CAPITOLO QUATTORDICESIMO ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI In questo capitolo si approfondiscono le modalità da seguire per il versamento degli acconti d imposta, quelle per l utilizzo delle eccedenze relative a precedenti periodi d imposta, la normativa che ha previsto il riconoscimento del bonus fiscale e straordinario. 1. GLI ACCONTI 1.1 ACCONTO IRPEF è previsto che i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi siano tenuti a versare l acconto IRPEF se l importo del rigo differenza risulta superiore a 51,65 euro (52 euro). La misura ordinaria dell acconto IRPEF è pari al 99 per cento del rigo differenza. L importo di questo rigo determina, non solo l obbligo di versare l acconto, ma incide anche sulle modalità di versamento dello stesso. Si riporta di seguito la tabella riassuntiva delle modalità ordinarie di calcolo e versamento degli acconti IRPEF. Per le modalità di calcolo degli acconti 2012 si rimanda alla Parte I, Capitolo 14 Righi 94 e 95 - prima e seconda rata di acconto IRPEF per l anno 2012 TABELLA RIEPILOGATIVA ACCONTI IRPEF RIGO DIFFERENZA ACCONTO IMPORTO E DATA DI VERSAMENTO Minore di 52 non dovuto Da 52 a 260 acconto pari al 99% del rigo differenza unica rata d acconto entro il 30 novembre due rate d acconto Maggiore di 260 acconto pari al 99% del rigo differenza Prima rata il 40% del 99% del rigo differenza - entro il 16 giugno; - dal 17 giugno al 16 luglio con maggiorazione dello 0,4% seconda rata il 60% del 99% del rigo differenza - entro il 30 novembre
Cap. 14 ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI E s e m p i o 1 Rigo differenza della dichiarazione dei redditi pari a 100. Acconto dovuto: 100 x 99% = 99 da versare in unica soluzione entro il 30 novembre. E s e m p i o 2 Rigo differenza della dichiarazione dei redditi pari a 340 Totale acconto dovuto 340 x 99% = 336,60, così suddiviso: - prima rata d acconto: 336,60 x 40% = 134,64, da versare entro il 16 giugno - seconda rata d acconto: 336,60 x 60% = 201,96, da versare entro il 30 novembre. 1.2 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE I contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi possono trovarsi nella condizione di dover versare l acconto per l addizionale comunale all IRPEF. L acconto è stato stabilito nella misura del 30% dell addizionale comunale IRPEF calcolata, applicando alla base imponibile dell anno precedente, l aliquota deliberata dal Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 1 gennaio dell anno d imposta. 1.3 ACCONTO CEDOLARE SECCA Anche per la cedolare secca sono dovuti versamenti in acconto. L art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 23/2011 stabilisce che i versamenti in acconto della cedolare secca sono dovuti nella misura: - dell 85% per il 2011; - del 95% per cento a partire dal 2012. Per il versamento in acconto relativo al periodo d imposta 2011 è, pero, stabilito un regime transitorio. Per approfondimenti vedi la Parte II, Capitolo 4, Paragrafo 4 La cedolare secca Il versamento dell acconto, a partire dal periodo d imposta 2012, è pari al 95 per cento dell imposta dovuta per l anno precedente e deve essere effettuato, in unica soluzione, entro il 30 novembre di ciascun anno, se inferiore a 257,52 euro e in due rate, se l importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro, di cui: - la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 16 giugno di ciascun anno ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo; - la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre. Il versamento dell acconto non si considera carente se di importo almeno pari al 95 per cento della cedolare secca calcolata per l anno in cui si è prodotto il reddito. Non è dovuto acconto e l imposta è versata a saldo se l importo su cui calcolare l acconto non supera 51,65 euro. La prima rata dell acconto della cedolare secca può essere versata ratealmente 718
