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Deliberazione n. 49/2009 Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria NELL ADUNANZA DEL 12 Febbraio 2009 composta dai magistrati: - Pres. Sez. Martino COLELLA Presidente - Cons. Giuseppe GINESTRA Componente - Cons. Luigi CONDEMI Componente - Cons. Vittorio CIRO CANDIANO, relatore Componente - Cons. Anna BOMBINO Componente - Cons.Quirino LORELLI Componente - Primo ref. Natale LONGO Componente VISTO l art. 100, comma 2, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; VISTO il regolamento (14/2000) per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche; VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali; VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell adunanza del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l esercizio dell attività consultiva; VISTA la nota n. 08914 del 16.12.2008, con la quale il Comune di CAMINI (RC) ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione, prot. n. 489 del 15.01.2009; VISTA l ordinanza n. 5/09 del 29.01.2009, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l odierna seduta; UDITO il Consigliere relatore, dott. Vittorio Cirò Candiano. 1

RITENUTO IN FATTO Il Comune di Camini (RC), con la sopra citata nota, ha promosso il parere di questa Sezione, al fine di conoscere se lo stesso, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 10.10.2008, è tenuto a dare corso alle istanze di rimborso delle somme pagate per la tariffa relativa alla depurazione delle acque reflue, in assenza o per temporanea inattività del depuratore. In particolare chiede di conoscere la decorrenza del rimborso e se sono dovuti, oltre la sorte capitale, anche interessi e rivalutazione monetaria. In via preliminare va, nell ordine, accertata l ammissibilità della richiesta di parere in relazione sia al soggetto richiedente che al contenuto oggettivo del quesito. Al riguardo è utile rammentare che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, è prevista dall art. 7, comma 8, della legge n.131/2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le Regioni possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell efficienza ed efficacia dell azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica, aggiungendo che analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane. La funzione consultiva in argomento è stata disciplinata, quanto a principi e modalità, dalla Sezione delle Autonomie con atto adottato nella adunanza del 27 aprile 2004, con il quale sono stati preliminarmente dettati i criteri atti a garantire l uniformità di indirizzo e, quindi, individuati i soggetti legittimati alla richiesta, l ambito oggettivo della funzione, l ufficio competente a rendere il parere in relazione al carattere generale o locale dello stesso, il procedimento per l esercizio della funzione con indicazione dei relativi profili temporali. Ai fini dell ammissibilità della richiesta di parere in esame, occorre verificare la sussistenza contestuale di entrambi i requisiti: soggettivo, cioè la legittimazione del soggetto richiedente, ed oggettivo, cioè l attinenza alla materia della contabilità pubblica. 2

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli enti previsti dalla citata legge n.131/2003, stante la natura speciale che essa assume rispetto alla ordinaria sfera di competenze assegnate alla Corte. La richiesta stessa, d altra parte, può considerarsi ammissibile se proveniente dall organo rappresentativo dell ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, il Consiglio regionale, provinciale, comunale). La norma prevede la possibilità di richiedere pareri esclusivamente nella materia della contabilità pubblica. Nell ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie nel citato atto di indirizzo, tale possibilità è limitata agli atti generali, ovvero atti o schemi di normazione primaria (leggi, statuti) o secondaria (regolamenti di contabilità o materie comportanti spese, circolari), o inerenti all interpretazione di norme vigenti, nonché in merito a soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, o attinenti alla preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendessero adottare. CONSIDERATO IN DIRITTO Sotto il profilo soggettivo, nel caso in esame, poiché la richiesta di parere - nelle more dell attuazione della legge regionale 5 gennaio 2007, n.1, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali nella Regione Calabria - proviene direttamente dal Sindaco del Comune, quale Organo rappresentativo dell Ente ai sensi dell art. 50 del d.lgs 18 agosto 2000, n.267, la stessa richiesta deve ritenersi ammissibile. Accanto alle condizioni soggettive, poi, devono sussistere (come stabilito anche dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la succitata deliberazione del 27 aprile 2004) delle condizioni oggettive e, in particolare, oltre l attinenza con la materia della contabilità pubblica, il carattere generale ed astratto della questione sottostante al quesito, di modo che il parere non vada ad incidere su specifiche fattispecie concrete sulle quali potrebbero pronunciarsi nell ambito della loro competenza, altri organi, quali, ad esempio, il Procuratore regionale o la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti. Poiché la questione posta ha carattere generale ed astratto, anche sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere deve intendersi ammissibile. 3

