Pagina 1 di 5 D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 (1). Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti (1/circ). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di ordinamento della Corte dei conti per garantire, con la necessaria immediatezza, l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e di controllo, anche a seguito di talune esigenze emerse nella fase di prima attuazione delle disposizioni dettate dal decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto-legge: 1. Sezioni giurisdizionali. 1. (2). 2. Le sezioni riunite di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (3), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, giudicano con sette magistrati. 2-bis. In relazione agli appelli proposti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54, sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le sezioni giurisdizionali centrali possono riconoscere, per quanto concerne le modalità di presentazione dell'appello, l'errore scusabile e disporre la rimessione in termini (4). 3. (5). 3-bis. (6). 3-ter. (7). 2. Termini per l'esercizio del controllo. 1. (8). 2. Per il controllo della Corte dei conti nell'autorizzazione del Governo alla sottoscrizione dei contratti collettivi, di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (9), e successive modificazioni ed integrazioni, resta fermo il disposto di cui all'articolo 51, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 2-bis. Nell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (10), le parole: "; può altresì pronunciarsi sulla legittimità di singoli atti delle amministrazioni dello Stato" sono soppresse. 3. Azione di responsabilità.
Pagina 2 di 5 1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (10), sono apportate le seguenti modificazioni: a) (11); b) (12); c) (13); c-bis) (14). 2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (10), nel testo sostituito dal presente articolo, si applicano anche ai giudizi in corso. 2-bis. In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (10), come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza (4). 2-ter. L'azione di responsabilità per danno erariale non si esercita nei confronti degli amministratori locali per la mancata copertura minima del costo dei servizi (4) (4/cost). 4. Sezioni riunite in sede non giurisdizionale. 1. Il numero minimo dei votanti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (15), è elevato a quindici per l'esercizio, da parte delle sezioni riunite della Corte dei conti, di tutte le funzioni, comprese quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (15), e quelle di cui agli articoli 3, comma 6, e 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (16), diverse dalle funzioni giurisdizionali. Le sezioni riunite sono presiedute dal presidente della Corte dei conti e sono composte per ciascuna delle dette funzioni da trentaquattro magistrati, designati all'inizio di ogni anno sulla base di predeterminati criteri di graduale rotazione dal consiglio di presidenza, in modo che siano rappresentati tutti i settori di attività e tutte le qualifiche dei magistrati. Ove il magistrato nominato relatore dal presidente della Corte dei conti non sia compreso tra quelli assegnati alle sezioni riunite, questi integra ad ogni effetto il collegio per la questione su cui riferisce. 5. Sezione centrale di controllo. Adunanza plenaria. 1. (17). 6. Assegnazione di ufficio. 1. Il periodo di tempo di cui all'articolo 1, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (18), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, termina alla data del 30 aprile 1996, successivamente alla quale si procede alle assegnazioni definitive. Le assegnazioni di ufficio non possono superare, in ogni caso, la durata di un anno. 7. Referendari e primi referendari. 1. La disposizione dell'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (19), continua ad applicarsi ai referendari e primi referendari della Corte dei conti in servizio alla data del 31 dicembre 1993 e non modifica l'ordine di anzianità del medesimo personale. 2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in lire 160 milioni per l'anno 1995 e in lire 40 milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede a carico del capitolo 1275 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 e
