pubblico concorso per titoli ed esami, a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica del veicolo e che possono gestirle in forma singola o associata. Nel caso previsto dall articolo 14, comma 1, lettera d), il requisito dell iscrizione a ruolo si ritiene soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell impresa. Legge 15 gennaio 1992, n. 21 ART. 8 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI COMMA 2 2. La licenza e l autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l esercizio del servizio di taxi e dell autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente. ART. 15 - MODALITÀ PER RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI COMMA 2 2. La licenza e l autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze ovvero il cumulo della licenza e dell autorizzazione. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni. Legge 15 gennaio 1992, n. 21 ART. 7 FIGURE GIURIDICHE COMMA 1 1. I titolari di licenza per l esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono: a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all albo delle imprese artigiane previsto dall articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443; b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge; d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell articolo 1. ART. 14 FIGURE GIURIDICHE 1. I titolari di licenza per l esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della loro attività, possono: a) essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all albo delle imprese artigiane previsto 5

2. E consentito conferire la licenza o l autorizzazione agli organismi collettivi previsti dalla legislazione vigente ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento al predetto organismo collettivo dà diritto alla gestione economica dell attività autorizzata. 3. Ai fini di cui al comma precedente è necessario dimostrare, anche mediante autocertificazione, al Comune quanto segue: a) conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato; b) iscrizione dell organismo alla CCIAA, attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea; c) esistenza di un valido titolo giuridico che conferisce all organismo suddetto la disponibilità del mezzo cui è riferita la licenza o l autorizzazione; d) estremi della copertura assicurativa a più conducenti. e) possesso dei requisiti di idoneità da parte dell organismo cui è conferita la licenza o l autorizzazione. dall articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443; b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge; d) essere titolari di imprese private individuali o societarie che esercitano esclusivamente le attività di noleggio con conducente. 2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. 3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. 4. Nella licenza e/o autorizzazione, che resta intestata al titolare, sono riportate in calce la data del conferimento, la ragione sociale e l indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento. 6

Art. 5 Ambiti operativi territoriali 1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio dell Unione Europea e, a condizione di reciprocità, negli Stati extra UE ove i regolamenti degli stessi lo consentano. 2. Il prelevamento dell utente ovvero l inizio del servizio di taxi avviene soltanto all interno dell area comunale. 3. Per il servizio di noleggio con conducente, l inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, deve avvenire con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel territorio comunale. Il prelevamento dell utente può avvenire anche fuori dal Comune, purché la prenotazione, dimostrabile con contratto o con lettera d incarico aziendale, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo del veicolo. Legge 15 gennaio 1992, n. 21 ART. 2 - SERVIZIO DI TAXI ULTIMO CAPOVERSO DEL COMMA 1 E COMMA 2 1. [omissis] il prelevamento dell utente ovvero l inizio del servizio avvengono all interno dell area comunale o comprensoriale. 2. All interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l inosservanza di tale obbligo. ART. 3 - SERVIZIO DI TAXI COMMA 1, LETTERA C) c) il prelevamento dell utente ovvero l inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione con il necessario assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale, fatto salvo quanto previsto per le zone di intensa conurbazione. ART. 4 SERVIZIO DA NOLEGGIO COMMA 5 5. L inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel Comune che ha rilasciato l autorizzazione. Il prelevamento dell utente può avvenire anche fuori dal Comune che ha rilasciato l autorizzazione, purché la prenotazione, con contratto o con lettera d incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo del veicolo ART. 8 COMPETENZE COMUNALI - COMMI 3 E 4 3. I Comuni che non sono dotati di servizio di taxi possono autorizzare i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche determinate. 4. I Comuni, nell'ambito o in prossimità di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria, possono derogare a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate ed individuate, ai fini dello stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente. In tale ipotesi il servizio deve essere svolto, a seguito di apposita richiesta presso la sede del vettore con utenza diretta nell'ambito territoriale del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione TITOLO III ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI 7

