MINISTERO DELLA DIFESA POLIZZA ASPIRANTI LOTTO 1

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MINISTERO DELLA DIFESA POLIZZA ASPIRANTI LOTTO 1 Per INFORTUNI A FAVORE DEGLI ASPIRANTI AI RECLUTAMENTI VOLONTARI NELLE FF.AA. E NELL ARMA DEI CARABINIERI

DEFINIZIONI DELL ASSICURAZIONE (CONTRATTO e/o POLIZZA) Nel testo del Contratto e/o della Polizza s intendono: Per Assicurato: Per Assicurazione: Per Beneficiario: Per Contraente: Per Indennizzo: Per Infortunio: Per Polizza: Per Premio: Per Rischio: Per Sinistro: Per Società: Annualità assicurativa: Istituto di cura: Ricovero: Massimale per sinistro: Limiti territoriali N.B.C. la persona fisica il cui interesse è protetto dall Assicurazione il contratto di assicurazione il soggetto cui, in caso di morte gli eredi legittimi o testamentari o i beneficiari designati, in tutti gli altri casi l assicurato stesso; la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, di qualunque genere derivanti da fatti ascindibili anche a responsabilità dell infortunato, verificatesi sia all interno sia all esterno di immobili militari e di aree di addestramento militare, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente oppure altre menomazioni rilevanti. il documento che prova l'assicurazione la somma dovuta dal Contraente alla Società la probabilità del verificarsi del sinistro e l entità dei danni che possono derivarne l evento dannoso per cui è prestata l assicurazione l'impresa assicuratrice periodo pari a 12 mesi compreso la data di effetto (stipula del contratto) e la data di scadenza Ospedale, clinica, case di cura, sia pubblici che privati la degenza in Istituto di cura che comporto almeno un pernottamento la massima esposizione della Società per sinistro interno ed esterno di immobili militari ed aree di addestramento militare o altre aree anche non di proprietà dell A.D. all uopo destinate Sostanze nucleari, biologiche e chimiche utilizzate come armi o come elementi lesivi in genere 1

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE ART. 1 - PROVA DEL CONTRATTO - FORMA DELLE COMUNICAZIONI La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire a mezzo posta certificata o lettera raccomandata. ART. 2 - DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA La copertura assicurativa, di cui al presente contratto, decorre dalle ore 00.00 del giorno 01/01/2017 alle ore 24.00 del 31/12/2017. ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO Il pagamento del premio avverrà secondo le modalità indicate nell art.19 del contratto stipulato tra la Società e il Contraente. In nessun caso dal ritardo nel pagamento del premio potrà scaturire la sospensione dell'assicurazione e, per contro l'amministrazione non potrà eccepire la prescrizione breve (articolo 2952 del c.c.). ART. 4 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E PERSONE ASSICURATE 1. La presente assicurazione è operante per gli infortuni di qualunque genere, che comportino direttamente o indirettamente la morte, l'invalidità permanente o altri gravi menomazioni verificatesi durante la partecipazione a concorsi per l ammissione alle varie Scuole o Accademie delle FF.AA. con particolare riferimento anche alle prove ginniche ed alle selezioni psicofisiche attitudinali, anche se non si svolgono in strutture militari, ma esterne predisposte dall A.D. 2. La copertura assicurativa si intende operante e prevede pertanto la liquidazione del danno anche nel caso in cui il verificarsi dello stesso non sia imputabile a responsabilità dell A.D. 3. L'Assicurazione si intende prestata a favore degli Aspiranti ai reclutamenti volontari nelle FF.AA. e nell Arma dei Carabinieri, compreso anche personale civile e militare già in forza al Ministero Difesa. Il numero annuale degli assicurati è pari a n. 126.000 persone. 4. E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un invalidità permanente o un inabilità temporanea. 5. E' considerata invalidità permanente la diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'assicurato. 6. Sono considerati infortuni anche i seguenti eventi, sempre che siano derivanti dalle situazioni precisate dal presente articolo "Oggetto dell'assicurazione e persone assicurate": a. l asfissia per fuga di gas o vapori; b. gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione, inalazione, assorbimento di sostanze nocive in genere o contatto con le stesse; 2

c. le infezioni od avvelenamenti derivanti da morsi o punture in genere ; d. l'annegamento; e. l'assideramento o congelamento, i colpi di sole, di calore o di freddo; f. la folgorazione; g. le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi; h. danni da sostanze NBC impiegate su vasta scala 7. Si precisa inoltre che la garanzia vale anche per gli infortuni più sotto indicati in via esemplificativa e non limitativa derivanti all'assicurato: a. per imprudenze, negligenza o colpa grave, in stato di malore, incoscienza e vertigini; b. in occasione di rapine, attentati, sequestri, tumulti popolari, atti violenti od aggressioni in genere, con l'esclusione della partecipazione attiva dell'assicurato agli eventi; c. le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche resi necessari da infortunio; 8. I massimali assicurati per persona sono i seguenti: a. 260.000,00 in caso di morte b. 260.000,00 in caso di invalidità permanente totale Art. 5 ESCLUSIONI Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi: in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell'assicurato, da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;. Art. 6 PERSONE NON ASSICURABILI Sono ammessi al beneficio dell'assicurazione tutti indistintamente gli Assicurati, a prescindere dalle loro condizioni di salute e da eventuali pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni delle quali gli Assicurati stessi risultassero affetti, restando comunque espressamente confermato quanto previsto dall'art. 7 del Contratto Criteri d indennizzabilità. Art. 7 VARIAZIONI NEL NUMERO DEGLI ASSICURATI La variazione numerica degli Assicurati in diminuzione o in aumento, non comporterà conguagli di premio, purché tale variazione numerica si mantenga all'interno di un oscillazione del 10% rispetto alla situazione iniziale Art. 8 ESONERO DENUNCIA GENERALITÀ DEGLI ASSICURATI Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Art. 9 PREMIO 1. Il pagamento del premio avverrà secondo le modalità indicate nell art.19 del contratto stipulato tra la Società e il Contraente 2. Il premio annuo viene convenuto sulla base degli aspiranti ai reclutamenti nelle FF.AA. (n. 106.000) e l Arma dei Carabinieri (n. 20.000) stimati alla decorrenza della copertura e pari a complessivamente a n. 126.000 assicurati 3. Il premio viene anticipato in via provvisoria sulla base del numero degli assicurati indicati 3

4. Qualora si verifichi l oscillazione della variazione numerica degli assicurati superiore al 10% rispetto alla situazione iniziale, PERSOMIL e/o COMANDO GENERALE DEI CARABINIERI, forniranno alla Società e per conoscenza alla Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali II Reparto V^ Divisione - Roma, il quadro riepilogativo dei partecipanti alle selezioni. 5. Sulla base dei dati sopra forniti verranno operati i conguagli di presenze nelle rispettive sedi e la Società emetterà un appendice corredata dell elenco del personale assicurato riportante il premio di conguaglio Art. 10 LIMITI TERRITORIALI Strutture della Difesa e strutture non di proprietà dell A.D. all uopo adibite Art. CLAUSOLE CONTRATTUALI Per quanto non riportato dalla presente Polizza si richiamano espressamente gli articoli del contratto contenenti direttamente le condizioni di esecuzione del servizio assicurativo: Art. 2 Durata ed Oggetto del contratto; Art. 3 Enti e modalità di esecuzione; Art. 6 Denuncia infortunio; Art. 7 Criteri di indennizzo; Art. 8 Morte; Art. 9 Invalidità permanente; Art. 10 Rimborso spese mediche Art. 11 Cumulo di indennità; Art. 12 Controversie e Collegio arbitrale medico; Art. 14 CONDIZIONI GENERALI Art. 18 Premio, importo presunto del contratto, regolazione, atti aggiuntivi Art. 19 Modalità di pagamento; 4

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