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Il Sindaco n. 106 del 9.07.2013 OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER PREVENIRE E CONTRASTARE GRAVI PERICOLI PER COMPORTAMENTI CONNESSI ALL ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE SULLA PUBBLICA VIA CON CARATTERE DI TEMPORANEITÀ DETERMINATO DALL ACUIRSI DEL FENOMENO SPECIE NEI MESI ESTIVI DAL 10 LUGLIO E FINO AL 31 OTTOBRE 2013. PREMESSO che: I L S I N D A C O l art. 54, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali TUEL), recante attribuzioni del Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, nelle funzioni di competenza statale in materia di ordine e sicurezza pubblica prevede, al comma 4, il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l incolumità pubblica e la sicurezza urbana; il successivo comma 4bis del citato art. 54 D. Lgs n. 267/2000 ha previsto espressamente che con Decreto del Ministro dell Interno è disciplinato l ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità ed alla sicurezza urbana ; l art. 2 del D.M. Interno 5/08/2008 ha previsto la possibilità dell intervento del Sindaco, ai sensi di quanto disposto dall art. 1, per prevenire e contrastare, tra le altre situazioni ivi elencate, anche i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l accesso ad essi ; RILEVATO che, quanto al concetto di sicurezza urbana, con una linea di consolidata continuità rispetto ad un orientamento formatosi già prima della riforma del Titolo V Parte II della Costituzione, la Corte Costituzionale (sent. 24 giugno 2009 n. 196) ha espressamente chiarito che: il D.M. Interno 5/08/2008 ha ad oggetto esclusivamente la tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati: in tale direzione si sono valorizzati sia la titolazione del D.L. n. 92/2008 (che si riferisce alla sicurezza pubblica ), sia il richiamo, contenuto nelle premesse del Decreto Ministeriale come fondamento giuridico dello stesso, al secondo comma, lett. h), dell art. 117 Cost., il quale, secondo la giurisprudenza restrittiva della Corte Costituzionale, attiene, appunto, alla prevenzione dei reati ed alla tutela dei primari interessi pubblici sui quali si regge l ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, sia, infine, la circostanza che, sempre nelle premesse, il Decreto Ministeriale esclude espressamente dal suo ambito la polizia amministrativa locale (Corte Cost. sent. N. 383/2005, n. 222/2006, n. 237/2006); in base all interpretazione costituzionalmente orientata, il concetto di sicurezza urbana di cui all art. 54, comma 4, TUEL. ed al D.M. Interno citato deve farsi coincidere con quello di sicurezza pubblica, vale a dire con l attività di prevenzione dei fenomeni criminosi che minacciano i beni fondamentali dei cittadini (Corte Cost. n. 196/2009) e può essere estesa fino a comprendere strumenti di eliminazione dei fenomeni di degrado che possono affliggere i centri urbani che siano necessariamente correlati ad esigenze di repressione della criminalità; conseguentemente, i poteri esercitabili da parte dei Sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 dell art. 54 del TUEL non possono che essere e sono quelli finalizzati, appunto, alla predetta attività di prevenzione e repressione dei reati (Corte Cost. n. 196/2009, n. 226/2010, n. 274/2010), spingendosi a derogare a norme legislative vigenti mediante provvedimenti che si fondino sul presupposto dell urgenza e a condizione della temporaneità dei loro effetti nei limiti della concreta situazione di fatto che occorre fronteggiare; Tel. +39 02 93332.230 Fax. +39 02 93332.505

infatti, (Corte Cost. sent. N. 115/2011) la dizione letterale dell art. 54, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 non consente alle ordinanze sindacali ordinarie pur rivolte a fronteggiare gravi pericoli che minacciano l incolumità pubblica e la sicurezza urbana di derogare a norme legislative vigenti, come è, invece, possibile nel caso di provvedimenti che si fondino sul presupposto dell urgenza e a condizione della temporaneità dei loro effetti in quanto deroghe alla normativa primaria, da parte delle autorità amministrative munite di potere di ordinanza sono consentite solo se temporalmente delimitate (ex plurimis Corte Cost. sent. N. 127/1995, n. 418/1992, n. 