PARTE ii - APPROFONDIMENTI 730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012 e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell imposta sul reddito delle persone fisiche. 1.4 DIFFERIMENTO DEL VERSAMENTO DELL ACCONTO IRPEF E CEDOLARE SECCA PER L ANNO 2011 E 2012 L art. 1 del D.P.C.M. del 21 novembre 2011 ha stabilito che il 17 per cento dell acconto IRPEF dovuto per il periodo d imposta 2011 deve essere versato, nei limiti di quanto effettivamente dovuto per il 2011, entro il termine per il versamento del saldo IRPEF (ossia il 16 giugno 2012). Si tratta, quindi, del differimento di una quota dell acconto calcolato con le modalità ordinarie. Evidentemente, se il saldo dovuto per il 2011 è inferire alla quota dell acconto differita, il contribuente dovrà versare il minore importo. Poiché la norma è entrata in vigore a ridosso del termine di versamento, il legislatore ha previsto che, se l acconto è stato versato senza tener conto della riduzione, al contribuente spetta un credito d imposta in misura corrispondente al maggior importo pagato da utilizzare in compensazione nel modello F24. Tale differimento o riduzione spetta anche ai contribuenti che si sono avvalsi dell assistenza fiscale. Il sostituto d imposta, infatti, ha dovuto ricalcolare l ammontare da trattenere e nelle annotazioni del Modello CUD è tenuto ad indicare che ha provveduto alla riduzione dell acconto come disposto dal D.P.C.M. del 21 novembre 2011. Il differimento del versamento si applica anche alla seconda o unica rata dell acconto della cedolare secca sugli affitti. TABELLA RIEPILOGATIVA ACCONTI IRPEF DOVUTI PER L ANNO 2011 RIGO DIFFERENZA ACCONTO IMPORTO E DATA DI VERSAMENTO Minore di 52 non dovuto Da 52 a 260 acconto pari al 99% del rigo differenza se ricalcolato, 82% del rigo differenza unica rata d acconto entro il 30 novembre 2011 Maggiore di 260 acconto pari al 99% del rigo differenza se ricalcolato, 82% del rigo differenza due rate d acconto Prima rata il 40% del 99% del rigo differenza - entro il 16 giugno 2011; - dal 17 giugno al 16 luglio 2011 con maggiorazione dello 0,4% seconda rata il 60% del 99% del rigo differenza - entro il 30 novembre 2011 se l acconto è ricalcolato: la seconda rata è pari alla differenza tra il 82% del rigo differenza e la prima rata già versata 719
Cap. 14 ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI E s e m p i o 1: ACCONTO IRPEF PER IL 2011 Rigo differenza della dichiarazione dei redditi 2010 pari a 100. Acconto dovuto: 100 x 99% = 99 da versare in unica soluzione entro il 30 novembre 2011. Se il contribuente ha usufruito del differimento, la rata d acconto da versare entro il 30 novembre 2011 è stata così determinata: Acconto dovuto: 100 x 82% = 82 E s e m p i o 2 : ACCONTO IRPEF PER IL 2011 Rigo differenza della dichiarazione dei redditi 2010 pari a 340 Acconto complessivamente dovuto 336,60 = 340 x 99%, così suddiviso: - prima rata d acconto: 336,60 x 40% = 134,64, da versare entro il 16 giugno 2011 - seconda rata d acconto: 336,60 x 60% = 201,96, da versare entro il 30 novembre 2011. Se il contribuente ha usufruito del differimento, la seconda rata d acconto da versare entro il 30 novembre 2011 è stata così determinata: - acconto complessivamente dovuto 278,80 = 340 x 82%, - seconda rata d acconto: 278,80-134,64 = 144,16 Per il periodo d imposta 2012 il D.P.C.M. del 21 novembre 2011 ha stabilito, invece, che il 3 per cento dell acconto IRPEF dovuto deve essere versato, nei limiti di quanto effettivamente dovuto per il 2012, entro il termine per il versamento del saldo IRPEF (ossia il 16 giugno 2013).! Attenzione. Il differimento (sia per il periodo d imposta 2011 che 2012) produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell imposta sul reddito delle persone fisiche. 2. LE ECCEDENZE Con il termine eccedenze d imposta si intendono le maggiori imposte versate negli anni precedenti, rispetto a quanto effettivamente dovuto dal contribuente. Questi crediti d imposta, riportati nella prima dichiarazione utile (ad esempio, Modello 730/2012), riducono l imposta dovuta per l anno di riferimento e, se superiori alla stessa, generano un nuovo credito d imposta. 2.1 ECCEDENZE DA MODELLO UNICO 2011 REDDITI 2010 Qualora il Modello UNICO si sia chiuso con dei crediti, il contribuente era tenuto ad indicarli nel quadro RX alla colonna 1. Tali crediti si intendono: - richiesti a rimborso, se riportati a colonna 3. - utilizzabili in compensazione e/o in diminuzione dalle imposte dovute per i periodi successivi a quello cui si riferisce la dichiarazione, se riportati a colonna 4. 720