Pagina 3 di 5 corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 8. Poteri del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 1. I decreti di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (20), sono soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sovrintende alla organizzazione e alla gestione amministrativa del Segretariato generale ed è responsabile, di fronte al Presidente del Consiglio dei Ministri, dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 19 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (20), non attribuite ad un Ministro senza portafoglio o delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottando, anche mediante delega dei relativi poteri ai capi dei Dipartimenti e degli uffici, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di incarichi e funzioni a personale diverso da quello di cui all'articolo 18 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (20) (20/a). 9. Abrogazione. 1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 441 (21). 10. Entrata in vigore. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1996, n. 249 e convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 20 dicembre 1996, n. 639 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1996, n. 299), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. I commi 2, 3 e 4 dello stesso art. 1 hanno, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 23 dicembre 1994, n. 718, del D.L. 25 febbraio 1995, n. 47, del D.L. 29 aprile 1995, n. 131, del D.L. 28 giugno 1995, n. 248, del D.L. 28 agosto 1995, n. 353, del D.L. 27 ottobre 1995, n. 439, del D.L. 23 dicembre 1995, n. 541, del D.L. 26 febbraio 1996, n. 79, del D.L. 26 aprile 1996, n. 215, del D.L. 22 giugno 1996, n. 333, e del D.L. 8 agosto 1996, n. 441; ha inoltre, disposto che restano altresì validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 10 del D.L. 10 giugno 1995, n. 224, dell'art. 10 del D.L. 3 agosto 1995, n. 323, dell'art. 10 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 414, dell'art. 12 del D.L. 4 dicembre 1995, n. 514, dell'art. 12 del D.L. 31 gennaio 1996, n. 38, dell'art. 12 del D.L. 4 aprile 1996, n. 188, dell'art. 12 del D.L. 3 giugno 1996, n. 309, dell'art. 12 del D.L. 5 agosto 1996, n. 409, e dell'art. 9 del D.L. 4 ottobre 1996, n. 516. (1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari: - Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98; - Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 2 dicembre 1998, n. 468; Circ. 31 marzo 1999, n. 81 - Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/994; Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3124; Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3123; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484; Circ. 17 giugno 1998, n. AGP/1/2/2154/98/AR2.1. (2) Il comma che si omette, integrato dalla legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 639, sostituisce il comma 5 e aggiunge i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater all'art. 1, D.L. 15 novembre 1993, n. 453, riportato al n. A/XXVIII.
Pagina 4 di 5 (3) Riportato al n. A/XXVIII. (5) Aggiunge il comma 8-bis all'art. 1, D.L. 15 novembre 1993, n. 453, riportato al n. A/XXVIII. (6) Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 639, sostituisce il comma 1 dell'art. 5, D.L. 15 novembre 1993, n. 453, riportato al n. A/XXVIII. (7) Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 639, aggiunge il comma 4-bis all'art. 2, D.L. 15 novembre 1993, n. 453, riportato al n. A/XXVIII. (8) Il comma che si omette, modificato dalla legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 639, sostituisce il comma 2 dell'art. 3, L. 14 gennaio 1994, n. 20, riportata al n. A/XXIX. (9) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. (11) Nel testo integrato dalla legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 639, sostituisce il comma 1 e aggiunge i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies all'art. 1, L. 14 gennaio 1994, n. 20, riportata al n. A/XXIX. (12) Sostituisce il comma 2 dell'art. 1, L. 14 gennaio 1994, n. 20, riportata al n. A/XXIX. (13) Nel testo integrato dalla legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 639, aggiunge il comma 2-bis all'art. 1, L. 14 gennaio 1994, n. 20, riportata al n. A/XXIX. (14) Nel testo integrato dalla legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 639, sostituisce il comma 4 dell'art. 1, L. 14 gennaio 1994, n. 20, riportata al n. A/XXIX. (4/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-24 luglio 1998, n. 327 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-ter, sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 25, primo comma, 81, quarto comma, 97, primo comma, 103, secondo comma, 113, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione e non fondate le questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 25, primo comma, 81, quarto comma, 97 e 103, secondo comma, della Costituzione. (15) Riportato al n. A/V. (15) Riportato al n. A/V. (16) Riportata al n. A/XXIX.
Pagina 5 di 5 (17) Il comma che si omette, sostituito dalla legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 639, sostituisce il comma 10 e aggiunge il comma 10-bis all'art. 3, L. 14 gennaio 1994, n. 20, riportata al n. A/XXIX. (18) Riportato al n. A/XXVIII. (19) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario. (20/a) Vedi, anche, l'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303. (21) Recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti.