sentenza 9 settembre 2015 n. 701

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Anna Masutti del Foro di Bologna e dell Avv. Roberto Giovannelli del Foro di Pesaro, con domicilio eletto in Pesaro, presso lo studio dello stesso Avv. Roberto Giovannelli, così depositando la comparsa di costituzione e risposta, datata 24.06.2013, attraverso cui sono state rassegnate le relative conclusioni, qui tutte richiamate, e qui succintamente pure riportate, così eccependo, in via preliminare, per le ragioni ivi esposte, l intervenuta decadenza della parte attrice in ordine al diritto di proporre azione giudiziale nei confronti della stessa società convenuta, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 35 della Convenzione di Montreal, così richiedendo di dichiarare inammissibile l azione e/o il rigetto della medesima, mentre, in via principale e nel merito, è stato pure richiesto il rigetto di tutte le relative domande risarcitorie, così avanzate dalla stessa parte attrice, in quanto infondate, sia in fatto, sia in diritto, con riferimento all an ed al quantum debeatur e, comunque, perché carenti di qualsiasi idoneo supporto probatorio. Inoltre, deve essere qui ricordato che è stata avanzata anche richiesta di rimessione in termini, perché la parte convenuta è venuta a conoscenza del fatto che, in data 20.06.2013, si sarebbe tenuta la prima udienza, per detta causa, con dichiarazione di contumacia nei confronti della medesima convenuta, con rinvio all udienza del 14.11.2013 e con concessione dei termini, ex art. 183, VI comma, del codice di rito. In realtà, però, è stato pure fatto presente che l atto di citazione, che risulta notificato alla convenuta, reca la data della prima udienza al 17.07.2013, e ciò anche se nella versione inglese è riportata la data del 17.06.2013 e, quindi, si è insistito per l accoglimento di detta istanza. Il Giudice dell epoca, Dott. Francesco Nitri, peraltro, ritenuta giustificata detta istanza, con apposito prevedimento, posto in calce alla stessa comparsa di costituzione, ha rimesso in termini la parte convenuta, così fissando la prima udienza di comparizione delle parti per la data del 28.11.2013, come qui pure riscontrato in atti. Pertanto, la presente causa è pervenuta all udienza del dì 03.04.2014, ove il sostituto processuale di parte attrice, peraltro, ha richiesto la concessione dei termini, ex art. 183, VI comma, del codice di rito, così opponendosi, altresì, alla richiesta del procuratore di parte convenuta, in quanto teso ad ottenere la fissazione della relativa udienza di precisazione delle conclusioni, per le ragioni ivi specificate e qui pure date per riportate. Lo stesso Giudice dell epoca, Dott. Francesco Nitri, peraltro, nonostante le diverse argomentazioni, così spiegate, ha concesso i relativi termini, di cui al citato art. 183 c.p.c., provvedendo a rinviare la causa alla successiva udienza del 27.11.2014, per l ammissione delle eventuali istanze probatorie. In ogni caso, poi, occorre qui dare atto dell intervenuto deposito delle rispettive memorie dei diversi procuratori delle parti, nei termini assegnati, ma all udienza del dì 27.11.2014, nella quale i medesimi difensori hanno illustrato le relative e rispettive argomentazioni, il Giudice G.O.T., Dott. Sandro GIANNI, così subentrato al precedente Giudice, in quanto lo stesso è stato trasferito ad altra sede ed incarico, non ha avuto la possibilità, in buona sostanza, di visionare la relativa documentazione, inerente il fascicolo di causa, in quanto già depositata telematicamente, ma visibile, in quel preciso momento, solo da parte del precedente Giudice; ciò, in quanto il sistema telematico della Consolle del Magistrato, attualmente in uso, non ha consentito, allo stato, la visibilità degli atti di causa e della relativa documentazione. Pertanto il Giudice G.O.T. ha disposto, con apposito provvedimento, così steso in calce al menzionato verbale di udienza