PARTE ii - APPROFONDIMENTI 730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012 Quindi, nel caso in cui i crediti d imposta siano stati indicati nella colonna 4, ai righi RX1, RX2, RX3, RX5 della Sezione I del quadro RX, devono essere riportati nel Modello 730/2012. I crediti d imposta non devono essere riportati nel Modello 730/2012 se invece sono stati chiesti a rimborso e quindi indicati nella colonna 3, ai righi RX1, RX2, RX3, RX5. Qualora in presenza di crediti non sia stato compilato il quadro RX gli stessi si devono considerare utilizzabili in compensazione e/o diminuzione. E s e m p i o: eccedenze da Modello UNICO 2011 Modello UNICO 2011 - redditi 2010 dal quale risultano un credito IRPEF, un credito di addizionale regionale e di addizionale comunale IRPEF. Il contribuente, compilando la colonna 4, ha scelto di riportarli nella prima dichiarazione utile. QUADRO RX COMPENSAZIONI RIMBORSI Sezione I Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione 1 Eccedenza di versamento a saldo Credito di cui si chiede il rimborso Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione 4 2 3 RX1 IRPEF RX2 Addizionale regionale IRPEF RX3 Addizionale comunale IRPEF RX4 IVA RX5 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT RX6 Imposte sostitutive di cui al quadro RM - sez. V, XI e XII RX7 RX8 Imposta di cui al quadro RM - sez. VIII Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I RX9 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez III RX10 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez IV RX11 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez IX RX12 Imposta sostitutiva di cui all articolo 13 L. 388/2000 RX13 Imposta sostitutiva di cui al rigo RC4 RX14 Importo a credito di cui al quadro CM RX15 Tassa etica di cui al rigo RQ45 RX16 Imposta sostitutiva di cui al rigo RB12 Attenzione. Se il contribuente nell anno successivo a quello in cui dalla dichiarazione è emerso un credito, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.! Se il contribuente non fa valere l eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione, può chiederne il rimborso presentando un apposita istanza agli uffici dell Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale. 2.2 ECCEDENZE DA MODELLO 730/2011 REDDITI 2010 Nel caso in cui il contribuente abbia chiesto l assistenza fiscale per la compilazione del Modello 730/2011 - redditi 2010 ed il sostituto d imposta non abbia rimborsato in tutto o in parte i crediti risultanti dal Mod. 730-3, tali importi sono stati indicati nel Modello CUD 2012: - al punto 31, il credito IRPEF; - al punto 32, il credito di addizionale regionale all IRPEF; - al punto 33, il credito di addizionale comunale all IRPEF. 721
Cap. 14 ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI E s e m p i o: eccedenza da Modello 730/2011 Il Modello CUD 2012 evidenzia al punto 31 un credito IRPEF non rimborsato. PARTE B DATI FISCALI DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni Redditi per i quali è possibile fruire della Redditi per i quali è possibile fruire della di cui all art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir detrazione di cui all art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir detrazione di cui all art. 13, commi 5 e 5-bis del Tuir Lavoro dipendente Pensione 1 2 3 4 20.000 365 5 15 Ritenute Irpef Addizionale regionale all Irpef 6 Addizionale comunale all Irpef Acconto 2011 Saldo 2011 10 11 13 Acconto 2012 3.629 246 23 57 24 Addizionale regionale all Irpef sospesa 17 Addizionale comunale all Irpef sospesa Acconto 2011 18 Saldo 2011 Primo acconto Irpef trattenuto nell anno 21 Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell anno 22 14 23 Ritenute Irpef sospese Acconti Irpef sospesi 24 Acconto addizionale comunale all Irpef Acconto addizionale comunale Credito di addizionale regionale all Irpef sospeso Credito Irpef non rimborsato all Irpef non rimborsato 25 31 32 230 Credito riconosciuto Credito di addizionale comunale all Irpef non rimborsato 33 Credito non riconosciuto Pare opportuno segnalare che, a seguito di assistenza fiscale, è possibile riscontrare un altra tipologia di credito. Il contribuente, infatti, potrebbe aver scelto, compilando il quadro I del Modello 730/2011, di non ricevere il rimborso dal sostituto d imposta, ma di utilizzare il credito per compensare il pagamento dell ICI 2011. E s e m p i o: credito da utilizzare per il pagamento dell ICI Se il contribuente ha scelto di utilizzare il credito derivante dal Modello 730/2011 per il pagamento dell ICI è necessario verificare che tale credito sia stato interamente usato in