Art. 6 Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni 1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all esercizio del servizio taxi e noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano, ovvero di uno stato dell Unione Europea, ovvero di altro stato extra Unione Europea alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di immigrazione; b) avere un età compresa tra i 21 ed i 55 anni limitatamente al servizio taxi; c) essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della strada; d) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea presso la Camera di Commercio di Verona o, in alternativa, essere titolare di impresa autorizzata al trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente in qualsiasi forma costituita ai sensi della legge 218/2003; e) essere in possesso del requisito dell idoneità morale di cui all articolo 6/bis; f) non aver trasferito la precedente licenza o l autorizzazione all esercizio del medesimo servizio, nei cinque anni precedenti; g) non essere titolari di altra licenza per il servizio di taxi rilasciata da qualsiasi comune (nel caso del servizio taxi); h) avere la disponibilità giuridica del veicolo al momento del rilascio della licenza o autorizzazione; i) limitatamente al servizio noleggio con conducente disporre di una sede o di una rimessa sita nel territorio comunale, al momento del rilascio della stessa; j) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali previsti dalla legge, da dimostrarsi successivamente al rilascio della licenza o dell autorizzazione e prima dell inizio del servizio Decreto legislativo 25 luglio 1998, n 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero Regolamento provinciale per l iscrizione al ruolo di conducente di autoveicoli in servizio pubblico non di linea adottato dal Consiglio provinciale con deliberazione del 21 ottobre 1998, n. 120. ART. 4 SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE COMMA 2 2. Lo stazionamento dei mezzi adibiti al servizio avviene all interno delle rimesse. E vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nell ambito territoriale dei comuni dotati di servizio taxi.. 8

Per rimessa si intende uno spazio idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio. L idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d uso. Nel caso invece che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l idoneità è accertata in esito anche all osservanza delle disposizioni antincendio, igienico sanitarie, edilizie e di quant altro eventualmente prescritto dalla normativa di settore. Art. 6/bis Idoneità morale 1. Soddisfa il requisito dell idoneità morale chi: a) non sia incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due anni; b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legislazione di settore vigente; c) non sia stato dichiarato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito; d) non sia incorso in condanne definitive per reati che comportino l interdizione dalla professione. In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.. 2. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare, in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita licenza all esercizio del servizio di taxi o autorizzazione all esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura ai sensi dell art. 2 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto: a) da tutti i soci, in caso di società di persone; b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita 9

per azioni; c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo. TITOLO IV CRITERI DI DEFINIZIONE DEI CONTINGENTI DI LICENZE TAXI E DI AUTORIZZAZIONI NOLEGGIO CON CONDUCENTE Art. 7 Determinazione dei contingenti 1. Nell ambito dei contingenti assegnati al Comune, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione di settore, le licenze per il servizio taxi e le autorizzazioni per l esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente sono così determinate: TAXI: Assegnate: N 3 Operative: N 0 Disponibili N 3 NOLEGGIO CON CONDUCENTE: Assegnate: N 8 Operative: N 2 Disponibili N 6 2. Successive modificazioni al contingentamento, disposte dagli enti a cui legittimamente è demandato tale compito, si intendono automaticamente recepite dal presente regolamento. ART. 6 - COMPETENZE REGIONALI 1. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, sentite le Province, in relazione alle tipologie di servizio definite all articolo 2, comma 2, i contingenti di licenze ed autorizzazioni assentibili dai Comuni. 2. I contingenti di cui al comma 1, sono determinati sulla base dei seguenti indicatori: a) popolazione residente nel territorio comunale; b) domanda di mobilità; c) servizi di trasporto pubblico locale esistenti e loro integrazioni con altri sistemi di trasporto; d) flusso turistico di cura, o di soggiorno; e) presenza di strutture economico-produttive; f) trasporto disabili, garantendo una percentuale almeno pari al cinque per cento del numero complessivo delle licenze di taxi rilasciate. Deliberazione di Giunta Regionale n 628 del 22 marzo 2002 riguardante L.R. 30 luglio 1996, n. 22 Norme per l esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DI LICENZE ED AUTORIZZAZIONI ASSENTIBILI DAI COMUNI Integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n 4151 del 30 dicembre 2005, Integrazione alla D.G.R. n. 628/2002 relativa alla determinazione del contingente di licenze di taxi e di autorizzazioni di noleggio con conducente assentibili dai Comuni. TITOLO V RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE Art. 8 Assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni 1. Le licenze per l esercizio del servizio taxi e le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami a soggetti che possono gestirle in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui all art. 6. 10 ART. 15 - MODALITÀ PER RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI COMMA 1 1. La licenza per l esercizio del servizio di taxi e l autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, mediante bando di pubblico concorso per titoli ed esami, a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica del veicolo e che possono gestirle in forma singola o associata. Nel caso previsto dall articolo 14, comma 1, lettera d), (essere titolari di imprese private individuali o societarie che esercitano esclusivamente le attività di noleggio con conducente) il requisito dell iscrizione al ruolo si ritiene soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno

2. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una riduzione permanente degli organici dei servizi, come determinati dai contingenti comunali di cui all articolo 7, comma 1, il Comune procede ad indire il concorso di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva l esistenza di valida graduatoria. una persona inserita nella struttura dell impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell impresa. Art. 9 Bando di concorso 1. Il bando di pubblico concorso deve prevedere: a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare; b) i requisiti richiesti per l ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni; c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre; d) l indicazione dei titoli valutabili o preferenziali a parità di punteggio; e) il punteggio previsto per la valutazione dei titoli e il punteggio riservato alla prova d esame; f) le materie di esame; g) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria; h) la votazione minima per il conseguimento dell idoneità; i) schema di domanda per la partecipazione (allegato sub A). 2. Il bando è pubblicato All Albo Pretorio e sui siti web del Comune e della Provincia. Il bando è inoltre trasmesso alle organizzazioni di categoria previste dalla legislazione vigente. Art. 10 Presentazione della domanda 1. La domanda, in carta resa legale, per la partecipazione al concorso per l assegnazione della licenza taxi e dell autorizzazione per il noleggio con conducente deve essere presentata al Comune e redatta secondo lo schema di cui all art. 9 lettera i). Il Comune valuta la regolarità delle domande di ammissione e provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui devono essere prodotte. Viene 11

quindi trasmesso alla commissione di concorso l elenco dei candidati ammessi, con relativa documentazione. Art. 11 Commissione di concorso 1. Per l espletamento del concorso di cui all articolo 9, il Comune nomina un apposita commissione di concorso. 2. La commissione è composta da: a) dal responsabile dell unità organizzativa comunale competente o suo delegato, con funzioni di Presidente; b) da due esperti nelle discipline previste per le prove d esame, di cui uno esterno all Amministrazione; c) esperti nella conoscenza della lingua inglese, tedesca e francese, che intervengono esclusivamente ai fini della verifica della conoscenza della lingua 3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale. 4. L unità organizzativa comunale competente valuta la regolarità delle domande di ammissione e provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte. 5. La Commissione fissa la data dell esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata A.R. inviata al domicilio indicato nella domanda. 6. Alle prove d esame e alle valutazioni devono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi. 7. La commissione, svolte le prove d esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di precedenza, e la trasmette all Ufficio competente per i provvedimenti conseguenti. Art. 12 Titoli valutabili ai fini del concorso 1. I titoli da valutarsi ai fini del concorso ed i relativi punteggi sono analiticamente individuati nella tabella allegata sub B). Legge 15 gennaio 1992, n. 21 ART. 8 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI COMMA 4 4. L avere esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l esercizio del servizio di taxi o dell autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente. ART. 15 MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI COMMA 3 3. L aver esercitato l attività di sostituzione di cui all articolo 12

Art. 13 Esame: modalità di svolgimento e materie 1. L esame si svolge attraverso una prova di accertamento delle seguenti materie: a) regolamento comunale relativo all esercizio del servizio pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente); b) elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici della Provincia, con particolare riferimento al territorio comunale autorizzante; c) principali norme di comportamento stabilite dal Codice della Strada; d) conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese, tedesco, francese e spagnolo (obbligatorio per licenza di taxi e facoltativo per autorizzazioni di noleggio con conducente). 2. Le prove si intendono superate se il candidato ottiene almeno 36 punti per le autorizzazioni di noleggio con conducente e 39 punti per le licenze taxi, come somma dei punteggi delle prove d esame. 3. A parità di punteggio complessivo viene data precedenza al candidato con il maggior carico di famiglia, secondo quanto riportato nella tabella allegata sub. lett. B) al presente regolamento; in caso di ulteriore parità si procede per estrazione a sorte. 16 nel servizio di taxi per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l esercizio del servizio di taxi o dell autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente. Art. 14 Validità della graduatoria 1. Ai fini dell assegnazione di ulteriori licenze ed autorizzazioni la relativa graduatoria ha validità di due anni dalla data di approvazione della stessa. 2. Per la copertura di licenze o autorizzazioni vacanti rispetto ai contingenti si utilizza la graduatoria di cui al comma 1) del presente articolo. 13

Art. 15 Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni 1. Il Comune, entro 30 giorni dall approvazione della graduatoria di merito, ne dà formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di novanta giorni per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all articolo 6, comma 1, punti h), i) del presente regolamento; il requisito di cui al punto j) è dimostrabile prima dell inizio del servizio. 2. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dalla dimostrazione del possesso dei requisiti suddetti. 3. Le licenze e le autorizzazioni possono essere rilasciate solo previa dimostrazione dell assenza di cause ostative previste dalla legge. Legge 15 gennaio 1992 n. 21 ART. 8 MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI COMMA 2 Vedi riferimenti normativi in corrispondenza dell articolo 3 del presente regolamento ART. 9 - TRASFERIBILITÀ DELLE LICENZE COMMA 3 3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l Autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima. ART. 15 MODALITA PER RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI COMMA 2 Vedi riferimenti normativi in corrispondenza dell articolo 3 del presente regolamento ART. 17 TRASFERIBILITA DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI COMMA 3 3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e, non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima. Art. 16 Validità delle licenze e delle autorizzazioni 1. La licenza e le autorizzazioni sono valide a tempo indeterminato e devono essere sottoposte a controllo periodico che deve avvenire almeno una volta ogni 3 anni da parte del Comune al fine di accertare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge, dal presente regolamento e dall atto autorizzativo. Ove i controlli evidenzino l esser venuto meno di uno o più requisiti previsti dalla legge o dal presente regolamento, il Comune pronuncia la decadenza della licenza o autorizzazione. E comunque fatto obbligo al titolare della licenza o dell autorizzazione comunicare al Comune il venir meno di anche uno solo dei requisiti autorizzatori. Art. 17 Inizio del servizio 1. L assegnatario di licenza o autorizzazione deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 3 mesi, improrogabili, dal rilascio del titolo. 14

TITOLO VI MODALITA PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI Art. 18 Trasferibilità per atto tra vivi 1. Il trasferimento della licenza e/o dell autorizzazione è autorizzato dal Comune, su richiesta del titolare a persona da questi designata, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento. 2. Qualora il trasferimento avvenga per sopravvenuta inabilità o inidoneità al servizio per malattia o infortunio, il titolare della licenza o autorizzazione deve presentare al Comune la certificazione medica rilasciata nelle forme di legge, attestante l inabilità o inidoneità al servizio entro 5 giorni dal rilascio della stessa. 3. Qualora ricorra una delle fattispecie previste dall articolo 9, comma 1, lettera c) della legge 15 gennaio 1992 n. 21, il titolare è tenuto, entro 5 giorni dal verificarsi dell evento, a restituire i titoli autorizzativi e i relativi contrassegni autorizzativi. 4. La richiesta di trasferimento della titolarità della licenza o autorizzazione deve essere trasmessa al Comune entro 3 mesi dal verificarsi dell evento che, con riferimento al sopra ricordato articolo 9, comma 1, della legge 21/92, dà luogo alla possibilità o alla necessità di chiedere il trasferimento, a pena di decadenza della licenza o autorizzazione. Art. 19 Trasferibilità per causa di morte del titolare 1. In caso di morte del titolare la licenza o l autorizzazione possono essere trasferite secondo quanto previsto dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento. 2. Gli eredi del titolare deceduto devono comunicare al Comune il decesso del titolare entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione. La comunicazione deve altresì indicare uno dei seguenti casi: a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare di subentrare nella titolarità della licenza o dell autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria da parte di tutti gli altri Legge 15 gennaio 1992, n. 21 ART. 9 - TRASFERIBILITÀ DELLE LICENZE COMMI 1 E 3 1. La licenza per l esercizio del servizio di taxi e l autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni; b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età, c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. 3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima. ART. 17 TRASFERIBILITÀ DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI COMMI 1 E 3 1. La licenza per l esercizio del servizio di taxi e l autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all articolo 10 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni; b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età; c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali. 3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e, non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima. Legge 15 gennaio 1992, n. 21 ART. 9 - TRASFERIBILITÀ DELLE LICENZE COMMA 2 2. In caso di morte del titolare la licenza o l autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti. ART. 17 - TRASFERIBILITÀ DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI COMMA 2 2. In caso di morte del titolare la licenza o l autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all articolo 10 ed in possesso dei requisiti prescritti. ART. 16 - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA COMMA 2 2. Gli eredi minori dei titolari di licenza o autorizzazione 15