che.. le parti stesse, tramite i rispettivi procuratori provvedano al deposito in cartaceo della documentazione, già depositata in via telematica.. cosi rinviando la causa alla successiva udienza del 22.01.2015, riservando l emissione di ogni altro provvedimento. Conseguentemente, alla successiva udienza del dì 22.01.2015, così fissata, deve qui darsi atto che la relativa documentazione, occorrente per dirimere la questione della decadenza dall azione risarcitoria de qua essendo ora presente in atti, sia in via telematica, sia attraverso la produzione di documenti in cartaceo, è stata oggetto di ulteriore discussione tra le parti in causa, come da relativo verbale, ed il Giudice G.O.T., peraltro, sulle rispettive argomentazioni, così ampiamente svolte dai 2

diversi procuratori e difensori delle parti in controversia, ha riservato la decisione sul punto qui controverso. Pertanto, a scioglimento della riserva, così a suo tempo formulata, lo stesso Giudice G.O.T con apposita ordinanza, datata 22.01.2015, qui pure unita al fascicolo telematico, con apposizione della firma digitale, ritenendo la causa matura, comunque, per la decisione, ha rinviato la medesima alla successiva udienza del dì 16.04.2015, per la relativa precisazione delle rispettive conclusioni. Conseguentemente, all udienza del dì 16.04.2015, davanti al G.O.T., Dott. Sandro GIANNI, che ha sostituito il Giudice Dott. Francesco NITRI, passato ad altro incarico e sede, come appena sopra pure già ricordato, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come in atti, qui tutte richiamate, così richiedendo la concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c., poi regolarmente accordati, e la causa è stata trattenuta, quindi, in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda svolta con il richiamato atto di citazione, come in atti, da parte attrice, non è fondata e la stessa non può essere accolta, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese del presente giudizio, essendo rimasta soccombente. In ogni caso deve essere qui affrontata la eccezione preliminare, così avanzata dai nominati procuratori e difensori della menzionata parte convenuta, che se riscontrata fondata ed accolta, inevitabilmente, comporta il rigetto della domanda attorea, restando qui assorbite, quindi, le ulteriori domande di parte attrice. Il giudicante, peraltro, deve dare qui atto dello svolgimento delle diverse e suggestive argomentazioni, nonchè riconoscere, in particolare, lo sforzo compiuto dal difensore e procuratore della parte attrice nel cercare di avvalorare il proprio assunto, anche in sede di redazione della comparsa conclusionale, ove è stato fatto puntuale riferimento alla più recente e conosciuta giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Milano, Sez. XI, sentenza del dì 10 dicembre 2008 n. 14634) in forza della quale è stata contestata l eccezione di decadenza, così svolta dalla parte convenuta. Ciò, in quanto, prendendo spunto proprio dalle affermazioni giurisprudenziali citate è stata contestata la pretesa ed intervenuta decadenza della parte attrice in ordine al diritto di proporre azione giudiziale, come sostenuta dalla stessa società, qui convenuta, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 35 della Convenzione di Montreal; ciò, principalmente, per il fatto che è stata avvalorata l ipotesi che, nel caso di specie, si tratta, invece, di domanda soggetta a prescrizione, e non decadenza dall azione risarcitoria, come assunto, invece, dalla difesa di parte convenuta. In buona sostanza, comunque, è noto anche allo stesso giudicante il motivo per il quale si è espressa la giurisprudenza di merito sul punto, qui controverso secondo cui è stato affermato che:...le operazioni di imbarco al volo non possono essere ricomprese tra quelle attività di gestione dei servizi aeroportuali affidate a soggetti terzi estranei al trasporto aereo, ma restano nelle operazioni proprie del