compensazione. IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TOTALE DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 AI FINI DEL PAGAMENTO ICI (Il presente prospetto può risultare compilato solo nel caso in cui nel quadro I - ICI sia stato richiesto di utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione per il pagamento ICI) 161 162 163 164 CODICE TRIBUTO 4001 3801 3844 ANNO DI RIFERIMENTO 2010 2010 2010 CODICE REGIONE/COMUNE DICHIARANTE 1 2 3 4 CREDITO CODICE REGIONE/COMUNE CONIUGE CREDITO Se il credito non è stato utilizzato (in tutto o in parte), è necessario indicare in questa sezione l importo richiesto per il versamento dell ICI e quello effettivamente utilizzato con il Modello F24. 2.3 ECCEDENZE DA COMUNICAZIONE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Il contribuente potrebbe aver ricevuto una comunicazione dell Agenzia delle Entrate relativa all attività di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi presentate in anni precedenti, con la quale è stato evidenziato un credito di importo diverso da quello indicato nel quadro RX del Modello UNICO. Se la comunicazione dell Agenzia delle Entrate è relativa al controllo della dichiarazione Modello UNICO 2011 ed evidenzia un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4) si dovrà riportare, in ogni caso, l importo comunicato dall Agenzia delle Entrate. E s e m p i o: credito da comunicazione Se il contribuente ha ricevuto una comunicazione nella quale l Agenzia riconosce un credito di 800 mentre nella colonna 4 del quadro RX l importo esposto è di 1.000, in questa sezione dovrà essere indicato 800. Qualora il contribuente, a seguito della comunicazione, abbia, però, versato con il Modello F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito riconosciuto ( 200), dovrà essere indicato l intero credito dichiarato nella colonna 4 del quadro RX ( 1.000). 722
PARTE ii - APPROFONDIMENTI 730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012 3. IL BONUS FISCALE 3.1 IL BONUS FISCALE Il Decreto Legge n. 159 del 1 ottobre 2007 ha previsto l erogazione di una somma a sostegno dei contribuenti a basso reddito, il cosiddetto bonus incapienti o Bonus Fiscale. Potevano richiedere il Bonus Fiscale i contribuenti che nell anno d imposta 2006: avevano percepito uno o più dei seguenti redditi: lavoro dipendente, pensione, taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, remunerazione dei sacerdoti, compensi per lavori socialmente utili, assegni periodici corrisposti al coniuge), redditi di lavoro autonomo, redditi d impresa, taluni redditi diversi (redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi di lavoro autonomo non esercitate abitualmente); indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, avevano avuto un imposta netta pari a zero; avevano un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro; non erano stati fiscalmente a carico di altri soggetti. Tali condizioni, non essendo alternative, dovevano risultare tutte presenti. Il bonus fiscale consisteva nel riconoscimento di una somma pari a 150 euro, maggiorata di un ulteriore importo pari a 150 euro per ciascun familiare a carico nell anno 2006. Qualora il familiare, in tale anno, fosse stato a carico di più soggetti la somma era ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della deduzione per carichi familiari. Tale somma poteva essere: erogata dal sostituto d imposta (Modello CUD 2009, punti da 276 a 278 o Modello CUD 2008, punti da 255 a 257); richiesta mediante la dichiarazione dei redditi relativa all anno d imposta 2007 compilando il: - quadro R del Modello 730/2008; - quadro BF del Modello UNICO 2008; richiesta presentando il modello di rimborso destinato ai soli soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. I contribuenti che nell anno 2006 non si trovavano nelle condizioni previste e che, quindi, hanno indebitamente fruito del Bonus Fiscale, per sé ed eventualmente per i familiari a carico, sono tenuti a restituire le relative somme, compilando la colonna 1 del rigo F12. 3.2 Il BONUS STRAORDINARIO Il Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008, ha previsto l attribuzione di un Bonus Straordinario per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito. Potevano richiedere il Bonus Straordinario i contribuenti residenti in Italia, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrevano, nell anno 2008, esclusivamente redditi appartenenti alle seguenti categorie: redditi di lavoro dipendente di cui all articolo 49, comma 1, del TUIR; redditi di pensione di cui all articolo 49, comma 2, del TUIR; 723
Cap. 14 ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all articolo 50, comma 1, del TUIR, e precisamente: i compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le remunerazioni dei sacerdoti, i compensi per lavori socialmente utili, gli assegni periodici corrisposti al coniuge di cui all articolo 10, comma 1, lettera c), del TUIR; taluni redditi diversi di cui all articolo 67, comma 1, del TUIR se percepiti dai soggetti a carico del richiedente, o dal coniuge non a carico, e precisamente: i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente e i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente; redditi fondiari di cui all art. 25 del TUIR, per un ammontare, riferito al nucleo familiare, non superiore ad 2.500 euro, solo se considerati cumulativamente con i redditi sopra elencati. Il nucleo familiare di riferimento si intende composto esclusivamente dal richiedente, dal coniuge anche se non fiscalmente a carico, dai figli e dagli altri familiari fiscalmente a carico. Ai fini del beneficio in commento ogni soggetto poteva far parte solo di un nucleo familiare. Non potevano richiedere il beneficio i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare i cui componenti (richiedente compreso): non avevano prodotto redditi; avevano conseguito esclusivamente redditi esenti dell IRPEF (come ad esempio, la pensione sociale o la rendita permanente INAIL); avevano conseguito esclusivamente redditi fondiari; avevano conseguito, assieme agli altri redditi previsti, redditi fondiari per un importo complessivamente superiore ad 2.500 euro. Erano esclusi dal beneficio, inoltre, i richiedenti appartenenti ad un nucleo familiare i cui componenti avevano percepito un reddito complessivo alla cui formazione avevano concorso redditi diversi da quelli previsti, come ad esempio, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non richiamati espressamente dalla norma (borse di studio soggette ad IRPEF, indennità per cariche elettive, rendite vitalizie, trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione), redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo, d impresa, ecc.. Il Decreto Legge n. 185/2008 stabiliva che gli elementi determinanti l ammontare del Bonus Straordinario, ovvero: il numero di componenti del nucleo; la presenza di familiari a carico portatori di handicap, riconosciuti tali ai sensi dell art. 3 della L. n. 104/1992; l ammontare del reddito complessivo familiare (formato esclusivamente dai medesimi redditi previsti per essere ammessi al beneficio); potevano riferirsi al periodo d imposta 2007 o 2008. Ne consegue che, a seconda della convenienza (numero di componenti del nucleo e reddito complessivo familiare), il richiedente aveva la facoltà di scegliere l anno 2007 o 2008, se in entrambi i periodi d imposta erano rispettati i requisiti previsti. 724
PARTE ii - APPROFONDIMENTI 730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012 L ammontare del Bonus Straordinario è illustrato nella seguente tabella: REDDITO COMPLESSIVO FAMILIARE Reddito complessivo non superiore a 15.000 NUCLEO FAMILIARE unico componente titolare di reddito di pensione IMPORTO DEL BONUS 200 non superiore a 17.000 non superiore a 17.000 non superiore a 20.000 non superiore a 20.000 non superiore a 22.000 2 componenti 300 3 componenti 450 4 componenti 500 5 componenti 600 più di 5 componenti 1.000 non superiore a 35.000 con familiari a carico portatori di handicap ex L. n. 104/1992 1.000 Il Bonus Straordinario era erogato esclusivamente a seguito di richiesta presentata dal beneficiario. Il Decreto Legge n. 185/2008 aveva previsto tre modalità di richiesta: 1 al sostituto d imposta o all Ente pensionistico; 2 all Agenzia delle Entrate, se il beneficio non era stato richiesto o non era stato erogato dal sostituto d imposta o dall Ente pensionistico; 3 in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi 2008 (Modello 730/2009 e Modello UNICO 2009) esclusivamente se l anno d imposta di riferimento era il 2008. I contribuenti che hanno indebitamente fruito del Bonus straordinario sono tenuti a restituire la relativa somma, compilando la colonna 2 del rigo F12. 725