CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Documenti analoghi
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOCCI, GINOBLE, GRASSI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 884)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 maggio 2017

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure per il sostegno dell imprenditoria femminile

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 444

d iniziativa dei deputati BINETTI (100); GRASSI, MIOTTO e RAMPI (702); Dorina BIANCHI (1250) (V. Stampati Camera nn.

d iniziativa dei senatori VALENTINI, AMATI, ASTORRE, FISSORE, GRANAIOLA, PUGLISI, TOMASELLI, COLLINA, DE BIASI e FABBRI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell Osservatorio dei porti turistici e della nautica

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

"Green Economy" Legge 28 dicembre 2015, n. 221 credito di imposta alle imprese per rimozione amianto

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 22 gennaio 2014 (v. stampato Camera n. 1994)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Istituzione di un Fondo di garanzia per i lavoratori impiegati con contratti di lavoro flessibile

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d'iniziativa del deputato MINARDO

LA GIUNTA REGIONALE. Su proposta dell Assessore Istruzione e Politiche per i Giovani

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

A.C Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. (Nuovo testo)

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Art Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CASTIELLO, BERNARDO, FITZGERALD NISSOLI, RICCARDO GALLO, LONGO, VECCHIO

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

VISTA VISTA VISTO VISTO VISTO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE NICCO, BRUGGER, ZELLER

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MARINELLO, VINCENZO ANTONIO FONTANA, MISURACA, PAGANO. Disposizioni per la tutela dell ambiente marino

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI. DECRETO 6 giugno Promozione delle societa' di trasformazione urbana. IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

A.C. 66 e abb. Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici

SENATO DELLA REPUBBLICA

Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali - anno 2011.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 137 del

AMATI, ASTORRE, BORIOLI, CALEO, CUCCA, D ADDA,

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

Ritenuto, altresi', di dover procedere alla riduzione degli stanziamenti di cui al punto 1, lettera c) della determinazione del Consiglio dei

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno. approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge: Articolo 12:

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Istituzione del Consorzio Valgrande N d iniziativa del deputato ZACCHERA

CAMERA DEI DEPUTATI NOTA DI VARIAZIONI

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE SAGLIA, CAZZOLA, BALDELLI, ANTONINO FOTI, DI BIAGIO, PELINO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato VACCARO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Legge 19 ottobre 1998, n Norme per il finanziamento della mobilita' ciclistica

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50. Testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (in Supplemento

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1 luglio 2015

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (FLICK)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE ZELLER, BRUGGER, NICCO

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI RIPARTIZIONE RISORSE QUOTE ANNI 2007 E 2008

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n.311

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 493

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 7 del

Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 47 DELIBERAZIONE 16 novembre 2015, n. 1098

MISURE AGEVOLATIVE PER LA FUSIONE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 215

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 405

Art.1. Missione di monitoraggio della Comunità europea ECMM.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

d iniziativa dei senatori TOMASSINI, CURSI, DI GIACOMO, GRAMAZIO, RIZZOTTI, GHIGO, RIZZI e SACCOMANNO

SCHEDA N. 116 TIPOLOGIA OPERA: SOGGETTO TITOLARE: LOCALIZZAZIONE. Altre opere

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1333

L ASSESSORE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI di concerto con L ASSESSORE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

L.R. 1/2005, art. 4, c. 96 B.U.R. 3/8/2005, n. 31. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 luglio 2005, n. 0230/Pres.

SCHEDA N. 120 SOGGETTO TITOLARE: TIPOLOGIA OPERA: ULTIMAZIONE LAVORI LOCALIZZAZIONE. Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici Srl

ATTO. REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale Dipartimento Ambiente Dipartimento Ambiente LA GIUNTA REGIONALE

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 31 maggio 2017 (v. stampato Senato n. 968)

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 19 novembre 2008 (v. stampato Senato n. 1073)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2285

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(Testo aggiornato in seguito all entrata in vigore della legge 6 agosto 2015 n. 125)

Regione Lazio. Leggi Regionali 14/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 56

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BORGHESE, MERLO, BUENO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; la L.R n.31 e successive modifiche e integrazioni;

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata alla Presidenza il 21 gennaio 2000

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PARTE PRIMA ATTI DELLA REGIONE

PAREGGIO DI BILANCIO E INVESTIMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GIANLUCA PINI, ALLASIA, ATTAGUILE, BUSIN, GRIMOLDI, PICCHI, RONDINI, SIMONETTI

TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAI RELATORI E ADOTTATO COME TESTO BASE DALLE COMMISSIONI

Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 582 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI IANNUZZI, REALACCI, TOMMASO FOTI, BOCCI, LUPI, STRADELLA, BOFFA, BONAVITACOLA, BOSSA, CESARIO, CIRIELLO, CUOMO, GRAZIANO, MARANTELLI, MAR- GIOTTA, MARIANI, MAZZARELLA, MOSELLA, NICOLAIS, MARIO PEPE (PD), PICCOLO, SARUBBI, VACCARO Riqualificazione e recupero dei centri storici Presentata il 30 aprile 2008 ONOREVOLI COLLEGHI! La presente proposta di legge riproduce integralmente salvo che per le necessarie modifiche relative alla copertura finanziaria il testo unificato delle proposte di legge nn. 764 e abbinate, approvato dalla Camera dei deputati nella XV legislatura, nella seduta del 25 ottobre 2007, quasi all unanimità (nel voto finale si registrarono 463 «sì» e solo 6 astenuti), recante disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei centri storici. Tale testo in larga misura recepiva il contenuto della proposta di legge n. 5470 della XIV legislatura, presentata il 1 o dicembre 2004 su iniziativa del primo firmatario della presente proposta e di altri deputati, cui erano state successivamente abbinate le proposte di legge convergenti nello spirito di fondo e nelle finalità ispiratrici nn. 5638 e 5891, a prima firma, rispettivamente, dell onorevole Tommaso Foti e dell onorevole Coluccini. La Camera dei deputati aveva approvato un testo unificato di tali proposte nel corso della XIV legislatura, nella seduta del 25 luglio 2005, dopo un intenso e approfondito lavoro istruttorio svolto presso la Commissione Ambiente e il comitato ristretto all uopo nominato. Il testo approvato dalla Camera nel 2007 era di grande snellezza e semplicità, risultando composto da due soli articoli.

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 582 Purtroppo, lo scioglimento anticipato della XV legislatura non ne ha consentito l approvazione definitiva da parte del Senato. Lo si ripropone pertanto in questa legislatura, auspicandone la più sollecita approvazione. La proposta di legge prevede in primo luogo (articolo 1) interventi integrati pubblico-privati di riqualificazione urbana dei centri storici: questi interventi mirano al risanamento e al recupero del patrimonio edilizio da parte dei privati, alla realizzazione di opere pubbliche, al miglioramento e all adeguamento dei servizi pubblici. Il relativo finanziamento vede la compartecipazione dei privati e dello Stato. Le risorse statali vengono destinate, fino al 50 per cento dell ammontare complessivo, ai comuni con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti; la restante metà dei finanziamenti è destinata ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, con priorità per gli interventi per i quali gli enti locali abbiano messo a disposizione una percentuale di risorse con fondi propri. È inoltre stabilita (articolo 2) l istituzione presso il Ministero dell economia e delle finanze del Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d Italia, con una dotazione di 25 milioni di euro all anno.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 582 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Recupero e valorizzazione dei centri storici). 1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, nonché di valorizzarne l identità attraverso il recupero urbanistico e architettonico della configurazione originaria, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla valorizzazione dei centri storici, come definiti dalla normativa vigente, dei comuni con popolazione pari o inferiore a 200.000 abitanti. 2. I comuni di cui al comma 1 possono individuare, all interno del perimetro dei centri storici e negli insediamenti urbanistici individuati ai sensi del comma 6, le zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana. 3. Ferme restando le procedure previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di tutela del patrimonio storico, artistico, architettonico, archeologico e monumentale, gli interventi integrati di cui al comma 2, approvati dal comune con propria deliberazione, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti; il miglioramento e l adeguamento degli arredi e dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici. 4. Gli interventi integrati di cui al comma 2 devono essere previsti dalla

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 582 pianificazione urbanistica generale ed esecutiva esistente. 5. Ferme restando le competenze ad esse attribuite in materia, le regioni possono prevedere specifiche forme di indirizzo, coordinamento e cofinanziamento delle misure previste dalla presente legge per il recupero e la valorizzazione dei centri storici. 6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentite l Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e, per i comuni non iscritti all ANCI, le altre associazioni rappresentative, sono definiti i parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica, sulla base dei quali individuare centri storici e insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ai quali assegnare, con deliberazione regionale, il marchio di «borghi antichi d Italia». L assegnazione del marchio di cui al presente comma non comporta il riconoscimento dell interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti urbanistici interessati, che rimane disciplinato dalle vigenti disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. ART. 2. (Fondo per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d Italia). 1. Al fine di contribuire all attuazione degli interventi nei comuni di cui all articolo 1, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture il Fondo per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d Italia. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 582 per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è emanato ogni anno un bando di gara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, destinato ai comuni che intendono promuovere gli interventi di cui all articolo 1, ai fini della ripartizione del Fondo di cui al presente articolo. Una quota pari almeno al 50 per cento delle risorse del Fondo è destinata agli interventi per i comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti. 3. Ferme restando le procedure previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di tutela del patrimonio storico, artistico, architettonico, archeologico e monumentale, il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresì adeguate procedure per il controllo dei progetti degli interventi di riqualificazione e di recupero dei centri storici di cui all articolo 1, nonché le modalità per il riparto della restante quota di risorse per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, attribuendo priorità agli interventi per i quali gli enti locali abbiano messo a disposizione una percentuale di risorse nella misura minima indicata dal medesimo decreto. 4. Il Ministro delle infrastrutture presenta al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge, indicando in particolare i comuni beneficiari dei finanziamenti e la quota dell eventuale cofinanziamento messo a disposizione da ciascun comune. 5. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 25 milioni di euro annui. A decorrere dall anno 2011, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 6. All onere derivante dall attuazione del comma 5, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell am-

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 582 bito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al medesimo Ministero. 7. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

0,35 *16PDL0002820* *16PDL0002820*