e) all utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione plurilingue, anche realizzati per via telematica.

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BANDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA RELATIVE AI CENTRI DI AGGREGAZIONE E PER LA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA IMMIGRATA. ANNO 2007 Art. 1 Finalità e oggetto dell intervento 1. In applicazione dell articolo 28 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l accoglienza e l integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)e sulla base del Piano regionale integrato per l immigrazione, di cui all articolo 5 della predetta legge regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2402 dd. 12 ottobre 2006, la Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace emana il presente bando per l attuazione degli interventi relativi all integrazione ed alla comunicazione interculturale a favore della popolazione straniera immigrata, in conformità alle disposizioni del regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione 20 ottobre 2006, n. 0319/Pres.. 2. Le finalità perseguite sono quelle contemplate dall articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5, ed in particolare, prevenire i fenomeni di segregazione e marginalizzazione urbana della popolazione straniera immigrata. 3. Oggetto del presente bando sono le iniziative che perseguono le finalità di cui al comma 2, da realizzarsi nell anno 2007, con la possibilità di estendere la loro durata sino al 1 marzo 2008. Art. 2 Attività finanziabili 1. Sono ammessi al finanziamento i progetti finalizzati : a) all uso di spazi pubblici in via continuativa od occasionale per iniziative di incontro o quali sedi di centri interculturali; b) alla gestione di centri di aggregazione; c) alla realizzazione di iniziative di informazione pubblica sui temi connessi all immigrazione, che favoriscano una corretta conoscenza delle cause del fenomeno migratorio e il migliore sviluppo delle relazioni interculturali e del dialogo interreligioso tra la comunità locale e le cittadine e cittadini stranieri immigrati; d) alla realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle diverse culture;

e) all utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione plurilingue, anche realizzati per via telematica. Art. 3 Destinatari 1. Il finanziamento delle attività di cui all articolo 2 è destinato a: a) Enti locali anche in forma associata; b) associazioni ed enti iscritti all Albo regionale di cui all articolo 10 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5. Art. 4 Determinazione della spesa ammissibile 1. Per ciascuna iniziativa progettuale riconosciuta ammissibile ai sensi dell articolo 2 si procede all individuazione delle voci di spesa ammissibili a contributo sulla base della verifica di coerenza e congruità delle previsioni recate dalla relazione illustrativa del progetto e dal preventivo analitico di spesa tenuto conto degli obiettivi e degli indirizzi contenuti nel Piano regionale integrato per l immigrazione. 2. Concorrono alla determinazione della spesa ammissibile, ma sono finanziabili esclusivamente con fondi propri (cofinanziamento) le spese sostenute dai Comuni relative al personale dipendente, all utilizzo delle proprie sedi e delle proprie risorse organizzative e strumentali. 3. Non sono ammissibili a contributo: a) per gli Enti locali le spese imputabili all'ordinaria attività istituzionale; b) le attività già finanziate ai sensi di altre leggi regionali o statali; c) le spese relative ad interventi di acquisto e manutenzione di beni immobili. Art. 5 Criteri di riparto e misura del finanziamento 1. L ammontare complessivo delle risorse che saranno assegnate per la concessione dei contributi di cui al presente bando sarà così ripartito: a) fino al sessanta per cento sarà diviso in parti uguali tra i soggetti che abbiano presentato domanda per la realizzazione delle attività di cui all articolo 2, comma 1, lettere a) e b); b) le risorse rimanenti saranno destinante ai progetti concernenti le attività di cui all articolo 2, comma 1, lettere c), d), e).

2. Nella valutazione dei progetti di cui all articolo 2, comma 1, lettere a) e b) viene data priorità ai progetti che: a) attengono alla gestione di centri di aggregazione e/o i centri interculturali che associno il più alto numero di associazioni di immigrate/i. b) comportano il più alto numero di iniziative da svolgere all interno del centro (desumibili dalla scheda progetto). 3. Nella valutazione dei progetti di cui all articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e) viene data priorità ai progetti promossi, predisposti e realizzati: congiuntamente da Comuni e associazioni di immigrati; da associazioni che aggregano più associazioni di immigrati; da un unione o coordinamento di associazioni di immigrati; congiuntamente da almeno due associazioni di immigrati. 4. La misura del contributo da assegnare per ciascun progetto è fissata con riferimento all importo della spesa ammessa, come determinato ai sensi dell articolo 4, tenendo conto dell obiettivo di assicurare il soddisfacimento del più alto numero di domande compatibilmente con l ammontare delle risorse che sarà assegnato per l attuazione degli interventi di cui al presente bando. 5. Il contributo della Regione non potrà comunque superare l 80% della spesa ritenuta ammissibile. Art. 6 Variazioni del progetto 1. Rispetto al preventivo di spesa indicato nel progetto sono riconosciute, in fase di rendicontazione, eventuali variazioni entro il limite massimo del venti per cento dell importo relativo a ciascuna categoria di spesa. 2. Eventuali variazioni degli elementi progettuali o variazioni compensative delle voci di spesa indicate nel preventivo, in misura superiore al venti per cento, sono preventivamente autorizzate dall ufficio competente, che accerta il permanere del fine pubblico perseguito, nonché l osservanza delle disposizioni del presente bando. 3. Qualora in base agli elementi acquisiti si accerti che le variazioni di cui al comma 2 determinano l inammissibilità dell iniziativa o comportano comunque una sostanziale modifica del progetto originario, l ufficio rigetta l istanza di variazione con conseguente obbligo per il beneficiario di realizzare il progetto nella sua forma originaria a pena di revoca del contributo.