Nel merito della questione prospettata va preliminarmente precisato che con parere n. 386, reso in data 21 novembre 2008, la Sezione si è pronunciata già su un quesito posto dai Sindaci dei Comuni di Petilia Policastro (KR), Varapodio (RC) e Condofuri (RC), avente ad oggetto l interpretazione e le modalità applicative della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 10.10.2008, pubblicata sulla G.U. del 15.10.2008. Nel succitato parere n. 386 del 21 novembre 2008, già trasmesso al Sindaco del Comune di Camini (RC) con nota n. 607 del 21 gennaio 2009, la Sezione ha deliberato, messo in luce e tratteggiato i principi costituzionali sulla cui base la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 335 del 10.10.2008, ha dichiarato l illegittimità costituzionale: 1) dell art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi ; 2) dell art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152, (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. La dichiarazione di illegittimità costituzionale, infatti, è essenzialmente basata sul fatto che la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell utente, bensì nel contratto di utenza. Ciò significa che, a fronte del pagamento della tariffa, l utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura di servizi di fognatura e depurazione. Ne consegue che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessa tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è riferito automaticamente nel contratto. 4

Sulla base di tali principi e presupposti, appare evidente che, qualora l utente non dovesse ricevere il servizio di depurazione, ne viene meno il corrispondente corrispettivo, rappresentato dalla relativa quota di tariffa. Da tali considerazioni, svolte nel precedente parere, discendono alcune logiche conseguenze, pure enunciate nel precedente parere, che qui appare opportuno richiamare: a) l utente, che ha corrisposto al Comune l importo dell intera tariffa, ha diritto ad ottenere il rimborso, tempo per tempo, della quota riferita al servizio di depurazione, sempre che quest ultimo non sia stato fornito in quanto mancavano o manchino impianti di depurazione o questi erano o siano temporaneamente inattivi, previa domanda di rimborso opportunamente documentata; b) l Amministrazione comunale effettuerà il rimborso, dopo aver verificato, tempo per tempo, la legittimità della richiesta, accertando anche la corrispondenza tra ricevuta di versamento esibita dall utente e l avvenuta corrispondente riscossione da parte dell Ente; c) le liste di carico inerenti ai canoni in discussione, qualora approvate dall Amministrazione comunale e non ancora poste in riscossione, vanno depurate delle quote di tariffa eventualmente non dovute dall utente e, nel caso di utente moroso, la richiesta bonaria o forzosa deve essere anche essa depurata delle quote di tariffa eventualmente non dovute dall utente medesimo; d) il soggetto a carico del quale dovrà essere posto il relativo onere finanziario coincide con l Ente che ha riscosso e utilizzato le somme che ora vengono dichiarate, dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, non dovute dall utente, in quanto corrispettivo di un servizio non ricevuto dall utente medesimo. Ovviamente l Ente locale interessato, nel rispetto dei principi del bilancio, provvederà ad istituire nel bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa il cui stanziamento sarà definito sulla base delle domande di rimborso di volta in volta pervenute e utilmente verificate da parte delle competenti strutture amministrative. 5

Quanto, infine, alla decorrenza di eventuali interessi e rivalutazione monetaria, la Corte ritiene, come già chiarito in altri casi, non potersi pronunciare, per evitare possibili sovrapposizioni con altri Organi. P.Q.M. Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di Camini (RC). Così deciso in Catanzaro il 12 febbraio 2009. Il Consigliere Relatore dott. Vittorio Cirò Candiano Il Presidente dott. Martino COLELLA Depositata in segreteria il 12.02.2009 Il Direttore della segreteria dott. Antonio LEONE 6