vettore aereo che ne risponde direttamente. Si osserva che la convenzione di Varsavia del 1929 è stata trasfusa nella convenzione di Montreal del 28 maggio 1999. Alla luce dell'art. 35, che di fatto ha superato l'art. 29 della vecchia convenzione, non possono esservi dubbi sull'interpretazione del termine che non è di decadenza ma di prescrizione e che è suscettibile di interruzione. L'eccezione di decadenza avanzata è, dunque, destituita nel merito. (Fattispecie: l'attore riportava una lesione durante le operazioni di imbarco e chiamava in giudizio il vettore. Quest'ultimo chiedeva l'autorizzazione per chiamare in causa il terzo: la compagnia aerea che aveva in gestione l'aeroporto. Entrambe le compagnie eccepivano la decadenza dell'attore poiché aveva fatto valere l'azione oltre i due anni previsti dalla convenzione di Varsavia applicabile, nel caso di specie, perché i fatti di causa erano antecedenti alla convenzione di Montreal)... (cfr. Tribunale di Milano, Sez. XI, sentenza del dì 10 dicembre 2008 n. 14634, in De Iure, EDIZIONI INFORMATICHE GIUFFRE) di cui comunque, non si condividono le relative motivazioni e conclusioni per giungere all accoglimento della presente 3

domanda attorea. Infatti, lo stesso giudicante rileva che la questione è stata in parte trattata dalla autorevole Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., sentenza 17 aprile 2008 n. 10108) pure conoscendo, altresì, le argomentazioni della giurisprudenza di merito, che si è pronunciata, comunque, nel senso sopra rapportato. Infatti, si osserva che la responsabilità del vettore aereo per il trasporto internazionale di persone, bagagli e merci, comunque, è ora disciplinata dalla Convenzione di Montreal dell anno 1999, che, come noto, ha integralmente sostituito la convenzione di Varsavia del 1929) che qui si ricorda essere entrata in vigore in Italia il 28.06.2004, a seguito di ratifica, così avvenuta con L. 10.01.2004 n. 12). Vero è, però, che in forza della richiamata Convenzione per trasporto internazionale deve essere considerata la ipotesi in cui il luogo di partenza ed il luogo di arrivo sono situati o sul territorio di due Stati parti, o sul territorio di un medesimo Stato parte, qualora sia previsto uno scalo sul territorio di altro Stato, anche se tale Stato non è parte. E del tutto evidente, comunque, che nella dedotta fattispecie, si renda applicabile la relativa normativa; ciò, in quanto qui si tratta di trasporto internazionale di passeggeri dall Italia in Israele, perché entrambi detti Paesi sono aderenti alla citata Convenzione di Montreal. Vero è, comunque, che ai sensi dell art. 35 della stessa Convenzione, appena sopra citata, il diritto al risarcimento del preteso danno si estingue nel termine dei due anni.. decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l arrivo dell aeromobile o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto.. Pertanto, il giudicante ritiene, più verosimilmente, che il termine biennale de quo ha natura di decadenza e non di prescrizione, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte attrice. Inoltre, a tale proposito, occorre qui citare, peraltro, la recente giurisprudenza di merito che si è pronunciata sulla relativa questione in quanto la decadenza dall azione risarcitoria è stata anche affermata dal Tribunale di Verbania (cfr. Tribunale di Verbania sentenza del dì 08 giugno 2010 n. 402) e dalla Corte di Appello di Madrid (vedasi doc. n.4 di parte convenuta, come in atti) oltre che dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sentenza 17 aprile 2008 n. 10108) anche a tale principio, quindi, occorre fare qui espresso riferimento, al fine di risolvere la insorta controversia tra le parti. E pure vero, comunque, che vero, in ordine alla insorta questione, ed in particolare con riferimento alla diversa prospettazione del fatto e delle conseguenze giuridiche, così derivanti, come poste in evidenza dai rispettivi