INPS, circolare 17 luglio 2007, n. 105

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INPS, circolare 17 luglio 2007, n. 105 OGGETTO: Aziende agricole assuntrici di manodopera a tempo indeterminato e contribuzione al Fondo per l erogazione ai lavoratori dipendenti del settore esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall art.2 Decorrenza dell obbligo di versamento e relativo importo. Esonero dal versamento del contributo previsto dall art. 2 della legge 9 maggio 1982 n.297. Modifiche alla modulistica DMAG-Unico.

Modalità di pagamento. Premessa Con la circolare n.70 del 3 aprile 2007 e con il successivo messaggio n.10577 del 26 aprile 2007, a cui si rimanda, sono state illustrate le disposizioni normative introdotte dall art. 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n.296, in merito all istituzione di un Fondo per l erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all art. 2120 del codice civile gestito dall Istituto per conto dello Stato, su apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria dello stato (Fondo di Tesoreria). La stessa circolare ha dettato le istruzioni relative alla modalità di versamento, alla decorrenza dell obbligo contributivo di finanziamento del Fondo di Tesoreria, alle modalità di liquidazione del TFR e delle relative anticipazioni, nonché le istruzioni operative per le aziende che operano con il sistema DM. Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative cui devono attenersi i datori di lavoro agricolo per i dipendenti per i quali vige il sistema DMAG-Unico per le specificità del settore. Per quanto non espressamente previsto nella presente circolare si richiamano i contenuti della citata circolare n.70 del 3 aprile 2007. Finanziamento del Fondo di Tesoreria Il Fondo di Tesoreria è finanziato da un contributo pari alla quota di trattamento di fine rapporto di lavoro di cui all art. 2120 c.c. maturata da ciascun lavoratore a decorrere dal 1 gennaio 2007, e non destinata dal lavoratore alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252. Obbligati al versamento del contributo sono i datori di lavoro agricolo che occupano almeno 50 dipendenti. Per il calcolo della forza occupazionale bisogna fare riferimento a quanto precisato con la circolare n.70/2007, punto 2 e al punto 1 del messaggio 10577/2007. Le quote accantonate dai datori di lavoro a titolo di trattamento di fine rapporto, da versare all Istituto, assumono la natura di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro (art. 1, comma 3 del decreto 30 gennaio 2007 GU n.26 del 1.2.2007). E opportuno precisare che l obbligo del versamento contributivo sussiste solo con riferimento ai lavoratori per i quali trova applicazione l art. 2120 del codice civile ai fini del trattamento di fine rapporto di lavoro. Sono, in ogni caso esclusi: I lavoratori a tempo determinato (OTD) con rapporto di durata inferiore a tre mesi; I lavoratori per i quali i contratti collettivi prevedano, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, al posto dell accantonamento, la corresponsione periodica del TFR maturato; I lavoratori per i quali la contrattazione collettiva preveda, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, all accantonamento delle quote maturate di TFR presso soggetti terzi; I lavoratori stagionali del settore agroalimentare per i quali non sia fissato un termine finale specifico perché legato alla durata di una particolare campagna.

Decorrenza dell obbligo di versamento e relativo importo Nessun contributo è dovuto al Fondo di Tesoreria per i lavoratori che, secondo modalità tacite o esplicite, conferiscono l intero TFR a forme pensionistiche complementari. Come già precisato dall Istituto, l ammontare del versamento da parte dei datori di lavoro del contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria, corrispondente alla quota integrale o parziale di TFR maturato, è così quantificato: - per i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006, che conferiscono una quota di TFR alla previdenza complementare, il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura totale, relativamente alle quote maturate dal 1 gennaio 2007 e fino al mese precedente quello della scelta, mentre dal periodo di paga in corso al momento della scelta il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura residuale; - per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006 - che non abbiano già manifestato la propria volontà con riferimento a precedenti rapporti di lavoro e che, entro sei mesi dalla data di assunzione, manifestano espressamente o tacitamente - la propria volontà di destinare l intero TFR a forme pensionistiche complementari, il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria è comunque dovuto per il periodo di paga decorrente dalla data di assunzione e fino al mese precedente quello della scelta espressa, ovvero fino al periodo di paga precedente quello di decorrenza del silenzio assenso.; per gli stessi lavoratori che entro sei mesi dalla data di assunzione, manifestano la propria volontà di destinare una quota di TFR alla previdenza complementare il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura totale, relativamente alle quote maturate dalla data di assunzione e fino al mese precedente quello della scelta, mentre dal periodo di paga in corso al momento della scelta il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura residuale. Le quote di TFR, da versare al Fondo di Tesoreria, maturate per i lavoratori dal 1 gennaio 2007, o dalla data di assunzione, e fino al mese precedente la scelta saranno maggiorate, con riferimento ai trimestri antecedenti a quello di effettivo versamento, di una somma aggiuntiva pari all interesse di rivalutazione del 2,74%. Il primo trimestre utile per dichiarare il contributo da versare al fondo è il II trimestre 2007 (presentazione DMAG - Unico entro il 31 luglio 2007 - scadenza di pagamento 17 dicembre 2007). Con la medesima decorrenza (II trimestre 2007) i datori di lavoro agricolo dovranno comunicare eventuali anticipazioni erogate sul trattamento di fine rapporto per la quota parte di competenza del Fondo di Tesoreria. Per il versamento, al Fondo di Tesoreria, dei contributi pregressi relativi a mensilità antecedenti al 1 aprile 2007, i datori di lavoro devono presentare i moduli DMAG-Unico di variazione entro il 31 luglio 2007. Sul contributo da versare al fondo deve essere calcolato l interesse di rivalutazione del 2,74% dalla scadenza di legge dei versamenti contributivi e fino alla data di effettivo versamento.