32/1991, n. 617/1987 e n. 8/1956) e comunque, nei limiti della concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare - sent. N. 4/1977); pertanto, il potere di ordinanza disciplinato dalle citate norme può essere esercitato a condizione che la violazione di norme che tutelano la convivenza civile non assuma rilevanza soltanto in sé considerata, ma costituisca la premessa per l insorgere di fenomeni di criminalità capaci di minare la sicurezza pubblica (TAR Lombardia Milano Sez. III, 6.4.2010 n. 681; TAR Toscana Sez. II 5.1.2011 n. 22; TAR Lombardia Sez. III, 13.5.2011 n. 1239); CONSIDERATO che la linea interpretativa restrittiva tracciata dalla Corte Costituzionale e confermata da ultimo con la sent. n. 115/2011 ha confermato la distinzione tra ordinanze contingibili ed urgenti ed atti di ordinaria amministrazione che i Sindaci possono adottare a tutela di esigenze di incolumità pubblica e sicurezza urbana ed anche che la sicurezza urbana non è altro che un aspetto della sicurezza pubblica, da intendersi quale prevenzione dei reati e tutela dei primari interessi pubblici sui quali si regge l ordinata convivenza nella comunità ; RITENUTO che: l avvenuto riconoscimento da parte della Corte Costituzionale della coincidenza (o inclusione) del concetto di sicurezza urbana con quello di sicurezza pubblica consente di ritenere che il trasgressore del provvedimento del Sindaco legalmente adottato per motivi di sicurezza urbana sia punibile per il reato contravvenzionale previsto dall art. 650 Codice Penale, che sanziona l inosservanza di un provvedimento legalmente dato dall Autorità per ragioni tra le altre di sicurezza pubblica; l ordinanza contingibile e urgente fondata sull effettiva emergenza ed avente potestà di disporre extra ordinem e anche di derogare a disposizioni di legge o di sospenderne l applicazione in casi, tempi, luoghi determinati con esattezza, senza sottostare ad altri limiti che non i principi generali dell ordinamento - può comminare sanzioni amministrative e fungere legittimamente da ordine legalmente dato dall Autorità ai sensi e per gli effetti dell art. 650 c.p.; l esercizio del potere di ordinanza ai sensi dell art. 54, comma 4, TUEL non è legalmente conferito per introdurre, né introduce nuove fattispecie di reato, ma è l inottemperanza alle relative legittime prescrizioni che, integrandone i presupposti e la violazione, può essere assistita anche dalla sanzione penale dell art. 650 Codice Penale, norma che, diversamente opinando (ovvero ritenendo che gli ordini legalmente dati dall Autorità la cui inottemperanza sia assistita anche dalla sanzione penale dall art. 650 Codice Penale per ciò soltanto introducano nuove fattispecie di reato), non avrebbe ragion d essere e non troverebbe alcuna concreta applicazione; RILEVATO che, nella realtà della Città di Rho, la prostituzione sulla pubblica via, per l estensione del fenomeno, soprattutto durante i mesi estivi, in alcune aree della città, desta vivissima preoccupazione ed allarme nella collettività e si qualifica come fenomeno che, oggettivamente e fortemente, pregiudica le condizioni di vivibilità dei cittadini residenti, dei turisti e fruitori delle aree afferenti il Polo Fieristico, nonché dell immagine delle attività produttive davanti alle quali stazionano le meretrici e che pertanto costituisce un elemento di grave turbativa ed insicurezza, come spesso testimoniato dai numerosi e reiterati fatti documentati dai numerosi servizi effettuati dalle Forze dell Ordine; ATTESO che tale forma di occupazione della strada e dei marciapiedi è effettivamente imposta in modo prepotente alla collettività ed, in particolar modo ai residenti prossimi alle predette aree, che ne devono subire tutti gli aspetti negativi e deleteri per quanto attiene alle legittime aspettative di un quieto vivere (offerte di prestazioni sessuali ai cittadini nelle vicinanze; grida e schiamazzi, aggressioni verbali o fisiche tentati o consumati ai danni delle prostitute da parte di clienti e

