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N. 05209/2014 REG.PROV.COLL. N. 02539/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2539 del 2013, proposto da: Giammarco Panetta, rappresentato e difeso dagli avv. Caterina Sorgente, Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio eletto in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47; contro L Università degli Studi Tor Vergata di Roma, in persona del rettore pro tempore, il Ministero dell'istruzione dell'università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall'avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti di Lorenzo Giovinazzo; per l'annullamento della graduatoria per l iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l anno accademico 2012/2013e per il riconoscimento

del diritto ad iscriversi al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l Università di Tor Vergata di Roma; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell Universita' degli Studi Tor Vergata di Roma e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca; Viste le memorie difensive; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2014 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art. 8 del d.p.r. 24/11/1971, n. 1199, il ricorrente ha chiesto l immatricolazione alla facoltà di Medicina e Chirurgia presso l Università Tor Vergata di Roma, per la illegittimità delle graduatorie plurime in luogo di una graduatoria unica nazionale così come indicato dal Consiglio di Stato Sez. VI con ordinanza del 18/06/2012 n. 3541; Le Amministrazioni convenute con atto di opposizione notificato in data 25/2/2013 hanno chiesto la trasposizione in via giurisdizionale del ricorso. In data 4.9.2012 il ricorrente ha sostenuto il test per l ammissione, a numero chiuso, alla facoltà di Medicina e Chirurgia presso l Università Tor Vergata di Roma ottenendo il punteggio di 35,50. In data 17.9.2012, sul sito web riservato agli studenti, sono stati pubblicati i nomi dei vincitori. L interessato, avendo conseguito la posizione in graduatoria n. 1307, non è risultato idoneo presso l Ateneo indicato.

Il ricorrente con il punteggio di 35,50 sarebbe risultato vincitore presso altri Atenei, come si evincerebbe dalla tabella relativa alle statistiche nazionali sull ammissione a medicina e chirurgia anno 2012/2013 sui valori ricavati dai dati pubblicati dal MIUR alla data del 28/9/2012. Con ordinanza del 18.6.2012, n. 3541 il Consiglio di Stato, sez. VI, ha dichiarato la illegittimità delle graduatorie plurime in luogo di una graduatoria unica nazionale sollevando anche questione di legittimità costituzionale. Sulla base di tale presupposto con ordinanza n. 1879/2013 dell 8 maggio 2013 questo Tribunale ha ammesso il ricorrente alla facoltà di medicina dell Università dallo stesso individuata come prima scelta, consentendo all interessato di iscriversi presso l Università di Roma Tor Vergata. In vista dell udienza pubblica di trattazione del ricorso il ricorrente ha presentato una memoria in cui rappresenta, senza essere smentito dalle amministrazioni resistenti, di frequentare con profitto il corso di laurea da circa un anno, senza che la sua ammissione in sovrannumero abbia comportato problemi organizzativi o didattici per l Ateneo, per cui chiede che il ricorso venga dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La richiesta merita di essere accolta. Costituisce principio immanente del nostro ordinamento quello riguardante la tutela dell affidamento nelle ipotesi di ammissione con riserva a procedure di tipo idoneativo, principio che peraltro ha trovato espresso riconoscimento nell art. 4, comma 2 bis, del D.L. 115 del 2005, convertito con legge n. 168/2005, secondo cui Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della

commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela. Nel caso di specie, in cui non può essere applicata la disposizione innanzi citata, sussiste tuttavia un (analogo) legittimo affidamento da parte del ricorrente, il quale è stato ammesso a frequentare in sovrannumero la facoltà di medicina presso l Università di Tor Vergata in virtù della posizione conseguita nella graduatoria generale di ammissione al corso di laurea in questione. L interessato, infatti, ha partecipato con regolarità ai corsi e alle lezioni, ha sostenuto gli esami, senza che l Amministrazione abbia eccepito difficoltà organizzative o l inadeguatezza del ricorrente, il quale quindi ha dimostrato di possedere i requisiti o, in ogni caso, ha dimostrato di essere idoneo a svolgere le attività del corso di laurea in questione, con conseguente acquisizione di della posizione ambita (di studente universitario della facoltà di medicina). Per le ragioni esposte deve essere dichiarata la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati: Franco Bianchi, Presidente Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Silvio Lomazzi, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 19/05/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)