aventi diritto la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell attività; b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare quale subentrante nella titolarità della licenza o dell autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l autorizzazione; c) la volontà degli eredi di età inferiore ai 20 anni di avvalersi della facoltà di farsi sostituire da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento fino al compimento del ventiduesimo anno di età. 3. Il subentro di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), deve avvenire mediante designazione nominativa entro il termine massimo previsto dalla legge. 4. La mancata comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo comporta l avvio del procedimento per revoca della licenza o dell autorizzazione. 5. Il subentrante o il sostituto, ai sensi del precedente comma 2, deve dimostrare, anche mediante autocertificazione, al Comune, entro il termine di 90 giorni dalla data di designazione, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Art. 20 Sostituzione alla guida 1. La sostituzione temporanea alla guida avviene secondo le modalità previste dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento. 2. Il titolare della licenza o dell autorizzazione deve comunicare formalmente al Comune la sostituzione alla guida. La comunicazione deve contenere l indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli previsti dalla legislazione di settore vigente, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti dalle norme di settore. 3. Qualora il sostituto non sia un collaboratore familiare, dovrà essere comunicata anche la tipologia del contratto, legalmente riconosciuto, esistente tra le parti. 4. Qualora dalle verifiche d ufficio risultassero possono farsi sostituire da persone iscritte nel ruolo di cui all articolo 10 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento dell età prevista per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di cui all articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed agli articoli 310 e 311 del decreto del Presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con la concessione di un ulteriore anno per il conseguimento dell iscrizione al ruolo di cui all articolo 10. Legge 15 gennaio 1992, n. 21 ART. 10 - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA 1. I titolari di licenza per l esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all articolo 6 e in possesso dei requisiti prescritti: a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio; b) per chiamata alle armi; c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui; d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida; e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi. 3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n 230. A tal fine l assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell articolo 1 della citata legge n 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi. 4. I titolari di licenza per l esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con 16

delle irregolarità nella sostituzione si provvederà a sospendere l attività ed applicare le sanzioni amministrative di cui al capo XI. Art. 21 Collaborazione familiare 1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari conformemente a quanto previsto dalla normativa di settore vigente e dal presente regolamento. 2. A tale fine, il titolare deve presentare, congiuntamente al collaboratore, comunicazione al Comune, dando contestualmente comunicazione, anche mediante apposita autodichiarazione, attestante la sussistenza delle seguenti condizioni: a) il collaboratore deve risultare in possesso conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all articolo 6, conformemente a quanto previsto dall articolo 230-bis del codice civile. 5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge. ART. 16 SOSTITUZIONE ALLA GUIDA 1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono essere sostituiti temporaneamente da persone iscritte nel ruolo di cui all articolo 10 e in possesso dei requisiti prescritti: a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio; b) per chiamata alle armi; c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui; d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali; e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi. 2. Vedi riferimenti normativi in corrispondenza dell articolo 19 del presente regolamento 3. Il rapporto di lavoro con il sostituto è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l assunzione del sostituto è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell articolo 1 della citata legge n. 230/1962 (Ora decreto legislativo 368 del 6 settembre 2001). Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi. 4. I titolari di licenza per l esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel ruolo di cui all articolo 10, conformemente a quanto previsto dall articolo 230 bis del Codice civile. 5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge. Legge 15 gennaio 1992, n. 21 ART. 10 SOSTITUZIONE ALLA GUIDA COMMA 4 4. I titolari di licenza per l esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all articolo 6, conformemente a quanto previsto dall articolo 230-bis del codice civile. Codice Civile ART. 230 bis - IMPRESA FAMILIARE Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell azienda, anche in ordine all avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all impresa stessa. I familiari partecipanti all impresa che non hanno la piena 17

di patente, di certificato di abilitazione professionale e di iscrizione nel ruolo dei conducenti; b) il contratto di copertura assicurativa deve risultare esteso anche al collaboratore familiare. 3. Il Comune, verificato il possesso dei requisiti previsti, rilascia con apposito atto il nulla osta e ne riporta nota nella licenza o nell autorizzazione e nel libretto di servizio. 4. La sussistenza dei suddetti requisiti è verificata annualmente e la mancanza o il venir meno di qualcuno di essi comporta la revoca del nullaosta rilasciato dal Comune. Art. 22 Personale dipendente 1. I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio. 2. Entro 30 giorni dall assunzione, il titolare deve comunicare al Comune il nominativo del dipendente autista, che deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. 18 capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell uomo. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell articolo 732. Le comunioni tacite familiari nell esercizio dell agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme. Decreto legislativo 8 agosto 1994, n 490 - Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia. TITOLO VII OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI Art. 23 Obblighi dei conducenti 1. I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a: a) mantenere in perfetto stato di efficienza, pulizia ed igiene il veicolo; b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato; c) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori il veicolo; d) applicare sul mezzo i contrassegni di riconoscimento ed esporre le tabelle contenenti le tariffe rilasciate dal Comune; e) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica per motivi Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ART. 169 - TRASPORTO DI PERSONE, ANIMALI E OGGETTI SUI VEICOLI A MOTORE COMMA 6 6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici di piccola taglia, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.