procuratori delle parti in causa, il giudicante ritiene che, nel caso di specie, contrariamente a quanto assunto dal procuratore di parte attrice, si è in presenza di ipotesi di decadenza e non di prescrizione, con conseguente rigetto, allo stato, della domanda risarcitoria ed a ciò si rimanda, peraltro, anche alla precedente ordinanza del 22.01.2015, come già in atti, attraverso cui è stata respinta, allo stato, la richiesta di rimettere la causa de qua in istruttoria, così rigettando, altresì, le ulteriori e diverse domande istruttorie, come formulate di parte attrice, tese ad ottenere la prosecuzione della fase istruttoria, con la escussione dei testi, e la quantificazione del danno stesso, certo pure non ben determinato, con richiesta di espletamento di una consulenza medico legale, che, se ammessa, però, avrebbe qui una natura esplorativa. In realtà, tutto ciò deve essere ponderatamente considerato ai fini del decidere. Infatti, ritiene il giudicante che nella dedotta fattispecie, qui in esame, si è in presenza di un termine biennale di decadenza, non soggetto ad atti interruttivi, ai sensi dell art. 2964 cod. civ., e quindi l azione risarcitoria, così promossa dalla parte attrice è tardiva in quanto l attuale contenzioso è stato promosso, comunque, solo successivamente, ed oltre il termine previsto per tale specifica fattispecie, come emerge dalla documentazione presente e versata in atti. Infatti, risulta per tabulas, e certo indiscutibilmente, che la parte attrice non risulta avere promosso l azione giudiziale entro al data del 31 luglio 2012, in quanto l azione de qua è stata promossa oltre il termine previsto e sopra menzionato; infatti, deve qui darsi atto che la relativa domanda introduttiva giudiziale è stata presentata per la notifica alla parte convenuta, a mezzo 4

raccomandata a.r. del dì 01.02.2013 e, quindi, ben sette mesi dopo lo spirare del termine, così previsto dalla citata Convenzione di Montreal. Inoltre, come pure emerge dall esame della documentazione, così versata in atti, il volo per cui è insorta causa, e quindi l aeromobile, è arrivato a destinazione il 31 luglio 2010, e l azione è stata promossa a termine biennale scaduto, con conseguente intervenuta decadenza da qualsiasi pretesa risarcitoria. In ogni caso, poi, occorre qui considerare che lo stesso art. 35 della Convenzione di Montreal, appena sopra menzionato, in buona sostanza, stabilisce che il metodo di calcolo del periodo deve essere determinato dalla legge dello Stato e, quindi del Tribunale, così chiamato a decidere, e che è opportuno qui osservare, peraltro, che il Codice della Navigazione, come riformato nel 2005, ove è espressamente stabilito all art. 941, che i trasporti aerei di persone e bagagli sono assoggettati alle norme internazionali in vigore nella Repubblica, e quindi, alla Convenzione di Montreal del 1999, ratificata dall Italia e che gli stessi non sono poi assoggettabili, ex art. 943 ter dello stesso Codice della Navigazione, alle norme che regolano la prescrizione. E del tutto evidente, quindi, da quanto appena sopra argomentato, che nella dedotta fattispecie, sussiste la decadenza dell azione risarcitoria, come promossa dalla stessa parte attrice, per tutte le motivazioni, appena sopra delineate, come pure già è evidenziato al momento della emissione della procedente ordinanza, come ricordato, peraltro, nella narrativa, che qui precede. Evidentemente, per tutto quanto sopra evidenziato, il giudicante ritiene, altresì, di richiamare anche altro autorevole insegnamento, così espresso dalla stessa giurisprudenza di legittimità, al fine di decidere la dedotta controversia ed a tali principi intende qui fare espresso riferimento. Ciò, in quanto anche altri eventuali motivi, come sottesi nelle richiamate domande delle diverse parti, restano qui assorbiti, così richiamando anche concetti espressi, costantemente, dalla giurisprudenza dalla Corte Suprema di