Esonero dal versamento del contributo previsto dall art. 2 della legge 9 maggio 1982, n.297 L art. 10 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, come modificato dall art. 1 comma 764 della legge 296/2006, ha previsto in favore dei datori di lavoro, l esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall art. 2 della legge 9 maggio 1982, n.297 nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria. L esonero riguarderà anche le aziende che occupano meno di 50 dipendenti e sarà totale o parziale in ragione della percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari. Modifiche alla modulistica DMAG-Unico I datori di lavoro devono autodichiarare nell apposito campo che è stato previsto nel modello DMAG-Unico, il requisito occupazionale. A decorrere dalla presentazione della dichiarazione del II trimestre 2007, i datori di lavoro devono indicare, per ogni lavoratore e per ogni mese interessato, al quadro F del modulo DMAG-Unico i seguenti dati: - nella seconda casella del campo tipo retribuzione una delle seguenti lettere: F Per denunciare la quota di TFR mensile maturata da versare al Fondo di Tesoreria comprensivo di interessi di rivalutazione (per le modalità di calcolo si rinvia alla circolare n.70/2007) G Per denunciare la quota di TFR mensile destinata alla previdenza complementare, per aziende con meno di 50 dipendenti H Per denunciare le prestazioni anticipate dal datore di lavoro a carico del Fondo di Tesoreria Relativamente alla manodopera a tempo indeterminato, la casella G del campo tipo retribuzione deve essere sempre avvalorata nel caso di opzioni per la previdenza complementare per le aziende che occupano meno di 50 dipendenti. - nel campo % Retr. Mens., in corrispondenza del tipo retribuzione contrassegnata dalla lettera G bisognerà indicare la % di conferimento alla previdenza complementare; - nel campo retribuzione bisognerà indicare gli importi di cui alle lettere F, G e H. Per usufruire, per i periodi pregressi I trimestre 2007 già inviato e tariffato-, dell esonero dal versamento del contributo di cui all art. 2 della citata legge 9 maggio 1982, n.297, i datori di lavoro presenteranno istanza alle Sedi al fine di gestire lo sgravio contributivo.

Le Sedi provvederanno ad effettuare lo sgravio del contributo in parola, per le aziende assuntrici di operai a tempo indeterminato che hanno in forza almeno 50 dipendenti, al netto delle agevolazioni per zona tariffaria direttamente in estratto conto riemettendo eventualmente il modello F24. Diversamente per le aziende assuntrici di operai a tempo indeterminato che hanno meno di 50 dipendenti, le Sedi provvederanno ad effettuare lo sgravio del contributo in parola al netto delle agevolazioni per zona tariffaria direttamente, in base alla percentuale di conferimento del TFR alla previdenza complementare, in estratto conto riemettendo eventualmente il modello F24. Esempio azienda OTI operai a tempo indeterminato- con almeno 50 dipendenti Base imponibile * 0,2% * % dovuto per zona tariffaria = sgravio Esempio azienda OTI operai a tempo indeterminato- con meno di 50 dipendenti Base imponibile * 0,2% * % dovuto per zona tariffaria *% di conferimento = sgravio Modalità di pagamento Il contributo sarà posto in pagamento unitamente ai contributi obbligatori con i moduli di pagamento unificato F24.