protettori delle stesse; sporcizia a terra a seguito della consumazione dei rapporti sessuali o del prolungato stazionamento in loco delle persone dedite al meretricio, che spesso espletano necessità fisiologiche, gettano rifiuti vari a terra o dentro a giardini di abitazioni private e attività produttive); VALUTATI - come risulta anche dai dati forniti dalle Forze di Polizia - i gravissimi effetti negativi dell invadente fenomeno sulla sicurezza pubblica e sul senso di abbandono suscitati nei residenti in quanto l attività in questione e le modalità di esercizio della stessa limitano l utilizzo degli spazi pubblici in aree anche residenziali, densamente popolate e frequentate anche da nuclei familiari con minori di età, generando in seno alla cittadinanza disagio ed allarme, dato che l attività di prostituzione, nella città di Rho, si svolge in massima parte nell arco diurno della giornata ed in zone abitate ed urbanizzate; PRESO ATTO che l attività in argomento e le modalità di esercizio hanno determinato e continuano a determinare l incremento di una serie di fenomeni, anche di rilevanza penale, e della commissione di reati correlati (quali, a titolo esemplificativo) sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione previsti dall'art. 3 della L. n. 75/1958; adescamento art. 5 della L. n. 75/1958; atti osceni art. 527 c.p.; rapina art. 628 c.p.; atti contrari alla pubblica decenza art. 726 c.p.; spaccio di sostanze stupefacenti art. 73 D.P.R. n. 309/1990 e s.m.i.; invasione di terreni o edifici art. 633 c.p.; disturbo della quiete pubblica art. 659 c.p.; CONSIDERATO che il fenomeno ed i gravi effetti di allarme e turbativa per la sicurezza pubblica si sono manifestati con una specifica e particolare recrudescenza nelle aree di seguito meglio specificate: Viale Dei Fontanili e vie adiacenti; Viale De Gasperi e vie adiacenti; Corso Europa e vie adiacenti; Località Pantanedo; Area di via Ghisolfa e Rotonda Fontanili accesso Autostrade; ATTESO che le suddette aree sono connotate da forte presenza di popolazione residente, fruizione di attività Commerciali, Artigianali e Industriali, già manifestatisi con numerosissime lamentele; VISTA: la relazione della Polizia Locale del 2.7.2013 dalla quale emerge che nelle suddette zone, dall inizio del periodo estivo, il numero di meretrici è aumentato in maniera considerevole fino a raggiungere il numero di 50 e che le stesse stazionano in zone sempre più centrali della Città di Rho, nei pressi di giardini pubblici e di strade di collegamento con scuole e quindi frequentate da bambini e famiglie; RAVVISATA, quindi, la necessità e urgenza di intervenire per impedire che il fenomeno possa, nel periodo di vigenza della presente ordinanza, ulteriormente aumentare e, quindi, determinare effetti estremamente pregiudizievoli per la sicurezza delle persone e per il regolare svolgimento delle loro attività quotidiane, nonché essere il presupposto per una serie di reati connessi a tale attività che comportano, oltre alla violazione della norma penale, anche una sensibile diminuzione della sicurezza percepita dai cittadini, specie durante i mesi estivi in cui il fenomeno si acuisce e diviene ancora più rilevante e foriero di pericoli di quanto possa accadere durante i mesi invernali; VISTI: l art. 726 Codice Penale, che individua tra le contravvenzioni, il compimento di atti contrari alla pubblica decenza in luoghi pubblici o aperti al pubblico o esposti al pubblico; il D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada) e succ. mod. ed integr.; l art. 5 della L. 2/02/1958 n. 75, che individua come illecito amministrativo il comportamento delle persone che, in luogo pubblico o aperto al pubblico, invitano in modo scandaloso o molesto o che seguono per strada le persone invitandole con atti o parole al libertinaggio;

l art. 54 D. TUEL, come modificato dall art. 6 D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito con modificazioni dalla L. 24/07/2008 n. 125 e con sentenza della Corte Costituzionale 7 aprile 2011 n. 115; il D.M. Interno 5/08/2008, come mod. con sentenza della Corte Costituzionale 7 aprile 2011 n. 115; l art. 7-bis del TUEL, che fissa il limite delle sanzioni edittali per violazione delle ordinanze Sindacali da un minimo di 25,00 ad un massimo di 500,00 e l art. 16, comma 2, della L. 24/11/1981 n. 1981 n. 689 come modificato dall art. 6bis della L. 24/07/2008 n. 125, che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire, per le violazioni delle ordinanze comunali, all interno dei