Cassazione. Infatti, occorre qui porre in evidenza che è stato pure affermato, costantemente ed unanimemente accolto il principio secondo cui:.. il giudice di merito non ha l obbligo di confutare espressamente tutto quanto prodotto ((cfr. ex multis,corte di Cassazione civile, sez. V, sentenza del 14 marzo 2002/ 27 settembre 2002 ed anche n. 267/2001, in Corte Suprema di Cassazione, Centro Elettronico Documentazione, ItalGiureWeb) o dedotto dalle parti <<vedi Cass. n. 13802/2000 e 5799/2001>>, ma soltanto il dovere di spiegare in modo chiaro e coerente le ragioni che lo hanno indotto a privilegiare una determinata soluzione a scapito di altre.... Conseguentemente, considerate le argomentazioni, come appena avanti esposte, nel loro complesso, la domanda di parte attrice debbono essere qui accolte, con ogni altra conseguente statuizione in ordine alle spese di causa. E del tutto evidente, quindi, proprio da quanto appena sopra posto qui in evidenza, che la domanda di parte attrice non è in alcun modo provata e la stessa deve essere qui disattesa e respinta per tutte le argomentazioni appena sopra svolte e qui tutte richiamate, con condanna dell attore al pagamento delle spese del giudizio a favore della nominata società qui convenuta. In conclusione, quindi, si deve qui affermare che, essendo la domanda di parte attrice non fondata, atteso che la stessa è destituita di giuridico fondamento, sia in fatto, sia in diritto, deve essere qui disattesa e respinta, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese del relativo giudizio, come appena sopra pure specificato. Infine, con particolare riferimento al regolamento delle spese processuali soccorre la regola, di cui all art. 91 c.p.c. e, conseguentemente, la parte attrice, MURATORI PAOLO, rimasto soccombente, deve essere anche condannato alla rifusione delle spese processuali, riferite al presente giudizio, così sostenute, dalla parte convenuta, come liquidate nella parte dispositiva, che qui segue, atteso che risulta essere stata depositata in atti la relativa nota, qui pure riscontrata e presente tra la relativa documentazione anche nel fascicolo telematico, pur considerando, peraltro, che le relative spese del giudizio ben possono essere qui quantificate, altresì, secondo i relativi parametri, di cui al noto D.M. 10.03.2014 n. 55, pubblicato in G.U. n.77 del dì 02 aprile 2014, ed entrato in vigore il giorno 5

successivo 03 aprile 2014, con determinazione delle stesse, come nel dispositivo, così considerando, sia una qualche complessità della causa, sia la stessa durata. P.Q.M. Il Tribunale di Pesaro, in persona del Giudice Unico, G.O.T., Dott. Sandro GIANNI, definitivamente pronunciando in composizione monocratica e nel contraddittorio delle parti, ogni altra eccezione e/o domanda rigettata così decide: A) rigetta la domanda risarcitoria di MURATORI PAOLO, parte attrice, in quanto non fondata, sia in fatto, sia in diritto, come emerge dalle argomentazioni qui svolte; B) condanna la parte attrice, MURATORI PAOLO, in quanto rimasta soccombente, al pagamento delle spese del relativo giudizio, a favore della parte convenuta, ISRAIRLINES AND TOURISM LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore, che qui liquida, secondo i relativi parametri, ai sensi e per gli effetti, di cui al noto D.M. n. 55/2014, nella somma complessiva di 4.076,75, di cui 3.545,00, per compenso onorario, riferito a tutte le fasi, oltre rimborso a forfait al 15%, pari ad 531,75, e nulla per le spese esenti, ex art. 15 d.p.r. n. 633/1972, nonché I.V.A. al 22% e C.A.P. al 4%, come per legge, detratta la ritenuta di acconto, se dovuta. C) dichiara la presente statuizione provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell art. 282 c.p.c., a seguito della novella di cui alla L. 26.11.1990 n. 353. Così deciso in Pesaro, in data 31 agosto 2015 dal G.O.T, Giudice Unico Monocratico. Il Giudice Unico Monocratico - G.O.T Dott. Sandro GIANNI 6