Art. 7 Presentazione delle domande e cause di esclusione 1. La domanda di ammissione e i documenti richiesti, redatti in duplice copia sui moduli allegati al presente bando, devono essere sottoscritti dal Dirigente preposto o dal Rappresentante legale dell Ente gestore e trasmessi entro il 15 febbraio 2007, pena la non ammissione, al seguente indirizzo: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale Istruzione, cultura, sport e pace Coordinamento degli interventi in materia di promozione delle attività e dei servizi di accoglienza e Integrazione sociale degli immigrati Piazza XX Settembre 23 33100 Udine. 2. La domanda può essere consegnata direttamente o spedita a mezzo raccomandata A.R. entro il termine precedentemente indicato, per il quale farà fede la data del timbro postale purchè la medesima pervenga entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine. Nel caso di presentazione della domanda per posta all esterno della busta dovrà essere riportata la dicitura BANDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA RELATIVE AI CENTRI DI AGGREGAZIONE E PER LA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA IMMIGRATA- anno 2007. 3. Tutti i dati contenuti nella documentazione richiesta sono destinati esclusivamente all istruttoria per l ammissione ai benefici del presente bando. 4. Costituisce causa di esclusione della domanda di finanziamento la mancata sottoscrizione della stessa da parte del Dirigente preposto o del legale rappresentante dell Ente gestore. 5. Costituisce, altresì, causa di esclusione della domanda di finanziamento la precedente mancata presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione di attività finanziate per gli anni 2003 e 2004. Art. 8 Concessione e rendicontazione del finanziamento 1. Con il decreto di concessione del finanziamento sono stabilite le modalità e i termini di rendicontazione, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, compresa la presentazione, di una relazione illustrativa dell intervento effettuato e dell utilizzo del contributo regionale, da

redigersi secondo la scheda che sarà inviata con la comunicazione di concessione del finanziamento. 2. I finanziamenti possono essere erogati in via anticipata, fino alla misura dell ottanta per cento, ad avvenuta comunicazione di avvio delle attività. 3. Il saldo del finanziamento è corrisposto contestualmente all approvazione della rendicontazione. 4. I finanziamenti concessi possono essere revocati, totalmente o parzialmente, se in sede di rendicontazione risulti che gli stessi siano stati solo parzialmente utilizzati dal beneficiario o se non risultino rispettati i requisiti previsti agli articoli 2, 4,5 e 6 del presente bando. 5. Gli Enti beneficiari utilizzeranno i contributi loro concessi ripartendoli in modo coerente rispetto ai progetti presentati in allegato alla domanda di finanziamento. 6. I progetti realizzati con il concorso dei finanziamenti di cui al presente bando saranno oggetto di monitoraggio, ai fini della verifica della loro attuazione e del grado di efficacia dell intervento regionale complessivo. A tal fine gli Enti beneficiari sono altresì tenuti a fornire, su richiesta dell'amministrazione regionale, anche tramite apposita procedura automatizzata, i dati necessari.

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, la Pubblica amministrazione è autorizzata a trattare i dati personali delle persone fisiche e giuridiche, previa informativa agli interessati. Si forniscono pertanto le seguenti informazioni. Il trattamento che si intende effettuare ha ad oggetto anche dati personali ed ha come finalità la concessione di contributi per l attuazione dei servizi territoriali a favore della popolazione straniera immigrata. Sarà effettuato mediante raccolta su supporto cartaceo e/o informatico con successiva elaborazione informatica e archiviazione a cura del Coordinamento degli interventi in materia di promozione delle attività e dei servizi di accoglienza e integrazione sociale degli immigrati della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Il conferimento dei dati è necessario al fine di identificare i beneficiari dei contributi e di determinare gli importi unitari dei contributi stessi. Il titolare del trattamento dei dati è la Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, mentre il responsabile è il Coordinamento degli interventi in materia di promozione delle attività e dei servizi di accoglienza e integrazione sociale degli immigrati Piazza XX Settembre 23 33100 Udine. Informazioni Per eventuali informazioni o delucidazioni in merito al presente bando, si prega di contattare: Signora Antonella Sinicco tel. num. 0432/555814 Dott.ssa Patrizia Sittaro tel. num. 0432/555809