predetti limiti edittali minimo e massimo della sanzione prevista, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma (che lo vogliono coincidente con il doppio del minimo edittale o il terzo del massimo edittale qualora più favorevole al trasgressore); l art. 2, comma 1, lett. a), b) ed e) del D.M. Interno citato, che fissa criteri per l attuazione dei poteri attribuiti ai Sindaci individuati ai sensi della L. n. 1257/2008 in tema di sicurezza urbana; lo Statuto del Comune di Rho e il vigente Regolamento di Polizia Urbana; ORDINA a decorrere dal 10/07/2013 e fino al 30/10/2013 per esigenze di sicurezza pubblica finalizzate alla prevenzione di fenomeni, anche di rilevanza penale, e della commissione di reati correlati nonché della reiterazione di episodi di grave intolleranza già manifestatisi con degenerazione in fatti nelle aree specificate e in generale nel Comune di Rho, è fatto divieto a chiunque su tutto il territorio del Comune di Rho 1) di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo ovvero nel mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione. La violazione si concretizza con lo stazionamento e/o l appostamento della persona e/o l adescamento di clienti e l intrattenersi con essi, e/o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso l abbigliamento, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando la prostituzione; 2) di contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l attività di meretricio su strada. Se l interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio. Consentire la salita sul proprio veicolo di alcuno dei soggetti svolgenti attività di meretricio costituisce conferma palese dell avvenuta violazione della presente ordinanza; Ferma restando l eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed i limiti edittali fissati per le violazioni delle ordinanze sindacali dall art. 7 bis del TUEL, per la violazione della presente ordinanza è stabilito l importo del pagamento nella somma di 500,00. Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previsti dalla L. 24/11/1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre, visto il disposto dell art. 18 del D. Lgs. 25/07/1998 n. 286, le persone dedite alla prostituzione, vittime di violenza o di grave sfruttamento ovvero in stato di particolare disagio, potranno essere avviate a programmi di sostegno e reinserimento psicologico e sociale attivi sul territorio comunale per il loro recupero. L inottemperanza all ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di allontanarsi da tutti i luoghi ed aree in cui vigono i divieti indicati nella presente ordinanza sarà

sanzionato a titolo del reato contravvenzionale di cui all art. 650 del Codice Penale, essendo indubbio che si tratti di provvedimento legalmente dato dall Autorità per ragioni di sicurezza pubblica. Entro il 31/10/2013 questo organo monocratico, con l ausilio di informazioni provenienti dalle Forze di Polizia, anche locale, impegnate sul territorio valuterà gli effetti e la efficacia della presente ordinanza, sia ai fini di una eventuale reiterazione, sia ai fini della verifica delle condizioni minime di sicurezza urbana come descritte in premessa. che la presente ordinanza sia: DISPONE valida dal 10 luglio al trentuno ottobre duemilatredici (10/07/2013-31/10/2013) resa pubblica, anche successivamente al periodo di pubblicazione, mediante affissione all Albo on line, oltre ad ogni altro idoneo mezzo volto alla diffusione dei diritti tutelati e delle prescrizioni contenute; trasmessa alla Prefettura della Provincia di Milano -Ufficio Territoriale del Governo di Milano, per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia ai sensi dell art. 54, comma 9, del D. Lgs n. 267/2000 ed, ai fini della sua esecuzione, alle forze di polizia statali e locali presenti sul territorio: Commissariato P.S. Rho-Pero, Compagnia Carabinieri di Rho, Compagnia Guardia di Finanza di Rho, Polizia Locale di Rho; Ai sensi dell art. 3 della L. 7/08/1990 n. 241 e succ. mod. e integr., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Lombardia o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta (60) giorni o centoventi (120) giorni dalla avvenuta pubblicazione dello stesso nell Albo on line. Rho, 9 luglio 2013 Il Sindaco Pietro Romano