RIMORCHI b.1) Rimorchi per trasporto cose trainati da autoveicoli per trasporto cose TASSAZIONE DELLA MASSA RIMORCHIABILE Per i rimorchi trasporto merci di peso complessivo superiore o uguale a 3,5 tonnellate, gli importi non sono più determinati sulla base della portata né sono più riferiti al singolo rimorchio ma sono determinati sommando all importo stabilito per l autocarro o il trattore quello commisurato alla massa rimorchiabile dell autocarro/trattore stesso, qualora idoneo al traino. In linea generale, sono idonei al traino gli autoveicoli nella cui carta di circolazione sia presente il dato della massa rimorchiabile (punto O sulle nuove carte di circolazione). Non vanno tuttavia compresi in questa tipologia di calcolo della tassa automobilistica gli autoveicoli che, in base alla carta di circolazione, non sono idonei al traino per motivi tecnici o per motivi amministrativi (qualora dalla carta di circolazione risulti quindi annotato sospensione al traino o il veicolo non è autorizzato al traino ai fini amministrativi ). Non assumono valore, ai fini della non imponibilità della massa rimorchiabile, altri documenti diversi dalla carta di circolazione (per es. dichiarazione di impegno, dichiarazione amministrativa di inibizione al traino rilasciata dal DTT, ecc.). Una volta determinata l obbligazione tributaria sotto il profilo oggettivo (quali veicoli rientrano nel nuovo criterio di calcolo) si procede al calcolo della somma da versare considerando la massa complessiva, per gli autocarri, e il numero degli assi, per i trattori stradali, alla quale si aggiunge la tassa aggiuntiva massa rimorchiabile, nella misura prevista dal tariffario in vigore. Il calcolo delle tasse automobilistiche secondo questi nuovi criteri non riguarda i rimorchi destinati esclusivamente a servire gli autoveicoli di cui all art. 54 Codice della strada non destinati al trasporto cose (autopompe, autoscavatrici, autoinnaffiatrici, ecc.). È quindi evidente che ai fini del calcolo della tassa automobilistica non si considera più il rimorchio trainato, più o meno grande, ma il rimorchio che l autocarro/trattore è potenzialmente in grado di trainare. Non sono tenuti al pagamento della maggiorazione della tassa automobilistica regionale di proprietà, commisurata alla massa rimorchiabile, i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità, che possono agganciare rimorchi esclusivamente a seguito di visita e prova da parte dei competenti uffici tecnici, qualora sulla relativa carta di circolazione non sia annotato l agganciamento specifico. Non sono altresì tenuti al pagamento della maggiorazione in questione i veicoli sulla cui carta di circolazione risulti annotato l agganciamento specifico a rimorchi adibiti ad uso speciale. Sono esenti inoltre gli autoveicoli, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, atti esclusivamente al traino su strada di carrelli adibiti al trasporto di carri ferroviari. Modalità di tassazione autocarri trasporto merci e trattori stradali (dal 01/01/2004) NON Forma soggetti di pagamento al del tributo aggiuntivo Tipologia Soggetti veicolo al pagamento del tributo aggiuntivo tutti, ANNUALE a partire dal 01/01/2004 (solo in Lombar Autoveicoli (nessuno) trasporto cose di peso complessivo fino Autoveicoli gli punto ) autocarri gli O gli sulle trasporto gli che sulla autocarri carte gli presentano ANNUALE cui autoveicoli privi non tenuti QUADRIMEST cose di che carta circolazione sulla tenuti presentano di al di sulla peso carta pagame con circolaz al carta ann com di 1 / 15
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I rimorchi di peso complessivo inferiore a 3,5 tonnellate (non più registrati al PRA) sono invece assoggettati al pagamento della tassa 3 / 15
automobilistica regionale di circolazione, nella misura fissa di 25,00 con periodicità gennaio dicembre di ogni anno, da corrispondere 4 / 15
prima dell immissione del rimorchio sulla pubblica strada. b.2) Rimorchi per trasporto persone 5 / 15
Per i rimorchi per trasporto persone di peso complessivo superiore o uguale a 3,5 tonnellate la somma da versare dipende dal numero dei posti. 6 / 15
I rimorchi per trasporto persone di peso complessivo inferiore a 3,5 tonnellate (non più registrati al PRA) sono invece 7 / 15
assoggettati al pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione, nella misura fissa di 25,00 con periodicità gennaio 8 / 15
dicembre di ogni anno, da corrispondere prima dell immissione del rimorchio sulla pubblica strada. b.3) Rimorchi 9 / 15
speciali I rimorchi speciali sono soggetti a tassa fissa, il cui importo viene determinato da ogni singola 10 / 15
regione: euro 25,00 in Lombardia. Per i rimorchi speciali di peso complessivo inferiore a 3,5 tonnellate (non iscritti al PRA) è 11 / 15
dovuta la tassa automobilistica regionale di circolazione, in caso di immissione del rimorchio sulla pubblica strada, nella misura fissa di Euro 25,00 con 12 / 15
periodicità gennaio dicembre. Per i rimorchi speciali di peso complessivo superiore o uguale a 3,5 tonnellate (iscritti al PRA) è dovuta invece in 13 / 15
ogni caso la tassa automobilistica regionale di proprietà, sempre nella misura fissa di Euro 25,00 con periodicità gennaio dicembre. 14 / 15
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